Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 427/2002 – Idoneità professori associati tecnici laureati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma sull’idoneità alla nomina a professore associato per i tecnici laureati che avessero superato i giudizi di idoneità con riserva, per difetto di motivazione sulla rilevanza: la stessa questione era già stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 132 del 2002.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui riconosce l’idoneità alla nomina a professore associato ai tecnici laureati che abbiano superato i giudizi ammessi con riserva, ma non contempla tra i soggetti che hanno diritto a tale riconoscimento coloro che, pur trovandosi in una situazione analoga, avevano partecipato ai giudizi in modo diverso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione sull’art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando un’irragionevole disparità di trattamento tra tecnici laureati in situazioni analoghe.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, richiamando il proprio precedente (ordinanza n. 132 del 2002). Il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato in quale misura la questione fosse rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente motiva adeguatamente sulla rilevanza, ossia dimostra che la decisione del giudizio principale dipende dalla norma censurata. La carenza di questa motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è il requisito della “rilevanza” in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale?

    La rilevanza significa che la questione di costituzionalità deve essere necessaria per decidere il giudizio principale: se la norma censurata non deve essere applicata nel caso concreto, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.

    Cosa differenziava i tecnici laureati ammessi con riserva da quelli esclusi dalla norma impugnata?

    La norma dell’art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 riconosceva l’idoneità ai tecnici laureati non in servizio all’1 agosto 1980 che, ammessi con riserva, avessero superato i giudizi di idoneità grazie a ordinanze di sospensione di atti preclusivi. Il rimettente contestava l’esclusione di soggetti in posizione analoga.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito questa questione?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato adeguatamente per quale motivo la risoluzione della questione costituzionale fosse necessaria per decidere il giudizio davanti a lui. In assenza di questa motivazione, la questione è inammissibile e non può essere esaminata nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione sull’art. 8 comma 7 legge n. 370 del 1999
  • Corte cost. n. 426/2002 – IRAP indeducibilità e costituzionalità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’indeducibilità dell’IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per irrilevanza nel giudizio a quo, e manifestamente infondate le questioni sulle altre norme istitutive dell’IRAP, già decise con sentenza n. 156 del 2001.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Torino, nel corso di una controversia in materia di rimborso dell’acconto IRAP, ha sollevato molteplici questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo dell’IRAP), contestando sia l’indeducibilità dell’IRAP dai redditi sia la struttura della base imponibile e del meccanismo applicativo dell’imposta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Torino ha censurato artt. 1 comma 2, 3 lett. c), 8 e 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’indeducibilità (art. 1, comma 2) perché irrilevante in un giudizio avente ad oggetto il rimborso dell’acconto IRAP, e manifestamente infondate le questioni sugli artt. 3 lett. c) e 8, in quanto identiche a quelle già risolte con sentenza n. 156 del 2001 e ordinanze n. 103 e 286 del 2002. La struttura dell’IRAP è già stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale già decise dalla Corte con pronunce di non fondatezza non possono essere riproposte in assenza di argomenti nuovi o diversi: la Corte le definisce con ordinanza di manifesta infondatezza, ribadendo il proprio orientamento consolidato.

    Domande e risposte

    L’IRAP può essere dedotta dalla base imponibile IRES o IRPEF?

    Secondo la norma contestata (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997), l’IRAP non è deducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi. La Corte ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sollevata su tale punto perché irrilevante nel giudizio a quo (una controversia sul rimborso dell’acconto IRAP, non sulle imposte sui redditi).

    La struttura dell’IRAP rispetta il principio di capacità contributiva?

    Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte che ha respinto questa censura con la sentenza n. 156 del 2001. L’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto nel territorio regionale, che è un indice idoneo di capacità contributiva autonomo rispetto al reddito personale del titolare dell’impresa.

    Cosa significa che una questione costituzionale è “manifestamente inammissibile”?

