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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma con cui la Provincia di Bolzano disciplinava autonomamente le anticipazioni di cassa, senza limiti e con istituti diversi dal tesoriere. La materia è coperta dalla «regola aurea» dell’art. 119, sesto comma, Cost.

Di cosa si tratta

La Provincia di Bolzano aveva previsto la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, ricorrendo anche a istituti di credito diversi dal tesoriere e allocandole nelle partite di giro. Lo Stato vi vedeva una forma mascherata di indebitamento per spese diverse dagli investimenti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 10, comma 2 (indicato per errore come comma 3), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 2012, in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Superata l’eccezione di inammissibilità legata al mero lapsus calami nell’indicazione del comma, la Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità della norma. Disciplinando autonomamente le anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e in partite di giro, la Provincia ha violato l’art. 119, sesto comma, Cost.

Il principio

La «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti richiede definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale: spetta allo Stato fissare i requisiti soggettivi e oggettivi delle anticipazioni di cassa, che non possono essere determinati unilateralmente dall’ente, anche se ad autonomia speciale.

Domande e risposte

Cos’è un’anticipazione di cassa?

È un finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere, destinato a fronteggiare temporanee carenze di liquidità tra flussi di spesa e di entrata.

Perché la norma di Bolzano è illegittima?

Perché prevedeva anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e allocate nelle partite di giro, trasformandole di fatto in una forma di indebitamento vietata dall’art. 119, sesto comma, Cost.

Cosa dice la «regola aurea»?

Che gli enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per spese correnti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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