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Materia: Lavoro — licenziamenti (nullità per motivo illecito) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 3 agosto 2023, n. 23702
- Il licenziamento ritorsivo è una reazione del datore a un comportamento lecito del lavoratore (un reclamo, una denuncia, un’azione legale): rientra nel licenziamento per motivo illecito determinante.
- È nullo solo se l’intento ritorsivo ha avuto efficacia determinante esclusiva: deve essere l’unico motivo del recesso.
- Spetta al lavoratore provare l’intento ritorsivo e il suo carattere unico e determinante; al datore provare la giusta causa o il giustificato motivo.
Il caso
Un lavoratore impugna il licenziamento sostenendo che si tratti di una ritorsione — una rappresaglia — per aver esercitato un proprio diritto (ad esempio una rimostranza, una segnalazione o un’azione giudiziaria nei confronti del datore). Chiede che il recesso sia dichiarato nullo per motivo illecito. Il datore, dal canto suo, adduce ragioni disciplinari o organizzative.
La decisione
La Corte inquadra il licenziamento ritorsivo nella categoria del recesso per motivo illecito determinante (art. 1345 c.c., richiamato in materia di lavoro), sanzionato con la nullità. Perché la nullità operi, però, non basta che l’intento ritorsivo concorra con altre ragioni: esso deve aver avuto efficacia determinante esclusiva, deve cioè costituire l’unico motivo che ha indotto il datore al recesso.
Sul piano probatorio, la ripartizione è netta: spetta al datore dimostrare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo (art. 5 della L. 604/1966); spetta invece al lavoratore che invoca la nullità provare l’intento ritorsivo e il suo carattere unico e determinante, anche mediante presunzioni. Se il giudice accerta che, accanto alla presunta ritorsione, sussisteva un autonomo e reale motivo legittimo, la nullità per motivo illecito non può essere dichiarata.
Il principio di diritto
Il licenziamento ritorsivo è nullo quando il motivo di rappresaglia, in quanto illecito, sia stato l’unico ed esclusivo elemento determinante del recesso; l’onere di provare tale intento e la sua efficacia determinante esclusiva grava sul lavoratore che ne deduce la nullità.
Implicazioni pratiche
La regola fissa un’asticella probatoria impegnativa per il lavoratore: non basta evidenziare una coincidenza temporale tra l’esercizio di un proprio diritto e il licenziamento; occorre dimostrare che la ritorsione è stata l’unica ragione del recesso. La difesa lavora spesso su presunzioni gravi, precise e concordanti e sulla debolezza o pretestuosità delle ragioni addotte dal datore. La materia si intreccia con le tutele dello Statuto dei Lavoratori e, per i contratti più recenti, con le Tutele Crescenti.
Domande frequenti
Quando il licenziamento ritorsivo è nullo?
Quando l’intento di rappresaglia è l’unico motivo determinante del recesso. Se accanto alla ritorsione esiste un reale e autonomo motivo legittimo, la nullità non scatta.
Chi deve provare la ritorsione?
Il lavoratore che invoca la nullità: deve provare l’intento ritorsivo e il suo carattere unico e determinante, anche tramite presunzioni. Al datore spetta provare la giusta causa o il giustificato motivo.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 agosto 2023, n. 23702.
- Art. 1345 del codice civile; art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604; art. 3 della L. 11 maggio 1990, n. 108.
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