Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 229/2014 – Prescrizione disciplinare notai, delega legislativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 146, commi 1 e 2, della legge notarile (l. n. 89/1913), come sostituito dal d.lgs. n. 249/2006, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La nuova disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei notai non eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 249/2006 ha riformato il procedimento disciplinare a carico dei notai, introducendo — tra l’altro — un nuovo regime di prescrizione dell’azione disciplinare. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione in tre giudizi in cui si discuteva se il nuovo termine prescrizionale fosse compatibile con i limiti della delega contenuta nella legge n. 246/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, con tre ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo e secondo comma, della legge n. 89 del 1913 (ordinamento del notariato), come sostituito dall’art. 29 del d.lgs. n. 249 del 2006, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i tre giudizi e dichiarato le questioni non fondate. Ha ritenuto che il nuovo regime di prescrizione disciplinare — pur innovando rispetto al testo previgente — si collochi coerentemente negli indirizzi generali della delega, che affidava al legislatore delegato la disciplina organica del procedimento disciplinare. La scelta di prevedere cause di sospensione e interruzione della prescrizione rientra nel margine di discrezionalità del legislatore delegato, senza tradire la ratio della legge delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato può introdurre nuove regole sulla prescrizione dell’azione disciplinare senza eccedere la delega se le scelte adottate sono coerenti con gli indirizzi generali fissati dalla legge delega e non contrastano con la sua ratio complessiva.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 76 Cost. in materia di deleghe legislative?

    Impone che il Parlamento fissa principi e criteri direttivi, un oggetto definito e un tempo limitato: il legislatore delegato non può deviare dai vincoli così posti, a pena di incostituzionalità per eccesso di delega.

    Perché la questione riguardava la prescrizione disciplinare dei notai?

    Perché in alcuni giudizi pendenti i notai sostenevano di non poter essere più sottoposti a procedimento disciplinare, essendo decorso il termine di prescrizione secondo la vecchia normativa. La nuova disciplina aveva introdotto cause di sospensione prima inesistenti.

    Questa sentenza riguarda anche altri ordini professionali?

    No, direttamente. Riguarda specificatamente la legge notarile e il d.lgs. n. 249/2006. Per altri ordini professionali valgono le rispettive normative, ma il principio sul limite della delega è di portata generale.

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  • Corte cost. n. 228/2014 – Prelievi bancari lavoratori autonomi incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 (accertamento fiscale), limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione per cui i prelievi bancari dei lavoratori autonomi siano compensi in nero viola la capacità contributiva e il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32, co. 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 311/2004, prevedeva che sia i versamenti sia i prelievi sui conti correnti non giustificati fossero considerati, per i lavoratori autonomi, presunti ricavi o compensi imponibili. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva sollevato la questione in un giudizio relativo a professionisti legali ai quali erano stati mossi accertamenti su prelevamenti bancari.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui estende ai lavoratori autonomi la presunzione di imponibilità dei prelevamenti bancari, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione è ragionevole per le imprese — dove i prelievi possono finanziare acquisti di beni poi rivenduti — ma non per i lavoratori autonomi, la cui attività non presuppone tale nesso logico tra prelievi e compensi: non è ragionevole presumere che un avvocato o un medico che preleva contanti stia pagando in nero collaboratori o fornitori per produrre reddito professionale.

    Il principio

    La presunzione di imponibilità dei prelievi bancari non è trasferibile ai lavoratori autonomi: manca il nesso logico-economico tra prelievo e ricavo professionale che invece sussiste per le imprese. Applicarla ai professionisti viola i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate può ancora utilizzare i prelievi bancari contro i lavoratori autonomi?

    No, non come presunzione legale. La dichiarazione di incostituzionalità ha eliminato l’automatismo: i prelievi bancari dei lavoratori autonomi non possono più essere presunti compensi in nero per il solo fatto di non essere giustificati.

    Perché la presunzione vale per le imprese ma non per i professionisti?

    Per le imprese esiste un nesso logico tra prelievi (acquisto di beni/servizi) e ricavi (rivendita). Per i lavoratori autonomi questo nesso manca: la loro attività si basa prevalentemente sul lavoro intellettuale, non sull’acquisto e rivendita di beni.

    Cosa succede agli accertamenti già notificati prima della sentenza?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti sui giudizi non ancora definitivi al momento della pronuncia (22 ottobre 2014). Gli accertamenti passati in giudicato non sono stati toccati dalla sentenza.

