Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — licenziamenti (tutele crescenti) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. lavoro, 8 maggio 2019, n. 12174
- Per i contratti a tutele crescenti (assunti dal 7 marzo 2015), la reintegra disciplinare spetta solo se è provata l’insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3, c. 2, D.Lgs. 23/2015).
- La Cassazione chiarisce che l’aggettivo «materiale» non restringe la nozione al solo fatto storico: rileva anche il fatto privo di rilievo disciplinare.
- Quindi il fatto accaduto ma giuridicamente irrilevante (non illecito, non imputabile) equivale a fatto insussistente e fa scattare la reintegra.
Il caso
Un lavoratore assunto sotto il regime delle tutele crescenti è licenziato per motivi disciplinari. Il fatto contestato si è materialmente verificato, ma il dipendente sostiene che non aveva alcuna rilevanza disciplinare: non costituiva, cioè, un illecito a lui imputabile. Si discute se, in questo caso, spetti la reintegrazione (riservata all’insussistenza del «fatto materiale») oppure la sola tutela indennitaria.
La decisione
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 limita la tutela reintegratoria ai soli casi di licenziamento disciplinare in cui sia «direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato», escludendo ogni valutazione sulla sproporzione del recesso. La Corte affronta il nodo interpretativo dell’aggettivo «materiale», introdotto dal Jobs Act.
La Cassazione esclude che quell’aggettivo abbia una reale portata restrittiva e riafferma la nozione di fatto giuridico già elaborata sotto la riforma Fornero: l’insussistenza del fatto ricorre non solo quando il fatto non sia accaduto nella sua materialità, ma anche in tutte le ipotesi in cui il fatto, pur materialmente avvenuto, non abbia rilievo disciplinare, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo dell’imputabilità della condotta al lavoratore. In tali casi spetta la reintegrazione.
Il principio di diritto
Ai fini dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato, ma anche quelli in cui il fatto, pur materialmente accaduto, sia privo del carattere di illiceità o di imputabilità, cioè di ogni rilievo disciplinare: in queste ipotesi si applica la tutela reintegratoria.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ridimensiona la «rigidità» del Jobs Act: anche nel regime delle tutele crescenti la reintegra non è riservata al solo fatto storicamente inesistente, ma copre il fatto privo di rilievo disciplinare. Per il lavoratore è decisivo dimostrare non solo che il fatto non è avvenuto, ma anche — in alternativa — che, pur avvenuto, non integrava alcun illecito a lui addebitabile. Per il datore, il rischio reintegra resta concreto quando l’addebito è in realtà inconsistente sul piano giuridico. Sul quadro complessivo si vedano le Tutele Crescenti e il Jobs Act.
Domande frequenti
Con le tutele crescenti la reintegra è quasi impossibile?
No. La reintegra disciplinare spetta in caso di insussistenza del fatto materiale, che secondo la Cassazione comprende anche il fatto avvenuto ma privo di rilievo disciplinare, non solo il fatto mai accaduto.
Cosa significa «fatto privo di rilievo disciplinare»?
Significa un fatto che, pur materialmente verificatosi, non costituisce un illecito imputabile al lavoratore, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo: equiparato all’insussistenza del fatto, dà diritto alla reintegrazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2019, n. 12174.
- Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (tutele crescenti).
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