Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 127/2014 – Misure fiscali statali e competenze delle autonomie speciali

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni promosse da Regioni e Province autonome contro una disposizione del decreto «salva Italia» del 2011, ritenendola compatibile con gli statuti speciali e con il riparto di competenze in materia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato una misura fiscale contenuta nella manovra di fine 2011, ritenendo lese le proprie prerogative statutarie e l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione e dagli statuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), su ricorso delle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, allo Statuto speciale per la Valle d’Aosta, allo Statuto per il Trentino-Alto Adige e all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011.

    Il principio

    La disposizione statale impugnata è compatibile con l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali garantita dagli statuti e dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione: le censure sollevate non sono fondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con distinti ricorsi poi riuniti.

    Su quale norma verteva il giudizio?

    Sull’art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, una misura della manovra economica di fine 2011.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce la decisione sulle restanti censure dei medesimi ricorsi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2014 – Contratti di formazione specialistica e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha respinto il ricorso statale contro una legge della Regione Veneto sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per i medici specializzandi. La norma rientra nelle competenze concorrenti e non invade l’ordinamento civile riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    I medici specializzandi sono legati da un contratto di formazione specialistica. La Regione Veneto aveva previsto la possibilità di finanziare contratti aggiuntivi a livello regionale, con apposite clausole. Il Governo riteneva che ciò invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato l’ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: le clausole previste dalla Regione non modificano lo schema-tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma lo adattano all’ipotesi, già contemplata dalla normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi.

    Il principio

    La disciplina che si limita ad adattare lo schema-tipo statale per i contratti di formazione aggiuntivi finanziati dalla Regione rientra nelle materie concorrenti (professioni, tutela della salute) e non invade l’ordinamento civile riservato allo Stato, purché le clausole regionali restino compatibili con lo schema nazionale.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i contratti aggiuntivi regionali?

    Sono contratti di formazione specialistica per medici finanziati dalla Regione, che si aggiungono a quelli statali, nei limiti già previsti dalla normativa nazionale.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che la disciplina delle clausole contrattuali invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato.

    Perché la Corte ha respinto il ricorso?

    Perché le clausole regionali non modificano lo schema-tipo statale del contratto, ma si limitano ad adattarlo, restando nelle materie concorrenti delle professioni e della tutela della salute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2014 – Liberalizzazioni del commercio e legge della Regione Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie disposizioni di una legge della Regione Umbria in materia di commercio e distribuzione dei carburanti, in contrasto con i principi statali di liberalizzazione e con la tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Dopo le manovre di liberalizzazione del 2011-2012, lo Stato ha posto principi volti a rimuovere vincoli e restrizioni all’attività commerciale. La Regione Umbria aveva invece introdotto limiti e adempimenti ulteriori in materia di commercio e di rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Il Governo ha impugnato tali norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, l’art. 43 e l’art. 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, che incidevano sulla disciplina del commercio e della rete distributiva dei carburanti, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per contrasto con i principi statali di liberalizzazione e con la tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, dell’art. 43 e dell’art. 44 della legge reg. Umbria n. 10 del 2013.

    Il principio

    La Regione non può reintrodurre vincoli e restrizioni all’attività commerciale e alla distribuzione dei carburanti in contrasto con i principi statali di liberalizzazione, riconducibili alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedono i principi di liberalizzazione?

    Mirano a rimuovere limiti e restrizioni non necessari all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, favorendo la concorrenza sul mercato.

    Perché le norme regionali sono state annullate?

    Perché reintroducevano vincoli e adempimenti in contrasto con i principi statali di liberalizzazione del commercio e della distribuzione dei carburanti, in una materia riconducibile alla tutela della concorrenza.

    Quali effetti ha la dichiarazione di illegittimità?

    Le disposizioni regionali colpite sono rimosse dall’ordinamento e non possono più essere applicate.

  • Corte cost. n. 124/2014 – Equa riparazione e termine ragionevole del processo

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione su una norma della cosiddetta legge Pinto in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, sollevata in riferimento ai vincoli derivanti dalla CEDU.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) riconosce un indennizzo a chi subisce un processo di durata irragionevole. La Corte d’appello di Reggio Calabria dubitava della legittimità di una disposizione della legge, ritenendola in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (vincoli derivanti dalla CEDU). I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo la disposizione compatibile con il parametro costituzionale evocato.

    Il principio

    La disciplina dell’equa riparazione censurata non si pone in contrasto con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali richiamati dall’art. 117, primo comma, della Costituzione: la questione è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che prevede un’equa riparazione, cioè un indennizzo, a favore di chi ha subito un processo di durata superiore al termine ragionevole.

    Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e inammissibilità?

    Nella manifesta infondatezza la Corte esamina il merito e conclude che la censura è chiaramente priva di fondamento; nell’inammissibilità il giudizio si ferma prima, su un ostacolo processuale.

    Perché era evocato l’art. 117, primo comma, Cost.?

    Perché tale norma impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, parametro interposto nel giudizio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro evocato: vincola la legislazione al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui la CEDU.
  • Corte cost. n. 123/2014 – Prescrizione e azione di responsabilità verso gli amministratori

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2941 del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra società in nome collettivo e amministratori per le azioni di responsabilità. La pronuncia è di carattere processuale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2941 del codice civile elenca i rapporti in cui la prescrizione resta sospesa, ad esempio tra società di capitali e amministratori finché sono in carica. Un Collegio arbitrale di Padova, chiamato a decidere un’azione di responsabilità di una società in nome collettivo verso il proprio amministratore, dubitava che l’esclusione delle società di persone da questa regola fosse costituzionalmente legittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, sollevato dal Collegio arbitrale di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità finché questi sono in carica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminare nel merito la denunciata disparità di trattamento tra società di capitali e società di persone.

    Il principio

    La pronuncia conferma che la Corte non procede all’esame nel merito quando la questione presenta vizi che ne impediscono la trattazione, definendo il giudizio con una decisione di rito.

    Domande e risposte

    Che cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Chiedeva di estendere alle società in nome collettivo la sospensione della prescrizione già prevista per i rapporti tra società e amministratori, lamentando una disparità di trattamento.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte ne ha riscontrato la manifesta inammissibilità, definendo il giudizio sul piano processuale senza valutare il merito della censura.

    La regola sulla prescrizione è quindi cambiata?

    No. La disciplina dell’art. 2941 del codice civile resta invariata: la Corte non ha modificato la norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è tra i parametri evocati: garantisce l’eguaglianza e la ragionevolezza delle distinzioni operate dal legislatore.
    • Art. 24 della Costituzione — richiamato sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
  • Corte cost. n. 122/2014 – Codice del processo amministrativo e delega legislativa

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione su alcune norme del codice del processo amministrativo, sollevata per eccesso di delega. La pronuncia è di natura processuale e non entra nel merito della censura.

    Di cosa si tratta

    Il codice del processo amministrativo è stato adottato nel 2010 in attuazione di una delega legislativa contenuta nella legge n. 69 del 2009. Il TAR Lazio dubitava che alcune disposizioni rispettassero i limiti della delega, evocando il parametro dell’art. 76 della Costituzione, che disciplina i rapporti tra Parlamento delegante e Governo delegato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonché l’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, per violazione dell’art. 76 Cost. in riferimento all’art. 44 della legge n. 69 del 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione si arresta sul piano processuale, senza pronunciarsi nel merito sulla compatibilità delle norme con la delega.

    Il principio

    Quando la questione presenta carenze tali da impedirne l’esame, la Corte si limita a dichiararne la manifesta inammissibilità, definendo il giudizio in via processuale senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura di eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché questa presenta vizi processuali evidenti che ne impediscono la valutazione.

    La Corte ha detto che le norme del codice sono legittime?

    No. La pronuncia è processuale: la Corte non ha affermato né negato la legittimità delle disposizioni, ma ha chiuso il giudizio senza entrare nel merito.

    Che cos’è l’art. 76 della Costituzione richiamato come parametro?

    È la norma che disciplina la delega legislativa: il Governo può emanare decreti legislativi solo entro i principi, i criteri direttivi, i tempi e gli oggetti fissati dalla legge di delega del Parlamento.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — è il parametro evocato: regola la delega legislativa e i limiti entro cui il Governo può emanare decreti legislativi.
  • Corte cost. n. 121/2014 – SCIA e competenze della Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano contro la norma statale che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sostituzione della dichiarazione di inizio attività (DIA). La disciplina è legittima anche rispetto alle competenze statutarie provinciali.

    Di cosa si tratta

    La SCIA è lo strumento con cui il privato può avviare un’attività presentando una semplice segnalazione, senza attendere un provvedimento autorizzativo. La norma statale del 2010 l’ha qualificata come livello essenziale delle prestazioni e attinente alla tutela della concorrenza, sostituendo la precedente DIA. La Provincia di Bolzano riteneva lese le proprie competenze statutarie, in particolare in materia di urbanistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), su ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 5, e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), in relazione alle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 266 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre censure sollevate con lo stesso ricorso. La disciplina statale sulla SCIA è stata ritenuta compatibile con i parametri statutari evocati.