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  • Corte cost. n. 227/2014 – Pensione di reversibilità e legge interpretativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa ai commi 774 e 776 dell’art. 1, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che hanno reinterpretato in senso restrittivo la disciplina della pensione di reversibilità per i dipendenti pubblici in quiescenza prima del 1° gennaio 1995, in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost. e alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che le pensioni di reversibilità maturate dopo il 1° gennaio 1995 (anche per dante causa in quiescenza prima di tale data) si calcolano secondo le regole della legge n. 335/1995, e non secondo il meccanismo più favorevole dell’art. 15, co. 5, legge n. 724/1994. Un’erede di pensionato pubblico contestava tale scelta legislativa come violazione del diritto a un processo equo garantito dalla CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 776, della legge n. 296 del 2006, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte EDU (sentenza Agrati c. Italia, 7 giugno 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha richiamato la propria precedente sentenza n. 1 del 2011, che aveva già esaminato e respinto analoghe censure. Il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quanto già valutato: le norme di interpretazione autentica sono legittime quando rispondono a «ragioni imperative d’interesse generale» e mirano a riportare la disciplina alla sua originaria ratio, senza alterare l’equilibrio delle parti nel processo.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica in materia pensionistica non viola l’art. 6 CEDU (diritto a un processo equo) se persegue ragioni imperative d’interesse generale — come il riequilibrio delle risorse previdenziali — e non altera retroattivamente l’esito di giudizi già definiti in modo arbitrario.

    Domande e risposte

    Che cosa è una legge di interpretazione autentica?

    Una legge che chiarisce il significato di una norma precedente con effetti retroattivi. La Corte europea dei diritti umani (CEDU) la tollera solo in presenza di «motivi imperativi d’interesse generale», per evitare che lo Stato alteri le regole del gioco a danno dei cittadini già in giudizio.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?

    Perché la stessa questione era stata già esaminata e respinta dalla sentenza n. 1/2011 e il giudice rimettente non aveva fornito argomenti nuovi tali da giustificare un riesame.

    Qual è la regola per calcolare la pensione di reversibilità dei dipendenti pubblici andati in pensione prima del 1995?

    Secondo la norma interpretata dalla legge n. 296/2006, anche in quel caso si applicano le percentuali della legge n. 335/1995 alle pensioni di reversibilità sorte dopo il 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo del dante causa.

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  • Corte cost. n. 226/2014 – Indennità contratto a termine e direttiva europea

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’indennità onnicomprensiva per illegittima apposizione del termine (art. 32, co. 5, l. n. 183/2010, interpretato dall’art. 1, co. 13, l. n. 92/2012). La norma non viola la clausola di non regressione della direttiva 1999/70/CE né gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 183 del 2010 (Collegato lavoro) ha stabilito che, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, il risarcimento del danno è sostituito da un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Il Tribunale di Velletri sosteneva che questa norma, interpretata autenticamente dalla legge n. 92/2012, costituisse un arretramento del livello di tutela vietato dalla clausola 8.3 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come interpretato dall’art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione alla clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la clausola 8.3 dell’accordo quadro riguardi solo le misure adottate specificamente in attuazione della direttiva stessa, e non l’intero sistema di tutele del lavoro a termine. Poiché l’indennità in esame è stata introdotta in un ambito più ampio rispetto ai soli contratti a termine, essa esula dal campo di applicazione della clausola di non regressione.

    Il principio

    La clausola di non regressione della direttiva 1999/70/CE (clausola 8.3) non impedisce al legislatore nazionale di modificare la tutela risarcitoria in caso di contratto a termine illegittimo, purché la modifica non sia adottata specificamente in esecuzione della direttiva stessa.

    Domande e risposte

    Cosa è l’indennità onnicomprensiva per illegittima apposizione del termine?

    Una somma forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione, che ristora per intero il pregiudizio del lavoratore (retributivo e contributivo) per il periodo tra scadenza del termine e reintegra, senza necessità di provare il danno effettivo.

    La clausola 8.3 dell’accordo quadro vieta qualsiasi riduzione di tutela?

    No. Secondo la Corte, vieta solo le riduzioni di tutela adottate specificamente in esecuzione della direttiva 1999/70/CE. Le modifiche di portata generale al sistema di tutele non rientrano nel suo campo di applicazione.

    Questa sentenza riguarda ancora i contratti a tempo determinato oggi?

    Il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) e le successive riforme hanno modificato la disciplina del contratto a termine. La sentenza n. 226/2014 riguarda la normativa previgente, ma il principio sulla clausola 8.3 conserva rilevanza interpretativa.

