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Materia: Lavoro — retribuzione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 2 ottobre 2023, n. 27711 (e coeve nn. 27713 e 27769)
- L’art. 36 Cost. garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.
- Il CCNL del settore è il primo parametro di riferimento, ma non è intoccabile: il giudice può discostarsene, con motivazione, se il minimo contrattuale risulta sotto la soglia costituzionale.
- Evitare la mera povertà non basta: la retribuzione deve assicurare dignità, anche alla luce di indici esterni (ISTAT, soglie di povertà, inflazione).
Il caso
Alcuni lavoratori — tra cui soci di cooperativa — percepivano una retribuzione conforme al contratto collettivo applicato in azienda, ma di importo molto contenuto. Sostenevano che quel trattamento, pur formalmente «contrattuale», fosse insufficiente rispetto al parametro dell’art. 36 della Costituzione e chiedevano al giudice di riconoscere una retribuzione adeguata.
Il nodo: il giudice è vincolato al minimo fissato dal CCNL, oppure può valutare se quel minimo rispetti davvero il principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza?
La decisione
La Corte muove dal duplice contenuto dell’art. 36 Cost.: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Si tratta di un diritto direttamente precettivo: il giudice deve garantirne il rispetto.
Il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative resta il parametro privilegiato di partenza. Ma la Corte chiarisce che esso non è un limite invalicabile: quando la retribuzione fissata dal contratto collettivo — anche se richiamato dalla legge — risulti non conforme ai canoni di proporzionalità e sufficienza, il giudice può e deve discostarsene, motivando la sua valutazione. A tal fine può utilizzare altri parametri: trattamenti previsti da contratti di settori affini, indicatori economici e statistici (come gli indici ISTAT sulla soglia di povertà) e la dinamica dell’inflazione.
La Corte precisa un punto di principio: una retribuzione che si limiti a tenere il lavoratore sopra la soglia di povertà non è per ciò solo conforme all’art. 36, perché la norma esige dignità, non mera sopravvivenza.
Il principio di diritto
Nel valutare la conformità della retribuzione all’art. 36 Cost. il giudice assume come primo riferimento il CCNL di settore, ma può motivatamente discostarsene quando il minimo contrattuale non garantisca una retribuzione proporzionata e sufficiente; in tal caso determina la giusta retribuzione avvalendosi anche di parametri diversi e di indicatori economico-statistici, fermo restando che la sola assenza di povertà non integra il rispetto della soglia costituzionale di dignità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia — insieme alle «gemelle» dell’ottobre 2023 — ha aperto la stagione del cosiddetto salario minimo costituzionale per via giudiziale, in attesa (e a prescindere) di una legge sul salario minimo. Per i lavoratori significa che, anche dove esiste un CCNL, un trattamento palesemente basso può essere contestato in giudizio. Per i datori è un invito alla prudenza nella scelta del contratto collettivo: applicare un CCNL «pirata» o particolarmente al ribasso non mette al riparo da una rideterminazione giudiziale della retribuzione. Approfondimenti nelle sezioni Costituzione e CCNL.
Domande frequenti
Se il mio stipendio rispetta il CCNL può essere comunque considerato troppo basso?
Sì. Secondo la Cassazione il CCNL è il primo riferimento, ma il giudice può discostarsene, motivando, se il minimo contrattuale è sotto la soglia di dignità dell’art. 36 Cost.
Che cosa significa retribuzione «sufficiente»?
Significa una retribuzione che assicuri un’esistenza libera e dignitosa, non la semplice sopravvivenza: non basta restare sopra la soglia di povertà.
Esiste in Italia un salario minimo legale?
Non un salario minimo orario generale per legge: la tutela passa dall’art. 36 Cost. e dalla contrattazione collettiva, con il controllo del giudice nei casi di retribuzione insufficiente.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 2 ottobre 2023, n. 27711 (e sentenze coeve nn. 27713 e 27769; analogo orientamento nelle pronunce del 10 ottobre 2023, nn. 28320 e seguenti).
- Art. 36 della Costituzione; art. 2099 del codice civile.
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