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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Abruzzo che imponeva uno studio sismico aggiuntivo per la localizzazione delle centrali di compressione a gas. La disciplina dei procedimenti per gli impianti energetici di interesse nazionale spetta allo Stato e la Regione non può aggravarli.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che consentiva la realizzazione di centrali di compressione a gas fuori dalle aree sismiche di prima categoria solo previo «studio particolareggiato della risposta sismica locale». Il Governo ha impugnato la disposizione perché aggiungeva un passaggio procedurale a un settore — produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia — in cui la cornice di principio è fissata dalla legge statale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione: la norma regionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale, si poneva in contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ispirati a semplificazione e celerità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2013 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Gli ulteriori profili di censura sono rimasti assorbiti.

Il principio

Nella materia concorrente dell’energia spetta soltanto al legislatore statale dettare le norme di principio ispirate a semplificazione amministrativa e certezza dei tempi del procedimento autorizzativo, da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La Regione non può introdurre adempimenti ulteriori che aggravino la localizzazione degli impianti di interesse nazionale.

Domande e risposte

La Corte ha vietato gli studi sismici sulle centrali a gas?

No. La Corte non ha negato l’importanza della valutazione del rischio sismico: ha solo stabilito che una Regione non può aggiungere un proprio adempimento procedurale a un procedimento già disciplinato dalla legge statale per gli impianti energetici di interesse nazionale.

Perché la competenza è dello Stato?

Perché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di competenza concorrente: i principi fondamentali, tra cui le regole di semplificazione e celerità dei procedimenti, sono riservati allo Stato per garantire uniformità sul territorio.

Che cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

La norma regionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo: non può più essere applicata e l’adempimento aggiuntivo da essa previsto non è più opponibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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