Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 190/2014 – Contributi alle emittenti con sede legale a Bolzano e libertà di stabilimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma di Bolzano che riservava i contributi alle emittenti e ai portali con sede legale nel territorio provinciale, in contrasto con la libertà di stabilimento dell’Unione europea. Annullata anche la copertura finanziaria tramite il fondo di riserva.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano concedeva contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, ma solo a quelli con sede legale e redazione principale nel territorio provinciale. Lo Stato vi vedeva una discriminazione a danno delle imprese con sede altrove, oltre a profili di copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 2013, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 20, comma 2, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale», per violazione della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). Ha annullato l’art. 21, comma 3, per l’illegittimo ricorso al fondo di riserva per spese impreviste; inammissibile l’ulteriore profilo sulla tabella; non fondata la censura sull’art. 21, comma 4.

    Il principio

    Riservare i contributi alle imprese con sede legale nel territorio, escludendo quelle che vi operano tramite sede secondaria, viola la libertà di stabilimento garantita dai Trattati; il fondo di riserva per spese impreviste non può coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore.

    Domande e risposte

    Perché la norma sui contributi è discriminatoria?

    Perché avvantaggiava le imprese con sede legale a Bolzano rispetto a quelle che operano nel territorio tramite una sede secondaria, in contrasto con il diritto di stabilimento dell’Unione europea.

    Cosa garantisce la libertà di stabilimento?

    Il diritto delle società di un altro Stato membro di svolgere attività economica tramite una controllata, succursale o agenzia, con parità di trattamento rispetto alle imprese locali.

    Perché è stato annullato l’art. 21, comma 3?

    Perché coprire la spesa attingendo al fondo di riserva per spese impreviste viola l’art. 81 Cost.: quel fondo non può finanziare spese deliberatamente programmate.

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  • Corte cost. n. 189/2014 – Energie rinnovabili: parere aggiuntivo del Comitato tecnico in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Basilicata che inseriva un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni nel procedimento di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con il principio di semplificazione.

    Di cosa si tratta

    Per autorizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la legge statale prevede un procedimento unico ispirato alla semplificazione. La Regione Basilicata aveva aggiunto un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico, creando un adempimento ulteriore non previsto dalla disciplina nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, che introduce l’art. 4-bis nella legge reg. n. 1 del 2010, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 (non censurato) e fondata quella sui commi 2, 3 e 4. La disciplina degli impianti da fonti rinnovabili rientra nella competenza concorrente sull’energia; il procedimento unico dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale ispirato alla semplificazione, che la Regione non può aggravare con adempimenti ulteriori. Annullato l’art. 30 limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può introdurre, nel procedimento di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, perché ciò viola il principio fondamentale di semplificazione e celerità.

    Domande e risposte

    Cos’è il procedimento unico per le rinnovabili?

    È il procedimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che si conclude con un’autorizzazione unica regionale, ispirato a semplificazione e celerità per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili.

    Perché il parere aggiuntivo è illegittimo?

    Perché costituisce un adempimento ulteriore non previsto dalla norma statale, che aggrava il procedimento in contrasto con il principio fondamentale di semplificazione.

    In quale materia rientra la disciplina?

    Nella competenza legislativa concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 188/2014 – Anticipazioni di cassa di Bolzano e divieto di indebitamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma con cui la Provincia di Bolzano disciplinava autonomamente le anticipazioni di cassa, senza limiti e con istituti diversi dal tesoriere. La materia è coperta dalla «regola aurea» dell’art. 119, sesto comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano aveva previsto la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, ricorrendo anche a istituti di credito diversi dal tesoriere e allocandole nelle partite di giro. Lo Stato vi vedeva una forma mascherata di indebitamento per spese diverse dagli investimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, comma 2 (indicato per errore come comma 3), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 2012, in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Superata l’eccezione di inammissibilità legata al mero lapsus calami nell’indicazione del comma, la Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità della norma. Disciplinando autonomamente le anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e in partite di giro, la Provincia ha violato l’art. 119, sesto comma, Cost.

    Il principio

    La «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti richiede definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale: spetta allo Stato fissare i requisiti soggettivi e oggettivi delle anticipazioni di cassa, che non possono essere determinati unilateralmente dall’ente, anche se ad autonomia speciale.

    Domande e risposte

    Cos’è un’anticipazione di cassa?

    È un finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere, destinato a fronteggiare temporanee carenze di liquidità tra flussi di spesa e di entrata.

    Perché la norma di Bolzano è illegittima?

    Perché prevedeva anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e allocate nelle partite di giro, trasformandole di fatto in una forma di indebitamento vietata dall’art. 119, sesto comma, Cost.

    Cosa dice la «regola aurea»?

    Che gli enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per spese correnti.

