Autore: Andrea Marton

  • Art. 40 bis T.U.IVA Definizioni

    Art. 40 bis T.U.IVA Definizioni

    Art. 40 bis T.U.IVA – Definizioni.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

    a) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorita’ monetarie, altre autorita’ pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorita’ pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresi’, i soggetti indicati all’articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;

    b) servizio di pagamento: una delle attivita’ commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;

    c) operazione di pagamento: l’attivita’, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;

    d) “pagatore”: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    e) “beneficiario”: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    f) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    g) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    h) “conto di pagamento”: un conto di pagamento quale definito dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    i) “IBAN”: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

    l) “BIC”: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.”

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  • Art. 40 T.U.IVA Ufficio competente

    Art. 40 T.U.IVA Ufficio competente

    Art. 40 T.U.IVA – Ufficio competente.

    In vigore dal 31/08/2002 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 19/06/2002 n. 191 Articolo 1

    “Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e’ l’ufficio
    provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si
    trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
    del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello
    Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne’un rappresentante
    nominato ai sensi dell’art. 17, e’ competente l’ufficio provinciale di Roma.
    Per i soggetti non residenti di cui all’articolo 35-ter, l’ufficio
    competente ai sensi del presente articolo e’ individuato con provvedimento
    del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da
    quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni
    in cui siano pervenuti all’ufficio competente.”

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  • Art. 128 bis T.U.B. Risoluzione delle controversie

    Art. 128 bis T.U.B. Risoluzione delle controversie

    Art. 128 bis T.U.B. – Risoluzione delle controversie.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

    2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’ della soluzione delle controversie e l’effettivita’ della tutela.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

    3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all’esponente la possibilita’ di adire i sistemi previsti dal presente articolo.”

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  • Art. 128 decies T.U.B.: Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

    Art. 128 decies T.U.B.: Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

    Art. 128 decies T.U.B. – Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

    2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all’articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE , secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall’ articolo 43, commi 3 e 4 e dall’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

    3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 43, comma 3 , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall’Organismo. A tali fini, l’Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

    Abrogato [ 5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori. ]”

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  • Art. 128 duodecies T.U.B.: Disposizioni procedurali

    Art. 128 duodecies T.U.B.: Disposizioni procedurali

    Art. 128 duodecies T.U.B. – Disposizioni procedurali .

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l’elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 1, l’ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:

    a) il richiamo scritto;

    a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;

    b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;

    c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

    1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all’ articolo 1 , comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all’articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 .

    1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

    a) la gravità e la durata della violazione;

    b) il grado di responsabilità;

    c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

    d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

    e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

    f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’Organismo;

    g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

    h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

    i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

    1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.

    1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2.

    1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

    a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

    b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine;

    c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ; se il destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

    d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

    e) informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

    f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 .

    1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.

    Abrogato [ 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. ]

    3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

    a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;

    b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

    c) cessazione dell’attività;

    c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall’Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l’adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi .

    Abrogato [ 3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore. ]

    4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell’articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

    4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza.

    5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

    6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.”

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  • Art. 128 novies T.U.B.: Dipendenti e collaboratori

    Art. 128 novies T.U.B.: Dipendenti e collaboratori

    Art. 128 novies T.U.B. – Dipendenti e collaboratori.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, curino l’aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

    1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all’Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L’Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l’esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L’Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l’immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell’Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L’iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all’Organismo che l’annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell’elenco. L’accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all’obbligo di comunicazione di cui al presente comma l’Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 128-duodecies.

    2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

    3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

    4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.”

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  • Art. 128 octies T.U.B.: Incompatibilita’

    Art. 128 octies T.U.B.: Incompatibilita’

    Art. 128 octies T.U.B. – Incompatibilita’ (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi.

    1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita’ con l’esercizio dell’attivita’ di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis (2).

    2. I collaboratori di agenti in attivita’ finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita’ a favore di piu’ soggetti iscritti.”

    (1) Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 128 quater T.U.B.: Agenti in attivita’ finanziaria

    Art. 128 quater T.U.B.: Agenti in attivita’ finanziaria

    Art. 128 quater T.U.B. – Agenti in attivita’ finanziaria.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 2

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. E’ agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l’attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.

    2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

    Abrogato [ 3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies. ]

    4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

    5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

    7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni.

    7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, per l’iscrizione in apposita sezione del registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all’Organismo l’avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L’omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 61, comma 2 , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni.

    Abrogato [ 8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies. ]”

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  • Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti

    Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti

    Art. 34 c.c. Registrazione di atti

    Articolo abrogato.

  • Art. 128 quater decies T.U.B.: Ristrutturazione dei crediti

    Art. 128 quater decies T.U.B.: Ristrutturazione dei crediti

    Art. 128 quater decies T.U.B. – Ristrutturazione dei crediti.

    In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 18/11/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. Per l’attivita’ di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita’ finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.”

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