Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 186/2015 – Accertamento della pericolosità sociale e superamento degli OPG

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    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sulle norme del 2014 in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, riguardanti i criteri di accertamento della pericolosità sociale, fornendone un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), il legislatore aveva dettato regole sull’accertamento della pericolosità sociale del soggetto, stabilendo che esso si fondasse sulle qualità soggettive della persona e che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non potesse sostenere il giudizio di pericolosità. Il giudice rimettente dubitava della legittimità di tali criteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le norme impugnate, correttamente interpretate, fossero compatibili con i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Le norme sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari devono essere lette in modo conforme a Costituzione: l’accertamento della pericolosità sociale resta ancorato a una valutazione individuale e alla tutela della salute della persona, senza tradursi in automatismi.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli OPG?

    Gli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture il cui superamento è stato disposto dal legislatore con interventi normativi a partire dal 2014.

    Cosa contestava il giudice rimettente?

    I criteri di accertamento della pericolosità sociale fissati dalla norma sul superamento degli OPG.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una pronuncia di non fondatezza: la Corte ha ritenuto le norme conformi a Costituzione se correttamente interpretate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2015 – Riforma della filiazione e disciplina transitoria: questione non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova sulla disciplina transitoria del decreto che ha riformato la filiazione. Le norme impugnate restano in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha attuato la riforma della filiazione, equiparando la posizione dei figli. Il dubbio riguardava la disciplina transitoria, cioè come la riforma si applichi ai rapporti e alle successioni sorti prima della sua entrata in vigore, in un giudizio di petizione di eredità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, dubitando anche del rispetto dei limiti della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 154 del 2013, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina transitoria della riforma della filiazione rispetta i parametri costituzionali e i limiti della delega legislativa: la diversa modulazione temporale degli effetti della riforma non viola i principi di tutela dei diritti inviolabili, uguaglianza e corretto esercizio della delega.

    Domande e risposte

    La disciplina transitoria sulla filiazione è rimasta valida?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi l’art. 104, commi 2 e 3, del decreto continua ad applicarsi.

    Cosa lamentava il Tribunale di Genova?

    Dubitava che la disciplina transitoria violasse i diritti inviolabili, il principio di uguaglianza e i limiti della delega legislativa (artt. 2, 3 e 76 Cost.).

    In che contesto è sorta la questione?

    Nell’ambito di un giudizio di petizione di eredità relativo a una successione apertasi prima della riforma della filiazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2015 – Norme tributarie del decreto semplificazioni: questione non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria di Novara su alcune disposizioni del decreto-legge semplificazioni fiscali del 2012. Le norme impugnate restano in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 16 del 2012 conteneva disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di potenziamento delle procedure di accertamento. Il dubbio riguardava il rispetto dei presupposti per la decretazione d’urgenza, in particolare l’omogeneità dei contenuti aggiunti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. legge n. 44 del 2012), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, sui presupposti del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi impugnati dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Le disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto-legge non violano l’art. 77 Cost. quando risultano coerenti con l’oggetto e le finalità del provvedimento d’urgenza, rispettando i presupposti di necessità e urgenza.

    Domande e risposte

    Le norme del decreto semplificazioni fiscali sono rimaste valide?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi i commi impugnati continuano a produrre effetti.

    Cosa contestava il giudice rimettente?

    Riteneva che le disposizioni violassero l’art. 77 della Costituzione sui presupposti e sui limiti della decretazione d’urgenza.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Novara, nell’ambito di una controversia con l’Agenzia delle entrate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2015 – Obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva reiterata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione che rendeva obbligatorio l’aumento di pena per la recidiva reiterata, restituendo al giudice la valutazione caso per caso sull’effettiva applicazione dell’aggravante.

    Di cosa si tratta

    La recidiva reiterata aggrava la pena di chi, già recidivo, commette un nuovo reato. Una riforma del 2005 aveva reso obbligatorio, in determinati casi, l’aumento di pena, sottraendo al giudice ogni margine di valutazione. Diversi giudici hanno dubitato della legittimità di tale automatismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, tra cui dalla Corte d’appello di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen. limitatamente alle parole «è obbligatorio e,», dichiarando inoltre manifestamente inammissibile una delle questioni sollevate.

