Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 304/2002 – Statuto Marche, disciplina transitoria Presidente Giunta regionale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche recante «Disciplina transitoria in attuazione dell’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1». La deliberazione, prevedendo che il vicepresidente subentrasse al Presidente della Giunta in caso di morte o impedimento permanente senza scioglimento del Consiglio, si poneva in aperto contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che impone invece lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni.

    Di cosa si tratta

    La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nel prevedere l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, ha stabilito — a presidio del principio simul stabunt simul cadent — che in caso di morte o impedimento permanente del Presidente si procede a nuove elezioni. L’art. 3, comma 3, della stessa legge cost. n. 1/1999 conteneva una disciplina transitoria per i Consigli regionali che non avessero ancora adottato il nuovo statuto. La Regione Marche aveva adottato una deliberazione statutaria transitoria che, invece di prevedere nuove elezioni, consentiva al vicepresidente di subentrare al Presidente per il resto del mandato. Il Governo ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 123 della Costituzione avverso la deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche, lamentandone il contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 1999.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione statutaria. La norma transitoria impugnata, prevedendo la successione del vicepresidente al Presidente impedito senza nuove elezioni, contraddiceva apertamente la legge costituzionale n. 1 del 1999, che invece imponeva nuove elezioni regionali in caso di morte o impedimento permanente del Presidente. La Corte ha inoltre precisato che il termine per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria, non dalla successiva promulgazione.

    Il principio

    Lo statuto regionale deve essere «in armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.): una deliberazione statutaria che, nella disciplina transitoria, deroga al meccanismo simul stabunt simul cadent posto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 — prevedendo la successione del vicepresidente anziché nuove elezioni — é costituzionalmente illegittima. Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni statutarie inizia dalla pubblicazione notiziale, non dalla promulgazione.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede il principio simul stabunt simul cadent negli statuti regionali?

    Il principio, introdotto con la legge costituzionale n. 1 del 1999, lega le sorti del Presidente della Giunta eletto direttamente a quelle del Consiglio regionale: se il Presidente decade per morte, impedimento permanente o dimissioni, si scioglie automaticamente anche il Consiglio e si procede a nuove elezioni di entrambi.

    Perché la deliberazione marchigiana era incostituzionale?

    Perché prevedeva che il vicepresidente subentri al Presidente impedito per il resto del mandato, aggirando così il meccanismo delle nuove elezioni imposto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1/1999. La Corte ha chiarito che lo statuto non può derogare alle norme costituzionali nemmeno in sede di disciplina transitoria.

    Da quando decorre il termine per impugnare una deliberazione statutaria regionale?

    La Corte ha stabilito che il termine per il ricorso governativo decorre dalla pubblicazione notiziale della deliberazione statutaria (cioé la pubblicazione nel Bollettino regionale prima della promulgazione), e non dalla successiva promulgazione. Si tratta del primo ricorso proposto ai sensi del nuovo art. 123 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2002 – Cessazione materia contendere nel processo tributario

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, nella parte relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, era già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 241 del 2001.

    Di cosa si tratta

    Il processo tributario prevede all’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di rinuncia al ricorso o di definizione agevolata della controversia. La Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva dubitato della costituzionalità di tale norma, ritenendo che la procedura per la dichiarazione di cessazione potesse ledere il diritto di difesa e l’uguaglianza tra i contribuenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nel procedimento sul ricorso proposto da Cacciola Francesco contro l’Ufficio delle entrate di Piacenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 241 del 2001 che aveva già scrutinato la medesima questione con i medesimi parametri. L’ordinanza di rimessione in esame non aggiunge profili nuovi che possano indurre la Corte a diverse conclusioni.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata non può essere rimessa nuovamente alla Corte se non contiene profili nuovi o argomenti aggiuntivi rispetto a quelli già scrutinati. La mera reiterazione della stessa questione impone la declaratoria di manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Che cosa é la cessazione della materia del contendere nel processo tributario?

    Si verifica quando, nel corso del giudizio, la controversia perde il suo oggetto, ad esempio per intervenuta definizione agevolata della lite o per rinuncia al ricorso. L’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 disciplina le modalità processuali per formalizzare tale circostanza.

    Perché la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione senza esaminarla nel merito?

