← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Negli scambi tra imprese gli interessi di mora non seguono il tasso legale ordinario, ma un saggio molto più alto, agganciato al tasso BCE. Saperlo calcolare — e farlo valere in fattura e in giudizio — significa recuperare somme che molti creditori lasciano sul tavolo. Ecco i numeri e il metodo.

Il saggio: BCE + 8 punti (art. 5)

Il saggio degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali (art. 5, d.lgs. 231/2002). È un tasso molto superiore al saggio legale ordinario (art. 1284 c.c.), proprio per disincentivare i ritardi.

L’aggiornamento semestrale

Il tasso di riferimento BCE da usare è quello in vigore il 1° gennaio (per il primo semestre) e il 1° luglio (per il secondo semestre), e resta fisso per tutto il semestre. Il Ministero dell’Economia pubblica semestralmente in Gazzetta Ufficiale il tasso “base”, su cui si aggiungono gli 8 punti.

Come si calcola

Passaggio Operazione
1. Tasso base Tasso BCE del semestre (da Gazzetta Ufficiale)
2. Saggio di mora Tasso base + 8 punti percentuali
3. Interessi Capitale × saggio × (giorni di ritardo / 365)
4. Rimborso costi + 40 euro forfettari per transazione (art. 6)

Esempio di metodo: su un credito di 10.000 euro, con saggio di mora dell’11% e 90 giorni di ritardo, gli interessi sono pari a 10.000 × 11% × 90/365 ≈ 271 euro, più i 40 euro forfettari (art. 6). I valori reali dipendono dal tasso BCE del semestre.

Il rimborso forfettario di 40 euro (art. 6)

Oltre agli interessi, il creditore ha diritto, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, per ogni transazione, salvo la prova del maggior danno (art. 6). Su molte fatture insolute, l’importo complessivo non è trascurabile.

Si può derogare?

Le parti possono pattuire un saggio diverso, ma le clausole gravemente inique a danno del creditore — ad esempio quelle che escludono gli interessi di mora o il rimborso costi — sono nulle (art. 7). Il giudice applica allora la disciplina legale.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa ha tre fatture insolute. Calcola gli interessi al tasso BCE del semestre + 8 punti, dal giorno successivo a ciascuna scadenza, e aggiunge 40 euro per ogni fattura (art. 6). Inserisce il conteggio nel ricorso per decreto ingiuntivo: ottiene capitale, interessi 231 e rimborso costi.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.