Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 296/2002 – Norme transitorie vecchio rito e giusto processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 271/1989 (norme transitorie del codice di procedura penale). Il presupposto interpretativo del rimettente era errato: il d.l. n. 2/2000 si applicava espressamente anche ai processi in vecchio rito (art. 1, comma 6), così che non vi era alcun vuoto normativo in contrasto con l’art. 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Alcuni processi penali erano ancora in corso con le norme del vecchio codice di rito del 1930 (in base alla disciplina transitoria del d.lgs. n. 271/1989). Con la riforma del giusto processo (l. cost. n. 2/1999 e l. n. 63/2001), si poneva il problema di come applicare i nuovi principi del contraddittorio a tali processi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Palermo, con ordinanza del 13 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 271/1989, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la prosecuzione dei processi in corso con le norme del vecchio codice, asseritamente senza la disciplina transitoria del d.l. n. 2/2000.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza per erroneo presupposto interpretativo. Il d.l. n. 2/2000, art. 1, comma 6, prevede espressamente la propria applicabilità anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. Tale disciplina transitoria era quindi applicabile anche ai processi in vecchio rito, e la regola valutativa per le dichiarazioni di chi si sia sottratto al contraddittorio (valide solo se confermate da altri elementi) era compatibile con il regime del vecchio codice.

    Il principio

    Il legislatore costituzionale ha demandato al legislatore ordinario il compito di disciplinare il passaggio ai nuovi principi del giusto processo anche per i procedimenti in corso: il d.l. n. 2/2000 ha svolto tale funzione applicandosi espressamente anche ai processi in vecchio rito. Una questione fondata su un presupposto interpretativo errato è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Cosa è il vecchio rito?

    È il rito disciplinato dal codice di procedura penale del 1930, abrogato dal nuovo codice del 1989. Alcuni processi iniziati sotto il vecchio codice hanno continuato a svolgersi con quelle norme in forza della disciplina transitoria, dando luogo a situazioni di coesistenza tra due sistemi processuali.

    Cosa ha cambiato la riforma dell’art. 111 Cost. del 1999?

    Ha costituzionalizzato i principi del giusto processo: contraddittorio nella formazione della prova, imparzialità del giudice, ragionevole durata. Per i processi in corso era necessaria una disciplina transitoria che conciliasse i nuovi principi con le prove già acquisite.

    Le norme transitorie del 1989 sono ancora in vigore?

    Gli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 271/1989 riguardano i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. A distanza di oltre trent’anni, quei procedimenti si sono esauriti e tali norme hanno ormai valore meramente storico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 295/2002 – Notizie riservate art. 262 c.p. e tassatività

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 262 c.p. (rivelazione di notizie riservate) nella parte relativa al principio di tassatività: una recente sentenza della Cassazione ha offerto un’interpretazione conforme a Costituzione. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, perché sollevate da un GIP che non è chiamato a determinare la pena.

    Di cosa si tratta

    L’art. 262 del codice penale punisce chi rivela o ottiene notizie riservate, cioè notizie la cui divulgazione è stata vietata dall’autorità competente. Il GIP di Genova la riteneva una norma penale in bianco, con violazione del principio di tassatività (art. 25 Cost.) e lamentava l’eccessiva ampiezza della forbice sanzionatoria (da 3 a 24 anni di reclusione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Genova, con ordinanza del 22 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per violazione del principio di tassatività e per l’irragionevole equiparazione della pena massima a quella dell’art. 261 c.p. (segreto di Stato).

    La decisione della Corte

    Non fondata la questione sul principio di tassatività (art. 25 Cost.): la Cassazione (Sez. I, n. 3348/2002) ha fornito un’interpretazione che ricollega le notizie riservate ai medesimi interessi che giustificano il segreto di Stato (l. n. 801/1977), assoggettando il divieto amministrativo al controllo del giudice penale. Tale lettura sottrae la norma al sospetto di indeterminatezza. Manifestamente inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio: il GIP che decide tra rinvio a giudizio e non luogo a procedere non applica né determina la pena, quindi la questione è irrilevante nel suo giudizio.

    Il principio

    Una norma penale in bianco non viola il principio di tassatività (art. 25, secondo comma, Cost.) se la legge individua con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa che integrano il precetto, e se il giudice penale può esercitare un sindacato incidentale di legittimità su tali provvedimenti.

    Domande e risposte

    Cosa distingue la notizia riservata dal segreto di Stato?