    Perché la stessa questione, con i medesimi parametri costituzionali (artt. 3, 24, 75 e 76 Cost.), era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 241 del 2001. L’ordinanza di rimessione non aggiungeva elementi nuovi.

    Che rilevanza ha l’art. 76 Cost. nel processo tributario?

    L’art. 76 Cost. disciplina la delega legislativa al Governo. Nel processo tributario, esso era invocato per verificare se il d.lgs. n. 546/1992 avesse rispettato i limiti della delega contenuta nella legge n. 413 del 1991. La Corte aveva già escluso violazioni.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per eventuali disparità di trattamento tra contribuenti.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: invocato per possibili limitazioni alle garanzie difensive nel processo tributario.
    • Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: invocato per verificare il rispetto dei limiti della legge delega n. 413/1991.
  • Corte cost. n. 302/2002 – Restituzione atti per riforma Titolo V su professioni sanitarie

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione centrale di controllo, perché riesamini la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-octies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 sulle professioni sanitarie, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha totalmente riscritto l’art. 117 Cost., parametro invocato nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione centrale di controllo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, di alcune norme sul personale delle professioni sanitarie (in particolare sull’operatore socio-sanitario). Nelle more del giudizio costituzionale, é entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost., modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Questo mutamento del quadro normativo ha reso necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione centrale di controllo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 3-octies, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in materia di professioni sanitarie e formazione dell’operatore socio-sanitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini la questione alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha totalmente modificato l’art. 117 Cost., innovando l’intero quadro normativo del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale deve ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini i termini della questione di legittimità già sollevata, verificando se permanga la rilevanza e se la questione debba essere riformulata.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha restituito gli atti anziché decidere nel merito?

    Perché dopo la proposizione della questione é entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. — il parametro invocato — innovando il quadro normativo sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. Occorreva perciò che il rimettente rivalutasse la questione.

    Che cosa prevede la riforma del Titolo V del 2001 in materia di professioni?

    La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha ridisegnato il riparto di competenze legislative, attribuendo alcune materie alla competenza concorrente Stato-Regioni o esclusiva delle Regioni. Ciò ha rilevanza per la disciplina delle professioni sanitarie regolate da decreto statale.

    Che cosa é l’operatore socio-sanitario (OSS)?

    L’operatore socio-sanitario é una figura professionale istituita con decreto interministeriale del 2000 per svolgere attività di assistenza di base e di supporto alla persona in ambito socio-sanitario. La legittimità della sua istituzione tramite decreto interministeriale era oggetto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: parametro invocato nella questione e poi modificato dalla legge cost. n. 3/2001.
  • Corte cost. n. 301/2002 – Assicurazione infortuni lavoratori agricoli autonomi

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 14, comma 1, lett. b), d.l. n. 155/1993: la norma, nel richiedere ai lavoratori agricoli autonomi lo svolgimento dell’attività in via esclusiva o prevalente (anziché abituale) per accedere all’assicurazione INAIL contro gli infortuni, non viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione. La questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 327 del 2001.

    Di cosa si tratta

    A partire dal 1° giugno 1993, il d.l. n. 155/1993 ha modificato i criteri per l’assicurazione obbligatoria INAIL dei lavoratori autonomi in agricoltura: non é più sufficiente lo svolgimento abituale dell’attività agricola, occorre invece che sia svolta in via esclusiva o prevalente. Un lavoratore deceduto il 30 ottobre 1993, che prima del 1° giugno aveva l’abitualità richiesta e aveva versato i contributi per l’intero 1993, non risultava assicurato sotto il nuovo regime. La Corte di appello di Ancona aveva sollevato questione di costituzionalità per assenza di norma transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria per i lavoratori agricoli autonomi che, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non si trovano più nelle condizioni per fruire della tutela assicurativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria ordinanza n. 327 del 2001 che aveva già scrutinato una questione identica con i medesimi parametri costituzionali, nonché la sentenza n. 26 del 2000 con cui aveva escluso qualsiasi lesione di parametri costituzionali nel nuovo regime ordinario che esige l’esclusività o la prevalenza del lavoro agricolo autonomo.

