Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 270/2002 – Insindacabilità parlamentare senatore magistrato Giorgianni

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti del Senato, dichiarando che non spetta al Senato ritenere insindacabili ex art. 68 Cost. i fatti relativi all’omessa informazione ai colleghi sullo stato di un procedimento e alla cancellazione di dati informatici, nonché alla frequentazione di persona di dubbia fama. Ha invece lasciato impregiudicata la questione relativa alle dichiarazioni del senatore Giorgianni alla Commissione antimafia.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Angelo Giorgianni, magistrato in aspettativa, era sottoposto a procedimento disciplinare davanti alla Sezione disciplinare del CSM per una serie di addebiti. Il Senato aveva deliberato nel 1999 che i fatti oggetto di tre capi di incolpazione riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, impedendo così il prosieguo del procedimento disciplinare. La Sezione disciplinare aveva contestato questa qualificazione per due dei tre capi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Sezione disciplinare del CSM ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato chiedendo che la Corte dichiarasse che non spettava al Senato ritenere insindacabili due dei tre capi di incolpazione: l’omessa informazione ai colleghi e la cancellazione di dati informatici, nonché la frequentazione di persona di dubbia fama. Solo per il terzo capo (dichiarazioni alla Commissione antimafia) la Sezione riconosceva l’esistenza del nesso funzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: a) dichiarato che non spetta al Senato ritenere insindacabili i fatti relativi all’omessa informazione, alla cancellazione di dati informatici e alla frequentazione di persona di dubbia fama, poiché essi riguardavano comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie prima dell’elezione, privi di qualsiasi nesso con l’attività parlamentare; b) annullato in parte qua la deliberazione del Senato del 29 luglio 1999.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. non può coprire comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie anteriori all’elezione parlamentare, anche qualora il soggetto sia poi divenuto parlamentare. Il nesso funzionale con le funzioni parlamentari deve essere concreto e identificabile, non può fondarsi su un generico legame politico.

    Domande e risposte

    La Sezione disciplinare del CSM può sollevare conflitto di attribuzioni?

    Sì. La Corte ha riconosciuto la legittimazione della Sezione disciplinare, quale articolazione interna del CSM competente a esercitare definitivamente il potere disciplinare sui magistrati, a proporre conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare che interferisca con il suo potere disciplinare.

    I comportamenti tenuti prima di diventare parlamentare possono essere coperti dall’immunità?

    No, se sono riferibili all’esercizio di funzioni incompatibili con quelle parlamentari, come le funzioni giudiziarie di un magistrato in aspettativa. Il nesso con le funzioni parlamentari deve essere individuato con riferimento all’attività concretamente svolta in tale veste, non a quella svolta prima dell’elezione.

    Cosa ha deciso la Corte per le dichiarazioni del senatore Giorgianni alla Commissione antimafia?

    La Sezione disciplinare aveva già riconosciuto per quel capo l’esistenza del nesso funzionale con le funzioni parlamentari, non contestando la relativa delibera del Senato. La Corte ha quindi accolto il conflitto solo per i due capi di incolpazione per i quali la Sezione aveva negato il nesso funzionale.

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  • Corte cost. n. 250/2002 – Successioni quote societarie non quotate base imponibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990, che fissa la base imponibile dell’imposta sulle successioni per le partecipazioni societarie non quotate al valore risultante dall’ultimo bilancio o inventario. La norma non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva, né eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Chi riceve in eredità partecipazioni di società non quotate in borsa paga l’imposta di successione calcolando la base imponibile non sul valore di mercato, ma sul valore risultante dall’ultimo bilancio o inventario. Sia la Commissione tributaria provinciale di Cremona che la Corte di cassazione (sezione tributaria) avevano messo in discussione questa regola, sostenendo che crei disparità di trattamento rispetto alle partecipazioni quotate (tassate al valore di borsa) e agli immobili, e che violi il principio di capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cremona e la Corte di cassazione (sezione tributaria) avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (la Cassazione anche all’art. 76 Cost.), questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). La norma era censurata nella parte in cui determina la base imponibile delle partecipazioni societarie non quotate in proporzione al patrimonio netto societario risultante dal bilancio, anziçhé al valore venale del cespite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sotto tutti i profili. Il riferimento al valore di bilancio o inventario è tutt’altro che irragionevole per le partecipazioni non quotate, in assenza di un valore di mercato e considerata l’impossibilità per l’erede di procedere a una valutazione autonoma del patrimonio sociale. Le diverse tipologie di beni caduti in successione giustificano criteri diversi di determinazione della base imponibile. La norma rispetta anche i limiti della delega legislativa.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione della base imponibile, con il solo limite della non arbitrarietà. Per le partecipazioni societarie non quotate, il riferimento al valore di bilancio o inventario è una scelta ragionevole in ragione dell’assenza di un valore di mercato e non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Come si calcola l’imposta di successione su quote di S.r.l. o S.p.A. non quotate?

