Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 114 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione delle decisioni

    Art. 114 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione delle decisioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento a norma dell’articolo 111 è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Le decisioni che impongono misure di natura investigativa non necessitano di essere pubblicate.

    2. Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità dei soggetti giuridici o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un’indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:

    a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

    b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;

    c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore. i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

    i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

    ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

    Nel caso in cui si decida di pubblicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

    3. Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia soggetta a un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organismi amministrativi, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.

    4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

  • Art. 115 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE

    Art. 115 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’autorità competente trasmette annualmente all’ESMA e all’ABE informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 111. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito, in conformità dell’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le rispettive autorità competenti inviano all’ABE e all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

    2. Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all’ESMA.

    3. Le autorità competenti informano l’ABE e l’ESMA in merito a tutte le sanzioni o altre misure amministrative applicate ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ABE e all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ABE, all’ESMA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite da queste ultime.

  • Art. 113 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di impugnazione

    Art. 113 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di impugnazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalle autorità competenti in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. Il diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l’applicazione del presente regolamento:

    a) enti pubblici o loro rappresentanti;

    b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i possessori di cripto-attività;

    c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

  • Art. 111 Reg. (UE) 2023/1114 – Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

    Art. 111 Reg. (UE) 2023/1114 – Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Fatti salvi le sanzioni penali, nonché i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:

    a) violazioni degli articoli da 4 a 14;

    b) violazioni degli articoli 16, 17, 19, 22, 23, 25, degli articoli da 27 a 41 e degli articoli 46 e 47;

    c) violazioni degli articoli da 48 a 51, degli articoli 53, 54 e 55;

    d) violazioni degli articoli 59, 60, 64 e degli articoli da 65 a 83;

    e) violazioni degli articoli da 88 a 92;

    f) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

    Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni di cui al primo comma, lettere a), b, c), d) o e), sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all’ESMA e all’ABE le pertinenti norme di diritto penale. Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. Essi comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.

    2. Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d):

    a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

    b) un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

    c) sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d) del presente paragrafo, per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 3 per quanto riguarda le persone giuridiche;

    d) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta ufficiale al 29 giugno 2023.

    3. Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

    a) 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al 29 giugno 2023, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d);

    b) il 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

    c) il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d);

    d) il 12,5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

    Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettere da a) a d), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

    4. In aggiunta alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative nonché alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività.

    5. Gli Stati membri, in conformità del rispettivo diritto nazionale, provvedono affinché, in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti:

    a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

    b) un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

    c) la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

    d) la revoca o la sospensione dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

    e) l’interdizione temporanea di qualsiasi membro dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività;

    f) in caso di ripetute violazioni dell’articolo 89, 90, 91 o 92, l’interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall’esercizio di funzioni di gestione in un prestatore di servizi per le cripto-attività;

    g) l’interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell’organo di amministrazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

    h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di importo pari almeno al triplo dell’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se supera gli importi massimi stabiliti alla lettera i) o j), a seconda dei casi;

    i) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 1 000 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 5 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92 o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta ufficiale al 29 giugno 2023;

    j) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 2 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 88 e a 15 000 000 EUR per violazioni degli articoli da 89 a 92, o al 2 % per violazioni dell’articolo 88 e al 15 % per violazioni degli articoli da 89 a 92 del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore nella valuta ufficiale al 29 giugno 2023.

    Ai fini del della lettera j) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

    6. Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.

  • Art. 112 Reg. (UE) 2023/1114 – Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

    Art. 112 Reg. (UE) 2023/1114 – Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

    a) la gravità e la durata della violazione;

    b) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

    d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    e) l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    f) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

    g) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    h) precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

    i) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;

    j) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.

    2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

  • Art. 109 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    Art. 109 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ESMA istituisce un registro:

    a) dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;

    b) degli emittenti di token collegati ad attività;

    c) degli emittenti di token di moneta elettronica; e

    d) dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

    Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.

    2. Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.

    3. Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;

    b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;

    c) i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

    d) l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’emittente richiedente intende offrire un token collegato ad attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

    e) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

    f) qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

    g) la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.

    4. Per quanto riguarda gli emittenti di token di moneta elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;

    b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;

    c) i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

    d) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

    e) qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

    f) la data dell’autorizzazione come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.

    5. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;

    b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

    c) il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;

    d) l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;

    e) l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

    f) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;

    g) qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

    h) la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.

    6. Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’offerta al pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.

    7. Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività, di un emittente di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.

    8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 107 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con i paesi terzi

    Art. 107 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con i paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento in tali paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Un’autorità competente informa l’ABE, l’ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

    2. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, l’elaborazione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

    3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un modello di documento per gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1 destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4. L’ESMA inoltre, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito del capo 3 del presente titolo.

    5. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 100. Tale scambio di informazioni è finalizzato all’assolvimento delle funzioni di dette autorità competenti a norma del presente regolamento.

  • Art. 108 Reg. (UE) 2023/1114 – Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

    Art. 108 Reg. (UE) 2023/1114 – Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti e alle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, di presentare loro reclami in merito alle presunte violazioni del presente regolamento da parte degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, o dei prestatori di servizi per le cripto-attività. I reclami sono accettati per iscritto, anche in forma elettronica, e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

    2. Le informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione sul sito web di ciascuna autorità competente e sono comunicate all’ABE e all’ESMA. L’ESMA pubblica i collegamenti ipertestuali alle sezioni dei siti web delle autorità competenti relative alle procedure di trattamento dei reclami nel registro delle cripto-attività di cui all’articolo 109.

  • Art. 104 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

    Art. 104 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:

    a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o token di moneta elettronica o di token collegati ad attività o token di moneta elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

    b) un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica.

    Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.

    2. L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

    b) i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai token di moneta elettronica o ai servizi per le cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione;

    c) un’autorità competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

    3. Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:

    a) non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o token di moneta elettronica o i clienti destinatari di servizi per cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

    b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

    Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

    4. Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’autorità competente pertinente la misura che intende adottare.

    5. L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

    6. L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

    7. Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’autorità competente pertinente sulla stessa questione.

    8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

  • Art. 31 D.Lgs. 201/2022 – Trasparenza nei servizi pubblici locali

    Art. 31 D.Lgs. 201/2022 – Trasparenza nei servizi pubblici locali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all’articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

    2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessi contestualmente all’Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

    3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

    4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall’Osservatorio di cui all’ articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

    5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall’ente che li produce in conformità a quanto previsto dall’ articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

    6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell’ANAC, ai sensi dell’ articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 D.Lgs. 201/2022 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

    Art. 30 D.Lgs. 201/2022 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma

    2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. 1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario; b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8. 1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l’articolo 27, comma 3. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

    3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 D.Lgs. 201/2022 – Vigilanza e controlli sulla gestione

    Art. 28 D.Lgs. 201/2022 – Vigilanza e controlli sulla gestione

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

    2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza a cui i servizi sono destinati.

    3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l’obbligo di fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L’inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

    4. L’ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3. articolo precedente articolo successivo

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