    Il principio

    La modifica dei requisiti per l’accesso all’assicurazione INAIL dei lavoratori agricoli autonomi — che ha sostituito il criterio dell’abitualità con quello dell’esclusività o prevalenza — non contrasta con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, né nel regime ordinario né per l’assenza di una norma transitoria. Una questione identica era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 327 del 2001.

    Domande e risposte

    Chi é il lavoratore agricolo autonomo assicurato contro gli infortuni dopo il 1993?

    Dal 1° giugno 1993, in forza del d.l. n. 155/1993, il lavoratore autonomo in agricoltura é assicurato contro gli infortuni INAIL solo se svolge tale attività in via esclusiva o prevalente, e non più meramente in modo abituale come era richiesto in precedenza.

    Perché la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione?

    Perché aveva già scrutinato una questione identica con la stessa norma e gli stessi parametri costituzionali (artt. 3 e 38 Cost.), dichiarandola manifestamente infondata con ordinanza n. 327 del 2001, e l’ordinanza di rimessione non aggiungeva profili ulteriori.

    Che cosa prevede l’art. 38 della Costituzione in materia di tutela degli infortuni?

    L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto ad essere assistiti e previdenzialmente tutelati in caso di infortunio. La Corte ha ritenuto che il legislatore possa modulare i criteri di accesso a tale tutela senza violare la norma costituzionale, purché la scelta non sia arbitraria.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: rileva per valutare se la modifica dei criteri crea discriminazioni ingiustificate tra lavoratori.
    • Art. 38 della Costituzione — Diritto alla tutela previdenziale in caso di infortunio: parametro principale invocato dal giudice rimettente.
  • Corte cost. n. 360/2002 – Sospensione condizionale pena giudice esecuzione limiti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 674, comma 1-bis, c.p.p. Il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena quando viene meno un impedimento ostativo per effetto di una depenalizzazione sopravvenuta. La premessa del rimettente — che la norma consentisse un «simmetrico» potere in melius — era palesemente erronea.

    Di cosa si tratta

    A un condannato era stata negata la sospensione condizionale della pena perché aveva già goduto due volte del beneficio (limite ex art. 164, quarto comma, c.p.). Successivamente uno dei due precedenti — una condanna per emissione di assegni senza provvista — era stato revocato per abolitio criminis (depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 507/1999). Il condannato chiedeva quindi al giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale, venuta meno una delle cause ostative. Il Tribunale di Milano sosteneva che il nuovo art. 674, comma 1-bis, c.p.p. — che consente al giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale «illegalmente» applicata — imponesse simmetricamente di consentirne la concessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 674, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva il venir meno della condizione ostativa prevista dall’art. 164, quarto comma, c.p.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che la premessa del rimettente è palesemente erronea: mentre la revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell’esecuzione è un mero riscontro formale dell’esistenza di condanne ostative, la concessione «ex novo» del beneficio richiederebbe una valutazione di pieno merito — la «prognosi fausta» sul futuro comportamento del condannato — riservata al giudice della cognizione. Accogliere la richiesta creerebbe un «doppio titolo esecutivo» e manipolerebbe il giudicato. Né l’art. 671, né il nuovo art. 674, comma 1-bis, c.p.p. possono valere come termine di comparazione in un giudizio di eguaglianza, trattandosi di norme speciali e derogatorie.

    Il principio

    La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell’esecuzione è un controllo formale sull’esistenza di cause ostative; la sua concessione è invece una valutazione di merito sulla personalità e sul futuro del condannato, riservata al giudice della cognizione. Non esiste un principio di simmetria che imponga al giudice dell’esecuzione di compiere valutazioni riservate al giudice di primo grado.

    Domande e risposte

    Se una condanna che impediva la sospensione condizionale viene revocata per depenalizzazione, il condannato può ottenere il beneficio?

    Non attraverso il giudice dell’esecuzione. La concessione della sospensione condizionale richiede la valutazione discrezionale del giudice della cognizione (prognosi di non recidiva). La revoca di una sentenza ostativa non trasferisce automaticamente al giudice dell’esecuzione il potere di accordare il beneficio.

    Cos’è la «prognosi fausta» richiesta per la sospensione condizionale?