    Il segreto di Stato è classificato con atto formale e copre informazioni il cui disvelamento mette a rischio l’integrità o il funzionamento degli organi dello Stato. La notizia riservata è un quid minus: informazione conoscibile in un certo ambito ma non divulgabile al di fuori di esso per atto amministrativo. La Cassazione del 2002 ha ritenuto le due categorie omogenee quanto ai requisiti oggettivi di pertinenza e offensività.

    Il GIP può sollevare qualsiasi questione di costituzionalità?

    Sì, ma solo su norme rilevanti nel procedimento che è chiamato a decidere. Il GIP decide se rinviare a giudizio o meno: non determina la pena. Quindi una questione sul trattamento sanzionatorio è irrilevante per il suo giudizio.

    Il legislatore è intervenuto sulla materia delle notizie riservate?

    La Corte stessa ha auspicato una revisione organica della materia. La l. n. 801/1977 assegnava carattere transitorio al regime codicistico in attesa di una nuova legge organica sul segreto che non è mai stata approvata in modo sistematico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2002 – Insindacabilità parlamentare Maiolo-Caselli

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    Con sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dalla deputata Tiziana Maiolo durante un congresso di partito contro il Procuratore Giancarlo Caselli. Le espressioni non trovavano sostanziale corrispondenza con atti parlamentari tipici, e la Camera aveva ecceduto nell’interpretare la garanzia dell’art. 68 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione sancisce l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati, con delibera del 23 novembre 1999, aveva esteso tale garanzia anche alle dichiarazioni rese dalla deputata Maiolo durante un congresso di Forza Italia, ritenendo le parole della parlamentare una divulgazione di posizioni già espresse in sede parlamentare sulla Procura di Palermo (definita in quella sede associazione a delinquere di tipo istituzionale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il g.u.p. del Tribunale di Roma, dinanzi al quale era in corso un procedimento penale per diffamazione a carico della deputata Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli (all’epoca Procuratore di Palermo), ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo la dichiarazione di non spettanza e l’annullamento della delibera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso. Per qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese extra moenia è necessaria una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche. Non basta la semplice comunanza di argomenti né la semplice riconducibilità a un medesimo contesto politico. Nel caso concreto, le espressioni usate dalla Maiolo non trovavano riscontro e sostanziale corrispondenza in alcun atto parlamentare tipico. La delibera è stata annullata.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori delle funzioni parlamentari tipiche godono della garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se vi è una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche: non è sufficiente la semplice comunanza di argomenti o la riconducibilità a un medesimo contesto politico.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari dalla responsabilità civile e penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La garanzia è funzionale: si applica solo alle attività parlamentari in senso tecnico (interventi in aula, commissioni, interrogazioni, interpellanze, ecc.).

    Cosa si intende per sostanziale corrispondenza di significato?

    Non basta che il parlamentare si sia occupato in passato dello stesso tema in Parlamento: le dichiarazioni esterne devono essere la divulgazione di posizioni già espresse con atti tipici parlamentari, con un legame di contenuto specifico e verificabile, non solo tematico.

    Cosa è successo al processo dopo la sentenza?

    Con l’annullamento della delibera di insindacabilità, il g.u.p. ha riacquistato il potere di esercitare le proprie funzioni giurisdizionali, potendo decidere se emettere decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere, senza essere vincolato dalla delibera parlamentare.

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  • Corte cost. n. 293/2002 – Testimonianza p.g. e dichiarazioni in indagine

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    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi del Tribunale di Potenza e del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 195, comma 4, e 500 c.p.p. Il divieto di testimonianza de relato per la p.g. e la limitazione dell’uso delle contestazioni alla sola credibilità del teste sono coerenti con il contraddittorio costituzionalizzato nell’art. 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali (Potenza e Brindisi) avevano impugnato le stesse norme processuali: l’art. 195, comma 4, c.p.p. (divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di p.g.) e l’art. 500, comma 2, c.p.p. (possibilità di usare i verbali di contestazione solo ai fini della credibilità del teste). Entrambi ritenevano che tali norme impedissero al giudice di raggiungere la verità storica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza (r.o. n. 928/2001) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost.; il Tribunale di Brindisi (r.o. n. 941/2001) in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Le questioni, sostanzialmente uguali, sono state riunite dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte le questioni, richiamando la sentenza n. 32/2002 e le ordinanze nn. 36 e 292/2002. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) esprime una regola generale di esclusione probatoria: nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente nelle indagini può essere usata come prova del fatto. Non emergevano profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

    Il principio

    Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) impone una regola generale di esclusione probatoria per le dichiarazioni raccolte unilateralmente nelle indagini: il divieto di testimonianza indiretta della p.g. e la limitazione dell’uso delle contestazioni alla sola credibilità del teste sono espressione coerente di tale principio.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il contraddittorio è il metodo di conoscenza nel processo?