    Significa che la questione non supera nemmeno il vaglio preliminare della rilevanza o dell’incidentalità: nel caso dell’indeducibilità IRAP, la questione era irrilevante perché il giudizio riguardava il rimborso IRAP, non le imposte sui redditi da cui l’IRAP avrebbe dovuto essere dedotta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 391/2002 – Privilegio IVA su beni consumabili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Monza sull’art. 2758, secondo comma, del codice civile, che attribuisce ai crediti di rivalsa IVA il privilegio speciale sui beni ceduti anziché il privilegio generale. Il difetto di rilevanza è determinato dal fatto che il giudice istruttore non era il giudice competente a decidere sulla questione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

    Di cosa si tratta

    In una procedura fallimentare, il creditore di rivalsa IVA per forniture di oli minerali si era visto escludere dal privilegio perché i beni oggetto della cessione (beni consumabili) non erano più rinvenibili. Il giudice istruttore del Tribunale di Monza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2758, secondo comma, del codice civile, sostenendo che attribuire il privilegio speciale sui beni ceduti è irragionevole quando quei beni siano consumabili o non più esistenti, in violazione del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice istruttore del Tribunale di Monza ha impugnato l’art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La norma attribuisce ai crediti di rivalsa IVA il privilegio speciale sui beni oggetto della cessione, anziché il privilegio generale sui beni mobili del debitore come prevedeva la disciplina previgente. Secondo il rimettente la disposizione violerebbe l’eguaglianza trattando allo stesso modo situazioni diverse (beni consumabili e non consumabili).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Il giudice istruttore, in quanto tale, non era chiamato a fare applicazione della norma impugnata: la causa di opposizione allo stato passivo è attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50-bis, n. 2, del codice di procedura civile, e non al giudice istruttore monocratico.

    Il principio

    Un giudice istruttore privo della competenza a decidere nel merito la causa non possiede la legittimazione a sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale su una norma che non è chiamato ad applicare. Il requisito della rilevanza esige che la norma impugnata debba essere effettivamente applicata nel giudizio a quo da parte del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cos’è il privilegio speciale IVA previsto dall’art. 2758 c.c.?

    È una garanzia che assiste il credito di rivalsa IVA del fornitore: in caso di fallimento del cessionario, il fornitore può soddisfarsi con preferenza sui beni che erano stati oggetto della cessione. Se quei beni non esistono più (come nel caso dei beni consumabili), il privilegio non può operare in concreto.

    Perché la Corte non ha esaminato nel merito la questione?

    Perché il giudice istruttore del Tribunale di Monza non era il soggetto competente a decidere la causa: l’opposizione allo stato passivo spetta al tribunale in composizione collegiale. Un giudice incompetente a definire il giudizio non può sollevare questioni di legittimità costituzionale.

    Esiste un rimedio per il fornitore IVA il cui privilegio speciale sia rimasto inoperante?

    Sì: l’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente di emettere una nota di variazione IVA in caso di accertata incapienza patrimoniale del debitore fallito, sia pure solo dopo l’approvazione del piano di riparto finale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato come parametro per la disparità di trattamento tra crediti di rivalsa su beni consumabili e non consumabili
  • Corte cost. n. 425/2002 – Soppressione Fondo previdenza trasporto pubblico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e al trasferimento dei lavoratori nel regime generale INPS. La questione è identica a quella già decisa con ordinanza n. 164 del 2002.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti ed ex dipendenti di un’azienda pubblica di trasporto avevano promosso giudizio contro l’INPS chiedendo di continuare a beneficiare delle prestazioni del Fondo speciale di previdenza per il personale dei trasporti pubblici anche dopo la sua soppressione avvenuta al 31 dicembre 1995 per effetto dell’art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414. Il Tribunale di Brescia aveva dubitato della legittimità costituzionale di tali norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione sull’art. 1, commi 70 e 71, della legge n. 549 del 1995 e del d.lgs. n. 414 del 1996 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando la maggiore ritenuta previdenziale imposta ai lavoratori transitati nel regime INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando integralmente l’ordinanza n. 164 del 2002. La maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione negli anni 1996-1998 non riguarda tutti i dipendenti ma solo quelli già iscritti al Fondo speciale alla data della soppressione, i quali continuano a beneficiare, anche se solo pro rata, del più favorevole trattamento del Fondo: la differenza di contribuzione è giustificata dalla differenza di trattamento pensionistico mantenuto.

    Il principio

    Il maggiore onere contributivo imposto a lavoratori che mantengono in via residuale i benefici di un fondo previdenziale speciale soppresso non viola il principio di eguaglianza quando è proporzionato al più favorevole trattamento pensionistico che essi continuano a ricevere rispetto ai lavoratori iscritti al regime ordinario.

    Domande e risposte

    Cosa è successo ai lavoratori dei trasporti pubblici quando il Fondo speciale è stato soppresso nel 1996?