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  • Corte cost. n. 225/2014 – IVA e concordato preventivo, falcidia vietata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al divieto di falcidia dell’IVA nel concordato preventivo. Gli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare — nella parte in cui escludono il pagamento parziale del credito IVA — non violano gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel concordato preventivo, l’imprenditore in crisi può proporre ai creditori un piano di soddisfazione parziale. Tuttavia, per il credito IVA la legge fallimentare imponeva il pagamento integrale (salvo dilazione): la cosiddetta «intangibilità dell’IVA». Il Tribunale di Verona dubitava che questa regola fosse ragionevole e rispettosa del buon andamento della P.A., poiché impediva all’Erario di valutare autonomamente la convenienza del piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non consentono la falcidia del credito IVA nel concordato preventivo, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che la regola dell’integrale pagamento dell’IVA è giustificata dalla natura comunitaria del tributo e dall’obbligo degli Stati membri di garantire il gettito IVA: permettere la falcidia avrebbe potuto esporre l’Italia a procedure di infrazione europee. La limitazione alla sola dilazione costituisce dunque una deroga al regime generale del concordato coerente con i vincoli sovranazionali.

    Il principio

    L’obbligo di integrale pagamento dell’IVA nel concordato preventivo è giustificato dai vincoli europei che impongono agli Stati di non rinunciare al gettito IVA: tale regola non viola né il principio di uguaglianza né il buon andamento della P.A.

    Domande e risposte

    Si può falcidiare il credito IVA nel concordato preventivo?

    No, secondo la disciplina vigente al 2014 (art. 182-ter l.f.): era consentita solo la dilazione del pagamento integrale. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale di questa regola.

    Perché l’IVA è trattata diversamente dagli altri crediti tributari?

    Perché l’IVA è un tributo comunitario e gli Stati membri hanno l’obbligo di garantirne l’integrale riscossione per evitare di violare il diritto dell’Unione europea.

    Questa decisione è ancora attuale?

    Il quadro normativo è poi evoluto: la Corte di giustizia UE e la successiva riforma del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019) hanno modificato la disciplina. La sentenza n. 225/2014 fotografa l’assetto vigente alla data della decisione.

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  • Corte cost. n. 224/2014 – Copertura finanziaria legge provinciale Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione. La norma provinciale non assicurava una copertura finanziaria adeguata e verificabile per gli oneri introdotti in materia di urbanistica e insediamenti produttivi.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva adottato nel 2013 una legge che modificava numerose disposizioni provinciali in materie quali urbanistica, tutela del paesaggio, aree produttive, attività ricettiva ed espropriazioni. La norma di copertura finanziaria (art. 25) indicava come risorse le unità previsionali di base già presenti in bilancio, ma il Presidente del Consiglio dei ministri ne contestò l’idoneità, sostenendo che le unità previsionali indicate o erano prive di disponibilità o erano destinate a funzioni già abrogate dalla stessa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone la copertura finanziaria di ogni legge che introduca nuove o maggiori spese. La norma era promossa in via principale (giudizio in via d’azione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013. Ha ribadito che la riduzione compensativa di autorizzazioni di spesa deve essere «sempre espressa e analiticamente quantificata» e che la generica asserzione di economie derivanti dalla nuova disciplina non è sufficiente a garantire una copertura credibile quando le poste di bilancio coinvolte finanziano funzioni eterogenee in modo promiscuo e indistinto.

    Il principio

    L’art. 81, quarto comma, Cost. impone che la copertura finanziaria di ogni legge di spesa sia espressa, analitica e verificabile: non basta il generico rinvio a unità previsionali di bilancio già destinate ad altre funzioni, né la semplice asserzione di economie non quantificate.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 81 Cost. in materia di copertura finanziaria?

    Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. La copertura deve essere credibile, effettiva e analiticamente quantificata, non generica.

    Perché la copertura indicata dalla Provincia non era sufficiente?

    Le unità previsionali di base indicate (15215 e 15225) coprivano funzioni eterogenee abrogate dalla stessa legge o prive di disponibilità accertata per l’anno in corso, senza una specifica quantificazione delle economie compensative.

    Questa regola vale anche per le Province autonome?

    Sì. L’obbligo di copertura finanziaria è un principio di diretta applicazione che vincola anche il legislatore provinciale delle Province autonome, ai sensi dell’art. 81 Cost.

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  • Corte cost. n. 133/2014 – Blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego e ordinanza di rimessione

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su norme di contenimento della spesa che incidevano sulle retribuzioni nel pubblico impiego, sollevate dal TAR Abruzzo. La pronuncia è di carattere processuale.