    È la valutazione che il giudice del merito compie sulla probabilità che il condannato non commetta altri reati: si basa sulla personalità del condannato, le circostanze del fatto, la condotta precedente e successiva al reato. È un giudizio discrezionale di pieno merito, incompatibile con i poteri del giudice dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione può mai applicare la sospensione condizionale?

    Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge: l’art. 671, comma 3, c.p.p. consente la concessione del beneficio quando esso consegua al riconoscimento in executivis del concorso formale o della continuazione. Sono eccezioni tassative, non un principio generale.

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  • Corte cost. n. 359/2002 – Restituzione atti patrocinio spese stranieri espulsione

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano che aveva sollevato questione sull’ammissione automatica degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione. Il d.lgs. n. 113 del 2002 (Testo unico spese di giustizia) aveva nel frattempo abrogato e riformato le norme impugnate, rendendo necessario riesaminare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) prevedevano che negli procedimenti relativi ai decreti di espulsione amministrativa lo straniero fosse ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Milano sosteneva che tale ammissione fosse automatica e generalizzata, senza verifica della condizione economica, contrariamente a quanto previsto per tutti gli altri soggetti (italiani o stranieri in procedimenti penali) dalla legge n. 217 del 1990.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità degli artt. 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra gli stranieri destinatari di espulsione — ammessi automaticamente al patrocinio — e i cittadini italiani e gli stranieri in procedimenti penali, il cui accesso era condizionato alla verifica del reddito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti. Il d.lgs. n. 113 del 2002 aveva abrogato, tra le numerose disposizioni soppresse, l’art. 13, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 limitatamente alle parole «è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e», e aveva dettato all’art. 142 una nuova disciplina del patrocinio nel processo di espulsione. Il mutato quadro normativo imponeva al giudice di verificare se la questione potesse ritenersi ancora rilevante.

    Il principio

    Quando una delle disposizioni impugnate viene abrogata e riformulata con modifiche prima che la Corte si pronunci, il giudice remittente deve riesaminare se la questione di legittimità sollevata mantenga rilevanza alla luce della nuova disciplina. La restituzione degli atti è lo strumento che la Corte utilizza per rimettere al giudice questa valutazione.

    Domande e risposte

    Gli stranieri destinatari di espulsione hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato?

    Sì, con la disciplina dettata dall’art. 142 del d.lgs. n. 113 del 2002 (Testo unico spese di giustizia). Questa norma ha ridefinito le condizioni di accesso al beneficio nel processo avverso il provvedimento di espulsione, superando l’ambiguità delle disposizioni previgenti.

    L’ammissione automatica al patrocinio senza verifica del reddito viola l’eguaglianza?

    La Corte non ha deciso nel merito. L’Avvocatura dello Stato sosteneva che le norme impugnate andassero interpretate come rinvio alla disciplina ordinaria del patrocinio (legge n. 217/1990), con tutti i relativi requisiti. Il dubbio sulla discriminazione tra stranieri espulsi e altri soggetti rimandava a questa controversia interpretativa.

    Cosa ha cambiato il Testo unico delle spese di giustizia?

    Il d.lgs. n. 113 del 2002 ha abrogato la legge n. 217 del 1990 e disciplinato in modo organico il patrocinio a spese dello Stato, prevedendo all’art. 142 una regolamentazione specifica per i procedimenti di espulsione dei cittadini di Paesi non UE.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2002 – Legge FVG deflusso minimo vitale parametro inapplicabile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso del Governo contro una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua. Il ricorrente aveva invocato come parametro l’art. 117 della Costituzione, che disciplina le Regioni ordinarie, senza dimostrarne l’applicabilità a una regione ad autonomia speciale come il Friuli-Venezia Giulia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 28 del 2001 per dare attuazione all’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua, disciplinando l’obbligo di installare dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua derivati. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema fosse competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro l’art. 1, comma 3, della legge regionale friulana n. 28 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il ricorso denunciava anche la violazione della normativa comunitaria.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile per un duplice vizio. Primo: il ricorrente aveva invocato l’art. 117 Cost. senza motivare se e come tale disposizione — che regola il riparto di competenze tra Stato e Regioni ordinarie — si applichi alla Regione Friuli-Venezia Giulia, retta da uno statuto di autonomia speciale. La Regione aveva eccepito l’inapplicabilità del parametro. Secondo: la censura relativa alla violazione degli obblighi comunitari era formulata in termini del tutto generici, senza indicare le specifiche disposizioni delle direttive europee che la legge regionale avrebbe violato.

