Autore: Andrea Marton

  • Cass. 10267/2024 – Lasciare il lavoratore senza lavoro è demansionamento: il danno alla professionalità

    Materia: Lavoro — mansioni · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 aprile 2024, n. 10267 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Privare il dipendente di mansioni, lasciandolo inattivo per lungo tempo, viola l’art. 2103 c.c. tanto quanto l’assegnazione a compiti inferiori.
    • L’inattività forzata lede il diritto al lavoro come mezzo di realizzazione della persona e produce un danno alla professionalità distinto dalla perdita della retribuzione.
    • Il danno non è automatico: va provato anche con presunzioni (qualità e quantità dell’attività sottratta, durata dell’inattività, natura della professionalità).

    Il caso

    Un dipendente viene di fatto svuotato delle proprie mansioni: non gli viene più assegnato alcun compito significativo e resta a lungo in una condizione di sostanziale inattività forzata. Pur continuando a percepire la retribuzione, lamenta la perdita del proprio bagaglio professionale e chiede il risarcimento del danno.

    Il nodo: la mera privazione dei compiti — senza un formale declassamento a mansioni inferiori — integra una violazione dell’art. 2103 c.c.? E che tipo di danno ne deriva?

    La decisione

    La Corte conferma che il comportamento datoriale che lascia il dipendente inattivo per lungo tempo non solo viola l’art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, oltre che dell’immagine e della professionalità del dipendente, mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni.

    Il danno alla professionalità ha natura plurioffensiva ed è distinto dal danno patrimoniale da mancata retribuzione: attiene alla perdita di professionalità, dell’immagine professionale e della dignità lavorativa. Non è però in re ipsa: deve essere allegato e provato. A tal fine costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell’attività sottratta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell’inattività e la successiva diversa collocazione lavorativa.

    Il principio di diritto

    La protratta inattività imposta al lavoratore integra una violazione dell’obbligo datoriale di adibirlo alle mansioni di assunzione o equivalenti (art. 2103 c.c.) e può cagionare un danno alla professionalità, autonomo rispetto al danno retributivo, risarcibile a condizione che il lavoratore ne fornisca la prova, anche mediante presunzioni desunte dalle circostanze concrete dello svuotamento.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia è un avvertimento per i datori che «parcheggiano» un dipendente togliendogli ogni compito, magari nell’attesa di indurlo alle dimissioni: anche senza un declassamento formale, la sola privazione delle mansioni è illegittima. Per il lavoratore, è decisivo documentare la situazione (mail, organigrammi, assenza di consegne, durata del periodo) per costruire la prova presuntiva del danno. Sul punto resta centrale la tutela del posto e delle mansioni garantita dallo Statuto dei Lavoratori.

    Domande frequenti

    Mi tolgono ogni compito ma mi pagano: posso chiedere un risarcimento?

    Sì. Secondo la Cassazione l’inattività forzata prolungata viola l’art. 2103 c.c. e può produrre un danno alla professionalità distinto dalla retribuzione, che però va provato anche con presunzioni.

    Il danno alla professionalità è automatico?

    No, non è in re ipsa. Il lavoratore deve allegarlo e provarlo, anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti come la durata dell’inattività e la natura delle mansioni sottratte.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 aprile 2024, n. 10267.
    • Art. 2103 del Codice civile (disciplina delle mansioni del lavoratore).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • CCNL Pesca Marittima: welfare, previdenza marittima e sanità integrativa

    CCNL Pesca

    Welfare, previdenza marittima e sanità integrativa nel CCNL Pesca Marittima

    Chi lavora in mare ha una previdenza tutta sua: la previdenza marinara. Su questa base speciale si innestano le eventuali forme di welfare e bilateralità previste dalla contrattazione di settore.

    In sintesi

    Il welfare del marittimo poggia su una previdenza speciale: la pensione marinara è gestita dall’INPS (gestione speciale, già ex IPSEMA), l’assicurazione contro gli infortuni dall’INAIL (gestione navigazione); le indennità di malattia e maternità sono all’INPS dal 1° gennaio 2014. Accanto a questo, il CCNL può prevedere bilateralità e forme di sanità o previdenza integrativa. Gli enti e i fondi specifici vanno verificati sul testo del contratto.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Enti previdenziali
    INPS (previdenza marinara e indennità malattia/maternità) · INAIL (gestione navigazione), già ex IPSEMA
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La previdenza marinara

    Il primo pilastro del welfare del marittimo è la previdenza pubblica obbligatoria, che nel settore ha una forma speciale: la cosiddetta previdenza marinara. Storicamente gestita dall’IPSEMA, dopo la soppressione di questo istituto la gestione è confluita nell’INPS (gestione speciale dei lavoratori marittimi). Questa gestione tiene conto della peculiarità del lavoro a bordo e della discontinuità degli imbarchi. La contribuzione versata durante gli imbarchi concorre alla pensione secondo le regole della gestione speciale.

    Infortuni e malattia: INAIL e INPS

    Le tutele assicurative si articolano tra due enti, a seguito del riordino dell’ex IPSEMA:

    • l’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
    • l’INPS gestisce, dal 1° gennaio 2014, le prestazioni di indennità di malattia e maternità già amministrate dall’ex IPSEMA.

    È il datore di lavoro a versare i contributi a questi enti. Per gli aspetti operativi di malattia e infortunio si rinvia alla guida dedicata.

    Le tutele del welfare nel settore della pesca
    Tutela Ente / strumento Natura
    Pensione (previdenza marinara) INPS (gestione speciale, già ex IPSEMA) Previdenza pubblica obbligatoria
    Infortuni e malattie professionali INAIL (gestione navigazione) Assicurazione pubblica obbligatoria
    Indennità malattia e maternità INPS (dal 1/1/2014) Prestazione pubblica
    Sanità/previdenza integrativa Eventuali fondi del CCNL Integrativa, da verificare sul testo
    Bilateralità Eventuali enti bilaterali di settore Servizi e prestazioni, da verificare

    Nota: i nomi di eventuali fondi di sanità o previdenza integrativa e di enti bilaterali non vanno presunti: la loro esistenza, le prestazioni e la contribuzione vanno verificate sul testo del CCNL applicato e presso le organizzazioni di categoria.

    Sanità e previdenza integrativa

    Sul pilastro pubblico possono innestarsi forme di welfare integrativo: un fondo di sanità integrativa (per rimborsi di prestazioni sanitarie) o di previdenza complementare (per integrare la pensione pubblica). La loro presenza dipende dal CCNL applicato e dai relativi accordi: non è una regola uniforme. Per questo è importante non dare per scontati fondi o enti non previsti dal contratto, ma verificare sul testo quali strumenti integrativi siano effettivamente istituiti per il settore.

    La bilateralità di settore

    La bilateralità è un sistema di enti o organismi costituiti pariteticamente dalle parti firmatarie (associazioni datoriali e sindacati) per erogare servizi e prestazioni a lavoratori e imprese: formazione, sostegno al reddito, welfare, attività in materia di sicurezza. La presenza e le funzioni di eventuali enti bilaterali nel settore della pesca vanno verificate sul CCNL e presso le organizzazioni di categoria.

    Integrativo e pubblico: due piani distinti

    Un chiarimento essenziale: le forme di welfare, sanità o previdenza integrativa eventualmente previste dal CCNL si aggiungono e non sostituiscono la previdenza pubblica obbligatoria (pensione marinara INPS, assicurazione INAIL). Sono strumenti che completano le tutele di base. Le tutele fondamentali restano quelle degli enti pubblici: il welfare contrattuale è un’integrazione, non un’alternativa.

    Casi pratici

    Tizio — Contribuzione per la pensione marinara
    Tizio ha alle spalle anni di imbarchi. La contribuzione versata durante questi periodi confluisce nella gestione speciale dei marittimi presso l’INPS e concorre alla sua futura pensione. Per ricostruire la posizione contributiva, Tizio si rivolge all’INPS o a un patronato.
    Caio — Infortunio coperto dall’INAIL
    Caio subisce un infortunio sul lavoro a bordo. La tutela è gestita dall’INAIL nella gestione navigazione: Caio accede alle prestazioni per l’inabilità temporanea. Si tratta di una tutela pubblica obbligatoria, distinta da eventuali coperture integrative del CCNL.
    Sempronio — Verifica del welfare integrativo
    Sempronio vuole sapere se ha diritto a una sanità integrativa. Invece di dare per scontato un fondo, verifica sul testo del CCNL applicato e con il sindacato se esista un fondo di settore, quali prestazioni offra e come sia finanziato.

