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Materia: Lavoro — ferie e retribuzione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 14 giugno 2024, n. 16603
- Al termine del rapporto, per le ferie non godute spetta di regola un’indennità sostitutiva.
- Il lavoratore deve provare solo un fatto: di non aver fruito delle ferie maturate.
- Per evitare il pagamento, è il datore a dover provare di averlo invitato a godere delle ferie e avvisato in modo chiaro e tempestivo che, altrimenti, le avrebbe perse: l’onere probatorio è suo.
Il caso
Alla cessazione del rapporto un lavoratore chiede l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute. Il datore si oppone sostenendo che la mancata fruizione dipende da una scelta del dipendente e che, in certi casi, il diritto si sarebbe «perso». Su chi grava la prova?
La decisione
La Corte, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ribadisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale e che la sua perdita non è automatica. Una volta che il lavoratore ha provato il mancato godimento delle ferie, l’onere si sposta sul datore: per opporsi al pagamento dell’indennità sostitutiva, egli deve dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare effettivamente il diritto durante il rapporto.
In concreto il datore deve provare di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie — se necessario formalmente — e di averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile del fatto che, in mancanza, esse sarebbero andate perse. In assenza di questa prova liberatoria, l’indennità sostitutiva è dovuta.
Il principio di diritto
Provato dal lavoratore il mancato godimento delle ferie, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare, per sottrarsi al pagamento dell’indennità sostitutiva, di averlo posto in concreto nelle condizioni di fruirne, invitandolo a goderne e informandolo in modo adeguato e tempestivo della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore la pronuncia è favorevole: non deve dimostrare di non aver potuto fare le ferie «per colpa» del datore, basta provare di non averle godute. Per il datore diventa decisivo documentare gli inviti a fruire delle ferie e gli avvisi sulla loro scadenza: una buona gestione (piani ferie, solleciti scritti, avvisi sulle ferie in maturazione) è l’unico modo per evitare di pagare l’indennità. Il principio vale anche per dirigenti e in caso di dimissioni. Vedi la sezione Codice Civile e le Guide pratiche sul lavoro.
Domande frequenti
Se mi licenzio ho diritto all’indennità per le ferie non godute?
Di regola sì. Anche in caso di dimissioni spetta l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, salvo che il datore provi di averti messo in condizione di fruirne e avvisato della perdita.
Devo dimostrare perché non ho fatto le ferie?
No. Ti basta provare il mancato godimento. È il datore a dover provare di averti invitato a goderne e avvisato in tempo utile della perdita del diritto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 14 giugno 2024, n. 16603.
- Art. 2109 del codice civile; art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66; art. 36 della Costituzione; art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
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