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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma con cui la Provincia di Bolzano disciplinava autonomamente le anticipazioni di cassa, senza limiti e con istituti diversi dal tesoriere. La materia è coperta dalla «regola aurea» dell’art. 119, sesto comma, Cost.
Di cosa si tratta
La Provincia di Bolzano aveva previsto la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, ricorrendo anche a istituti di credito diversi dal tesoriere e allocandole nelle partite di giro. Lo Stato vi vedeva una forma mascherata di indebitamento per spese diverse dagli investimenti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10, comma 2 (indicato per errore come comma 3), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 2012, in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Superata l’eccezione di inammissibilità legata al mero lapsus calami nell’indicazione del comma, la Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità della norma. Disciplinando autonomamente le anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e in partite di giro, la Provincia ha violato l’art. 119, sesto comma, Cost.
Il principio
La «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti richiede definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale: spetta allo Stato fissare i requisiti soggettivi e oggettivi delle anticipazioni di cassa, che non possono essere determinati unilateralmente dall’ente, anche se ad autonomia speciale.
Domande e risposte
Cos’è un’anticipazione di cassa?
È un finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere, destinato a fronteggiare temporanee carenze di liquidità tra flussi di spesa e di entrata.
Perché la norma di Bolzano è illegittima?
Perché prevedeva anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e allocate nelle partite di giro, trasformandole di fatto in una forma di indebitamento vietata dall’art. 119, sesto comma, Cost.
Cosa dice la «regola aurea»?
Che gli enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per spese correnti.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — violato nella regola aurea del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.