    Secondo l’art. 111, quarto comma, Cost. (riforma del 1999), la prova si forma nel dibattimento, in contraddittorio tra le parti, dinanzi al giudice. Ciò che non si forma così non può essere usato come prova, salvo le eccezioni previste dal quinto comma.

    Il teste che ha cambiato versione in udienza può essere sanzionato?

    Sì, può rispondere del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) se mente volontariamente in udienza. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni precedenti come prova dei fatti non significa che la ritrattazione sia priva di conseguenze.

    Il sistema tutela davvero la persona offesa?

    Questa era la preoccupazione dei rimettenti. La Corte risponde che il sistema del contraddittorio garantisce la qualità della prova e non discrimina tra accusa e difesa: entrambe possono esaminare e controesaminare i testi in udienza nel perimetro dell’art. 111 Cost.

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  • Corte cost. n. 292/2002 – Testimonianza indiretta polizia giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 500 c.p.p. per difetto di motivazione e manifestamente infondata quella sull’art. 195, comma 4, c.p.p. Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di p.g. sulle dichiarazioni raccolte in fase di indagine è coerente con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ora sancito dall’art. 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 195, comma 4, c.p.p. vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza de relato sul contenuto delle dichiarazioni che hanno ricevuto da testimoni nel corso delle indagini preliminari. La Corte di assise di Potenza lamentava che ciò creasse una disparità irragionevole rispetto agli altri testimoni de relato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Potenza, con ordinanza del 28 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 c.p.p. come modificati dalla l. n. 63/2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Quanto all’art. 500 c.p.p.: manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Quanto all’art. 195, comma 4: manifesta infondatezza. La Corte richiama la sentenza n. 32/2002: il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) costituisce regola generale di esclusione probatoria; il divieto di testimonianza indiretta della p.g. è finalizzato ad evitare che dichiarazioni raccolte unilateralmente nelle indagini confluiscano surrettiziamente nel materiale probatorio dibattimentale.

    Il principio

    Il divieto di testimonianza de relato per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, c.p.p.) è espressione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.): la differenza di trattamento rispetto ad altri testimoni de relato è giustificata dall’esigenza di impedire l’elusione del contraddittorio dibattimentale attraverso la testimonianza di chi ha raccolto unilateralmente le dichiarazioni.

    Domande e risposte

    Cosa è la testimonianza de relato?

    È la testimonianza di chi riferisce in udienza non ciò che ha percepito direttamente, ma ciò che gli è stato riferito da un altro soggetto. In linea di principio è ammessa, salvo il divieto specifico per gli ufficiali di p.g. sulle dichiarazioni raccolte nelle indagini.

    Perché il divieto vale solo per la polizia giudiziaria?

    Perché gli ufficiali di p.g. raccolgono dichiarazioni unilateralmente, senza la presenza del difensore, in una fase che precede il contraddittorio. Consentirne la testimonianza de relato permetterebbe di reintrodurre in dibattimento ciò che l’art. 111 Cost. vuole escluso.

    Cosa accade se il teste in udienza contraddice le sue dichiarazioni in indagine?

    I verbali usati per la contestazione possono essere valutati solo ai fini della credibilità del teste (art. 500, comma 2, c.p.p.), non come prova diretta dei fatti. Solo in caso di condotta illecita, consenso dell’imputato o oggettiva impossibilità sono ammesse deroghe.