    Domande frequenti

    Come funziona la pensione per chi lavora nella pesca?
    I marittimi rientrano nella previdenza marinara, gestione speciale oggi presso l’INPS dopo la soppressione dell’IPSEMA, che tiene conto della peculiarità del lavoro a bordo. La contribuzione degli imbarchi concorre alla pensione secondo le regole della gestione speciale: per la posizione individuale conviene rivolgersi all’INPS o a un patronato.
    Chi assicura il pescatore contro gli infortuni?
    L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare è gestita dall’INAIL (gestione navigazione), dopo l’incorporazione dell’ex IPSEMA. Le indennità di malattia e maternità sono passate all’INPS dal 1° gennaio 2014. I contributi sono versati dal datore di lavoro.
    Esiste una sanità integrativa nel settore della pesca?
    Dipende dal CCNL applicato e dai relativi accordi: alcuni contratti prevedono welfare integrativo o bilateralità, ma non è una regola uniforme. L’esistenza di un fondo specifico, le prestazioni e la contribuzione vanno verificate sul testo del CCNL, senza dare per scontati enti non previsti.
    Cos’è la bilateralità nel settore?
    È un sistema di enti costituiti pariteticamente dalle parti firmatarie per erogare servizi e prestazioni (formazione, sostegno al reddito, welfare). La presenza e le funzioni di eventuali enti bilaterali nella pesca vanno verificate sul CCNL e presso le organizzazioni di categoria.
    Il welfare di settore sostituisce la previdenza pubblica?
    No. Le forme integrative eventualmente previste dal CCNL si aggiungono e non sostituiscono la previdenza pubblica obbligatoria (pensione marinara INPS, assicurazione INAIL). Le tutele fondamentali restano quelle degli enti pubblici; il welfare contrattuale è un’integrazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. La previdenza marinara è gestita dall’INPS e l’assicurazione infortuni dall’INAIL (gestione navigazione), già ex IPSEMA. Per la posizione individuale e per i fondi integrativi è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, all’INPS o a un patronato, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: tredicesima, mensilità aggiuntive e premi

    CCNL Pesca

    Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Pesca Marittima

    Le mensilità aggiuntive ci sono anche per chi lavora in mare, ma il loro calcolo deve fare i conti con un sistema retributivo particolare, dove convivono il minimo garantito e la quota «alla parte».

    In sintesi

    Anche nella pesca marittima spetta la tredicesima e, dove previste dal CCNL, ulteriori mensilità aggiuntive. La base di calcolo è collegata al minimo monetario garantito e alle voci retributive fisse; il rapporto con la quota «alla parte» dipende dal contratto. Premi e una tantum sono quelli stabiliti dal CCNL e dai rinnovi. Importi e modalità vanno verificati sul testo.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Ambito
    Mensilità aggiuntive e premi per l’equipaggio imbarcato e per il personale di terra
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima spetta anche in mare

    La tredicesima mensilità è un istituto ormai generalizzato nel lavoro subordinato italiano e spetta anche al personale del settore della pesca, secondo le modalità del CCNL. È erogata di norma in occasione delle festività di fine anno e matura in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno: chi è stato in forza solo per una parte dell’anno percepisce tanti dodicesimi quanti sono i mesi (o le frazioni rilevanti) di servizio.

    Il nodo del calcolo nel sistema «alla parte»

    La domanda più frequente nella pesca è: su cosa si calcola la tredicesima se gran parte della retribuzione è «alla parte»? La risposta sta nella struttura del compenso. La quota «alla parte» è per natura variabile e legata al ricavato; la base stabile della retribuzione è invece il minimo monetario garantito e le voci fisse. Le mensilità aggiuntive si calcolano in collegamento a questa base stabile, secondo i criteri del CCNL. Il modo in cui la quota «alla parte» entra o meno nella base di calcolo dipende dalla disciplina del contratto applicato e va verificato sul testo.

    Quattordicesima e altre erogazioni

    Non tutti i contratti prevedono una quattordicesima: alcuni si fermano alla tredicesima, altri aggiungono una quattordicesima o ulteriori erogazioni periodiche. Per il settore della pesca occorre verificare puntualmente sul CCNL se, oltre alla tredicesima, sia prevista una quattordicesima o altri istituti analoghi, perché non si tratta di una regola uniforme.

    Premi e una tantum

    Nel settore della pesca il «premio di risultato» tipico degli altri CCNL trova un equivalente naturale nel sistema «alla parte», che già lega la retribuzione dell’equipaggio al risultato economico della pesca. Accanto a ciò:

    • i verbali di rinnovo possono prevedere importi una tantum a copertura dei periodi di vacanza contrattuale;
    • possono esistere accordi a livello aziendale con erogazioni aggiuntive;
    • per il personale di terra sono ipotizzabili premi e istituti più simili a quelli degli altri settori.

    Queste voci vanno verificate di volta in volta sul contratto e sui relativi accordi.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nel settore della pesca
    Voce Quando spetta Base di calcolo
    Tredicesima Festività di fine anno Minimo garantito e voci fisse, secondo il CCNL
    Quattordicesima Solo se prevista dal CCNL Da verificare sul contratto
    Una tantum di rinnovo Quando prevista dal verbale di rinnovo Importo fisso, spesso escluso dal TFR
    Premi aziendali Se previsti da accordi aziendali Definita dall’accordo

    Nota: questa guida non riporta importi al centesimo. Gli importi delle mensilità aggiuntive e delle eventuali una tantum, nonché la presenza di una quattordicesima, vanno verificati sul testo del CCNL e sui verbali di rinnovo.

    Casi pratici

    Tizio — Tredicesima maturata per parte dell’anno
    Tizio si imbarca come marinaio a luglio. A fine anno ha diritto alla tredicesima maturata in proporzione ai mesi di servizio: percepisce i dodicesimi corrispondenti al periodo lavorato, calcolati sulla base stabile della retribuzione secondo il CCNL.
    Caio — Una tantum del rinnovo
    Caio è in forza da prima del rinnovo. Il verbale di rinnovo prevede un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale: Caio lo riceve secondo le rate stabilite. Trattandosi di una tantum, è spesso esclusa dal computo del TFR e di altri istituti.
    Sempronia — Impiegata a terra con premio aziendale
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa. Oltre alla tredicesima prevista dal contratto, beneficia di un premio definito da un accordo aziendale legato a obiettivi: una voce che riguarda il personale di terra e non l’equipaggio retribuito «alla parte».

    Domande frequenti

    La tredicesima spetta anche a chi lavora su un peschereccio?
    Sì. La tredicesima è generalmente riconosciuta ai lavoratori subordinati e spetta anche al personale della pesca, secondo le modalità del CCNL. È erogata di norma a fine anno e matura in proporzione ai mesi di servizio.
    Come si calcola la tredicesima nella retribuzione «alla parte»?
    La base di calcolo è collegata al minimo monetario garantito e alle voci retributive fisse, secondo il CCNL. Il rapporto tra mensilità aggiuntive e quota del pescato dipende dalla disciplina del contratto applicato e va verificato sul testo.
    Esiste la quattordicesima nella pesca marittima?
    Dipende dal CCNL applicato: alcuni contratti prevedono solo la tredicesima, altri anche una quattordicesima o ulteriori erogazioni. Occorre verificare sul testo del contratto della pesca.
    Ci sono premi di risultato nella pesca?
    Il «risultato» è in larga parte già incorporato nel sistema «alla parte». Eventuali premi aggiuntivi, una tantum o erogazioni straordinarie sono quelli previsti dal CCNL, dai verbali di rinnovo e da eventuali accordi aziendali.
    Le mensilità aggiuntive incidono su TFR e contributi?
    Le mensilità aggiuntive di natura retributiva concorrono di norma alla base del TFR e sono soggette a contribuzione, salvo esclusioni. Le una tantum sono spesso escluse dal computo del TFR e di altri istituti. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL e nel verbale che la prevede.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Gli importi delle mensilità aggiuntive e delle una tantum vanno verificati sul testo del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: trasferimento e mutamento di mansioni a bordo

    CCNL Pesca

    Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL Pesca Marittima

    Cambiare ruolo a bordo o passare a un’altra unità non è una scelta libera del datore: il mutamento di mansioni segue l’art. 2103 c.c. e, a bordo, si intreccia con i titoli professionali e la sicurezza.

    In sintesi

    Il mutamento di mansioni del marittimo segue l’art. 2103 c.c.: sono ammesse mansioni equivalenti o superiori, con limiti per quelle inferiori. Le mansioni superiori vanno annotate sui documenti di bordo e danno diritto al relativo trattamento. Il trasferimento ad altra unità o sede deve avere ragioni tecniche e organizzative. A bordo il rispetto dei titoli professionali è un limite di sicurezza. I dettagli vanno verificati sul CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore); normativa sulla gente di mare (titoli)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La regola dell’art. 2103 c.c.

    Il mutamento di mansioni è disciplinato dall’art. 2103 del Codice civile. La regola di base è che il lavoratore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti (riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento), oppure a mansioni superiori. L’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi e con i limiti previsti dalla legge. Nella pesca questa regola si traduce nel rispetto delle qualifiche di bordo e dei titoli professionali marittimi.

    Mansioni superiori e documenti di bordo

    Chi è chiamato a svolgere mansioni di una qualifica superiore ha diritto, per il periodo relativo, al trattamento economico e normativo proprio di quella qualifica. È una tutela importante nella pesca, dove le sostituzioni a bordo sono frequenti. La peculiarità del settore è che lo svolgimento delle mansioni superiori deve risultare dai documenti di bordo: l’annotazione costituisce la prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni superiori.