    I lavoratori già iscritti al Fondo alla data della soppressione (31 dicembre 1995) sono stati trasferiti nel regime generale dell’assicurazione INPS, ma hanno mantenuto pro rata i benefici del Fondo per il periodo già maturato. Per questo motivo hanno continuato a pagare contributi più elevati rispetto ai lavoratori ordinari INPS.

    Perché la maggiore ritenuta contributiva non viola l’art. 3 della Costituzione?

    Perché essa corrisponde al mantenimento di un trattamento pensionistico più favorevole: c’è un nesso diretto tra il maggior onere e il maggior beneficio. La disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ordinari INPS è giustificata dalla diversità oggettiva delle posizioni previdenziali.

    Cosa significa che un fondo previdenziale speciale viene liquidato “pro rata”?

    Significa che le regole del fondo speciale si applicano solo al periodo di iscrizione maturato prima della soppressione, mentre per il periodo successivo si applicano le regole del regime generale. Il lavoratore ottiene così una pensione calcolata con due regimi diversi per i rispettivi periodi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato per contestare la maggiore ritenuta previdenziale imposta ai lavoratori transitati dal Fondo speciale al regime INPS
  • Corte cost. n. 420/2002 – Guide alpine ambienti montani legge Emilia-Romagna

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Emilia-Romagna sull’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 4/2000 sull’accompagnamento turistico, nella parte in cui riserva la guida alpina per gli «ambienti montani» a chi ha superato un esame abilitante speciale. La questione era stata sollevata con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, ormai superata.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2000 disciplina le attività turistiche di accompagnamento, distinguendo tra le guide generali e quelle specializzate per ambienti montani. L’art. 2, comma 3, limitatamente all’inciso «ambienti montani», riservava tale attività a chi avesse superato una sessione speciale di esami. Il TAR era investito del ricorso di alcune guide che contestavano la delibera regionale che organizzava una sessione speciale di esami, ritenendo la norma incompatibile con la direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, limitatamente all’inciso «ambienti montani», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione nella formulazione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era stata deliberata nella camera di consiglio del 29 marzo 2001, ma depositata il 19 dicembre 2001, ossia dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 che aveva integralmente sostituito l’art. 117 Cost. Il parametro indicato (il «vecchio» art. 117, primo comma) non era più vigente al momento del deposito dell’ordinanza, rendendo la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata con riferimento alle norme parametro vigenti al momento del deposito dell’ordinanza di rimessione. Se il parametro indicato è stato nel frattempo sostituito da una riforma costituzionale, la questione è inammissibile per erronea indicazione del parametro.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il «vecchio» art. 117, primo comma, Cost. invocato dal rimettente?

    Prima della riforma del 2001, l’art. 117 Cost. limitava la potestà legislativa regionale al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, dell’interesse nazionale e degli obblighi internazionali e comunitari. Il rimettente invocava questo limite per contestare la norma regionale per contrasto con le direttive europee sulle qualifiche professionali.

    Come è cambiato l’art. 117 Cost. con la riforma del 2001?

    La legge cost. n. 3/2001 ha completamente riscritto l’art. 117, elencando tassativamente le materie di competenza esclusiva statale e le materie di competenza concorrente, e attribuendo alla potestà regionale residuale tutto ciò che non è espressamente riservato. Il vincolo del rispetto delle direttive europee è ora codificato nel primo comma del nuovo art. 117.

    Cosa avrebbe dovuto fare il TAR per rendere ammissibile la questione?

    Avrebbe dovuto formulare la questione con riferimento al nuovo art. 117 Cost. vigente al momento del deposito, eventualmente indicando il primo comma del nuovo testo quale norma parametro per il rispetto degli obblighi comunitari.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro del giudizio nella sua formulazione vigente
  • Corte cost. n. 390/2002 – Regime carcerario speciale e diritto alla salute