    Il principio

    I ricorsi in via principale che impugnano leggi di Regioni a statuto speciale devono indicare e motivare se e perché i parametri costituzionali invocati — in particolare l’art. 117 Cost., riferito alle Regioni ordinarie — si applichino alla specifica regione autonoma. L’omessa motivazione su questo punto rende il ricorso inammissibile.

    Domande e risposte

    L’art. 117 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale?

    Solo «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite» (art. 10, legge cost. n. 3/2001). Non è quindi automaticamente applicabile: il ricorrente deve dimostrare che la specifica disposizione invocata attribuisce alla regione speciale una competenza più ampia di quella già prevista dallo statuto.

    Perché la censura sulla violazione delle direttive europee era inammissibile?

    Perché era formulata in termini generici, senza indicare le disposizioni specifiche delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la legge regionale si poneva in contrasto. Un ricorso deve essere specifico nei parametri invocati.

    La Regione FVG poteva legiferare sul deflusso minimo vitale in assenza delle linee-guida ministeriali?

    La Corte non ha risposto nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile. La Regione sosteneva che l’inerzia statale nell’adottare le linee-guida non potesse impedirle di assicurare gli interessi ambientali che la normativa statale dichiarava di voler tutelare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 357/2002 – Servitù coattiva metanodotto art. 1033 c.c.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 1033 del codice civile, che prevede la servitù coattiva di acquedotto ma non quella di metanodotto. Le situazioni dell’acqua e del gas metano non sono così omogenee da imporre come soluzione costituzionalmente obbligata l’estensione della servitù coattiva anche alle condutture del gas.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1033 c.c. consente la costituzione coattiva della servitù di acquedotto: il proprietario di un fondo può essere obbligato a concedere il passaggio di una condotta idrica attraverso il suo terreno. La Corte d’appello di Milano chiedeva che la norma fosse estesa anche al metanodotto, sul presupposto che il gas metano soddisferebbe oggi un «bisogno della vita» analogo a quello dell’acqua e che le condutture del gas non siano più pericolose di quelle dell’acqua.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1033 c.c., nella parte in cui non prevede la costituzione coattiva della servitù di metanodotto, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione. La Cassazione aveva già escluso l’applicabilità analogica dell’art. 1033 al metanodotto, trattandosi di disposizione speciale non estensibile.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. Pur riconoscendo che il gas metano è sempre più diffuso, la Corte ha rilevato che le utilità conseguibili dal metano — a differenza dell’acqua — possono essere acquisite anche con altre fonti di energia: ciò esclude la pretesa identità di situazioni. Estendere la servitù coattiva al metanodotto non è una soluzione costituzionalmente obbligata ma una scelta di politica legislativa. Peraltro, la stessa scelta di favorire la diffusione del gas metano non implica l’adozione di un modello coercitivo nei rapporti tra fondi: esistono altre modalità di approvvigionamento e la servitù potrebbe essere costituita per atto privato.

    Il principio

    Il principio di eguaglianza non impone al legislatore di estendere a situazioni solo parzialmente analoghe le stesse soluzioni normative. La diversa disciplina di acqua e gas metano è ragionevolmente giustificata dall’esistenza di fonti energetiche alternative al gas e da modalità diverse di approvvigionamento. L’estensione della servitù coattiva al metanodotto è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Esiste una servitù coattiva di metanodotto?

    No, nel codice civile. L’art. 1033 c.c. la prevede solo per l’acquedotto. La servitù di gasdotto può essere costituita per accordo tra le parti o, per le grandi reti, in forza di leggi speciali settoriali, ma non in via coattiva per iniziativa del privato.

    Perché la Corte non ha ritenuto obbligatorio estendere la norma al metanodotto?

    Perché la Costituzione non impone una soluzione legislativa determinata quando le situazioni non sono pienamente omogenee: il gas ha fonti energetiche alternative, mentre l’acqua è un bene insostituibile. Spetta al legislatore valutare se e come introdurre servitù coattive nuove.