    Di cosa si tratta

    Le manovre di finanza pubblica del 2010 e del 2011 hanno introdotto misure di contenimento della spesa che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici. Il TAR Abruzzo dubitava della legittimità di tali misure rispetto a un ampio ventaglio di parametri costituzionali, dalla tutela del lavoro all’imparzialità e indipendenza della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) e l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148 del 2011), sollevati dal TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, definendo il giudizio in via processuale senza pronunciarsi nel merito sulle misure di contenimento della spesa.

    Il principio

    Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità sono definite con una pronuncia di rito: la manifesta inammissibilità preclude l’esame nel merito delle censure sollevate.

    Domande e risposte

    Su quali norme verteva il giudizio?

    Su misure di contenimento della spesa pubblica contenute nei decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 138 del 2011, incidenti sui trattamenti economici nel pubblico impiego.

    Che cosa significa la decisione di manifesta inammissibilità?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, chiudendo il giudizio per ragioni processuali.

    Le misure sui trattamenti economici sono quindi legittime?

    La Corte non lo ha stabilito in questa pronuncia: la decisione è processuale e non entra nel merito.

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  • Corte cost. n. 132/2014 – Trattamento di fine rapporto dei direttori delle ASL e legge delega

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    La Corte costituzionale ha respinto la questione su una norma in materia di trattamento di fine rapporto dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, ritenendo che il legislatore delegato non abbia violato i limiti della delega né le regole di copertura della spesa.

    Di cosa si tratta

    I direttori generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie hanno un rapporto di lavoro peculiare. Una norma del 1992 ne disciplina il trattamento previdenziale e di fine rapporto, equiparandolo a quello del lavoro dipendente. Il Tribunale di Trento dubitava che la disciplina rispettasse i limiti della delega legislativa e le regole sull’equilibrio di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevato dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione (limiti della delega legislativa e copertura della spesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il legislatore delegato, assimilando il regime dei compensi a quello del lavoro dipendente, non ha violato le regole di copertura della spesa né ha introdotto modifiche strutturali estranee al mandato della delega.

    Il principio

    La scelta del legislatore delegato di assimilare il trattamento dei direttori delle aziende sanitarie a quello del lavoro dipendente, pur non essendo l’unica possibile, non è manifestamente irragionevole e rientra nei limiti della delega, senza violare le regole costituzionali di copertura della spesa.

    Domande e risposte

    Chi sono i soggetti interessati dalla norma?

    I direttori generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie, il cui trattamento di fine rapporto è equiparato a quello del lavoro dipendente.

    Perché era evocato l’art. 76 Cost.?

    Perché il giudice dubitava che il decreto legislativo avesse rispettato i principi e i criteri della legge di delega; l’art. 81 era invocato sotto il profilo della copertura della spesa.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la scelta del legislatore delegato, sebbene non l’unica possibile, non è manifestamente irragionevole, rientra nei limiti della delega e non viola le regole di copertura della spesa.

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  • Corte cost. n. 131/2014 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 39 del 2014

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo della propria sentenza n. 39 del 2014. Si tratta di un provvedimento di rettifica formale, non di una nuova decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Anche le pronunce della Corte costituzionale possono contenere errori materiali, cioè sviste o inesattezze formali nel testo. La legge consente di correggerli con un’apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già adottata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità costituzionale, ma della rettifica di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 39 del 2014: al numero 4) le parole «comma 11, primo periodo» andavano integrate con il riferimento al «comma 10, secondo periodo».

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nella sentenza n. 39 del 2014 fosse corretto l’errore materiale, sostituendo, al numero 4) del dispositivo, «comma 11, primo periodo» con «comma 10, secondo periodo, e comma 11, primo periodo».

    Il principio

    L’errore materiale contenuto in una pronuncia della Corte costituzionale può essere corretto con apposita ordinanza, che ne rettifica il testo senza modificare la sostanza della decisione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È una svista o inesattezza formale nel testo di un provvedimento — ad esempio un riferimento normativo incompleto — che non incide sul contenuto della decisione e può essere corretta.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 39 del 2014?

    No: la rettifica riguarda solo l’esatta individuazione delle disposizioni nel dispositivo, senza modificare la sostanza della decisione.

    Con quale atto la Corte corregge i propri errori materiali?

    Con un’ordinanza di correzione, distinta dalla sentenza, che dispone la rettifica del testo.