    Il principio

    L’aumento di pena per la recidiva reiterata non può essere automatico e obbligatorio: il giudice deve poter valutare in concreto se il nuovo reato sia espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità, in coerenza con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cos’è la recidiva reiterata?

    È l’aggravante che colpisce chi, già recidivo, commette un ulteriore reato.

    Cosa ha eliminato la Corte?

    L’obbligatorietà dell’aumento di pena, sopprimendo le parole «è obbligatorio e,» nel testo dell’art. 99, quinto comma, cod. pen.

    Cosa può fare ora il giudice?

    Può valutare in concreto, caso per caso, se applicare l’aumento di pena per la recidiva reiterata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’automatismo dell’aggravante.
    • Art. 27 della Costituzione — Sancisce la responsabilità personale e la finalità rieducativa della pena, incompatibili con aumenti automatici.
  • Corte cost. n. 205/2015 – Indennità di maternità alla libera professionista per l’adozione nazionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del d.lgs. n. 151 del 2001 (nella versione anteriore alle modifiche del 2015) nella parte in cui, per l’adozione nazionale, riconosceva l’indennità di maternità alla madre libera professionista solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sulla maternità e paternità riconosce l’indennità di maternità anche in caso di adozione. Per la madre libera professionista che adottava un bambino italiano, però, l’indennità era subordinata al limite dei sei anni di età del minore, limite non previsto per l’adozione internazionale né per le lavoratrici dipendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevole disparità di trattamento e la lesione della tutela della maternità, dell’infanzia e della donna lavoratrice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui poneva il limite dei sei anni per l’adozione nazionale. Il limite era irragionevole, anche in considerazione della lunga durata della procedura di adozione nazionale, e contrastava con la tutela dell’interesse del minore.

    Il principio

    L’indennità di maternità tutela non solo la madre ma anche l’interesse del minore: subordinare il beneficio, nella sola adozione nazionale della libera professionista, al limite dei sei anni di età del bambino è irragionevole e lesivo dei principi costituzionali di tutela della maternità, dell’infanzia e della donna lavoratrice.

    Domande e risposte

    Chi era penalizzato dalla norma annullata?

    La madre libera professionista che adottava un bambino italiano di età superiore ai sei anni, esclusa dall’indennità di maternità.

    Perché il limite dei sei anni era incostituzionale?

    Perché irragionevole e discriminatorio rispetto all’adozione internazionale e alle lavoratrici dipendenti, e contrario alla tutela dell’interesse del minore.

    Il limite esiste ancora?

    La pronuncia riguarda la versione della norma anteriore al d.lgs. n. 80 del 2015, che ha già eliminato in via generale il requisito dei sei anni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2015 – Equa riparazione e decorrenza del processo penale (legge Pinto)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge Pinto che fissava l’inizio del processo penale, ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole, a un momento troppo tardivo, escludendo periodi che invece incidono sulla durata complessiva del procedimento.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. Una modifica del 2012 aveva precisato il momento da cui considerare iniziato il processo penale e quali periodi escludere dal computo, sollevando dubbi di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 2-bis e 2-quater dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), aggiunti dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, sollevati dalla Corte d’appello di Firenze in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-bis nella parte in cui individuava l’inizio del processo penale al momento dell’assunzione della qualità di imputato (o della conoscenza della chiusura delle indagini), anziché al momento in cui l’indagato ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria; ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 2-quater.

    Il principio

    Ai fini dell’equa riparazione, la durata del processo penale va computata a partire dal momento in cui l’interessato ha effettiva conoscenza del procedimento a suo carico: differire artificiosamente tale momento contrasta con il principio della ragionevole durata del processo.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi ha subito un processo di durata irragionevole.

    Cosa ha censurato la Corte?