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-bis, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede il potere del giudice del merito di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale nei limiti necessari a tutelare il diritto alla salute dell’imputato. Non vi è violazione degli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un imputato sottoposto al regime carcerario speciale ex art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario (che consente al Ministro di sospendere le ordinarie regole di trattamento penitenziario per esigenze di ordine e sicurezza pubblica) aveva sviluppato un rilevante disturbo psichico correlato, secondo la perizia medico-legale, alla limitata possibilità di fruire di colloqui con i familiari (il decreto ministeriale ne prevedeva solo uno mensile). La Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, investita di una richiesta di revoca della custodia cautelare per motivi di salute, aveva chiesto alla Corte Costituzionale se potesse sindacare il contenuto del decreto ministeriale quando necessario per tutelare la salute del detenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-bis, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice della cautela di sindacare il contenuto del decreto ministeriale nel limite necessario a tutelare il diritto alla salute dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il sistema normativo già attribuisce al giudice competente ex artt. 279 e 275 c.p.p. il potere — e il dovere — di contemperare le esigenze cautelari con la tutela del diritto alla salute, potendo scegliere misure meno afflittive quando il regime carcerario sia concretamente incompatibile con lo stato di salute del detenuto. Il controllo di legittimità sui provvedimenti ministeriali ex art. 41-bis spetta invece al tribunale di sorveglianza, organo specializzato a ciò preposto.

    Il principio

    La tutela del diritto alla salute dell’imputato detenuto al regime speciale ex art. 41-bis è garantita dall’ordinamento attraverso il potere del giudice competente ex artt. 279 e 275 c.p.p. di adottare misure cautelari meno afflittive quando necessario, senza che ciò richieda che lo stesso giudice sindachi direttamente il decreto ministeriale, il cui controllo di legittimità spetta al tribunale di sorveglianza.

    Domande e risposte

    Cos’è il regime carcerario speciale ex art. 41-bis?

    L’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario consente al Ministro della giustizia (con decreto motivato) di sospendere le ordinarie regole di trattamento penitenziario nei confronti di detenuti per reati di associazione di tipo mafioso e similari, quando vi siano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il regime speciale comporta severe limitazioni, tra cui la riduzione dei colloqui con i familiari.

    Il detenuto al 41-bis ha diritto a cure mediche adeguate?

    Sì. Il diritto alla salute del detenuto è garantito dall’art. 32 Cost. e non può essere sacrificato nemmeno dal regime speciale. Se le condizioni di detenzione sono incompatibili con lo stato di salute, il giudice competente può revocare o sostituire la misura cautelare con una meno afflittiva.

    Chi controlla la legittimità del decreto ministeriale ex art. 41-bis?

    Il controllo di legittimità sul provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime speciale spetta al tribunale di sorveglianza. È un organo specializzato e distinto dal giudice del procedimento penale principale, appositamente preposto al sindacato sui provvedimenti che incidono sul trattamento penitenziario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 424/2002 – Pensione di guerra bonifica campi minati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al diritto alla pensione di guerra del personale addetto alla bonifica dei campi minati. La norma che limita il beneficio alle sole ipotesi di ferite causate dall’esplosione di ordigni bellici non viola l’art. 3 della Costituzione, integrando una tutela speciale che si affianca — e non sostituisce — alla più ampia protezione generale già prevista.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel giudizio instaurato da Antonio Petroni contro il Ministero del tesoro, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma pensionistica di guerra che condiziona il riconoscimento del trattamento al personale di bonifica dei campi minati alla circostanza che le lesioni siano riconducibili specificamente allo scoppio di un ordigno bellico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sez. giurisd. Regione Lazio, ha sollevato questione sull’art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (nel testo dell’art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita la pensione di guerra al personale di bonifica alle sole ipotesi di ferite o lesioni da scoppio di ordigno bellico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La norma speciale del comma censurato non esclude la tutela generale prevista dal primo comma della stessa disposizione, che riconosce pensioni, assegni o indennità di guerra ai soggetti civili non militarizzati a prescindere dalla causa specifica della lesione. La tutela speciale si aggiunge quindi a quella generale e non determina alcuna disparità di trattamento irragionevole.

    Il principio

    Una norma speciale che prevede una tutela aggiuntiva per specifiche cause di lesione non viola il principio di eguaglianza quando la tutela generale già copre le fattispecie non espressamente menzionate: le due previsioni coesistono, con la speciale che integra e non sostituisce la generale.

    Domande e risposte

    Il personale civile di bonifica dei campi minati ha diritto alla pensione di guerra solo per le lesioni da scoppio?

    No. Anche se il comma speciale censurato limita la tutela aggiuntiva alle lesioni da scoppio di ordigni bellici, il primo comma della norma garantisce comunque la tutela generale ai soggetti civili non militarizzati per qualsiasi infermità riconducibile alle operazioni belliche o post-belliche.