    Il favor legislativo per la diffusione del metano implica la coercibilità dei proprietari dei fondi?

    No. La Corte ha chiarito che una politica di incentivazione della diffusione del gas metano non equivale alla scelta di un modello coercitivo nei rapporti tra privati. L’estensione coattiva dei diritti di passaggio è una scelta autonoma del legislatore, non una conseguenza obbligata dell’indirizzo di favore verso il metano.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 356/2002 – Restituzione atti patrocinio spese giustizia riforma

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Brescia che aveva sollevato questione di legittimità sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrato in vigore il Testo unico delle spese di giustizia (d.lgs. n. 113 del 2002), che aveva abrogato e parzialmente riformulato le norme impugnate, imponendo al giudice di verificare se la questione fosse ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Brescia aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge n. 217 del 1990 (come modificata dalla legge n. 134 del 2001) sul patrocinio a spese dello Stato. La norma imponeva al giudice di decidere sull’istanza di ammissione entro dieci giorni — a pena di nullità assoluta — anche quando aveva già disposto verifiche sulla situazione economica dell’istante tramite la Guardia di finanza, senza attendere l’esito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Brescia ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge n. 217 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, sesto comma, della Costituzione, per irragionevolezza della sanzione di nullità assoluta, violazione del diritto alla motivazione dei provvedimenti e lesione del buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti. Il d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) aveva abrogato la legge n. 217 del 1990 e parzialmente trasfuso le disposizioni censurate nell’art. 96 del medesimo decreto con alcune modificazioni. Il mutato quadro normativo imponeva al giudice a quo di verificare se la questione potesse ritenersi ancora rilevante rispetto alle nuove disposizioni.

    Il principio

    Quando, dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione, il legislatore abroga e riforma la normativa oggetto della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché valuti se la questione possa ritenersi ancora rilevante alla luce del nuovo quadro normativo, prima di una pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Il giudice deve decidere subito sull’ammissione al patrocinio anche quando ha richiesto accertamenti?

    Secondo la disciplina originaria (legge n. 217/1990, come modificata nel 2001) sì, entro dieci giorni, a pena di nullità assoluta. Il Testo unico del 2002 ha riformulato la disciplina nell’art. 96, rendendo necessario al giudice riesaminare la questione alla luce delle nuove disposizioni.

    Cosa è il Testo unico delle spese di giustizia?

    Il d.lgs. n. 113 del 2002, entrato in vigore il 1° luglio 2002, ha raccolto in un unico testo le disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, abrogando numerose leggi previgenti — tra cui la legge n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato — e riformulando la relativa disciplina con alcune modifiche.

    La nullità assoluta per il mancato rispetto del termine di dieci giorni era ragionevole?

    Era questo il dubbio del rimettente: la sanzione massima per il ritardo nell’ammissione al patrocinio sembrava sproporzionata rispetto alle sanzioni previste per il mancato rispetto di altri termini processuali relativi a valori più elevati. La Corte non ha risolto la questione nel merito, restituendo gli atti per il riesame.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 355/2002 – Blocco impianti pubblicitari assenza piano comunale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al divieto di installare impianti pubblicitari in assenza del piano generale comunale approvato. La norma non viola la libertà di iniziativa economica perché la legge n. 241 del 1990 già obbliga i Comuni a concludere il procedimento di adozione del piano entro trenta giorni, con possibilità di sindacare il loro eventuale inadempimento.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 507 del 1993 ha disciplinato l’installazione di impianti pubblicitari richiedendo l’approvazione da parte dei Comuni sia di un regolamento sia di un piano generale degli impianti (art. 3). L’art. 36, comma 8, disponeva che fino all’approvazione di tali atti i Comuni non potessero autorizzare nuovi impianti. Il Comune di Genova aveva respinto un’istanza del 1995 per installare un impianto su un sottoponte ferroviario, citando la mancata adozione del piano generale, approvato solo nel 1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 507 del 1993, in riferimento all’art. 41 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo alcun termine per l’adozione del piano generale degli impianti, comprimeva la libertà di iniziativa economica in modo indeterminato nel tempo senza correlazione con alcun pubblico interesse.