    Se l’assegnazione alle mansioni superiori è stabile e si protrae oltre il periodo previsto, può maturarsi il diritto all’inquadramento superiore in via definitiva, secondo i principi dell’art. 2103 c.c.

    Mansioni inferiori: i limiti

    Il demansionamento non è di regola consentito. L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni inferiori solo in casi specifici — ad esempio in presenza di modifiche degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore — e comunque con il mantenimento del livello di inquadramento e della retribuzione. Fuori da questi casi, l’adibizione a mansioni inferiori è illegittima e può essere contestata.

    Il trasferimento

    Il marittimo è assunto, di norma, per prestare servizio su una determinata unità o nell’ambito dell’organizzazione dell’armatore. Il trasferimento ad altra unità o ad altra sede deve avere ragioni tecniche, organizzative o produttive ed essere compatibile con la qualifica e i titoli del lavoratore. Le modalità del trasferimento e le eventuali tutele economiche connesse (ad esempio rimborsi) sono quelle previste dal CCNL e vanno verificate sul testo.

    Mutamento di mansioni e trasferimento: quadro di sintesi
    Situazione Regola Tutela del lavoratore
    Mansioni equivalenti Ammesse (art. 2103 c.c.) Stesso livello e retribuzione
    Mansioni superiori Ammesse, annotate a bordo Trattamento superiore; eventuale inquadramento stabile
    Mansioni inferiori Solo nei casi di legge Mantenimento di livello e retribuzione
    Trasferimento Con ragioni tecniche/organizzative Compatibilità con qualifica e titoli; tutele del CCNL

    Nota: le modalità del trasferimento, le tutele economiche connesse e i periodi rilevanti per il consolidamento delle mansioni superiori sono quelli previsti dall’art. 2103 c.c. e dal CCNL. Vanno verificati sul testo del contratto.

    Mansioni, titoli e sicurezza

    A bordo il mutamento di mansioni non è solo una questione contrattuale: è anche una questione di sicurezza. Le funzioni di bordo sono legate ai titoli professionali marittimi: non si può adibire un lavoratore a mansioni per le quali non possiede il titolo richiesto. Il rispetto delle qualifiche è quindi un limite che protegge sia il lavoratore sia l’intero equipaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Marinaio che sostituisce il capo pesca
    Tizio, marinaio in possesso del titolo adeguato, sostituisce temporaneamente il capo pesca assente. Per tutto il periodo ha diritto al trattamento della qualifica superiore; lo svolgimento delle mansioni superiori viene annotato sui documenti di bordo.
    Caio — Trasferimento ad altra unità
    Caio viene trasferito su un’altra unità della stessa flotta per esigenze organizzative dell’armatore. Il trasferimento è compatibile con la sua qualifica e i suoi titoli; le tutele economiche connesse sono quelle previste dal CCNL.
    Sempronio — Demansionamento contestato
    Sempronio, motorista, viene stabilmente adibito a mansioni di livello inferiore senza che ricorrano i casi previsti dalla legge. Si tratta di un demansionamento potenzialmente illegittimo: Sempronio può contestarlo, rivolgendosi al sindacato o al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Il datore può cambiarmi le mansioni a bordo?
    Sì, nei limiti dell’art. 2103 c.c.: può adibire a mansioni equivalenti (stesso livello e categoria) o superiori; le mansioni inferiori solo nei casi e con i limiti di legge. Nella pesca questo significa rispetto delle qualifiche di bordo e dei titoli professionali marittimi.
    Se svolgo mansioni superiori ho diritto a una paga maggiore?
    Sì. Per il periodo relativo spetta il trattamento della qualifica superiore. Nella pesca lo svolgimento va annotato sui documenti di bordo. Se l’assegnazione è stabile e prolungata, può maturarsi il diritto all’inquadramento superiore.
    Posso essere trasferito su un’altra unità?
    Il trasferimento ad altra unità o sede deve avere ragioni tecniche, organizzative o produttive ed essere compatibile con la qualifica e i titoli. Modalità ed eventuali tutele economiche vanno verificate sul CCNL.
    Possono assegnarmi mansioni inferiori?
    Solo nei casi dell’art. 2103 c.c. (ad esempio modifiche degli assetti organizzativi), entro determinati limiti e con mantenimento del livello e della retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo e contestabile.
    Il mutamento di mansioni incide su sicurezza e titoli?
    Sì. A bordo le mansioni sono legate ai titoli professionali marittimi e alla sicurezza: non si può adibire un lavoratore a funzioni per cui non possiede il titolo richiesto. Il rispetto delle qualifiche è un limite anche di sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il mutamento di mansioni è disciplinato dall’art. 2103 del Codice civile; le funzioni di bordo dai titoli professionali marittimi. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Pesca

    TFR e fine rapporto nel CCNL Pesca Marittima

    Il trattamento di fine rapporto spetta anche a chi lavora in mare. La sfida, nella pesca, è capire come si costruisce la base di calcolo quando la retribuzione è in parte «alla parte».

    In sintesi

    Il TFR si fonda sull’art. 2120 del Codice civile: ogni anno si accantona una quota della retribuzione (di regola la retribuzione annua divisa per 13,5), poi rivalutata, e si liquida alla fine del rapporto. Spetta anche al marittimo della pesca, anche nei rapporti a campagna. La base di calcolo deve tenere conto del minimo garantito e delle voci «alla parte» secondo il CCNL. Anticipazioni e modalità vanno verificate sul contratto.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Art. 2120 c.c. (trattamento di fine rapporto)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cos’è il TFR

    Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta al lavoratore subordinato al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto a termine, fine della campagna. È disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, norma di legge che si applica anche al personale del settore della pesca. Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che il datore accantona di anno in anno.

    Come si calcola

    Il meccanismo dell’art. 2120 c.c. prevede che per ciascun anno di servizio si accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le somme accantonate, salvo la quota maturata nell’anno in corso, sono rivalutate annualmente con un tasso composto da una parte fissa (1,5%) e da una parte variabile legata all’andamento del costo della vita. Il punto delicato, nella pesca, è la base di calcolo: occorre individuare quali voci della retribuzione — il minimo monetario garantito, la quota «alla parte», le mensilità aggiuntive — siano «utili» ai fini del TFR secondo i criteri del CCNL. È un aspetto da verificare sul testo del contratto, perché incide direttamente sull’importo.

    Il TFR nei rapporti a campagna

    Nei rapporti organizzati per campagne di pesca, anche periodi di imbarco non continuativi danno luogo ad accantonamento del TFR, in proporzione al servizio prestato. La frammentazione del rapporto incide sul computo (cioè sulla somma dei periodi rilevanti), non sull’esistenza del diritto. Anche chi lavora «a campagna» matura quindi il proprio TFR.

    Anticipazioni del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, entro determinati limiti e in presenza di una certa anzianità di servizio, per causali tipiche quali:

    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
    • altre causali eventualmente previste dalla legge o dal contratto (ad esempio per congedi).

    Il CCNL e la prassi aziendale possono disciplinare ulteriori modalità. Requisiti e limiti vanno verificati con riferimento al proprio rapporto.

    Tabella riepilogativa

    TFR nel settore della pesca: punti chiave
    Aspetto Regola Particolarità nella pesca
    Fonte Art. 2120 c.c. Si applica anche al marittimo imbarcato
    Accantonamento annuo Retribuzione annua / 13,5 Base di calcolo da definire secondo il CCNL
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione Sulle quote pregresse
    Rapporti a campagna Matura in proporzione al servizio Accantonamento anche per imbarchi non continuativi
    Anticipazioni Limiti e causali di legge Eventuali modalità del CCNL

    Nota: la quota di rivalutazione e i criteri della base di calcolo possono richiedere verifiche specifiche. Le voci della retribuzione «alla parte» utili ai fini del TFR sono quelle indicate dal CCNL: vanno verificate sul testo del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — Liquidazione del TFR alla fine del rapporto
    Tizio cessa il rapporto dopo alcuni anni di imbarco. Gli viene liquidato il TFR accantonato, calcolato sulla retribuzione utile annua divisa per 13,5 per ciascun anno, con la rivalutazione delle quote pregresse, secondo i criteri della base di calcolo previsti dal CCNL.
    Caio — Anticipo per la prima casa
    Caio, con sufficiente anzianità di servizio, intende acquistare la prima casa e chiede un’anticipazione del TFR maturato. Ricorrendo i requisiti e i limiti dell’art. 2120 c.c., l’anticipazione gli viene riconosciuta nelle modalità previste.
    Sempronio — TFR maturato in più campagne
    Sempronio lavora «a campagna», con imbarchi non continuativi nel corso degli anni. Pur senza un rapporto continuativo unico, matura il TFR in proporzione ai periodi di servizio prestati: alla cessazione gli viene liquidata la somma corrispondente.

