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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni sulle norme in materia di stupefacenti contenute nel d.l. n. 272 del 2005. Quelle disposizioni erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014.
Di cosa si tratta
Due giudici dubitavano della legittimità delle norme che, modificando il testo unico sugli stupefacenti, avevano riformato il trattamento sanzionatorio e unificato le tabelle delle sostanze, ritenendole estranee al contenuto originario del decreto-legge. Nel frattempo, però, quelle stesse norme erano state dichiarate illegittime.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione penale, e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 32 del 2014 le norme censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia ex tunc.
Il principio
Quando la disposizione censurata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, con efficacia retroattiva, la questione successiva diventa manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.
Domande e risposte
Perché le questioni sono inammissibili?
Perché le norme oggetto di censura erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014, quindi non esistevano più nell’ordinamento al momento della decisione.
Cosa significa efficacia ex tunc?
Significa che l’annullamento opera retroattivamente, come se la norma non fosse mai esistita: per questo le successive questioni restano prive di oggetto.
Cosa contestavano i giudici rimettenti?
La disomogeneità delle norme sugli stupefacenti rispetto al contenuto originario del decreto-legge e il difetto dei requisiti di necessità e urgenza, in riferimento all’art. 77 Cost.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — parametro invocato sui presupposti e sull’omogeneità del decreto-legge
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