  • Corte cost. n. 130/2014 – Controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari

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    La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione, ha stabilito che non spettava alla Corte dei conti esercitare il controllo sui rendiconti 2012 dei gruppi consiliari prima dell’adozione delle linee guida previste dalla legge, e ha annullato le relative deliberazioni.

    Di cosa si tratta

    La legge ha introdotto un controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, da svolgere secondo linee guida deliberate in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepite con d.P.C.m. Alcune sezioni della Corte dei conti avevano però esercitato il controllo sui rendiconti 2012 prima che tali criteri fossero individuati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione promosso da più Regioni avverso varie deliberazioni della Corte dei conti (sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo per Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) sui rendiconti dei gruppi consiliari relativi all’esercizio 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti adottare le deliberazioni impugnate, annullandole. Il potere di controllo era infatti condizionato alla previa individuazione delle linee guida.

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari presuppone la previa definizione delle linee guida deliberate in sede di Conferenza e recepite con d.P.C.m.: in mancanza di tali criteri, indispensabili, il controllo non poteva essere esercitato sull’esercizio 2012.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sui confini delle competenze tra Stato e Regioni o tra poteri dello Stato, stabilendo a chi spettava adottare un determinato atto.

    Perché le deliberazioni sono state annullate?

    Perché il controllo presupponeva linee guida che ancora non erano state adottate: il potere era condizionato alla previa individuazione dei criteri, ritenuti indispensabili per il suo esercizio.

    Il controllo sui rendiconti è quindi illegittimo in sé?

    No: la Corte ha censurato il suo esercizio sull’esercizio 2012 in assenza delle linee guida, non l’istituto del controllo in quanto tale.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — è pertinente in tema di autonomia finanziaria e di controllo sulla gestione delle risorse degli enti territoriali.
  • Corte cost. n. 129/2014 – Trasferimento di funzioni mai attuato e cessazione della materia del contendere

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma impugnata dalla Provincia autonoma di Trento, perché la disposizione, mai attuata, è stata nel frattempo abrogata dal legislatore statale.

    Di cosa si tratta

    Talvolta, dopo la proposizione di un ricorso, la norma impugnata viene modificata o abrogata e non ha mai trovato applicazione. In questi casi il giudizio può chiudersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché non vi è più un contrasto attuale da risolvere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione. La disposizione prevedeva un trasferimento di funzioni mai realizzato e successivamente abrogato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del medesimo ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la norma censurata è stata abrogata e non ha mai avuto applicazione.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è stata abrogata e non ha mai trovato attuazione, viene meno l’oggetto del giudizio: la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che, venute meno le ragioni del contrasto perché la norma impugnata è stata abrogata e non ha avuto applicazione, non vi è più nulla da decidere nel merito.

    Perché la norma non aveva avuto applicazione?

    Perché il trasferimento di funzioni da essa previsto non è mai stato attuato e il legislatore statale ha poi abrogato le relative disposizioni, riportando le funzioni all’interno dell’organizzazione statale.

    La Corte ha valutato la legittimità della norma?

    No: la pronuncia chiude il giudizio per il venir meno dell’oggetto, senza esame del merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2014 – Aumento dei canoni e onere di motivazione del giudice rimettente

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma in materia di canoni, sollevata dal Consiglio di Stato, per carenze dell’ordinanza di rimessione che hanno impedito di valutare la rilevanza e la fondatezza della censura.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice dubita della legittimità costituzionale di una norma da applicare, deve descrivere in modo adeguato il caso concreto e motivare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Nel caso, il Consiglio di Stato aveva sollevato dubbi su una disposizione in tema di canoni, ma senza fornire alla Corte gli elementi minimi del rapporto concessorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione ometteva di descrivere la fattispecie concreta e gli elementi economici del rapporto, impedendo la valutazione della rilevanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: le lacune dell’ordinanza di rimessione, non colmabili attraverso gli altri atti di causa, hanno impedito in radice l’esame della rilevanza e del merito.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e motivare la rilevanza: l’omessa indicazione degli elementi essenziali del rapporto rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’ordinanza del giudice rimettente non descriveva la fattispecie concreta né gli elementi economici del rapporto, impedendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione.

    Che cos’è la «rilevanza» di una questione?

    È il nesso per cui la norma sospettata di illegittimità deve essere effettivamente applicata nel giudizio in corso: senza di esso la Corte non può pronunciarsi.

    La norma sui canoni è quindi legittima?

    La Corte non lo ha stabilito: la pronuncia è processuale e non entra nel merito della disposizione.

    Norme collegate