    Domande frequenti

    Il marittimo imbarcato ha diritto al TFR?
    Sì. Il TFR è un diritto del lavoratore subordinato disciplinato dall’art. 2120 c.c. e spetta anche al personale della pesca. È una somma accantonata ogni anno e corrisposta alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa.
    Come si calcola il TFR nella retribuzione «alla parte»?
    Si accantona per ogni anno la retribuzione utile divisa per 13,5, poi rivalutata. Nella pesca occorre individuare quali voci del minimo garantito e della quota «alla parte» rientrano nella base di calcolo, secondo i criteri del CCNL: un punto da verificare sul testo del contratto.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, entro i limiti e per le causali dell’art. 2120 c.c. (ad esempio spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa) e in presenza di una certa anzianità. Il CCNL e la prassi aziendale possono disciplinarne le modalità.
    Il TFR cambia se lavoro a campagna?
    Il TFR matura in proporzione al servizio prestato, anche nei rapporti a campagna: anche imbarchi non continuativi danno luogo ad accantonamento. La frammentazione incide sul computo, non sull’esistenza del diritto.
    Le mensilità aggiuntive e le una tantum entrano nel TFR?
    Le voci retributive con carattere di continuità, come la tredicesima, concorrono di regola alla base del TFR. Le una tantum dei rinnovi sono spesso escluse dal computo. La qualificazione di ogni voce va verificata nel CCNL e nell’accordo che la prevede.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile; la base di calcolo nella pesca va definita secondo il CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: tabelle retributive e minimo monetario garantito

    CCNL Pesca

    Tabelle retributive CCNL Pesca Marittima: la retribuzione «alla parte» e il minimo garantito

    Nella pesca marittima la busta paga dell’equipaggio non funziona come negli altri settori: la retribuzione è in larga parte legata al ricavato del pescato, con un minimo monetario garantito che fa da rete di sicurezza.

    In sintesi

    Il personale imbarcato sui pescherecci è retribuito «alla parte», cioè con una quota del ricavato della vendita del pescato al netto delle spese di esercizio. Il CCNL Federpesca-Coldiretti garantisce comunque un minimo monetario, differenziato per le quattro tipologie di pesca e per qualifica. Gli importi esatti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto e aggiornati con il rinnovo economico del 19 gennaio 2024.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza economica e normativa dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico siglato il 19 gennaio 2024
    Ambito
    Equipaggio imbarcato su navi adibite alla pesca marittima
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Come funziona la retribuzione «alla parte»

    Il tratto distintivo della pesca marittima è il sistema retributivo «alla parte» (o a compartecipazione). Diversamente da un normale stipendio fisso, l’equipaggio partecipa al risultato economico della pesca: il ricavato lordo della vendita del pescato viene diminuito delle spese di esercizio della battuta (carburante, ghiaccio, viveri, materiali di consumo, talvolta una quota per l’usura dell’attrezzatura) e il residuo, chiamato «monte da ripartire», viene suddiviso in «parti».

    Una porzione delle parti spetta all’armatore (per la nave e il capitale investito), un’altra è ripartita tra i membri dell’equipaggio in misura proporzionale alla qualifica: il comandante e il capo pesca ricevono un numero di parti superiore rispetto al marinaio o al mozzo. È un sistema antico, riconosciuto dal Codice della navigazione e recepito dalla contrattazione collettiva di settore.

    Il minimo monetario garantito

    Poiché il ricavato della pesca è per natura variabile e incerto, il CCNL prevede un minimo monetario garantito: una soglia retributiva che spetta al lavoratore anche quando la quota «alla parte» risulterebbe inferiore, ad esempio per battute scarse o per il fermo dell’attività. È la rete di sicurezza che distingue il lavoro subordinato a bordo dal puro rischio d’impresa.

    Il minimo è differenziato per tipo di pesca e per qualifica. In concreto: se a fine periodo la somma delle quote «alla parte» è inferiore al minimo garantito, l’armatore deve integrare fino a raggiungere quel minimo; se è superiore, il lavoratore percepisce la quota effettiva.

    Le quattro tipologie di pesca

    Gli importi e molti istituti del contratto cambiano a seconda della tipologia di pesca esercitata dall’unità. Il CCNL distingue quattro categorie:

    Tipologie di pesca e ambito operativo
    Tipo Denominazione Ambito operativo Incidenza sul minimo garantito
    A Pesca costiera locale Entro 6 miglia dalla costa Minimo di base, rientro giornaliero
    B Pesca costiera ravvicinata Entro 20 miglia dalla costa Minimo intermedio
    C Pesca mediterranea d’altura Oltre 20 miglia, nel Mediterraneo Minimo più elevato, periodi prolungati a bordo
    D Pesca oceanica Oltre gli stretti, fuori dal Mediterraneo Minimo più alto, spesso rapporto «a campagna»

    Nota: per la pesca oceanica è frequente il contratto «a campagna», legato alla durata della spedizione di pesca. Gli importi precisi dei minimi per ciascuna tipologia e qualifica sono riportati nelle tabelle allegate al CCNL.

    Voci che si aggiungono al minimo

    Sulla retribuzione di base si possono sommare ulteriori elementi previsti dal contratto e dalla legge:

    • Quota «alla parte» eccedente il minimo, quando la pesca è proficua;
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuali ulteriori istituti previsti dal contratto);
    • Indennità connesse alla navigazione e alla permanenza a bordo, dove previste;
    • Compenso per mansioni superiori: chi svolge in via temporanea funzioni di qualifica più alta ha diritto al trattamento di quella qualifica per il periodo relativo, con annotazione sui documenti di bordo;
    • Trattamento di fine rapporto (TFR), secondo l’art. 2120 c.c. e gli adattamenti del settore marittimo.

    L’aggiornamento dei minimi con il rinnovo

    Con l’accordo del 19 gennaio 2024 le parti firmatarie hanno riconosciuto un incremento dei minimi a tutela del potere d’acquisto, a recupero del differenziale maturato negli anni precedenti, da erogare in più tranche e con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Gli importi puntuali, distinti per qualifica e per tipologia di pesca, sono contenuti nelle tabelle del verbale di rinnovo: è a quelle tabelle che occorre fare riferimento per il calcolo esatto della busta paga.

    Per prudenza, questa guida non riporta importi al centesimo: i valori dei minimi monetari garantiti vanno verificati sul testo aggiornato del CCNL, perché variano nel tempo e a ogni rinnovo.

    Casi pratici

    Tizio — Marinaio su unità di pesca costiera, mese scarso
    Tizio è marinaio imbarcato su un peschereccio di pesca costiera ravvicinata (tipo B). In un mese di maltempo le battute rendono poco e la sua quota «alla parte» risulterebbe inferiore al minimo monetario garantito previsto per la sua qualifica e tipologia di pesca. L’armatore deve integrare la differenza: Tizio percepisce comunque il minimo garantito, non meno.
    Caio — Comandante con pesca proficua
    Caio è comandante di un’unità d’altura (tipo C). In un periodo di pesca abbondante il «monte da ripartire» è elevato e la sua quota «alla parte», calcolata sul numero di parti spettanti alla sua qualifica, supera ampiamente il minimo garantito. In questo caso Caio percepisce la quota effettiva, superiore al minimo.
    Sempronio — Addetto di terra alla lavorazione del pescato
    Sempronio non è imbarcato: lavora a terra nello stabilimento dell’impresa di pesca. A lui non si applica il sistema «alla parte» ma la struttura a livelli con minimo tabellare mensile prevista per il personale non imbarcato. La sua busta paga segue quindi logiche più simili a quelle degli altri CCNL.

    Domande frequenti

    Come viene pagato chi lavora su un peschereccio?
    Il personale imbarcato è retribuito prevalentemente «alla parte»: a ciascun membro dell’equipaggio spetta una quota del ricavato della vendita del pescato, calcolata dopo aver detratto le spese di esercizio della battuta. Il CCNL garantisce però un minimo monetario: se la quota «alla parte» risulta inferiore a quel minimo, il lavoratore percepisce comunque l’importo minimo garantito.
    Cos’è il minimo monetario garantito nella pesca?
    È la retribuzione minima che spetta comunque al marittimo imbarcato, indipendentemente dall’esito della pesca. Tutela il lavoratore quando le battute sono scarse o nulle. Il CCNL fissa minimi differenziati per le quattro tipologie di pesca (locale entro 6 miglia, costiera ravvicinata entro 20 miglia, mediterranea d’altura oltre 20 miglia, oceanica) e per qualifica. Gli importi aggiornati sono nelle tabelle allegate al contratto.
    Gli stipendi della pesca marittima sono aumentati di recente?
    Sì. Con l’accordo del 19 gennaio 2024 le parti firmatarie (Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) hanno riconosciuto un incremento dei minimi a recupero del potere d’acquisto, da applicare in più tranche, con decorrenza 1° gennaio 2024. Per gli importi esatti per qualifica e tipo di pesca occorre consultare le tabelle del rinnovo.
    Le tabelle retributive sono uguali per tutti i pescherecci?
    I minimi monetari garantiti variano in base al tipo di pesca esercitato dall’unità (locale, costiera, d’altura, oceanica) e alla qualifica del lavoratore. La quota «alla parte», invece, dipende dal ricavato concreto di ciascuna unità e dal sistema di riparto adottato a bordo. Non esiste quindi un unico importo valido per tutti.
    Il personale non imbarcato segue le stesse tabelle?
    No. Per gli addetti di terra (uffici, magazzino, lavorazione del pescato) il contratto prevede una distinta struttura a livelli con minimi tabellari mensili. La retribuzione «alla parte» riguarda solo l’equipaggio imbarcato. Le cooperative di pesca applicano inoltre un proprio CCNL di settore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Gli importi dei minimi monetari garantiti vanno verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per verifiche sulla busta paga, sul riparto «alla parte» o per contestazioni è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: scatti di anzianità e anzianità di servizio