    In base all’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 (prima della soppressione dell’imposta nel 2001 e della sua successiva reintroduzione), la base imponibile era pari alla quota proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

    Perché il valore di bilancio può essere diverso dal valore reale della partecipazione?

    Il valore di bilancio rispecchia il patrimonio netto contabile della società, che può non coincidere con il valore di mercato della partecipazione, influenzato anche da fattori quali le prospettive reddituali, gli avviamenti e le plusvalenze latenti non iscritte in bilancio. Questa differenza era al centro della censura dei rimettenti.

    La successiva soppressione dell’imposta di successione (2001) ha influito sul giudizio?

    No. La Corte ha precisato che né la modifica della norma censurata né la soppressione dell’imposta introdotta dalla legge n. 383 del 2001 incidevano sul giudizio, trattandosi di modifiche applicabili solo alle successioni aperte in data successiva alle ordinanze di rimessione.

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  • Corte cost. n. 249/2002 – Indebito pensionistico ripetibilità parziale

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 in materia di ripetizione delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate. Una legge sopravvenuta (art. 38 della legge n. 448 del 2001) aveva introdotto norme parzialmente diverse sulla stessa materia, rendendo necessario un riesame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Diversi tribunali (Roma, Viterbo, Macerata) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali norme prevedevano che le prestazioni pensionistiche indebitamente erogate prima del 1° gennaio 1996 non dovessero essere restituite se il pensionato aveva nel 1995 un reddito personale fino a 16 milioni di lire, mentre per redditi superiori il recupero avveniva nella misura dei tre quarti. I rimettenti lamentavano violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione per l’efficacia retroattiva della norma e per la scelta del solo anno 1995 come parametro reddituale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Roma, Viterbo e Macerata avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, censurata: per l’efficacia retroattiva e la lesione dell’affidamento dei pensionati; per l’irragionevole parametro reddituale limitato all’anno 1995; per la compressione del diritto a prestazioni previdenziali adeguate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ritenendo pregiudiziale la sopravvenienza dell’art. 38, commi 7-10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Tale norma aveva esteso l’applicazione retroattiva della disciplina sull’indebito pensionistico fino al 31 dicembre 2000, in modo non coincidente con le norme impugnate. Spettava ai giudici rimettenti valutare se le questioni fossero ancora rilevanti alla luce di questo mutamento del quadro normativo.

    Il principio

    Quando una norma sopravvenuta modifica il quadro normativo rilevante in modo da poter incidere sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale pendenti, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché valutino se le questioni siano ancora rilevanti e se i motivi originari di incostituzionalità persistano alla luce del nuovo assetto normativo.

    Domande e risposte

    L’INPS può sempre ripetere le prestazioni pensionistiche erogate per errore?

    No. La legge prevede limiti alla ripetibilità dell’indebito previdenziale: il recupero è escluso in assenza di dolo del percettore, ed è limitato nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dell’indebito. La legge n. 662 del 1996 aveva introdotto una disciplina transitoria, con diversi limiti al recupero in base al reddito del pensionato.

    Perché la scelta del solo anno 1995 come parametro reddituale era ritenuta irragionevole dai rimettenti?

    Secondo i giudici a quo, fare riferimento al solo reddito del 1995 per determinare la ripetibilità di prestazioni erogate in anni diversi crea disparità irragionevoli: un pensionato con basso reddito nell’anno in cui ricevette le somme indebite, ma con reddito superiore nel 1995, può essere tenuto alla restituzione dei tre quarti, mentre la ratio della norma dovrebbe tutelare chi concretamente ha già consumato le somme per bisogni primari.

    Cosa prevede l’art. 38 Cost. in materia previdenziale?

    L’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. I rimettenti sostenevano che imporre la restituzione di somme già destinate ai bisogni vitali comprimesse irragionevolmente questo diritto.