    Cosa distingue la tutela speciale da quella generale in materia di pensioni di guerra?

    La tutela generale del primo comma riguarda tutti i civili non militarizzati che abbiano riportato infermità connesse a eventi bellici. La tutela speciale dell’ultimo comma prevede un riconoscimento automatico legato a una causa ben circoscritta (scoppio di ordigni), semplificando la dimostrazione del nesso causale per il personale di bonifica.

    Perché la Corte ha risolto la questione per manifesta infondatezza?

    Perché la premessa del rimettente — secondo cui la norma speciale escluderebbe dalla tutela chi non sia rimasto ferito da uno scoppio — era errata: la tutela generale copre già quelle ipotesi. In assenza di un’effettiva disparità di trattamento, la questione era priva di qualsiasi fondamento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato come parametro per contestare la limitazione della tutela ai soli casi di lesioni da scoppio
  • Corte cost. n. 389/2002 – Patrocinio a spese Stato e scelta del difensore

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 217/1990, nella parte in cui limita la scelta del difensore a fiducia dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai professionisti iscritti in un albo del distretto di corte d’appello ove pende il procedimento. La limitazione è giustificata da ragioni di contenimento della spesa pubblica e non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, investito di due procedimenti in cui i condannati avevano chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nominato difensori iscritti ad albi di distretti diversi da Brescia, ha dubitato della legittimità del vincolo distrettuale imposto dalla legge n. 217/1990 per la scelta del difensore di fiducia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato (con due ordinanze di identico contenuto) questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 217/1990, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia ai professionisti iscritti ad albi del distretto ove pende il procedimento, invece di escludere solo il rimborso delle spese di trasferta extradistrettuale.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La questione era stata già esaminata e ritenuta infondata dalla Corte con la sentenza n. 394/2000: il vincolo distrettuale risponde all’esigenza di contenere la spesa pubblica derivante dal gratuito patrocinio e costituisce una scelta legislativa non irragionevole. La proposta del rimettente di limitare solo il rimborso delle spese extradistrettuali, lasciando libera la scelta del difensore, costituisce una soluzione alternativa ma non costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    La limitazione della scelta del difensore di fiducia ai professionisti iscritti negli albi del distretto ove pende il procedimento, per l’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: il legislatore può ragionevolmente bilanciare la libertà di scelta del difensore con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Il non abbiente può scegliere liberamente il proprio avvocato nel patrocinio a spese dello Stato?

    No, non completamente. La legge sul patrocinio a spese dello Stato limita la scelta agli avvocati iscritti negli albi del distretto di corte d’appello ove è pendente il procedimento. Questa limitazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte.

    Cosa succede se il condannato ha già un avvocato di fiducia iscritto in altro distretto?

    In base alla legge n. 217/1990, tale nomina non è ammessa nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il condannato deve scegliere un difensore del distretto, eventualmente diverso dal proprio difensore di fiducia precedente, oppure rinunciare al gratuito patrocinio e sostenere le spese in proprio.

    Questa normativa è stata poi modificata?

    Sì. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è stata successivamente riformata con il d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che ha ridefinito i requisiti di ammissione e le modalità di nomina del difensore. Si raccomanda di verificare il testo vigente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 423/2002 – Esami idoneità scuole non statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa alla disciplina degli esami di idoneità presso le scuole non statali. La norma che consente al candidato esterno di sostenere l’esame solo per la classe immediatamente superiore non lede l’art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la situazione delle scuole non statali è oggettivamente diversa da quella delle scuole statali.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (riforma degli esami di Stato), nella parte in cui disciplina gli esami di idoneità alle varie classi nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute. La norma consente al candidato esterno di presentarsi solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva a quella cui dà accesso il titolo già posseduto, senza possibilità di “saltare” più classi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione sull’art. 7 della legge n. 425 del 1997 in riferimento all’art. 33, quarto comma, della Costituzione, sostenendo che la norma penalizzerebbe le scuole non statali rispetto alle statali, dove sarebbero possibili “salti incontrollati” di classe. Rimettente: TAR Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La questione si basa sulla premessa errata che nelle scuole statali siano possibili salti di classe senza limiti: si tratta di una circostanza non dimostrata. Peraltro, la diversità di disciplina tra scuole statali e non statali in materia di esami esterni non integra di per sé una violazione dell’art. 33, quarto comma, Cost., che riconosce alle scuole non statali la facoltà di istituirsi ma non impone la parità piena di trattamento in ogni aspetto organizzativo.