    CCNL Pesca

    Scatti di anzianità e anzianità di servizio nel CCNL Pesca Marittima

    Restare nel tempo a bordo della stessa impresa ha un valore riconosciuto. Ma nella pesca, dove la retribuzione segue logiche particolari, gli scatti di anzianità vanno letti con attenzione.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità premiano la permanenza in azienda. Nella pesca la loro esistenza, cadenza e importo dipendono dal CCNL e vanno verificati sul testo, perché non sono uniformi tra i contratti. L’anzianità di servizio rileva comunque per molti istituti (preavviso, ferie, comporto, TFR), anche nei rapporti a campagna con imbarchi non continuativi.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Ambito
    Anzianità di servizio del personale imbarcato e di terra
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici riconosciuti al lavoratore per la permanenza nell’impresa: a intervalli regolari (ad esempio ogni triennio, nei contratti che li prevedono) la retribuzione cresce di un importo fisso. Servono a valorizzare l’esperienza e la fedeltà al rapporto di lavoro.

    È importante chiarire subito un punto: la presenza degli scatti, la loro cadenza e il loro importo non sono uniformi tra i CCNL. Alcuni contratti li prevedono in modo articolato, altri li disciplinano diversamente o li sostituiscono con altri meccanismi. Per il settore della pesca occorre quindi verificare sul testo del contratto se e come siano previsti gli scatti.

    L’anzianità di servizio e perché conta

    Al di là degli scatti, l’anzianità di servizio — cioè il tempo di lavoro prestato presso lo stesso datore — è un dato che rileva per numerosi istituti del rapporto:

    • la durata del preavviso di licenziamento e di dimissioni;
    • la maturazione delle ferie e di eventuali permessi aggiuntivi;
    • la durata del periodo di comporto in caso di malattia;
    • il calcolo del TFR;
    • gli eventuali scatti previsti dal contratto.

    Per questo è essenziale che l’anzianità sia correttamente computata, anche quando il rapporto è frammentato.

    L’anzianità nei rapporti a campagna

    Nel settore della pesca molti rapporti sono organizzati per campagne, con imbarchi non sempre continuativi. Anche in questi casi i periodi di servizio prestati concorrono al computo dell’anzianità, secondo i criteri di legge e di contratto. La discontinuità incide sul modo in cui i periodi si sommano, non sul principio che il servizio prestato vada riconosciuto.

    Come si calcolano gli scatti, dove previsti

    Dove il CCNL prevede gli scatti, questi sono di norma importi fissi collegati alla parte stabile della retribuzione — il minimo monetario garantito e le voci fisse — piuttosto che alla quota variabile «alla parte». La logica è dare uno scatto certo e prevedibile, indipendente dall’andamento della pesca. L’importo dello scatto per ciascuna qualifica e la sua cadenza sono quelli stabiliti dal CCNL.

    Scatti e anzianità nel settore della pesca: punti chiave
    Aspetto Regola generale Da verificare sul CCNL
    Esistenza degli scatti Non uniforme tra i contratti Se previsti nel settore pesca
    Cadenza Periodica (es. triennale, dove prevista) Intervallo esatto
    Importo Fisso, legato alla parte stabile Valore per qualifica
    Computo anzianità Anche imbarchi non continuativi Criteri di somma dei periodi
    Rapporto con gli aumenti Di regola non assorbibili Regola applicabile

    Nota: questa guida non riporta importi o cadenze al dettaglio. Esistenza, periodicità e valore degli scatti, nonché i criteri di computo dell’anzianità, vanno verificati sul testo del CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizio — Anzianità per il preavviso
    Tizio è imbarcato da diversi anni sulla stessa unità. La sua anzianità di servizio incide sulla durata del preavviso a cui ha diritto in caso di licenziamento: maggiore è l’anzianità, più lungo è il preavviso previsto dal CCNL per la sua qualifica.
    Caio — Imbarchi a campagna sommati
    Caio lavora «a campagna», con imbarchi non continuativi nel corso degli anni presso la stessa impresa. I periodi di servizio prestati concorrono al computo della sua anzianità complessiva, secondo i criteri di contratto, rilevanti per gli istituti collegati.
    Sempronio — Apprendistato che fa anzianità
    Sempronio ha iniziato come apprendista e ha poi proseguito il rapporto. Il periodo di apprendistato si computa nella sua anzianità di servizio: non viene perso ai fini degli istituti legati all’anzianità, inclusi gli eventuali scatti previsti dal CCNL e il TFR.

    Domande frequenti

    Esistono gli scatti di anzianità nella pesca marittima?
    La loro presenza, cadenza e importo non sono uniformi: dipendono dal singolo CCNL. Per il settore della pesca occorre verificare sul testo del contratto se siano previsti scatti, con quale periodicità e per quali qualifiche.
    Come matura l’anzianità di servizio del marittimo?
    Si calcola in base al periodo di lavoro prestato presso lo stesso datore. Nei rapporti a campagna anche imbarchi non continuativi concorrono al computo, secondo i criteri di legge e di contratto. L’anzianità rileva per preavviso, ferie, comporto e TFR.
    Gli scatti si calcolano sulla retribuzione «alla parte»?
    Dove previsti, gli scatti sono di norma importi fissi collegati alla parte stabile della retribuzione (minimo garantito e voci fisse), più che alla quota variabile «alla parte». Modalità e importo per qualifica sono quelli del CCNL.
    Il periodo di apprendistato conta per l’anzianità?
    Sì. Proseguito il rapporto, il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio e concorre alla maturazione degli istituti collegati, inclusi gli eventuali scatti e il TFR.
    Gli scatti si sommano agli aumenti contrattuali?
    Di regola gli scatti, dove previsti, non sono assorbiti dagli aumenti dei rinnovi: si sommano alla retribuzione di base. La disciplina concreta dipende però dal CCNL: conviene verificare la regola applicabile al settore della pesca.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Esistenza, cadenza e importo degli scatti vanno verificati sul testo del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: provvedimenti disciplinari e sanzioni a bordo

    CCNL Pesca

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Pesca Marittima

    A bordo di un peschereccio la disciplina non è una formalità: è una condizione di sicurezza. Per questo le sanzioni seguono regole precise e garanzie inderogabili, ma con un occhio particolare alla vita di mare.

    In sintesi

    Il potere disciplinare nella pesca segue la procedura di garanzia dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori: codice disciplinare affisso, contestazione scritta, diritto di difesa, proporzionalità. Si applica anche a bordo, dove la disciplina è essenziale per la sicurezza. Le sanzioni vanno dal richiamo al licenziamento per giusta causa. L’elenco delle infrazioni è nel CCNL e va verificato sul testo.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Art. 7 legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori); Codice della navigazione
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il potere disciplinare e i suoi limiti

    Il datore di lavoro può sanzionare le mancanze del lavoratore, ma non in modo arbitrario. Il potere disciplinare incontra i limiti dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), che impone una procedura di garanzia inderogabile. Questi limiti valgono anche per il marittimo imbarcato: la specificità del lavoro a bordo non sospende le tutele del lavoratore.

    La scala delle sanzioni

    Le sanzioni disciplinari seguono in genere una scala di gravità crescente, in modo che la risposta sia proporzionata alla mancanza:

    Sanzioni disciplinari in ordine di gravità
    Sanzione Quando si applica Effetti
    Richiamo verbale Mancanze lievi Ammonizione, nessun effetto economico
    Richiamo scritto (ammonizione) Mancanze lievi reiterate Annotazione formale
    Multa Mancanze di media gravità Trattenuta entro i limiti del CCNL
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Mancanze gravi Sospensione per un periodo limitato
    Licenziamento (giustificato motivo o giusta causa) Mancanze gravissime Cessazione del rapporto

    Nota: l’elenco delle infrazioni e la sanzione corrispondente, l’importo massimo delle multe e la durata massima della sospensione sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo del contratto.

    La procedura di garanzia (art. 7)

    Prima di applicare una sanzione più grave del richiamo verbale, il datore deve rispettare alcuni passaggi:

    1. Codice disciplinare: le norme sulle infrazioni e sulle sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori (affissione o equivalente);
    2. Contestazione: l’addebito deve essere contestato per iscritto, in modo specifico e tempestivo;
    3. Difesa: il lavoratore ha diritto a presentare le proprie giustificazioni entro un termine (di norma cinque giorni), anche con l’assistenza del sindacato;
    4. Proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto.