    Il principio

    La disciplina della SCIA, in quanto riconducibile alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, è legittimamente applicabile anche alle autonomie speciali e non lede le competenze statutarie della Provincia autonoma nelle materie evocate.

    Domande e risposte

    Che cos’è la SCIA?

    È la segnalazione certificata di inizio attività: consente di avviare un’attività presentando una segnalazione, senza attendere un atto di assenso preventivo dell’amministrazione.

    Perché la Provincia di Bolzano aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che l’applicazione automatica della disciplina statale sulla SCIA invadesse le proprie competenze statutarie, in particolare in materia di urbanistica e piani regolatori.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha respinto le questioni esaminate, ritenendo la disciplina statale legittima rispetto ai parametri statutari invocati, e ha rinviato a separate pronunce le restanti censure.

  • Corte cost. n. 120/2014 – Autodichia delle Camere e regolamento del Senato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 12 del regolamento del Senato, sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione in tema di autodichia, cioè la giurisdizione domestica delle Camere sui rapporti con i propri dipendenti. Ha però indicato la sede del conflitto di attribuzione come strumento per il controllo dei confini.

    Di cosa si tratta

    L’autodichia è il potere delle Camere di giudicare al proprio interno le controversie con i dipendenti, sottraendole al giudice ordinario. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, dubitava della legittimità costituzionale della norma regolamentare che fonda questa giurisdizione interna del Senato, ritenendola in tensione con il diritto alla tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, sollevato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111 e 113, primo comma, della Costituzione. La Corte si è pronunciata anche sull’ammissibilità dell’intervento della Camera dei deputati nel giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regolamento del Senato. Con separata pronuncia di ammissibilità ha riconosciuto la legittimazione della Camera dei deputati a intervenire, quale soggetto titolare di un interesse qualificato.

    Il principio

    I regolamenti parlamentari, espressione dell’autonomia delle Camere, non sono sindacabili come tali nel giudizio di legittimità costituzionale. Il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità può però essere assicurato dalla Corte in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sede nella quale ristabilire il confine quando esso sia violato.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autodichia?

    È il potere delle Camere di decidere al proprio interno, con propri organi, le controversie relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti, senza ricorrere al giudice ordinario.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché i regolamenti parlamentari, in quanto espressione dell’autonomia costituzionale delle Camere, non costituiscono oggetto idoneo del giudizio di legittimità costituzionale nella forma in cui era stata proposta la questione.

    Esiste comunque un controllo sui confini di questo potere?

    Sì. La Corte ha indicato che il rispetto dei limiti delle prerogative parlamentari può essere fatto valere in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 119/2014 – Centrali a gas e procedimenti energetici: spetta allo Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Abruzzo che imponeva uno studio sismico aggiuntivo per la localizzazione delle centrali di compressione a gas. La disciplina dei procedimenti per gli impianti energetici di interesse nazionale spetta allo Stato e la Regione non può aggravarli.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che consentiva la realizzazione di centrali di compressione a gas fuori dalle aree sismiche di prima categoria solo previo «studio particolareggiato della risposta sismica locale». Il Governo ha impugnato la disposizione perché aggiungeva un passaggio procedurale a un settore — produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia — in cui la cornice di principio è fissata dalla legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione: la norma regionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale, si poneva in contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ispirati a semplificazione e celerità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2013 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Gli ulteriori profili di censura sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    Nella materia concorrente dell’energia spetta soltanto al legislatore statale dettare le norme di principio ispirate a semplificazione amministrativa e certezza dei tempi del procedimento autorizzativo, da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La Regione non può introdurre adempimenti ulteriori che aggravino la localizzazione degli impianti di interesse nazionale.

    Domande e risposte

    La Corte ha vietato gli studi sismici sulle centrali a gas?

    No. La Corte non ha negato l’importanza della valutazione del rischio sismico: ha solo stabilito che una Regione non può aggiungere un proprio adempimento procedurale a un procedimento già disciplinato dalla legge statale per gli impianti energetici di interesse nazionale.

    Perché la competenza è dello Stato?

    Perché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di competenza concorrente: i principi fondamentali, tra cui le regole di semplificazione e celerità dei procedimenti, sono riservati allo Stato per garantire uniformità sul territorio.

    Che cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La norma regionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo: non può più essere applicata e l’adempimento aggiuntivo da essa previsto non è più opponibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2014 – Commissione per le professioni sanitarie e alterità del giudice del rinvio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che non prevedeva membri supplenti sufficienti a garantire, nel giudizio di rinvio, un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata.