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  • Corte cost. n. 187/2014 – Indennità di espropriazione delle aree non edificabili in Trentino

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia di Trento che ancorava l’indennità di espropriazione delle aree non edificabili al solo valore agricolo medio tabellare, ignorando il valore di mercato del bene.

    Di cosa si tratta

    Un proprietario contestava l’indennità per l’esproprio di una striscia di terreno destinata a viabilità e ferrovia: calcolata sui valori agricoli tabellari risultava di circa 5.300 euro, mentre il valore di mercato stimato superava i 10.000 euro. La Corte d’appello dubitava della congruità del criterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1993, come modificato nel 2006, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Il criterio del valore agricolo medio, già censurato per la normativa statale dalla sentenza n. 181 del 2011, è sostanzialmente riprodotto dalla norma trentina e va dichiarato illegittimo per contrasto con l’art. 42, terzo comma, Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

    Il principio

    L’indennità di espropriazione, pur potendo non coincidere integralmente con il valore venale, deve mantenere un ragionevole legame con il valore di mercato del bene, così da garantire all’espropriato un serio ristoro: il valore agricolo medio tabellare elude questo legame.

    Domande e risposte

    Cos’è il valore agricolo medio?

    È un valore tabellare calcolato in base al tipo di coltura e alla zona agraria, che prescinde dalle caratteristiche specifiche del singolo terreno espropriato.

    Perché il criterio è illegittimo?

    Perché ignora la posizione, il valore intrinseco e le caratteristiche del bene, allontanandosi dal valore di mercato e dal «serio ristoro» dovuto all’espropriato.

    La Provincia di Trento aveva competenza in materia?

    Sì, ha competenza legislativa primaria sull’espropriazione, ma deve esercitarla in armonia con la Costituzione e con gli obblighi internazionali, come la CEDU.

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  • Corte cost. n. 186/2014 – Stupefacenti: questioni sul d.l. 272/2005 e sopravvenuta carenza di oggetto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni sulle norme in materia di stupefacenti contenute nel d.l. n. 272 del 2005. Quelle disposizioni erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014.

    Di cosa si tratta

    Due giudici dubitavano della legittimità delle norme che, modificando il testo unico sugli stupefacenti, avevano riformato il trattamento sanzionatorio e unificato le tabelle delle sostanze, ritenendole estranee al contenuto originario del decreto-legge. Nel frattempo, però, quelle stesse norme erano state dichiarate illegittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione penale, e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 32 del 2014 le norme censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia ex tunc.

    Il principio

    Quando la disposizione censurata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, con efficacia retroattiva, la questione successiva diventa manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché le norme oggetto di censura erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014, quindi non esistevano più nell’ordinamento al momento della decisione.

    Cosa significa efficacia ex tunc?

    Significa che l’annullamento opera retroattivamente, come se la norma non fosse mai esistita: per questo le successive questioni restano prive di oggetto.

    Cosa contestavano i giudici rimettenti?

    La disomogeneità delle norme sugli stupefacenti rispetto al contenuto originario del decreto-legge e il difetto dei requisiti di necessità e urgenza, in riferimento all’art. 77 Cost.

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  • Corte cost. n. 185/2014 – Conflitto tra poteri e deposito tardivo degli atti notificati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice contro una delibera di insindacabilità parlamentare. Il deposito degli atti notificati era avvenuto oltre il termine perentorio previsto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze aveva sollevato conflitto contro la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di un deputato oggetto di una causa di risarcimento danni. Dopo l’ammissibilità del conflitto, però, il giudice aveva depositato gli atti notificati in ritardo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Tribunale ordinario di Firenze, sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito degli atti nella cancelleria della Corte ha carattere perentorio e va osservato a pena di decadenza; nella specie il deposito era avvenuto oltre tale termine. Inammissibile la richiesta di autorimessione sulle norme integrative, estranee al sindacato di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il termine per il deposito degli atti notificati nel conflitto tra poteri ha natura perentoria: la sua inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso, perché da esso decorre l’intera catena dei successivi termini processuali.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri?

    È il giudizio con cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere ha leso la propria sfera di attribuzioni costituzionali; qui un giudice contesta la delibera di insindacabilità della Camera.

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché il giudice ha depositato gli atti notificati oltre il termine perentorio di trenta giorni, decadendo dalla possibilità di proseguire il giudizio di merito.

    Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione?

    Garantisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni; la Camera ne aveva fatto applicazione con la delibera contestata.

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  • Corte cost. n. 184/2014 – Patteggiamento e contestazione tardiva di una circostanza aggravante

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento quando, in dibattimento, gli viene contestata un’aggravante già risultante dagli atti d’indagine.