    La violazione di questi passaggi rende la sanzione illegittima e impugnabile.

    Disciplina e sicurezza a bordo

    Nel settore della pesca la disciplina assume un rilievo particolare perché è una condizione di sicurezza. Comportamenti come il rifiuto di eseguire ordini essenziali alla sicurezza, l’abbandono del posto durante manovre critiche o l’ubriachezza in servizio possono mettere a rischio l’intero equipaggio e la nave. Per questo tali condotte sono valutate con maggiore severità e possono integrare, nei casi più gravi, la giusta causa di licenziamento. Restano comunque ferme le garanzie procedurali.

    Impugnazione della sanzione

    Il lavoratore può impugnare la sanzione ritenuta illegittima nelle sedi previste: la procedura sindacale, il collegio di conciliazione e arbitrato o il Giudice del Lavoro. Può farlo con l’assistenza del sindacato di categoria. Se la sanzione non è proporzionata o la procedura non è stata rispettata, può essere annullata.

    Casi pratici

    Tizio — Richiamo scritto per ritardo
    Tizio, marinaio, arriva ripetutamente in ritardo alle partenze, ritardando le battute. Il datore gli contesta per iscritto l’addebito; Tizio presenta le sue giustificazioni nel termine. Valutata la lievità del fatto, viene applicato un richiamo scritto, proporzionato alla mancanza.
    Caio — Sospensione per mancanza grave
    Caio commette una mancanza grave nell’esecuzione delle operazioni di bordo. Dopo contestazione e difesa, gli viene applicata una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL: una sanzione intermedia, più grave della multa ma meno del licenziamento.
    Sempronio — Condotta pericolosa per la sicurezza
    Sempronio si rifiuta di eseguire un ordine essenziale alla sicurezza durante una manovra critica, mettendo a rischio l’equipaggio. La condotta, particolarmente grave a bordo, può integrare la giusta causa di licenziamento; il datore deve comunque contestare l’addebito e consentire la difesa.

    Domande frequenti

    Quali sanzioni disciplinari sono previste nella pesca?
    In genere una scala crescente: richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino al licenziamento per giustificato motivo o giusta causa. L’elenco delle infrazioni e delle sanzioni è nel CCNL e va verificato sul testo.
    Anche a bordo vale la procedura dell’art. 7 dello Statuto?
    Sì. Il potere disciplinare deve rispettare le garanzie dell’art. 7 della legge 300/1970: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, diritto di difesa entro un termine, proporzionalità. Si applicano anche al marittimo imbarcato.
    Perché la disciplina è più rigorosa a bordo?
    Perché a bordo la disciplina è una condizione di sicurezza. Rifiuto di ordini essenziali alla sicurezza, abbandono del posto durante manovre critiche o ubriachezza in servizio possono mettere a rischio l’equipaggio e la nave, e sono valutati con particolare severità.
    Posso oppormi a una sanzione disciplinare?
    Sì. Si possono presentare le giustificazioni nel termine della contestazione e impugnare la sanzione illegittima, anche con il sindacato, nelle sedi previste (procedura sindacale, collegio di conciliazione e arbitrato, Giudice del Lavoro). La sanzione deve essere proporzionata e rispettare la procedura.
    La sospensione disciplinare comporta la perdita della retribuzione?
    Sì, per il periodo della sospensione viene sospesa anche la retribuzione, entro i limiti di durata del CCNL. È una sanzione intermedia, più grave della multa ma meno del licenziamento. Durata massima e importo delle multe sono fissati dal contratto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il procedimento disciplinare è regolato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori; la disciplina di bordo dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: preavviso e licenziamento del marittimo

    CCNL Pesca

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Pesca Marittima

    La fine del rapporto a bordo unisce le regole generali sui licenziamenti alle tutele speciali del lavoro marittimo: lo sbarco, il preavviso per qualifica e l’obbligo dell’armatore di riportare a casa il marittimo.

    In sintesi

    Il licenziamento del marittimo segue le regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori) integrate dal Codice della navigazione. Il preavviso è graduato per qualifica e anzianità; in mancanza spetta l’indennità sostitutiva. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo. Termini e importi vanno verificati sul CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Codice della navigazione (rapporto di arruolamento e sbarco); disciplina generale dei licenziamenti
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Due livelli di regole

    La cessazione del rapporto del marittimo si muove su due piani. Da un lato valgono le regole generali sul licenziamento del lavoro subordinato: il recesso del datore deve essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo, sono vietati i licenziamenti discriminatori e ritorsivi, e il lavoratore può impugnare il provvedimento. Dall’altro, il rapporto del marittimo è disciplinato dal Codice della navigazione, che aggiunge regole speciali legate alla vita di bordo: lo sbarco, il rientro al porto di imbarco, la risoluzione del rapporto in determinate situazioni.

    Il preavviso

    Salvo il caso di giusta causa, il licenziamento richiede un periodo di preavviso, di norma graduato in base alla qualifica di bordo e all’anzianità di servizio: le qualifiche di maggiore responsabilità hanno tendenzialmente un preavviso più lungo. Se il datore non fa lavorare il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. I termini esatti sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo.

    Struttura del preavviso (criterio indicativo)
    Profilo Criterio Durata del preavviso
    Mozzo / marinaio Qualifiche di coperta Più breve
    Motorista / capo pesca Responsabilità tecnica o di cattura Intermedia
    Comandante Direzione della spedizione Più estesa

    Nota: la tabella illustra il criterio di graduazione, non i giorni esatti. La durata del preavviso per ciascuna qualifica e anzianità è quella del CCNL e va verificata sul testo del contratto.

    Sbarco e rientro del marittimo

    Una tutela tipica del lavoro marittimo riguarda lo sbarco. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa al termine del rapporto.

    Giusta causa e sicurezza a bordo

    In presenza di una giusta causa — un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto — il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo assumono particolare gravità i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della navigazione e dell’equipaggio (ad esempio il rifiuto di eseguire ordini essenziali alla sicurezza, l’abbandono del posto, l’ubriachezza in servizio). Anche il licenziamento per giusta causa deve però rispettare le garanzie procedurali, in particolare la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa.

    Impugnazione del licenziamento

    Il marittimo che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. Data l’esistenza di termini di decadenza, è importante attivarsi tempestivamente, rivolgendosi a un consulente del lavoro o al sindacato di categoria.

    Casi pratici

    Tizio — Licenziamento con indennità di preavviso
    Tizio, marinaio, viene licenziato per giustificato motivo. Il datore non gli fa lavorare il preavviso e gli corrisponde l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso previsto dal CCNL per la sua qualifica e anzianità.
    Caio — Cessazione lontano dal porto di imbarco
    Caio, imbarcato per una campagna, vede cessare il rapporto in un porto diverso da quello di imbarco. L’armatore è tenuto a provvedere al suo rientro al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta di Caio, secondo il Codice della navigazione.
    Sempronio — Licenziamento per giusta causa per condotta pericolosa
    Sempronio rifiuta ripetutamente di eseguire ordini essenziali alla sicurezza durante una manovra critica. Il comportamento, mettendo a rischio l’equipaggio, può integrare una giusta causa di licenziamento senza preavviso; il datore deve comunque contestare l’addebito e consentire la difesa.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso serve per licenziare un marittimo della pesca?
    Salvo giusta causa, il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL, di regola graduati per qualifica e anzianità. In mancanza di preavviso lavorato spetta l’indennità sostitutiva. I termini precisi vanno verificati sul testo del contratto.
    Il licenziamento del marittimo segue regole speciali?
    Sì. Oltre alle regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori), il rapporto è regolato dal Codice della navigazione, con particolarità come lo sbarco e l’obbligo dell’armatore di provvedere al rientro del marittimo.
    Cosa succede se vengo sbarcato lontano dal porto di imbarco?
    Quando il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo, al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una tutela del Codice della navigazione.
    Il licenziamento per giusta causa esiste anche a bordo?
    Sì. In presenza di un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo rilevano in particolare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza. Restano da rispettare le garanzie procedurali.
    Il licenziamento può essere impugnato?
    Sì, nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. È consigliabile rivolgersi tempestivamente a un consulente del lavoro o al sindacato per valutare l’impugnazione e i termini.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il recesso e lo sbarco del marittimo sono disciplinati anche dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: periodo di prova nel contratto di arruolamento

    CCNL Pesca

    Periodo di prova nel CCNL Pesca Marittima e nel contratto di arruolamento

    Anche a bordo di un peschereccio il periodo di prova serve a verificare reciprocamente l’idoneità al rapporto. Ma forma, durata e recesso si intrecciano con le regole speciali del lavoro marittimo.