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  • Corte cost. n. 291/2002 – Testimone assistito e diritto al silenzio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 210, comma 6, c.p.p., che estende al testimone assistito la garanzia di non dover deporre su fatti concernenti la propria responsabilità. Il principio nemo tenetur se detegere è corollario essenziale del diritto di difesa e prevale anche quando il soggetto ha volontariamente scelto di deporre sui fatti altrui in una situazione di reati commessi reciprocamente.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 63/2001 (attuazione del giusto processo ex art. 111 Cost.) è stata introdotta la figura del testimone assistito: l’imputato in procedimento connesso che, ricevuto l’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., sceglie di deporre sui fatti altrui assume la qualità di teste, beneficiando però della garanzia di non essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità (art. 197-bis, comma 4, c.p.p.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 6, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al testimone assistito che abbia volontariamente scelto di deporre la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la propria responsabilità, nel caso di reati commessi reciprocamente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza con riferimento a tutti i parametri. Il principio nemo tenetur se detegere è un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa e deve prevalere anche ove comporti l’impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi reciprocamente. Il legislatore ha coerentemente esteso al testimone assistito il doppio livello di garanzie: facoltà preventiva di non rispondere (art. 197-bis, comma 4) e divieto di utilizzazione delle dichiarazioni a proprio carico (art. 197-bis, comma 5).

    Il principio

    Il principio nemo tenetur se detegere è corollario essenziale del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e si applica anche al testimone assistito che abbia volontariamente scelto di deporre: la garanzia di non essere obbligato a deporre su fatti autoincriminanti vale indipendentemente dalla scelta di testimoniare sui fatti altrui, e prevale sull’interesse all’acquisizione della prova.

    Domande e risposte

    Chi è il testimone assistito?

    L’imputato in un procedimento connesso o collegato che, avvertito ai sensi dell’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., sceglie di non avvalersi della facoltà di non rispondere e viene esaminato come testimone, con la garanzia aggiuntiva di non dover rispondere su ciò che lo riguarda personalmente.

    Cosa succede alle dichiarazioni autoincriminanti rese dal testimone assistito?

    L’art. 197-bis, comma 5, c.p.p. sancisce il divieto assoluto di utilizzazione contra se delle dichiarazioni rese in qualità di testimone assistito. Quindi quelle risposte non possono essere usate contro di lui nel suo processo.

    Qual è la differenza rispetto al teste ordinario?

    Il testimone ordinario non può essere obbligato a deporre su fatti autoincriminanti (art. 198, comma 2, c.p.p.), ma le sue dichiarazioni sono in linea di principio utilizzabili. Il testimone assistito ha in più la garanzia dell’inutilizzabilità assoluta ex art. 197-bis, comma 5.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 290/2002 – Esenzione fiscale separazione personale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 19 della legge sul divorzio (l. n. 74/1987) in materia di esenzioni fiscali per i trasferimenti patrimoniali tra coniugi in separazione. Una sentenza della Corte del 1999 aveva già dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata nella parte rilevante, rendendo superfluo un ulteriore intervento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 della l. n. 74/1987 prevedeva esenzioni fiscali per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di divorzio. La Commissione tributaria di Roma lamentava che analoga esenzione non fosse prevista per i trasferimenti immobiliari tra coniugi disposti in sede di separazione personale, con conseguente applicazione dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza del 16 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della l. n. 74/1987, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estendeva l’esenzione ai provvedimenti di trasferimento della quota immobiliare disposti in sede di separazione personale.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché la Corte, con la sentenza n. 154 del 1999 (successiva all’ordinanza di rimessione), aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui non estendeva l’esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale. Il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente quella pronuncia.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di costituzionalità, la Corte abbia già dichiarato l’illegittimità della norma impugnata con portata idonea a coprire la fattispecie concreta del rimettente, la questione successivamente sollevata sul medesimo punto diventa inammissibile: il giudice a quo deve applicare direttamente la pronuncia già emessa.

    Domande e risposte

    L’esenzione fiscale vale anche per la separazione, oggi?

    Sì. A seguito della sentenza n. 154/1999, l’esenzione prevista dall’art. 19 della l. n. 74/1987 si applica a tutti gli atti relativi sia al divorzio sia alla separazione personale dei coniugi.

    Cos’è l’INVIM?

    L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM), istituita con d.P.R. n. 643/1972, è stata successivamente abolita. Colpiva la plusvalenza maturata su un immobile nel periodo di possesso.

    Perché il giudice non ha applicato direttamente la sentenza del 1999?

    La questione è stata sollevata nel 1997, prima della sentenza n. 154/1999. La pronuncia di inammissibilità segnala implicitamente che, venendo la questione alla Corte dopo il 1999, il rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente l’effetto caducatorio già prodotto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2002 – Divieto benefici penitenziari dopo revoca misura

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 58-quater, comma 2, ord. penitenziario, che vieta per tre anni la concessione di benefici a tutti i condannati cui sia stata revocata una misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia chiedeva di limitare tale divieto ai soli condannati per reati gravi ex art. 4-bis. La Corte ha ritenuto che un’operazione del genere sarebbe arbitraria, stante la diversità strutturale tra le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2.