    Il principio

    La garanzia costituzionale del diritto delle scuole non statali di istituirsi (art. 33, quarto comma, Cost.) non impone che ogni aspetto della loro disciplina organizzativa ed esaminativa sia identico a quello delle scuole statali: differenze fondate su ragioni oggettive legate alla diversità soggettiva e istituzionale non violano il precetto costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 33, quarto comma, della Costituzione alle scuole non statali?

    L’art. 33, quarto comma, Cost. riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Non garantisce la piena parità di trattamento in ogni aspetto organizzativo con le scuole statali, ma solo la libertà di fondazione.

    Un candidato esterno può presentarsi per più classi in un’unica sessione nelle scuole non statali?

    No, secondo la disciplina dell’art. 7 della legge n. 425 del 1997: il candidato può sostenere l’esame di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva a quella cui dà accesso il titolo già posseduto. La Corte ha ritenuto questa limitazione non irragionevole.

    Cosa si intende per “manifesta infondatezza” in una pronuncia della Corte costituzionale?

    La manifesta infondatezza indica che la questione è priva di ogni plausibile fondamento costituzionale, senza necessità di una trattazione approfondita nel merito: la Corte la definisce con ordinanza, senza una sentenza articolata.

    Norme collegate

    • Art. 33 della Costituzione — libertà dell’arte e della scienza, libertà di insegnamento e diritto di istituire scuole non statali, parametro della questione
  • Corte cost. n. 422/2002 – Parco Costa Teatina competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione Abruzzo contro l’istituzione del Parco nazionale Costa Teatina senza previa intesa regionale. La norma statale impugnata non viola gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione perché la legge quadro sulle aree protette non impone un’intesa vincolante della Regione per l’istituzione di parchi nazionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo ha impugnato l’art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui il legislatore statale ha istituito il Parco nazionale Costa Teatina nel territorio regionale senza acquisire preventivamente la previa intesa o il parere della Regione stessa. Secondo la ricorrente, la legge quadro sulle aree naturali protette (l. n. 394 del 1991) imporrebbe un procedimento concertativo tra Stato e Regioni per ogni nuovo parco nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Abruzzo ha censurato l’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), sostenendo la violazione del principio di leale cooperazione e lo svuotamento delle sue prerogative costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La legge quadro n. 394 del 1991 prevede, all’art. 8, comma 1, l’acquisizione del parere della Regione interessata per l’individuazione e la delimitazione dei parchi nazionali, non un’intesa vincolante. Le procedure cooperative previste dalla legge quadro e dall’art. 34 della stessa non implicano necessariamente che le iniziative statali volte a soddisfare interessi unitari debbano essere sempre precedute dall’intesa regionale.

    Il principio

    L’istituzione di un parco nazionale è espressione di un interesse unitario nazionale alla tutela dell’ambiente che il legislatore statale può perseguire anche senza acquisire l’intesa vincolante della Regione interessata: la legge quadro sulle aree protette richiede il parere regionale ma non attribuisce alla Regione un potere di veto sull’iniziativa statale.

    Domande e risposte

    La Regione può bloccare l’istituzione di un parco nazionale nel proprio territorio?

    No. Ai sensi della legge quadro n. 394 del 1991, nel testo vigente al momento della controversia, lo Stato deve acquisire il parere della Regione, ma tale parere non è vincolante. La Regione può esprimere osservazioni, ma non ha potere di veto sull’istituzione del parco.

    Cosa distingue il parere dall’intesa nel rapporto Stato-Regioni in materia ambientale?

    Il parere è un atto consultivo non vincolante: lo Stato deve acquisirlo ma può discostarsene motivatamente. L’intesa presuppone invece un accordo tra i due enti e attribuisce alla Regione un potere di blocco. In materia di parchi nazionali la legge quadro prevedeva il parere, non l’intesa.

    La riforma del Titolo V del 2001 ha cambiato questo assetto?

