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Materia: Lavoro — licenziamenti (giustificato motivo oggettivo) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. lavoro, 22 marzo 2016, n. 5592
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve provare sia la reale ragione organizzativa sia l’impossibilità di ricollocare il lavoratore (repechage).
- L’onere di allegazione e prova dell’impossibilità di repechage grava interamente sul datore.
- Il lavoratore non ha l’onere di indicare i posti alternativi in cui poteva essere reimpiegato.
Il caso
Un’impresa, per ragioni economiche e organizzative, sopprime una posizione lavorativa e licenzia il dipendente per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore impugna il recesso sostenendo che il datore avrebbe potuto ricollocarlo in altre mansioni compatibili. Si discute su chi gravi l’onere di provare l’esistenza o l’inesistenza di posizioni alternative: deve essere il lavoratore a indicarle, oppure il datore a dimostrare che non ve n’erano?
La decisione
La Corte supera l’orientamento più risalente, secondo cui l’obbligo di repechage gravava sul datore solo dopo che il lavoratore avesse indicato i posti disponibili per la ricollocazione. Le Sezioni semplici, in linea con un indirizzo poi consolidatosi, affermano che l’impossibilità di repechage è un elemento costitutivo della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo.
Ne deriva che spetta al datore di lavoro — che intende esercitare il potere di recesso — allegare e provare tanto l’effettiva ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda, quanto l’impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni equivalenti o, secondo l’evoluzione successiva, anche inferiori. Separare l’onere di allegazione da quello di prova, ponendo il primo a carico del lavoratore, sarebbe contrario ai principi ordinari sulla ripartizione probatoria.
Il principio di diritto
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo gravano sul datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in altre mansioni, quale requisito di legittimità del recesso; sul lavoratore non incombe alcun onere di indicare le posizioni alternative in cui sarebbe stato possibile il reimpiego.
Implicazioni pratiche
Per le aziende la pronuncia è un monito operativo: prima di licenziare per ragioni oggettive occorre verificare e documentare l’assenza di posizioni alternative compatibili, perché in giudizio sarà l’impresa a dover dimostrare di non aver potuto ricollocare il lavoratore. Per il dipendente, l’impugnazione non richiede di «indicare» un posto libero: è sufficiente contestare la legittimità del recesso. Per il quadro normativo di riferimento si vedano lo Statuto dei Lavoratori e il Jobs Act.
Domande frequenti
Chi deve provare che non c’era un altro posto per il lavoratore?
Il datore di lavoro. L’impossibilità di repechage è un requisito di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e va allegata e provata dall’azienda.
Il lavoratore deve indicare i posti disponibili?
No. Secondo la Cassazione non grava sul lavoratore alcun onere di individuare le posizioni in cui avrebbe potuto essere ricollocato.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2016, n. 5592.
- Art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604 (giustificato motivo oggettivo di licenziamento).
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