    La decisione della Corte

    La questione non è fondata. La premessa del rimettente — che non vi sarebbe alcun termine per l’adozione del piano — è erronea: l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (applicabile anche agli atti pianificatori) impone alle P.A. di fissare il termine di conclusione di ciascun procedimento; in mancanza, il termine è di trenta giorni, superato il quale l’amministrazione è inadempiente e i soggetti interessati possono reagire con tutti i rimedi disponibili (risarcimento, ricorso avverso il silenzio, esecuzione del giudicato). La norma censurata non è quindi assoluta né illimitata nel tempo.

    Il principio

    Una norma che subordina l’esercizio di un’attività economica all’adozione di un atto pianificatorio comunale non viola l’art. 41 Cost. quando l’ordinamento già prevede un termine suppletivo (art. 2, legge n. 241/1990) entro cui l’amministrazione deve provvedere e strumenti di tutela in caso di inadempimento. La limitazione è ragionevole poiché tutela interessi costituzionali come l’ambiente, il paesaggio, l’arte e la sicurezza della viabilità.

    Domande e risposte

    Il Comune può bloccare indefinitamente le autorizzazioni per impianti pubblicitari?

    No. Grazie all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il Comune ha l’obbligo di adottare il piano generale degli impianti entro il termine fissato o, in mancanza, entro trenta giorni. Il ritardo configura un inadempimento sindacabile in sede amministrativa e dà diritto al risarcimento del danno.

    La pubblicità rientra nella libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.?

    Sì. La Corte di cassazione aveva già affermato che la pubblicità rientra nell’iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost. Tuttavia tale libertà può essere limitata da interessi costituzionali come la tutela dell’ambiente, del paesaggio, dell’arte e della sicurezza della viabilità, purché la limitazione sia ragionevole e non illimitata nel tempo.

    Cosa può fare il privato se il Comune non adotta il piano degli impianti?

    Può impugnare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, chiedere il risarcimento del danno per il ritardo e, una volta ottenuto un giudicato che accerti l’inadempienza, agire in sede esecutiva. Il decorso del termine suppletivo di trenta giorni ex art. 2, legge n. 241/1990 qualifica il comportamento dell’amministrazione come illegittimo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 354/2002 – Ubriachezza manifesta reato d’autore incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 688, secondo comma, del codice penale, che puniva con l’arresto da tre a sei mesi chiunque fosse colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico se aveva già subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. Dopo la depenalizzazione del reato base (comma primo), questa norma aveva trasformato una circostanza aggravante in un autonomo reato d’autore, fondato sulla qualità personale del soggetto anziché sul disvalore del fatto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 688 c.p. puniva originariamente la manifesta ubriachezza in luogo pubblico con l’arresto fino a sei mesi (comma primo) e con una pena più severa se l’autore aveva già riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (comma secondo, aggravante speciale). Il decreto legislativo n. 507 del 1999 ha depenalizzato il reato base del primo comma, trasformandolo in illecito amministrativo, ma ha lasciato in vigore il secondo comma. Di conseguenza, l’ubriachezza in luogo pubblico è diventata reato solo per chi avesse quel precedente penale, mentre per tutti gli altri era mero illecito amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 688, secondo comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per irragionevolezza della disparità di trattamento (stessa condotta punita penalmente solo per una categoria di soggetti) e per violazione dei principi di legalità, offensività e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata fondata. La Corte ha rilevato tre vizi distinti. Primo: l’irragionevolezza intrinseca di una fattispecie dove la medesima condotta è penalmente rilevante solo per determinati soggetti, senza che vi sia una diversità di disvalore del fatto. Secondo: la violazione del principio di offensività ex art. 25, secondo comma, Cost.: la norma puniva non tanto l’ubriachezza in sé quanto una qualità personale del soggetto (il precedente penale), configurando un vero e proprio reato d’autore. Terzo: la precedente condanna — divenuta elemento costitutivo del reato — vanificava la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto nulla il condannato poteva fare per cancellare quel «marchio».

    Il principio

    Il principio di offensività del reato, ricavato dall’art. 25, secondo comma, Cost., impedisce che la qualità personale di condannato per determinati delitti trasformi in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale. Costruire una fattispecie penale incentrata su un precedente penale anziché sul disvalore della condotta configura un reato d’autore costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, l’ubriachezza in luogo pubblico è ancora punita?

