Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — ambiente di lavoro · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 giugno 2024, n. 15733
- L’obbligo di sicurezza dell’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
- Occorre un elemento soggettivo, almeno colposo: una negligenza nell’adottare le misure idonee a prevenire il danno alla salute del lavoratore.
- Riparto della prova: il lavoratore allega l’inadempimento e prova evento e nesso causale; il datore prova di aver adottato tutte le misure esigibili.
Il caso
Un lavoratore che ha subito un danno alla salute agisce contro il datore invocando l’art. 2087 c.c. Si discute della natura di questa responsabilità: è sufficiente che il danno si sia verificato «in occasione» del lavoro (responsabilità oggettiva), oppure occorre dimostrare una colpa del datore? E come si ripartisce l’onere della prova tra le parti?
La decisione
La Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, afferma che il contenuto dell’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro. È necessario che la condotta datoriale, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo: una mancanza di diligenza nell’adottare le misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
Quanto al riparto degli oneri probatori: il lavoratore che agisce per il risarcimento deve allegare l’inadempimento e provare il danno (l’evento lesivo) e il nesso di causalità tra questo e l’attività lavorativa svolta; il datore, a quel punto, deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e concretamente esigibili — comprese informazione, formazione, addestramento, fornitura e vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione — per evitare il danno. L’art. 2087 c.c. non impone una sicurezza assoluta, ma quella massima tecnologicamente possibile secondo le conoscenze del momento.
Il principio di diritto
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e colposa, non oggettiva: presuppone un comportamento almeno negligente. Il lavoratore prova l’evento e il nesso causale con l’attività; il datore, per liberarsi, prova di aver adottato tutte le misure prevenzionistiche esigibili.
Implicazioni pratiche
La sentenza tiene insieme due esigenze. Da un lato, il lavoratore non deve provare la specifica negligenza del datore: gli basta dimostrare il danno e il collegamento con il lavoro. Dall’altro, il datore non risponde per il solo fatto che l’infortunio sia avvenuto: può liberarsi provando di aver fatto tutto il possibile in termini di prevenzione, formazione e vigilanza. Per le imprese diventa decisivo documentare la valutazione dei rischi, la consegna dei DPI e la formazione; per il lavoratore, ricostruire con precisione la dinamica e il nesso con l’attività. L’obbligo è fissato dall’art. 2087 del Codice Civile e specificato dal D.Lgs. 81/2008.
Domande frequenti
Il datore risponde sempre se mi infortuno sul lavoro?
No. L’art. 2087 c.c. non prevede una responsabilità oggettiva: serve almeno una colpa del datore. Egli può liberarsi provando di aver adottato tutte le misure di sicurezza esigibili.
Cosa devo provare io come lavoratore?
Devi allegare l’inadempimento e provare il danno (l’evento lesivo) e il nesso di causalità con l’attività lavorativa; spetta poi al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 giugno 2024, n. 15733.
- Art. 2087 del Codice civile; art. 2697 del Codice civile (onere della prova); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza sul lavoro).
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