    Di cosa si tratta

    L’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) disciplina ipotesi particolari di divieto di concessione di misure alternative. Il comma 2 stabilisce che, quando una misura alternativa sia stata revocata per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, non possono essere concessi nuovi benefici per tre anni. Tale divieto si applica a tutti i condannati, indipendentemente dal titolo di reato, a differenza del comma 1 che riguarda solo i condannati per reati gravi ex art. 4-bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 2 ottobre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 2, l. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui estende il divieto a tutti i condannati anziché ai soli condannati per i reati di cui all’art. 4-bis, comma 1.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. I presupposti del divieto nel comma 1 (condotta punibile a titolo di evasione) e nel comma 2 (revoca per comportamento incompatibile) sono diversi. Trasporre meccanicamente nel comma 2 la lista di reati del comma 1 sarebbe un intervento arbitrario in una disciplina complessa che persegue un equilibrio articolato tra concessione, divieto e revoca delle misure alternative.

    Il principio

    La Corte non può sostituirsi al legislatore operando una trasposizione meccanica di elementi normativi da una disposizione all’altra quando ciò si risolverebbe in un intervento arbitrario all’interno di una disciplina complessiva che il legislatore ha costruito con scelte articolate e differenziate.

    Domande e risposte

    Quando viene revocata una misura alternativa?

    Una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) può essere revocata quando il condannato tenga un comportamento incompatibile con la sua prosecuzione (artt. 47, comma 11; 47-ter, comma 6; 51, comma 1, ord. penitenziario). La revoca fa riscattare il condannato in carcere e fa decorrere il divieto triennale.

    Il divieto triennale vale per qualsiasi beneficio?

    Sì, nel senso che il comma 2 dell’art. 58-quater non consente nemmeno l’accesso ai permessi premio, al lavoro esterno e alle misure alternative, per tre anni dalla revoca. Il magistrato di sorveglianza deve dichiarare inammissibile qualsiasi istanza in tal senso.

    Esiste oggi una disciplina differente?

    La norma ha subito modifiche nel corso degli anni. La valutazione della sua compatibilità costituzionale resta soggetta a scrutinio caso per caso sulla base della disciplina vigente al momento del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 288/2002 – Sanzione accessoria trasporti eccezionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 10, comma 24, del codice della strada nel testo previgente alla l. n. 472/1999. La norma prevedeva la stessa sanzione accessoria (sospensione della carta di circolazione) sia per chi effettua trasporti eccezionali senza autorizzazione sia per chi li esegue in violazione delle prescrizioni. La Corte ha ritenuto che, valutando il trattamento sanzionatorio complessivo, la scelta non fosse manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) disciplina i trasporti eccezionali e li assoggetta a regime autorizzatorio. Chi effettua un trasporto eccezionale senza autorizzazione (comma 18) e chi lo effettua in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (comma 19) erano soggetti, nel testo previgente, alla stessa sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, pur con sanzioni pecuniarie diverse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 31 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del d.lgs. n. 285/1992 nel testo previgente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole equiparazione sanzionatoria tra fattispecie oggettivamente diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Quando la legge prevede una pluralità di sanzioni, il raffronto va condotto considerando il trattamento complessivo: le sanzioni pecuniarie erano sensibilmente diverse (il massimo per la violazione delle prescrizioni era inferiore al minimo per la circolazione senza autorizzazione), e la sanzione accessoria variava da uno a sei mesi consentendo graduazione. L’opzione del legislatore non superava la soglia della manifesta irragionevolezza.

    Il principio

    Nel giudizio di costituzionalità sulle sanzioni, quando la legge prevede più misure eterogenee, il raffronto tra trattamenti sanzionatori non può essere condotto isolatamente su uno solo degli elementi (es. solo la sanzione accessoria), ma deve tener conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata. Solo ove il trattamento complessivo risulti manifestamente irragionevole la scelta del legislatore può essere censurata.

    Domande e risposte

    Cosa sono i trasporti eccezionali?

    Sono trasporti di veicoli o carichi che superano i limiti dimensionali o di massa fissati dal codice della strada. Per circolare su strada pubblica richiedono un’apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni di percorso, orario e scorta.