    Di cosa si tratta

    Durante un processo per guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero contestava in dibattimento due circostanze aggravanti già desumibili dagli atti fin dall’inizio. Le parti chiedevano di patteggiare la pena per il fatto aggravato, ma la richiesta era tardiva perché i termini erano già decorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere l’applicazione della pena (art. 444) a seguito della contestazione in dibattimento di un’aggravante che già risultava dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

    Il principio

    Quando la contestazione «tardiva» di un’aggravante deriva da un errore del pubblico ministero su elementi già noti, precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali lede il diritto di difesa e il principio di uguaglianza: la scelta del rito dipende dalla concreta impostazione dell’accusa.

    Domande e risposte

    Cos’è la contestazione suppletiva «tardiva»?

    È la contestazione, in dibattimento, di un’aggravante che in realtà risultava già dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, frutto di un errore o di una rilettura del pubblico ministero.

    Cosa cambia per l’imputato?

    Può chiedere il patteggiamento anche per il fatto aggravato contestato in ritardo, recuperando una facoltà difensiva che la decorrenza dei termini gli aveva precluso.

    Perché la norma violava la Costituzione?

    Perché faceva dipendere l’accesso al rito speciale dalla maggiore o minore completezza dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, discriminando irragionevolmente l’imputato.

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  • Corte cost. n. 183/2014 – Ricorso straordinario per errore di fatto e procedimento de libertate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 625-bis del codice di procedura penale, che riserva il ricorso straordinario per errore di fatto al solo condannato. L’ordinanza di rimessione presentava gravi carenze e l’effetto preclusivo di una precedente decisione.

    Di cosa si tratta

    Un difensore aveva proposto ricorso straordinario per errore di fatto lamentando di non aver ricevuto l’avviso d’udienza in cassazione in un procedimento sulle misure cautelari. La norma, però, riserva questo rimedio al «condannato», non all’indagato sottoposto a misura cautelare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 625-bis del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, terza sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente i fatti e non chiariva se la misura cautelare fosse ancora attuale, incidendo sulla rilevanza; inoltre un precedente analogo ricorso era già stato dichiarato inammissibile, con formazione di un «giudicato cautelare». Il richiamo alla sentenza n. 113 del 2011 è stato ritenuto non pertinente.

    Il principio

    La carente descrizione della fattispecie e la mancata verifica della perdurante attualità della misura cautelare rendono la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Chi può proporre il ricorso straordinario dell’art. 625-bis?

    Secondo la norma, la persona condannata, contro una sentenza che definisce il processo: non l’indagato destinatario di un’ordinanza cautelare.

    Perché la questione è inammissibile?

    Per le carenze descrittive dell’ordinanza di rimessione e perché non era chiaro se la misura cautelare fosse ancora in essere, con riflessi sulla rilevanza.

    Cos’è il «giudicato cautelare»?

    È l’effetto preclusivo che deriva dalla definizione della fase incidentale: un precedente ricorso analogo era già stato dichiarato inammissibile.

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  • Corte cost. n. 182/2014 – Competenza del TAR Lazio sullo scioglimento dei Comuni per mafia

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che concentra presso il TAR Lazio le controversie sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. La scelta è ragionevole, vista la natura di misura governativa straordinaria di tali provvedimenti.

    Di cosa si tratta

    Tre cittadini avevano impugnato davanti al TAR Campania il decreto di scioglimento del Comune di Giugliano per condizionamento mafioso. Il codice del processo amministrativo, però, riserva queste cause al TAR Lazio, sede di Roma, impedendo al giudice campano sia di decidere sia di pronunciarsi sulla domanda cautelare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 135, comma 1, lettera q), e gli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 125, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per la parte sui provvedimenti dell’art. 142 (non rilevante) e non fondate le restanti censure. La concentrazione presso il TAR Lazio è giustificata dalla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio» dello scioglimento, atto di alta amministrazione dei vertici dello Stato. Non fondata anche la censura sul divieto di pronuncia cautelare da parte del giudice incompetente.

    Il principio

    La deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale è legittima quando è disposta in vista di uno scopo legittimo, connessa razionalmente al fine e necessaria: tali requisiti ricorrono per gli atti dell’amministrazione centrale dello Stato in materia di ordine pubblico.

    Domande e risposte

    Perché queste cause vanno al TAR Lazio?

    Perché lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è un provvedimento dell’amministrazione centrale dello Stato, adottato con d.P.R. previa delibera del Consiglio dei ministri, che trascende gli interessi locali.

    La concentrazione viola il giudice naturale?

    No: l’art. 25 Cost. richiede che il giudice sia individuato in base a criteri generali predeterminati dalla legge, non in base alla prossimità geografica.

    Il giudice incompetente può concedere misure cautelari?

    No: consentirlo significherebbe permettere a un giudice individuato in violazione delle regole di competenza di incidere sulla controversia, in contrasto proprio con gli artt. 24 e 111 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2014 – Prorogatio del Consiglio regionale e legge approvata prima delle elezioni

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    La Corte costituzionale ha deciso il ricorso dello Stato contro una legge omnibus del Friuli-Venezia Giulia approvata poco prima delle elezioni. Inammissibili le censure sulla prorogatio (il mandato non era scaduto); fondate invece alcune censure su singole disposizioni in materia di ambiente, personale e progressioni.