    Sì, ma solo come illecito amministrativo per chiunque, in forza della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 507 del 1999. Il reato penale previsto dal secondo comma dell’art. 688 c.p. è stato eliminato per incostituzionalità.

    Cos’è un reato d’autore e perché è incostituzionale?

    Il reato d’autore punisce non il fatto commesso ma la qualità o la storia personale del soggetto. È incostituzionale perché viola il principio di offensività (la pena deve essere commisurata al disvalore del fatto, non alla persona) e il principio rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.: non si può rieducare qualcuno da un «marchio» che non può cancellare).

    Il precedente penale può mai rilevare nella costruzione di una fattispecie di reato?

    Sì, ma solo se la condotta conserva autonomo disvalore penale per tutti i soggetti. La Corte ha ribadito (richiamando la sentenza n. 370 del 1996 sull’art. 708 c.p.) che la precedente condanna può aggravare una fattispecie penale già autonomamente punibile, non costituire l’unico elemento che la rende penalmente rilevante.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 353/2002 – Indipendenza giudici laici Tribunale acque pubbliche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva la presenza obbligatoria, nel collegio giudicante dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, di un funzionario dell’ex Genio civile rimasto in servizio nell’amministrazione di appartenenza. Tale componente “laico” non offriva le garanzie di indipendenza e terzietià che la Costituzione esige per chiunque eserciti funzioni giurisdizionali.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali regionali delle acque pubbliche sono sezioni specializzate delle Corti d’appello che giudicano le controversie in materia di acque pubbliche. La legge del 1933 prevedeva che a ciascuno di essi fossero aggregati tre funzionari dell’ex Genio civile (poi dei Provveditorati alle opere pubbliche) e che ogni collegio includesse almeno un tale funzionario. Il problema era che questi tecnici continuavano a lavorare nell’amministrazione di appartenenza, soggetti a vincoli gerarchici, e potevano essere trasferiti discrezionalmente o riconfermati nell’incarico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 138 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Parametri: artt. 108 e 97, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’art. 108 Cost. I funzionari nominati componenti laici del Tribunale continuavano a prestare servizio nell’amministrazione di appartenenza, che aveva tra le sue attribuzioni anche le procedure amministrative in materia di acque pubbliche. Essi rimanevano soggetti ai vincoli gerarchici, alla discrezionalità di trasferimento da parte dell’amministrazione e alla possibilità di riconferma: tutte circostanze che compromettono l’indipendenza e la terzietià del giudice, principi che valgono anche per i giudici speciali e per i componenti laici. La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte relativa ai funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale.

    Il principio

    L’indipendenza e la terzietià del giudice sono requisiti costituzionalmente necessari per qualunque componente di un organo giurisdizionale, inclusi i membri “laici” estranei alla magistratura. Un funzionario pubblico che continui a prestare servizio nell’amministrazione la cui attività forma oggetto delle controversie giudicate non può offrire le garanzie di indipendenza richieste dall’art. 108, secondo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    I giudici “laici” (non togati) possono far parte dei tribunali specializzati?

    Sì, sia l’art. 102, secondo comma, sia l’art. 108, secondo comma, Cost. lo consentono. Tuttavia il legislatore deve assicurare a questi giudici adeguate garanzie di indipendenza — sia giuridica che economica — dai vincoli che li legavano all’amministrazione di provenienza.

    Perché il vincolo gerarchico rendeva il funzionario del Genio civile non indipendente?

    Perché l’amministrazione di appartenenza gestiva il suo stato giuridico ed economico (stipendio, carriera, trasferimenti, riconferme), e aveva tra le sue attribuzioni le stesse procedure amministrative in materia di acque pubbliche su cui il funzionario era chiamato a giudicare. Il rischio di condizionamento era strutturale, non meramente ipotetico.

    Come potrebbe essere riformata la composizione del Tribunale delle acque pubbliche?

    La Corte ha indicato che i componenti laici devono assumere una «nuova posizione di stato giuridico» che faccia cessare completamente il rapporto con la precedente amministrazione, eliminando qualsiasi vincolo gerarchico, possibilità di trasferimento discrezionale e dipendenza per la riconferma dall’amministrazione.

    Norme collegate