    Di cosa si tratta

    La Commissione centrale, organo con funzioni di giurisdizione speciale, giudica in via disciplinare i farmacisti e gli altri esercenti sanitari. Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione, però, non poteva essere ricomposta con membri diversi, dovendo decidere con gli stessi che avevano già deciso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Ha dichiarato illegittimo l’art. 17 nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti che consentano, nel giudizio di rinvio sui farmacisti, un collegio diversamente composto. In via consequenziale ha esteso la declaratoria alle altre categorie (medici, veterinari, ostetriche, odontoiatri).

    Il principio

    Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione impone, in ogni tipo di processo, che lo stesso collegio non si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda: occorrono regole che assicurino l’alterità del giudice nel giudizio di rinvio.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Commissione centrale?

    È un organo con funzioni di giurisdizione speciale che decide i procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, le cui decisioni sono ricorribili in cassazione.

    Cosa significa alterità del giudice del rinvio?

    Significa che, dopo l’annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi davanti a un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata, anche per un solo componente.

    Perché la declaratoria si estende ad altre categorie?

    Perché, in via consequenziale, le norme sulla composizione della Commissione per medici, veterinari, ostetriche e odontoiatri sono identiche a quella dichiarata illegittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2014 – Sospensione dei termini per le vittime dell’usura e ruolo del pubblico ministero

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che affida al pubblico ministero il provvedimento da cui dipende la sospensione dei termini in favore delle vittime di usura ed estorsione. La sospensione è temporanea, non decisoria e non incide sostanzialmente sul giudizio civile.

    Di cosa si tratta

    La legge sul Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione prevede la sospensione di vari termini, anche processuali, in favore delle persone offese. In un giudizio di sfratto per morosità, il pubblico ministero aveva sospeso il «termine di grazia» concesso al conduttore, parte offesa di usura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999, come sostituito dalla legge n. 3 del 2012, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato non fondata la questione. La sospensione non è discrezionale ma legata alla domanda di elargizione; al pubblico ministero compete la mera verifica della riferibilità alle indagini per i delitti che hanno causato l’evento lesivo. Si tratta di un intervento temporaneo e non decisorio, che non comprime illegittimamente la funzione giurisdizionale.

    Il principio

    Il provvedimento del pubblico ministero da cui dipende la sospensione dei termini per le vittime di usura ha carattere temporaneo e non decisorio: non incide sostanzialmente sul giudizio civile e non viola il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge né il giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è il «termine di grazia»?

    È il termine che il giudice può concedere al conduttore moroso, ai sensi della legge sulle locazioni, per sanare la morosità ed evitare lo sfratto.

    Cosa fa il pubblico ministero?

    Verifica che la richiesta di sospensione sia riferibile alle indagini per i delitti di usura o estorsione che hanno causato l’evento lesivo; non esercita l’azione penale né decide la controversia.

    Perché la norma non viola il giusto processo?

    Perché la sospensione è solo temporanea (trecento giorni) e non decisoria: non ha influenza sostanziale sull’esito del giudizio civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2014 – Legge retroattiva sul Commissario di Roma e parità delle armi processuali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, in corso di causa, imponeva al Commissario straordinario per il Comune di Roma requisiti professionali maturati nel solo settore privato. Era un intervento retroattivo che alterava una controversia in cui il Governo era parte.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva revocato e sostituito il Commissario straordinario per il piano di rientro del Comune di Roma. Dopo che il giudice amministrativo aveva annullato la prima revoca, una nuova norma introduceva il requisito dell’esperienza maturata nel settore privato, di cui era in possesso solo il nuovo commissario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 7, del d.l. n. 225 del 2010 (che introduce l’art. 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009), in riferimento agli artt. 77, 97, 101, 102, 104, 108, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. La norma, retroattiva e incidente su un giudizio pendente di cui il Governo era parte, viola l’art. 111, primo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. La giustificazione addotta non costituisce un motivo imperativo di interesse generale. Assorbiti gli altri profili.

    Il principio

    L’intervento del legislatore su un giudizio in corso, per favorire una delle parti in assenza di motivi imperativi di interesse generale, viola la parità delle armi processuali e il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma censurata?

    Che il Commissario straordinario per il Comune di Roma dovesse possedere requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria acquisiti nel settore privato.

    Perché viola il giusto processo?

    Perché introdotta in corso di causa, con effetto retroattivo, determinava l’esito della controversia a favore del Governo, che era parte del giudizio, alterando la parità delle armi processuali.

    La giustificazione del Governo era valida?

    No: privilegiare l’esperienza nel solo settore privato si basava su assunti indimostrati e non costituiva un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la deroga.

    Norme collegate