    La Corte ha valutato la questione con riferimento al testo costituzionale anteriore alla legge cost. n. 3 del 2001, che ha riformato gli artt. 117 e 118. Il nuovo assetto ha ampliato le competenze regionali in materia ambientale, ma la questione di specie era già regolata dalla legge ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 419/2002 – Permesso soggiorno datore lavoro immigrazione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Asti sull’art. 22, comma 10, del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che punisce il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Il rimettente aveva proposto un’interpretazione errata della norma, leggendo «permesso di soggiorno» come quello generico invece di quello per motivi di lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998), all’art. 22, comma 10, punisce il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno «previsto dal presente articolo», ossia il permesso per motivi di lavoro subordinato. Il Tribunale di Asti interpretava la norma come riferita al permesso di soggiorno generico ex art. 5 del medesimo d.lgs., ritenendo poi incostituzionale la norma così intesa per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il rimettente aveva proposto un’interpretazione errata: il riferimento nel testo al «permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» non era un errore materiale di redazione, ma rinviava specificamente al permesso per motivi di lavoro subordinato disciplinato dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998. L’interpretazione errata del rimettente inficiava alla radice la questione sollevata.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale si fonda su un’interpretazione della norma censurata contraria ai più comuni canoni ermeneutici — come il dato letterale, i lavori preparatori e la giurisprudenza consolidata — la questione stessa è manifestamente infondata, perché il suo presupposto interpretativo è errato.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 22, comma 10, del d.lgs. 286/1998?

    Punisce il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. È una norma posta a tutela sia dell’ordine pubblico sia dei lavoratori stranieri.

    Qual era l’errore interpretativo del Tribunale di Asti?

    Il giudice rimettente riteneva che la norma punisse il datore che assumesse stranieri privi di qualsiasi permesso di soggiorno (art. 5 del d.lgs.), anche per motivi diversi dal lavoro. La Corte ha chiarito che la norma si riferisce esclusivamente al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, come desumibile dal testo, dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza ordinaria.

    Perché la distinzione tra i due tipi di permesso era rilevante?

    Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 22 d.lgs. 286/1998) si ottiene tramite specifiche procedure che coinvolgono sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Un permesso per motivi diversi (es. turismo, studio) non autorizza il lavoro subordinato: per questo la norma incriminatrice si riferisce specificamente a quel tipo di permesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 418/2002 – Lavori socialmente utili decreto-legge motivazione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Genova sulla legge 608/1996 (lavori socialmente utili), per radicale difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice non aveva indicato la disposizione impugnata con sufficiente precisione, non aveva esplicitato i parametri né motivato la rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La legge 608/1996 ha convertito il decreto-legge 510/1996 in materia di lavori socialmente utili e sostegno al reddito in campo previdenziale. Nel corso di un giudizio civile, il giudice onorario del Tribunale di Genova aveva ritenuto, su eccezione di parte, che la legge di conversione potesse essere incostituzionale per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost. Tuttavia la relativa ordinanza di rimessione era del tutto sommaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice onorario del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (conversione del d.l. 510/1996, lavori socialmente utili), per asserita violazione dell’art. 77 della Costituzione, in riferimento alla carenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge convertito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non individuava con precisione la disposizione impugnata, non esplicitava il parametro costituzionale (solo desumibile implicitamente), non motivava se il giudice condividesse le argomentazioni della parte che aveva sollevato l’eccezione, non forniva indicazioni sulla fattispecie concreta e non motivava sulla rilevanza. L’ordinanza mancava dei requisiti minimi previsti dall’art. 23, commi primo e secondo, della legge 87/1953.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione che si limiti a riportare l’eccezione di parte senza che emerga se e perché il giudice la condivide, e senza alcuna indicazione sulla fattispecie concreta e sulla rilevanza della questione, è radicalmente priva dei requisiti minimi di cui all’art. 23 della legge 87/1953 e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i lavori socialmente utili?

    Sono attività lavorative di pubblica utilità svolte da lavoratori privi di occupazione o in cassa integrazione, finanziate da fondi pubblici. Il d.l. 510/1996 e la sua legge di conversione disciplinavano le condizioni e i sostegni previdenziali per questi lavoratori.

    Cosa richiede l’art. 23 della legge 87/1953 per l’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve indicare: la disposizione della cui legittimità si dubita; le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si ritengono violate; i motivi in ordine alla rilevanza della questione e alla non manifesta infondatezza.

    Può un giudice sollevare una questione di costituzionalità su iniziativa di una parte?

    Sì, ma deve far propria la questione, motivando autonomamente sia la rilevanza nel giudizio in corso sia la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente riportare le argomentazioni della parte senza esprimere un proprio giudizio.

    Norme collegate

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