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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 625-bis del codice di procedura penale, che riserva il ricorso straordinario per errore di fatto al solo condannato. L’ordinanza di rimessione presentava gravi carenze e l’effetto preclusivo di una precedente decisione.

Di cosa si tratta

Un difensore aveva proposto ricorso straordinario per errore di fatto lamentando di non aver ricevuto l’avviso d’udienza in cassazione in un procedimento sulle misure cautelari. La norma, però, riserva questo rimedio al «condannato», non all’indagato sottoposto a misura cautelare.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 625-bis del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, terza sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente i fatti e non chiariva se la misura cautelare fosse ancora attuale, incidendo sulla rilevanza; inoltre un precedente analogo ricorso era già stato dichiarato inammissibile, con formazione di un «giudicato cautelare». Il richiamo alla sentenza n. 113 del 2011 è stato ritenuto non pertinente.

Il principio

La carente descrizione della fattispecie e la mancata verifica della perdurante attualità della misura cautelare rendono la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Chi può proporre il ricorso straordinario dell’art. 625-bis?

Secondo la norma, la persona condannata, contro una sentenza che definisce il processo: non l’indagato destinatario di un’ordinanza cautelare.

Perché la questione è inammissibile?

Per le carenze descrittive dell’ordinanza di rimessione e perché non era chiaro se la misura cautelare fosse ancora in essere, con riflessi sulla rilevanza.

Cos’è il «giudicato cautelare»?

È l’effetto preclusivo che deriva dalla definizione della fase incidentale: un precedente ricorso analogo era già stato dichiarato inammissibile.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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