Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha salvato la norma che affida al pubblico ministero il provvedimento da cui dipende la sospensione dei termini in favore delle vittime di usura ed estorsione. La sospensione è temporanea, non decisoria e non incide sostanzialmente sul giudizio civile.
Di cosa si tratta
La legge sul Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione prevede la sospensione di vari termini, anche processuali, in favore delle persone offese. In un giudizio di sfratto per morosità, il pubblico ministero aveva sospeso il «termine di grazia» concesso al conduttore, parte offesa di usura.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999, come sostituito dalla legge n. 3 del 2012, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato non fondata la questione. La sospensione non è discrezionale ma legata alla domanda di elargizione; al pubblico ministero compete la mera verifica della riferibilità alle indagini per i delitti che hanno causato l’evento lesivo. Si tratta di un intervento temporaneo e non decisorio, che non comprime illegittimamente la funzione giurisdizionale.
Il principio
Il provvedimento del pubblico ministero da cui dipende la sospensione dei termini per le vittime di usura ha carattere temporaneo e non decisorio: non incide sostanzialmente sul giudizio civile e non viola il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge né il giusto processo.
Domande e risposte
Cos’è il «termine di grazia»?
È il termine che il giudice può concedere al conduttore moroso, ai sensi della legge sulle locazioni, per sanare la morosità ed evitare lo sfratto.
Cosa fa il pubblico ministero?
Verifica che la richiesta di sospensione sia riferibile alle indagini per i delitti di usura o estorsione che hanno causato l’evento lesivo; non esercita l’azione penale né decide la controversia.
Perché la norma non viola il giusto processo?
Perché la sospensione è solo temporanea (trecento giorni) e non decisoria: non ha influenza sostanziale sull’esito del giudizio civile.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — invocato sul principio di soggezione del giudice soltanto alla legge
- Art. 111 della Costituzione — invocato sulle garanzie del giusto processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.