Autore: Andrea Marton

  • Art. 125 undecies T.U.B. — Remunerazioni e requisiti di professionalita’

    Art. 125 undecies T.U.B. — Remunerazioni e requisiti di professionalita’

    Art. 125 undecies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalita’.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

    2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita’ adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche’ in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”

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  • Art. 126 bis T.U.B. Disposizioni di carattere generale

    Art. 126 bis T.U.B. Disposizioni di carattere generale

    Art. 126 bis T.U.B. – Disposizioni di carattere generale

    In vigore dal 21/03/2025

    Modificato da: Legge del 11/03/2025 n. 28 Articolo 2

    “1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

    2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita’, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l’articolo 126-novies.

    3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l?utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 .

    4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

    5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

    6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.”

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  • Art. 126 bis et vicies T.U.B. — Spese applicabili

    Art. 126 bis et vicies T.U.B. — Spese applicabili

    Art. 126 bis et vicies T.U.B. – Spese applicabili (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo’ essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

    2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita’ di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

    3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e’ in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 126 decies T.U.B. — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Art. 126 decies T.U.B. — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Art. 126 decies T.U.B. – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.

    2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.

    3. Ai fini del presente capo, l’espressione:

    a) “servizi collegati al conto” indica tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l’apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    b) “servizio di trasferimento” indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d’origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;

    c) “operazioni in numero superiore” indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;

    d) “operazioni aggiuntive” indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo’ richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall’articolo 121, comma 1, lettera i);

    e) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

    f) “prestatori di servizi di pagamento” indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita’ di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

    g) “conto di base” indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.

    5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.

    6. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita’ delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita’, agevolare l’accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l’articolo 126-bis, comma 5.

    7. La Banca d’Italia e’ designata quale autorita’ competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.

    8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d’Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.”

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  • Art. 126 duodecies T.U.B. — Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche

    Art. 126 duodecies T.U.B. — Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche

    Art. 126 duodecies T.U.B. – Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un “Documento informativo sulle spese” e un “Riepilogo delle spese” in conformita’ alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

    2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d’Italia.

    3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

    4. Il “Documento informativo sulle spese” e il “Riepilogo delle spese” di cui al comma 1 sono redatti in conformita’ alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Con disposizioni della Banca d’Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita’ di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel “Documento informativo sulle spese”.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 126 novies T.U.B. — Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

    Art. 126 novies T.U.B. — Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

    Art. 126 novies T.U.B. – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    “1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114-ter puo’ essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

    a) il rimborso e’ chiesto prima della scadenza del contratto;

    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;

    c) il rimborso e’ chiesto piu’ di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

    2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

    3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalita’ e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    4. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita’ e le condizioni del rimborso.”

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  • Art. 30 Codice Civile — Liquidazione

    Art. 30 Codice Civile — Liquidazione

    Art. 30 c.c. Liquidazione

    In vigore

    Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

  • Art. 38 ter T.U.IVA — Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non

    Art. 38 ter T.U.IVA — Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non

    Art. 38 ter T.U.IVA – Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita’, anche ai soggetti esercenti un’attivita’ d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’ (1), limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’.

    1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita’ ed ancorche’ abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell’ambito di detti regimi speciali(2).

    2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

    3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

    4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

    5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (3), da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonche’ il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.”

    _____________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217 i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all’”Unione europea”.

    (2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente comma 1-bis, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (3) Vedasi il provvedimento 1 aprile 2010 dell’Agenzia delle entrate pubblicato sul sito internet dell’Agenzia l’1 aprile 2010.

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  • Art. 126 octies T.U.B. — Denominazione valutaria dei pagamenti

    Art. 126 octies T.U.B. — Denominazione valutaria dei pagamenti

    Art. 126 octies T.U.B. – Denominazione valutaria dei pagamenti

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

    2. Se al pagatore e’ offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sara’ utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.”

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  • Art. 126 quater T.U.B. — Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    Art. 126 quater T.U.B. — Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    Art. 126 quater T.U.B. – Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 209 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia disciplina:

    a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;

    b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento .

    2. Non si applica l’articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .

    Abrogato [ 3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:

    a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

    b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.]”

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