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La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sulle norme del 2014 in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, riguardanti i criteri di accertamento della pericolosità sociale, fornendone un’interpretazione conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel quadro del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), il legislatore aveva dettato regole sull’accertamento della pericolosità sociale del soggetto, stabilendo che esso si fondasse sulle qualità soggettive della persona e che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non potesse sostenere il giudizio di pericolosità. Il giudice rimettente dubitava della legittimità di tali criteri.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le norme impugnate, correttamente interpretate, fossero compatibili con i parametri costituzionali evocati.
Il principio
Le norme sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari devono essere lette in modo conforme a Costituzione: l’accertamento della pericolosità sociale resta ancorato a una valutazione individuale e alla tutela della salute della persona, senza tradursi in automatismi.
Domande e risposte
Cosa sono gli OPG?
Gli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture il cui superamento è stato disposto dal legislatore con interventi normativi a partire dal 2014.
Cosa contestava il giudice rimettente?
I criteri di accertamento della pericolosità sociale fissati dalla norma sul superamento degli OPG.
Come si è conclusa la questione?
Con una pronuncia di non fondatezza: la Corte ha ritenuto le norme conformi a Costituzione se correttamente interpretate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri evocati dal giudice rimettente.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela la salute, rilevante nella disciplina sul superamento degli OPG.