    Di cosa si tratta

    Una legge regionale «omnibus» del Friuli-Venezia Giulia era stata approvata a ridosso delle elezioni regionali. Lo Stato sospettava un intervento di captatio benevolentiae verso gli elettori e contestava anche specifiche norme su materiale litoide, assunzioni di personale e progressioni economiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata l’intera legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 121 e 122 Cost., allo statuto speciale e ai principi sulla prorogatio, oltre a singole disposizioni in riferimento all’art. 117 Cost. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sull’intera legge: la prorogatio presuppone la scadenza del mandato, che qui non c’era stata, e i parametri invocati non erano pertinenti. Ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 28, dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 10, comma 5, per contrasto con la competenza statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica; cessata la materia del contendere sull’art. 10, commi 1 e 2.

    Il principio

    L’istituto della prorogatio riguarda solo l’intervallo tra la scadenza del mandato e l’insediamento del nuovo organo: prima della scadenza non vi può essere prorogatio. La Corte ha tuttavia segnalato la lacuna del legislatore regionale, che non disciplina i poteri del Consiglio nella fase pre-elettorale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prorogatio?

    È il regime per cui un organo elettivo, dopo la scadenza del mandato, resta in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo organo.

    Perché le censure generali sono inammissibili?

    Perché la legge era stata approvata prima della scadenza del mandato del Consiglio, quindi non in regime di prorogatio: i parametri invocati erano inconferenti.

    Quali norme sono state annullate?

    L’art. 3, comma 28 (materiale litoide e tutela dell’ambiente), l’art. 7, commi 1, 2 e 3 (limiti di spesa per il personale) e l’art. 10, comma 5 (progressioni economiche), per violazione della competenza statale e del coordinamento della finanza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2014 – Istigazione alla corruzione e subornazione del consulente tecnico: inammissibilità

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 322, secondo comma, del codice penale, sollevata dalle Sezioni unite penali della Cassazione in tema di trattamento sanzionatorio dell’offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava l’offerta di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero per una falsa consulenza. Le Sezioni unite ritenevano che tale condotta fosse punita più gravemente di situazioni analoghe (come la subornazione del perito del giudice), con possibile irragionevole disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 322, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui per l’offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero prevedeva una pena superiore a quella dell’art. 377, primo comma, in relazione all’art. 373 c.p. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, Sezioni unite penali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dalle Sezioni unite penali della Cassazione.

    Il principio

    Quando la questione poggia su una premessa interpretativa o su una richiesta che esorbita dai poteri della Corte — come la rideterminazione delle cornici edittali in materia penale, riservata al legislatore — la pronuncia è di inammissibilità e la norma censurata non viene scrutinata nel merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nell’ambito di un procedimento penale relativo all’offerta di denaro a un consulente tecnico del pubblico ministero.

    Qual era il dubbio di costituzionalità?

    Che punire più gravemente l’offerta al consulente tecnico del pubblico ministero rispetto ad analoghe condotte verso il perito del giudice violasse l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento.

    Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?

    Che la Corte non valuta nel merito la legittimità della norma, la quale resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 162/2014 – Divieto di fecondazione eterologa: illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo previsto dalla legge n. 40 del 2004, nei casi di sterilità o infertilità assolute e irreversibili.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 vietava in modo assoluto il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con gameti donati da terzi. Tre tribunali, investiti dalle domande di coppie colpite da gravi forme di sterilità, hanno dubitato della legittimità costituzionale di tale divieto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU). Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Milano, Firenze e Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui vieta alla coppia il ricorso alla PMA di tipo eterologo in presenza di una patologia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili; ha inoltre dichiarato illegittimi l’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», e l’art. 12, comma 1.

    Il principio

    Il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in presenza di patologie che causino sterilità o infertilità assolute e irreversibili, è costituzionalmente illegittimo: comprime in modo irragionevole il diritto della coppia di formare una famiglia e la tutela della salute, anche psichica.

    Domande e risposte

    Che cos’è la fecondazione eterologa?

    È la tecnica di procreazione medicalmente assistita in cui almeno uno dei gameti (ovulo o spermatozoo) proviene da un donatore esterno alla coppia.

    Cosa ha deciso esattamente la Corte?

    Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa per le coppie con sterilità o infertilità assolute e irreversibili, eliminando anche le sanzioni e le limitazioni connesse a quel divieto.

    Il divieto vale ancora?

    No, nei limiti indicati dalla sentenza: per le coppie affette dalle patologie descritte la fecondazione eterologa non può più essere vietata in modo assoluto.

    Norme collegate