    In sintesi

    Il patto di prova va stipulato per iscritto, di regola all’interno del contratto di arruolamento. La durata varia per qualifica e tipo di pesca. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, salvo il divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo. Le interruzioni dell’imbarco sospendono il computo. I giorni esatti vanno verificati sul testo del CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Codice della navigazione (contratto di arruolamento); art. 2096 c.c. (patto di prova)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Forma scritta e contratto di arruolamento

    Il rapporto di lavoro del marittimo imbarcato si fonda sul contratto di arruolamento (convenzione di arruolamento), l’atto con cui l’arruolato si obbliga a prestare il proprio lavoro a bordo. Tradizionalmente esso viene stipulato davanti all’autorità delegata dal Comandante del porto, con l’intervento del comandante dell’unità o dell’armatore.

    È in questo contesto che si colloca l’eventuale patto di prova. Come per la generalità dei rapporti di lavoro (art. 2096 c.c.), la prova è valida solo se risulta da atto scritto stipulato prima o al momento dell’inizio del rapporto. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con la piena disciplina ordinaria del recesso.

    Durata della prova per qualifica

    La durata del periodo di prova è graduata in funzione della qualifica di bordo e, in alcuni casi, del tipo di pesca e della durata della campagna. La logica è la stessa degli altri settori: maggiore è la complessità e la responsabilità del ruolo, più lungo è il tempo necessario a verificare la prestazione.

    Criterio di graduazione della prova (struttura indicativa)
    Profilo Caratteristiche del ruolo Durata della prova
    Mozzo Coperta, in formazione Più breve
    Marinaio Coperta esperto Intermedia
    Motorista / capo pesca Responsabilità tecnica o di cattura Più estesa
    Comandante Direzione della spedizione La più estesa

    Nota: la tabella illustra il criterio di graduazione, non gli intervalli esatti. I giorni o i mesi precisi di prova per ciascuna qualifica e tipologia di pesca sono fissati dal testo del CCNL e vanno verificati lì.

    Come si computa la prova

    Il periodo di prova si misura in giorni o mesi di lavoro effettivo a bordo. Ciò significa che le interruzioni del rapporto — malattia, infortunio, fermo dell’attività di pesca, periodi senza imbarco — non si computano e prolungano la durata della prova di un numero corrispondente di giorni. L’obiettivo è garantire che il datore di lavoro possa effettivamente valutare la prestazione e che il lavoratore possa dimostrarla.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però fermi alcuni limiti inderogabili:

    • il recesso non può essere discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.);
    • il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato carenze di sicurezza a bordo);
    • se il lavoratore non ha potuto svolgere un’effettiva prova (perché assente per l’intero periodo), il recesso può configurare un abuso.

    Lo sbarco e la cessazione del rapporto seguono inoltre le regole del Codice della navigazione: in particolare, quando il rapporto cessa in luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.

    Esito della prova

    Se al termine della prova nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita: a tempo indeterminato, oppure per la campagna di pesca nei casi in cui sia previsto il rapporto «a campagna». Il periodo di prova superato si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.

    Casi pratici

    Tizio — Patto di prova non scritto
    Tizio si imbarca come marinaio senza che nel contratto di arruolamento sia inserita per iscritto la clausola di prova. Poiché il patto di prova richiede forma scritta, il rapporto si considera senza prova: un eventuale recesso del datore dovrà seguire le regole ordinarie, non quelle del libero recesso in prova.
    Caio — Malattia durante la prova
    Caio, motorista, è in prova quando si ammala e sbarca per dieci giorni. Al rientro la prova riprende: i dieci giorni di malattia non si computano e la durata della prova si allunga di altrettanti giorni di lavoro effettivo, così da consentire un’effettiva valutazione.
    Sempronio — Sospetto recesso ritorsivo
    Sempronio, in prova come marinaio, viene sbarcato pochi giorni dopo aver segnalato un’attrezzatura di salvataggio difettosa. Sospetta un recesso ritorsivo. Si rivolge al sindacato: pur essendo libero il recesso in prova, quello ritorsivo è nullo e può essere impugnato davanti al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova nella pesca deve essere scritto?
    Sì. Il patto di prova è valido solo se risulta da atto scritto, anteriore o contestuale all’inizio del rapporto. Nel lavoro marittimo questa esigenza si inserisce nel contratto di arruolamento. In mancanza di forma scritta del patto, il rapporto si considera senza prova.
    Quanto dura il periodo di prova su un peschereccio?
    La durata dipende dalla qualifica di bordo e, in alcuni casi, dal tipo di pesca e dalla durata della campagna. Le qualifiche con maggiori responsabilità (comandante, capo pesca, motorista) hanno di regola una prova più lunga rispetto a marinaio e mozzo. Gli intervalli precisi sono nel testo del CCNL e vanno verificati lì.
    Durante la prova posso essere sbarcato senza preavviso?
    Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né motivazione. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli. Lo sbarco segue comunque le regole del Codice della navigazione, compreso il rientro del marittimo al porto di imbarco dove dovuto.
    La malattia prolunga la prova?
    Sì. La prova si misura in lavoro effettivo a bordo: malattia, infortunio, fermo dell’attività e periodi senza imbarco non si computano e prolungano la durata della prova di altrettanti giorni.
    Cosa succede al termine della prova se nessuno recede?
    Se nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato e prosegue secondo la natura pattuita (a tempo indeterminato o per la campagna). Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il contratto di arruolamento e il recesso del marittimo sono disciplinati anche dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: part-time e lavoro ridotto nel settore della pesca

    CCNL Pesca

    Part-time e lavoro ridotto nel CCNL Pesca Marittima

    Lavorare «a mezzo servizio» su un peschereccio è quasi un controsenso: quando la nave esce, l’equipaggio c’è tutto. Nella pesca la flessibilità prende altre forme, dalla stagionalità al lavoro a campagna.

    In sintesi

    Il part-time classico è difficilmente applicabile al lavoro a bordo, dove la prestazione è legata alla durata della battuta o della campagna. Nella pesca la flessibilità passa più dal lavoro a campagna e dalla stagionalità (con i fermi di pesca) che dal tempo parziale. Il part-time trova spazio soprattutto per il personale di terra, con la piena tutela della non discriminazione. La disciplina va verificata sul CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Disciplina generale del lavoro a tempo parziale; principio di non discriminazione del part-time
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Perché il part-time è difficile a bordo

    Il part-time si fonda su una riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno: meno ore al giorno, meno giorni alla settimana, o periodi di lavoro alternati a periodi di riposo. A bordo di un peschereccio questa logica incontra un ostacolo strutturale: durante una battuta o una campagna, l’equipaggio deve essere presente per l’intera durata della navigazione e delle operazioni di pesca. Non si può «scendere a metà del mare». Per questo il tempo parziale in senso stretto è difficilmente compatibile con il lavoro dell’imbarcato.

    La flessibilità nella pesca: campagna e stagionalità

    La flessibilità, nel settore, prende altre forme. Due in particolare:

    • il lavoro a campagna: il rapporto può essere legato alla durata di una specifica spedizione di pesca, soprattutto nell’oceanica, alternando periodi di imbarco e periodi a terra;
    • la stagionalità: molte specie e tecniche di pesca si concentrano in determinati periodi dell’anno, e l’attività è scandita anche dai fermi di pesca (biologici o per altre cause).

    È questa alternanza tra periodi di attività e periodi di fermo, più che il part-time, la forma tipica di «modulazione» del lavoro nella pesca.

    I fermi di pesca

    I fermi di pesca sono periodi in cui l’attività si interrompe, ad esempio per consentire il ripopolamento delle risorse ittiche (fermo biologico). La gestione di questi periodi — sospensione del rapporto, eventuali strumenti di sostegno al reddito, ripresa dell’attività — è disciplinata dalla normativa di settore e dal CCNL. Si tratta di una particolarità rilevante: gli istituti applicabili durante i fermi vanno verificati con il consulente del lavoro e le organizzazioni di categoria.

    Il part-time per il personale di terra

    Dove il part-time trova pieno spazio è nel personale di terra: per gli addetti agli uffici, al magazzino, alla lavorazione e commercializzazione del pescato il tempo parziale — orizzontale (meno ore al giorno) o verticale (alcuni giorni o periodi) — si applica secondo la disciplina generale del lavoro a tempo parziale e le previsioni del CCNL, come negli altri settori.

    Forme di lavoro ridotto e flessibile nella pesca
    Forma A chi si applica Note
    Part-time orizzontale/verticale Soprattutto personale di terra Disciplina generale + CCNL
    Lavoro a campagna Equipaggio imbarcato Imbarchi alternati a periodi a terra
    Stagionalità / fermi di pesca Equipaggio imbarcato Sospensione dell’attività, istituti di settore

    Nota: le concrete modalità del part-time, la gestione dei fermi di pesca e gli eventuali strumenti di sostegno al reddito vanno verificati sul testo del CCNL e sulla normativa di settore.

    La non discriminazione del part-time

    Quando il part-time è applicabile, vale un principio fondamentale: il lavoratore a tempo parziale ha diritto allo stesso trattamento del lavoratore a tempo pieno comparabile, riproporzionato in base all’orario. Non può essere penalizzato per il solo fatto di lavorare meno ore: ferie, mensilità aggiuntive, TFR e gli altri istituti si calcolano in proporzione. Il principio di non discriminazione vale anche nel settore della pesca.