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  • Corte cost. n. 268/2002 – Cognome del minore adottato in casi particolari

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983, che nel rinviare all’art. 299 c.c. imponeva al minore adottato in casi particolari di anteporre il cognome dell’adottante al proprio. La norma non sacrifica l’identità personale del minore, poiché il cognome originario non viene cancellato ma viene mantenuto in posizione posticipata.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento per adozione in casi particolari ex art. 44, lettera b), della legge n. 184/1983 — in cui il coniuge della madre biologica intendeva adottare il figlio naturale di lei — la Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che imponeva automaticamente la posposizione del cognome originario del minore a quello dell’adottante, senza consentire al giudice alcuna valutazione discrezionale nell’interesse del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino — sezione per i minorenni — ha impugnato l’art. 55 della legge n. 184/1983 in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che l’automatismo della norma (anteporre sempre il cognome dell’adottante) non consentisse di valutare, caso per caso, quale cognome fosse più idoneo alla formazione dell’identità del minore nella nuova famiglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. A differenza dei casi decisi con le sentenze n. 13/1994 e n. 297/1996 — in cui la sostituzione automatica del cognome originario cancellava un tratto essenziale dell’identità personale già consolidata — nell’adozione in casi particolari il cognome originario non viene soppresso ma rimane in posizione posticipata, e la sola scelta della posizione dei due cognomi non costituisce violazione del diritto della personalità.

    Il principio

    Il cognome è un diritto fondamentale della personalità tutelato dall’art. 2 Cost. e ne è incostituzionale la soppressione automatica. Tuttavia, la sola posposizione del cognome originario rispetto a quello dell’adottante, che mantiene il primo come parte del nome complessivo, non costituisce una violazione del diritto all’identità personale del minore adottato in casi particolari.

    Domande e risposte

    Cosa accade al cognome di un minore adottato in casi particolari?

    Secondo l’art. 55 della legge n. 184/1983, che rinvia all’art. 299 c.c., il minore assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Il cognome originario rimane quindi, ma in posizione posticipata.

    In quali casi l’adozione si realizza «in casi particolari»?

    L’art. 44 della legge n. 184/1983 prevede l’adozione in casi particolari quando, ad esempio, il minore è orfano di entrambi i genitori e non può accedere all’adozione ordinaria, oppure quando il coniuge intende adottare il figlio naturale dell’altro coniuge (il caso oggetto del giudizio), o ancora quando vi è un rapporto affettivo consolidato con persona non coniugata.

    Quando la sostituzione automatica del cognome è invece incostituzionale?

    Secondo le sentenze n. 13/1994 e n. 297/1996, l’automatismo è incostituzionale quando determina la totale cancellazione del cognome con cui il soggetto era già conosciuto nell’ambiente sociale e che era divenuto un segno autonomo e distintivo della sua identità personale, senza lasciare al giudice la possibilità di valutare il diritto a mantenerlo.

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  • Corte cost. n. 248/2002 – Improcedibilità ricorso paesaggio protetto Liguria

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    Il Governo aveva impugnato, prima della promulgazione, una seconda delibera legislativa della Regione Liguria che istituiva la categoria del “paesaggio protetto” e modificava il regime delle aree protette regionali. Con la riforma del Titolo V del 2001, il controllo preventivo delle leggi regionali è stato abolito e la Corte ha dichiarato improcedibile anche questo ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una seconda delibera legislativa della Regione Liguria (sempre riapprovata il 10 ottobre 2000), connessa a quella di cui all’ordinanza n. 247/2002, che introduceva nell’art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 la categoria del “paesaggio protetto” e modificava ulteriori norme sul regime delle aree protette. Secondo il Governo, la delibera diminuiva la soglia di tutela ambientale e consentiva attività venatoria in aree che avrebbero dovuto restare protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000 (“Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio”), in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e all’art. 9 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Come per l’ordinanza n. 247/2002, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abolito il procedimento preventivo di impugnazione governativa delle delibere legislative regionali. Anche in questo giudizio l’Avvocatura aveva depositato atto di rinuncia, non accettato dalla Regione Liguria.

    Il principio

    Il nuovo art. 127 della Costituzione, come riformulato dalla l. cost. n. 3/2001, prevede esclusivamente un controllo successivo alla promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali. I ricorsi già proposti secondo il vecchio procedimento preventivo sono improcedibili, indipendentemente dal merito delle censure mosse e dall’eventuale rinuncia non accettata.

    Domande e risposte

    La categoria del “paesaggio protetto” introdotta dalla Liguria era compatibile con la legge quadro nazionale sulle aree protette?

    La Corte non si è pronunciata nel merito per effetto della dichiarazione di improcedibilità. La questione della compatibilità della categoria del “paesaggio protetto” con la legge n. 394/1991 e con le norme sulla caccia non è stata esaminata dalla Corte in questo giudizio.