    La norma che faceva iniziare il processo penale troppo tardi, escludendo dal computo periodi che pure incidono sulla durata del procedimento.

    Da quando va computata la durata del processo penale?

    Dal momento in cui l’indagato, a seguito di un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico.

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  • Corte cost. n. 204/2015 – Ricorso dichiarato improcedibile

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    Con l’ordinanza n. 204 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso, chiudendo il giudizio senza esaminare il merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi in via principale (ricorsi diretti tra Stato e Regioni) il processo può concludersi con una declaratoria di improcedibilità quando vengono meno le condizioni per proseguire, ad esempio per il sopravvenuto venir meno della materia del contendere o per il mancato rispetto di adempimenti necessari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un ricorso in via principale per il quale, prima dell’esame del merito, sono sopravvenute le condizioni che ne hanno impedito la prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile: una decisione di rito che chiude il giudizio senza valutare la fondatezza delle censure.

    Il principio

    L’improcedibilità del ricorso è un esito processuale che impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito: la questione di legittimità costituzionale non viene esaminata.

    Domande e risposte

    Cosa significa «ricorso improcedibile»?

    Che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo.

    La norma impugnata è stata giudicata?

    No: con l’improcedibilità la Corte non valuta la conformità della norma alla Costituzione.

    In che tipo di giudizio si verifica?

    Tipicamente nei ricorsi in via principale tra Stato e Regioni, quando viene meno la materia del contendere o un presupposto necessario.

  • Corte cost. n. 178/2015 – Blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego: incostituzionale la sua protrazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, prorogato negli anni dal 2010 in poi. Il blocco, da misura transitoria, era divenuto strutturale, ledendo la libertà sindacale.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare la crisi finanziaria, dal 2010 il legislatore aveva sospeso le procedure di contrattazione collettiva e congelato le retribuzioni dei dipendenti pubblici. Il blocco, inizialmente temporaneo, era stato però ripetutamente prorogato fino a coprire un arco pluriennale, di fatto cancellando per anni la dinamica negoziale delle retribuzioni pubbliche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le norme sul blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contenute nel d.l. n. 78 del 2010 e nel d.l. n. 98 del 2011 e nelle successive proroghe, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Roma e Ravenna, in funzione di giudici del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dalle norme impugnate e dalle loro proroghe; ha invece dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni relative al congelamento delle retribuzioni.

    Il principio

    Il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego è tollerabile solo se transitorio e a fronte di esigenze finanziarie eccezionali; la sua reiterata protrazione nel tempo lo rende strutturale e lede la libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme dichiarate incostituzionali?

    La sospensione delle procedure di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, ripetutamente prorogata negli anni a partire dal 2010 per esigenze di finanza pubblica.

    Perché la Corte le ha ritenute incostituzionali?

    Perché il blocco, da misura transitoria ed eccezionale, era diventato strutturale per effetto delle proroghe, comprimendo in modo non più tollerabile la libertà sindacale di contrattazione collettiva (art. 39 Cost.).

    Cosa significa «illegittimità sopravvenuta» con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione?

    Che la Corte non ha annullato il blocco fin dall’origine, ma ne ha dichiarato l’illegittimità a partire dal momento in cui è divenuto strutturale, con effetti decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 144/2015 – Insindacabilità parlamentare: annullata la delibera del Senato sul caso Gasparri

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    La Corte costituzionale accoglie il conflitto sollevato dal Tribunale di Roma: dichiara che non spettava al Senato qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore Gasparri e annulla la relativa deliberazione, perché mancava il nesso con la funzione parlamentare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. La controversia nasceva da dichiarazioni rese dall’on. Maurizio Gasparri nei confronti di Marco Travaglio: il Senato le aveva dichiarate insindacabili, ostacolando il giudizio civile pendente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, contestando la deliberazione del Senato del 20 dicembre 2012 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal senatore Gasparri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Gasparri costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha annullato la deliberazione di insindacabilità adottata il 20 dicembre 2012.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare: in assenza di tale collegamento, la Camera non può dichiararle insindacabili e la relativa delibera è annullabile.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sul caso Gasparri?