    Cosa è cambiato con la riforma del 1999?

    La l. n. 472/1999 ha modificato l’art. 10 del codice della strada, unificando nel nuovo comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione con quella di trasporto in violazione di alcune prescrizioni particolarmente gravi. La norma censurata era applicabile ai soli fatti commessi prima di tale modifica.

    Il giudice può graduare la sanzione accessoria?

    Sì. La sospensione della carta di circolazione aveva un range da uno a sei mesi, consentendo al giudice di adeguarla alla concreta gravità e pericolosità della violazione commessa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2002 – Equo canone: difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Genova sulla legge sull’equo canone (l. n. 392/1978). Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti sia nella descrizione della fattispecie concreta sia nella motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge 27 luglio 1978, n. 392 disciplinava il cosiddetto equo canone nelle locazioni di immobili urbani, fissando un limite massimo al canone di locazione. Il Tribunale di Genova impugnava varie disposizioni di tale legge, lamentando che non fosse previsto un rimborso dell’eventuale differenza tra canone equo e canone di mercato a carico dell’erario, e che il regime del blocco degli sfratti gravasse irragionevolmente solo sui proprietari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 26 aprile 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, secondo comma, della l. n. 392/1978 e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione; nonché degli artt. 79, primo e secondo comma, 12-25 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni per grave carenza dell’ordinanza di rimessione. Mancavano sia la descrizione degli elementi della fattispecie sottoposta al giudice a quo, sia la motivazione sulla rilevanza delle questioni. Anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza era priva dei necessari requisiti di chiarezza, con plurime censure confusamente prospettate e investenti numerose norme della legge.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere l’adeguata descrizione della fattispecie concreta, la motivazione sulla rilevanza della questione e la motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa è l’equo canone?

    L’equo canone era un sistema di determinazione amministrativa del canone massimo di locazione, introdotto dalla l. n. 392/1978 e successivamente superato dalla l. n. 431/1998 che ha introdotto i contratti a canone libero e concordato.

    Perché la Corte non si è pronunciata nel merito?

    Perché il giudice rimettente non ha spiegato né quale fosse la fattispecie concreta che stava esaminando, né perché la questione fosse rilevante ai fini della decisione. Senza questi elementi la Corte non può neppure valutare se la questione meriti un esame.

    Il proprietario può ottenere una tutela costituzionale contro i limiti del canone?

    La questione è rimasta senza risposta nel merito in questo giudizio. In linea generale la Corte ha più volte ritenuto che limitazioni alla libertà contrattuale in materia di locazioni possano essere giustificate da ragioni di tutela del conduttore, purché non irragionevoli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 286/2002 – Restituzione cose in sequestro probatorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sull’art. 263 c.p.p. in tema di restituzione di cose in sequestro probatorio. La questione era irrilevante nel giudizio a quo perché la norma impugnata non avrebbe comunque trovato applicazione da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 263 del codice di procedura penale disciplina la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio. Il Tribunale di Palermo lamentava che, nella fase compresa tra la chiusura delle indagini preliminari e il passaggio in giudicato della sentenza, l’interessato non potesse proporre opposizione avverso il rigetto della sua istanza di restituzione, a differenza di quanto previsto in altre fasi processuali. Invocava un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo (sez. per il riesame), con ordinanza del 15 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato, gli interessati possano proporre opposizione avverso il rigetto dell’istanza di restituzione di cose in sequestro probatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza nel procedimento a quo. Il rimettente era investito di un appello de libertate già inammissibile (proposto erroneamente secondo il modello dell’art. 322-bis c.p.p. valido per il sequestro preventivo); la eventuale sentenza additiva invocata non avrebbe comunque restituito al rimettente la cognizione del gravame, ma avrebbe introdotto un rimedio davanti a un giudice diverso. La norma censurata, pertanto, non avrebbe trovato applicazione in nessun caso da parte del giudice a quo.

    Il principio

    La questione di costituzionalità è inammissibile per irrilevanza quando la norma impugnata non è e non sarebbe comunque destinata a trovare applicazione da parte del giudice rimettente nel procedimento in cui la questione è stata sollevata; ciò vale anche quando il rimettente prospetti una possibile riqualificazione dell’impugnazione, se tale riqualificazione non implicherebbe comunque l’applicazione della norma censurata.