    Casi pratici

    Tizio — Imbarco a campagna invece del part-time
    Tizio vorrebbe lavorare meno, ma il lavoro a bordo non consente un orario ridotto durante le battute. La soluzione, nel suo caso, è il lavoro a campagna: alterna periodi di imbarco a periodi a terra, secondo la natura del rapporto, anziché un part-time giornaliero.
    Caio — Fermo biologico
    Caio è imbarcato in una zona soggetta a fermo biologico. Durante il fermo l’attività si interrompe: la gestione del periodo (sospensione, eventuali strumenti di sostegno al reddito) segue la normativa di settore e il CCNL, istituti che Caio verifica con il sindacato.
    Sempronia — Part-time in ufficio
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa e ottiene un contratto part-time verticale per conciliare gli impegni familiari. Ha diritto allo stesso trattamento del personale full-time comparabile, riproporzionato in base all’orario, senza alcuna discriminazione.

    Domande frequenti

    Si può lavorare part-time su un peschereccio?
    Il part-time classico, con orario ridotto giornaliero o settimanale, è difficilmente compatibile con il lavoro a bordo: durante una battuta o campagna l’equipaggio deve essere presente per l’intera navigazione. Nella pesca la flessibilità passa più dal lavoro a campagna e dalla stagionalità.
    Come si concilia la stagionalità con il lavoro ridotto?
    L’attività ha una forte componente stagionale e ci sono i fermi di pesca. Questa alternanza tra attività e fermo è la forma tipica di modulazione del lavoro nel settore, gestita con i rapporti a campagna e gli istituti per i periodi di sospensione, più che con il part-time.
    Il part-time è possibile per il personale di terra?
    Sì. Per gli addetti a terra (uffici, magazzino, lavorazione) il part-time si applica secondo la disciplina generale del lavoro a tempo parziale e le previsioni del CCNL. È in questo ambito che il tempo parziale può essere effettivamente utilizzato.
    Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time?
    Sì. Ha diritto allo stesso trattamento del lavoratore a tempo pieno comparabile, riproporzionato in base all’orario. Ferie, mensilità aggiuntive, TFR e gli altri istituti si calcolano in proporzione. Il principio di non discriminazione vale anche nella pesca.
    Cosa succede durante i fermi di pesca?
    Durante i fermi (biologici o per altre cause) l’attività si interrompe. La gestione (sospensione del rapporto, eventuali strumenti di sostegno al reddito, ripresa) è disciplinata dalla normativa di settore e dal CCNL. Conviene verificare gli istituti applicabili con il consulente del lavoro e le organizzazioni di categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il lavoro a tempo parziale segue la disciplina generale; la stagionalità e i fermi di pesca la normativa di settore. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: orario di lavoro a bordo e straordinari

    CCNL Pesca

    Orario di lavoro a bordo e straordinari nel CCNL Pesca Marittima

    Sul mare il tempo di lavoro non si misura come in fabbrica: lo scandiscono la navigazione e le operazioni di pesca. Per questo l’orario dell’equipaggio segue regole speciali, integrate dai limiti di riposo della gente di mare.

    In sintesi

    Il lavoro a bordo segue la navigazione e le operazioni di pesca, non un orario d’ufficio. La normativa speciale sulla gente di mare fissa l’orario massimo e i periodi minimi di riposo, che integrano il CCNL. Lo straordinario e le eventuali maggiorazioni dipendono dalla disciplina del contratto e dal sistema retributivo; per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Normativa speciale sull’orario di lavoro della gente di mare; Codice della navigazione
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Un orario diverso da quello di terra

    Il primo concetto da chiarire è che, a bordo, l’orario di lavoro non è un orario d’ufficio. Durante una battuta di pesca l’attività è dettata dalle esigenze della navigazione e dal ciclo delle operazioni di cattura: la calata e il recupero degli attrezzi, la cernita e la conservazione del pescato, la manutenzione dell’unità. Queste fasi possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte e non si distribuiscono in modo uniforme.

    Per questo la disciplina dell’orario nella pesca non può essere ricalcata su quella industriale: si fonda sulla normativa speciale della gente di mare, che il CCNL integra e adatta al settore.

    Limiti di orario e periodi di riposo

    A tutela della sicurezza della navigazione e della salute dell’equipaggio, la normativa speciale per la gente di mare prevede un orario massimo di lavoro e periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale. Si tratta di limiti pensati per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo. Tali limiti si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti, e devono essere rispettati nell’organizzazione concreta del lavoro a bordo.

    Nelle situazioni che richiedono il superamento temporaneo dei limiti — ad esempio per la sicurezza dell’unità, delle persone o del carico — sono previste deroghe, cui devono seguire adeguati periodi di riposo compensativo.

    Orario e tipologia di pesca

    Organizzazione del tempo di lavoro per tipo di pesca
    Tipo di pesca Permanenza a bordo Organizzazione del lavoro
    Costiera locale (entro 6 mn) Rientro giornaliero in porto Attività concentrata nell’arco della giornata
    Costiera ravvicinata (entro 20 mn) Per lo più giornaliera Possibili uscite più lunghe
    Mediterranea d’altura (oltre 20 mn) Permanenza prolungata Turni e riposi distribuiti sulla durata della battuta
    Oceanica Campagne lunghe, lontano dal porto base Organizzazione del lavoro e dei riposi sull’intera campagna

    Nota: la tabella illustra l’organizzazione tipica del tempo di lavoro. Gli orari massimi e i periodi minimi di riposo applicabili sono quelli previsti dalla normativa speciale della gente di mare e dal CCNL.

    Straordinario e prestazioni aggiuntive

    Il trattamento delle prestazioni eccedenti l’orario ordinario dipende dal sistema retributivo applicato. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio è già compensata attraverso la quota del ricavato del pescato e il minimo monetario garantito: non sempre, quindi, lo straordinario assume la forma di una maggiorazione oraria come negli altri settori. Eventuali compensi o maggiorazioni per prestazioni aggiuntive, dove previsti, vanno verificati sul testo del CCNL.

    Per il personale di terra (non imbarcato) valgono invece le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le relative maggiorazioni indicate dal contratto.

    Riposi al rientro e tra le campagne

    Dopo periodi prolungati a bordo, soprattutto nella pesca d’altura e oceanica, il contratto e la natura del rapporto prevedono riposi e recuperi. La logica è bilanciare l’intensità del lavoro durante la campagna con adeguati periodi di recupero, anche in funzione della sicurezza.

    Casi pratici

    Tizio — Pesca costiera con rientro giornaliero
    Tizio è marinaio su un’unità di pesca costiera locale che esce all’alba e rientra in serata. Il suo lavoro si concentra nelle ore della battuta giornaliera; al rientro in porto cessa l’attività a bordo. L’organizzazione rispetta i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
    Caio — Battuta d’altura di più giorni
    Caio è imbarcato su un’unità d’altura che resta in mare diversi giorni. Il lavoro è organizzato in modo da alternare le operazioni di pesca con i periodi di riposo richiesti dalla normativa marittima, così da garantire la sicurezza dell’equipaggio durante l’intera battuta.
    Sempronia — Impiegata a terra dell’impresa di pesca
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa, a terra. Per lei valgono le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina diversa da quella dell’equipaggio.

    Domande frequenti

    Come funziona l’orario di lavoro su un peschereccio?
    A bordo l’attività non segue un orario fisso d’ufficio: durante le battute il lavoro segue la navigazione e le operazioni di pesca, che possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte. La disciplina dell’orario e dei periodi minimi di riposo della gente di mare si integra con il CCNL.
    Esistono limiti all’orario di lavoro a bordo?
    Sì. Per la gente di mare la normativa speciale fissa limiti all’orario massimo e periodi minimi di riposo, a tutela della sicurezza e della salute. Si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti. Le modalità concrete (turni, riposi compensativi) sono definite a bordo nel rispetto di tali limiti.
    Lo straordinario è pagato nella pesca marittima?
    Dipende dalla disciplina del CCNL e dal sistema retributivo. Nel sistema «alla parte» la prestazione è compensata attraverso la quota del pescato e il minimo garantito; eventuali maggiorazioni per prestazioni aggiuntive vanno verificate sul testo del contratto. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie sullo straordinario.
    Durante la campagna di pesca si lavora di continuo?
    Nelle campagne, soprattutto d’altura e oceaniche, l’equipaggio resta a bordo a lungo e il ritmo è intenso, ma devono comunque rispettarsi i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare. Al rientro o tra le campagne sono previsti riposi e recuperi.
    L’orario è diverso tra pesca costiera e d’altura?
    Sì. Nella pesca costiera locale, con rientro giornaliero, l’attività si concentra nella giornata; nella pesca d’altura e oceanica, con permanenza prolungata, l’organizzazione del lavoro e dei riposi tiene conto della durata della campagna e della navigazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. L’orario di lavoro a bordo è regolato anche dalla normativa speciale sulla gente di mare e dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.