    Che il Senato non poteva qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore, perché mancava il nesso funzionale con l’attività parlamentare; la deliberazione di insindacabilità è stata annullata.

    Cosa significa «insindacabilità» parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; non copre però le dichiarazioni prive di collegamento funzionale.

    Chi aveva sollevato il conflitto?

    Il Tribunale ordinario di Roma, davanti al quale pendeva il procedimento civile relativo alle dichiarazioni del senatore.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — parametro sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 203/2015 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 203 del 2015 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Quando più giudizi di legittimità costituzionale vengono riuniti e sopravvengono cause che impediscono di proseguire (come la rinuncia accettata), la Corte chiude il processo con una decisione di rito, senza valutare la conformità delle norme alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano stati riuniti più giudizi di legittimità costituzionale. Prima dell’esame del merito sono maturate le condizioni per la chiusura del processo, sicché la Corte non è entrata nel contenuto delle questioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo: una decisione meramente processuale che chiude il giudizio senza pronuncia sul merito.

    Il principio

    L’estinzione del processo, anche dopo la riunione di più giudizi, comporta la chiusura del procedimento senza alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire che i giudizi sono stati riuniti?

    Che più questioni analoghe sono state trattate insieme in un unico processo davanti alla Corte.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: ha dichiarato estinto il processo, quindi senza pronunciarsi sulla conformità delle norme alla Costituzione.

    Perché un processo si estingue?

    Per il venir meno dei presupposti per proseguirlo, ad esempio per rinuncia accettata o altre cause previste dalle norme sui giudizi costituzionali.

  • Corte cost. n. 183/2015 – Inammissibile la questione su una norma finanziaria della Regione Campania

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria della Regione Campania, sollevata dal giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania aveva dubitato della legittimità di una disposizione della legge finanziaria regionale 2013, ritenendola lesiva, tra l’altro, della riserva di giurisdizione e della separazione dei poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2013), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Campania.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da impedire l’esame nel merito, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel corso di un giudizio amministrativo.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 97 della Costituzione e i principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.

    Come si è conclusa la decisione?

    Con una declaratoria di manifesta inammissibilità, senza esame del merito della questione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro dal giudice rimettente.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro richiamato nell’ordinanza di rimessione.
  • Corte cost. n. 143/2015 – Controllo della Corte dei conti sui gruppi consiliari: annullata la delibera

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    La Corte costituzionale accoglie in parte il conflitto sollevato dalla Regione Liguria: dichiara che non spettava alla Corte dei conti esercitare il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012 e annulla la relativa deliberazione.

    Di cosa si tratta

    I gruppi consiliari sono articolazioni dei consigli regionali. La questione riguardava i limiti del controllo della Corte dei conti sui loro rendiconti: la Regione Liguria contestava che la sezione regionale di controllo avesse esercitato tale verifica relativamente all’esercizio 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione a tre deliberazioni della Corte dei conti: la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21 della sezione regionale di controllo per la Liguria e le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15 della sezione delle autonomie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle deliberazioni della sezione delle autonomie n. 12 e n. 15 del 2013; ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione n. 21 del 2014 con cui si era esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012; ha quindi annullato tale deliberazione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti consente di delimitare l’ambito del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali: l’esercizio del controllo oltre i limiti spettanti comporta l’annullamento dell’atto.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che non spettava alla Corte dei conti, sezione regionale per la Liguria, controllare i rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012, e ha annullato la relativa deliberazione.

    Tutte le deliberazioni impugnate sono state annullate?

    No. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile rispetto alle deliberazioni della sezione delle autonomie del 2013; l’annullamento riguarda solo la deliberazione n. 21 del 2014.

    Che tipo di giudizio è questo?

    Un conflitto di attribuzione tra enti, cioè tra lo Stato e una Regione, sui rispettivi ambiti di competenza.