    Domande e risposte

    Quando è possibile opporsi al diniego di restituzione delle cose in sequestro probatorio?

    L’art. 263 c.p.p. prevede specifiche finestre temporali (indagini preliminari e fase esecutiva) in cui l’interessato può proporre opposizione. La questione se esistessero vuoti di tutela nella fase intermedia è rimasta esaminata solo sul piano dell’ammissibilità processuale, senza che la Corte si pronunciasse nel merito.

    Che differenza c’è tra sequestro probatorio e sequestro preventivo?

    Il sequestro probatorio serve ad acquisire prove; il sequestro preventivo serve a evitare che la cosa libera aggravi o perpetui il reato. Solo per il sequestro preventivo l’art. 322-bis c.p.p. prevede l’appello al tribunale della libertà; per il sequestro probatorio i rimedi impugnatori seguono regole diverse.

    Cosa significa che una questione è irrilevante?

    Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la risposta della Corte — qualunque essa fosse — non inciderebbe sull’esito del giudizio principale. È uno dei presupposti fondamentali di ammissibilità del giudizio incidentale di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2002 – Inutilizzabilità prove da rogatoria internazionale e questione interpretativa

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis, e 729, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 367/2001 (accordo Italia-Svizzera sull’assistenza giudiziaria). Il rimettente prospettava in realtà un conflitto interpretativo tra le disposizioni legislative e la prassi internazionale consolidata, questione che non spetta alla Corte costituzionale risolvere: il giudice deve avvalersi degli strumenti ermeneutici ordinari, inclusi i principi della Convenzione di Vienna del 1969 sui trattati.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 367/2001 ha introdotto nel codice di procedura penale norme che dispongono l’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione delle regole convenzionali sull’assistenza giudiziaria internazionale, applicando tali norme anche ai processi in corso (deroga al principio del tempus regit actum). Il Tribunale di Roma dubitava che la nuova disciplina, nella parte in cui imponeva la certificazione di conformità dei documenti trasmessi in rogatoria dalla Svizzera, ripristinasse un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, superata dalla prassi internazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis, e 729, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nel procedimento penale a carico di T.J.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché il rimettente prospettava essenzialmente un conflitto interpretativo tra le norme legislative censurate e l’asserita prassi internazionale consolidata. Tale questione é di mera interpretazione e non può essere sottoposta alla Corte costituzionale: il giudice deve verificare se esistano interpretazioni diverse delle norme censurate — già emerse in giurisprudenza di merito — in grado di superare i dubbi interpretativi, avvalendosi anche dei principi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale é manifestamente inammissibile quando il rimettente propone in realtà una questione di mera interpretazione: il giudice deve prima verificare se la norma censurata possa essere interpretata in modo da superare i propri dubbi, anche utilizzando tutti gli strumenti ermeneutici disponibili (inclusi i principi internazionali per l’interpretazione dei trattati), prima di rivolgersi alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la legge n. 367/2001 sulle rogatorie internazionali?

    La legge n. 367/2001 ha ratificato l’accordo integrativo della convenzione europea di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Svizzera e ha modificato il codice di procedura penale, introducendo la regola dell’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione delle norme convenzionali sulla forma delle trasmissioni (ad esempio documenti senza certificazione di conformità). La norma si applica anche ai processi in corso.

    Perché la questione era di mera interpretazione?

    Il rimettente sosteneva che la norma italiana reintroduceva un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, mentre la prassi consolidata degli Stati aderenti accettava documenti privi di certificazione di autenticità. Si trattava quindi di scegliere tra interpretazioni possibili della norma, non di accertare una incostituzionalità.

    Che cosa sono i principi della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati?

    La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 codifica le norme consuetudinarie sull’interpretazione dei trattati internazionali: il testo va interpretato secondo il senso ordinario dei termini, nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato (art. 31), tenendo conto anche della prassi applicativa successiva degli Stati contraenti (art. 31, par. 3, lett. b).

    Norme collegate

    • Art. 10 della Costituzione — Norme internazionali generalmente riconosciute come parte dell’ordinamento italiano: rilevante per l’integrazione della disciplina delle rogatorie con la Convenzione di Strasburgo.
    • Art. 111 della Costituzione — Giusto processo: invocato per l’incidenza delle norme sull’inutilizzabilità probatoria sui diritti difensivi nei processi in corso.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la disparità di trattamento tra imputati in processi in corso e quelli futuri.
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