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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma di Bolzano che riservava i contributi alle emittenti e ai portali con sede legale nel territorio provinciale, in contrasto con la libertà di stabilimento dell’Unione europea. Annullata anche la copertura finanziaria tramite il fondo di riserva.

Di cosa si tratta

La Provincia di Bolzano concedeva contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, ma solo a quelli con sede legale e redazione principale nel territorio provinciale. Lo Stato vi vedeva una discriminazione a danno delle imprese con sede altrove, oltre a profili di copertura finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 2013, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 20, comma 2, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale», per violazione della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). Ha annullato l’art. 21, comma 3, per l’illegittimo ricorso al fondo di riserva per spese impreviste; inammissibile l’ulteriore profilo sulla tabella; non fondata la censura sull’art. 21, comma 4.

Il principio

Riservare i contributi alle imprese con sede legale nel territorio, escludendo quelle che vi operano tramite sede secondaria, viola la libertà di stabilimento garantita dai Trattati; il fondo di riserva per spese impreviste non può coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore.

Domande e risposte

Perché la norma sui contributi è discriminatoria?

Perché avvantaggiava le imprese con sede legale a Bolzano rispetto a quelle che operano nel territorio tramite una sede secondaria, in contrasto con il diritto di stabilimento dell’Unione europea.

Cosa garantisce la libertà di stabilimento?

Il diritto delle società di un altro Stato membro di svolgere attività economica tramite una controllata, succursale o agenzia, con parità di trattamento rispetto alle imprese locali.

Perché è stato annullato l’art. 21, comma 3?

Perché coprire la spesa attingendo al fondo di riserva per spese impreviste viola l’art. 81 Cost.: quel fondo non può finanziare spese deliberatamente programmate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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