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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Basilicata che inseriva un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni nel procedimento di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con il principio di semplificazione.
Di cosa si tratta
Per autorizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la legge statale prevede un procedimento unico ispirato alla semplificazione. La Regione Basilicata aveva aggiunto un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico, creando un adempimento ulteriore non previsto dalla disciplina nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, che introduce l’art. 4-bis nella legge reg. n. 1 del 2010, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 (non censurato) e fondata quella sui commi 2, 3 e 4. La disciplina degli impianti da fonti rinnovabili rientra nella competenza concorrente sull’energia; il procedimento unico dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale ispirato alla semplificazione, che la Regione non può aggravare con adempimenti ulteriori. Annullato l’art. 30 limitatamente ai commi 2, 3 e 4.
Il principio
Il legislatore regionale non può introdurre, nel procedimento di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, perché ciò viola il principio fondamentale di semplificazione e celerità.
Domande e risposte
Cos’è il procedimento unico per le rinnovabili?
È il procedimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che si conclude con un’autorizzazione unica regionale, ispirato a semplificazione e celerità per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili.
Perché il parere aggiuntivo è illegittimo?
Perché costituisce un adempimento ulteriore non previsto dalla norma statale, che aggrava il procedimento in contrasto con il principio fondamentale di semplificazione.
In quale materia rientra la disciplina?
Nella competenza legislativa concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — invocato per il buon andamento e il principio di non aggravamento del procedimento
- Art. 117 della Costituzione — violato per il contrasto con il principio fondamentale di semplificazione in materia di energia
- Art. 118 della Costituzione — richiamato sul riparto delle funzioni amministrative e sulla leale collaborazione
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