    L’istituzione di nuove categorie di aree protette regionali rientra nella competenza regionale?

    Le Regioni hanno competenza in materia di parchi e riserve naturali regionali, nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge nazionale (legge quadro n. 394/1991). L’introduzione di nuove categorie di tutela è possibile se non riduce il livello di protezione previsto dalla legge-quadro.

    Quale è la differenza tra i giudizi di cui alle ordinanze n. 247 e n. 248 del 2002?

    Entrambi riguardano delibere legislative della Regione Liguria del 10 ottobre 2000 in materia di aree protette. La n. 247 riguarda la classificazione e il regime di protezione dei parchi naturali regionali; la n. 248 riguarda l’introduzione della categoria del “paesaggio protetto” e altre modifiche al sistema di tutela territoriale.

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  • Corte cost. n. 267/2002 – Termine quinquennale riabilitazione civile del fallito

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, n. 3, del r.d. n. 267/1942, nella parte in cui prevede il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento per la riabilitazione civile del fallito. La questione era già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 549/2000 nei confronti degli artt. 3, 4 e 41 Cost., e anche i nuovi profili proposti dal rimettente erano privi di fondamento.

    Di cosa si tratta

    Un imprenditore fallito aveva chiesto la riabilitazione civile, che rimuove le incapacità personali conseguenti alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Siena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine minimo quinquennale previsto dalla legge fallimentare, sostenendo che il protrarsi della procedura per cause indipendenti dalla condotta del fallito rendesse il termine incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena ha impugnato l’art. 143, n. 3, del r.d. n. 267/1942 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, sostenendo che il requisito del quinquennio dalla chiusura del fallimento impedisse la riabilitazione quando la procedura si fosse protratta per cause non imputabili al fallito, comprimendo irragionevolmente il diritto al lavoro e la libertà di movimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sotto tutti i profili. Ha richiamato la sentenza n. 549/2000 che aveva già escluso l’irragionevolezza del termine quinquennale e chiarito che le incapacità relative alla libertà di corrispondenza e di movimento vengono meno con la chiusura del fallimento, non con la riabilitazione. Le disparità derivanti dalla diversa durata delle procedure fallimentari sono disparità di mero fatto, irrilevanti ex art. 3 Cost.

    Il principio

    Le disparità di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, come la diversa durata delle procedure fallimentari, non danno luogo a problemi di incostituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost. Il legislatore esercita un potere discrezionale non irragionevole nel fissare la chiusura del fallimento quale condizione del termine della misura premiale della riabilitazione.

    Domande e risposte

    Cosa è la riabilitazione civile del fallito?

    La riabilitazione civile è il provvedimento giudiziario che rimuove le incapacità personali conseguenti alla dichiarazione di fallimento (come il divieto di esercitare determinate attività commerciali). La legge fallimentare del 1942 prevedeva, tra i requisiti, il decorso di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

    Le incapacità personali del fallito durano fino alla riabilitazione?

    Non tutte. Quelle relative alla libertà di corrispondenza e alla libertà di movimento (artt. 48 e 49 l.f.) cessano con la chiusura della procedura concorsuale. Le incapacità che perdurano sono quelle che precludono l’esercizio di determinate attività commerciali, che invece richiedono la riabilitazione.

    Il fallito può esercitare una nuova impresa durante la procedura concorsuale?

    Sì, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte. In assenza di una norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di agire, è possibile esercitare una nuova impresa anche nel corso della procedura, con beni non aggredibili o non aggrediti dalla stessa.

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  • Corte cost. n. 247/2002 – Improcedibilità ricorso aree protette Liguria

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    Il Governo aveva impugnato, secondo il vecchio procedimento ex art. 127 Cost., una delibera legislativa della Regione Liguria che modificava la disciplina delle aree protette regionali ammettendo temporaneamente la caccia in alcune zone parco. Con la riforma del Titolo V del 2001, il controllo preventivo è stato abolito e la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una delibera legislativa della Regione Liguria (riapprovata il 10 ottobre 2000) che modificava la legge regionale n. 12 del 1995 sulle aree protette. Secondo la difesa erariale, la delibera avrebbe consentito l’attività venatoria in parti dei parchi regionali, in violazione delle leggi nazionali n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) e n. 157 del 1992 (protezione della fauna selvatica). Anche l’Avvocatura aveva poi depositato atto di rinuncia al ricorso, ma la Regione Liguria non aveva accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000 (modifiche alla legge regionale n. 12 del 1995 e successive modifiche sul riordino delle aree protette), in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abolito il procedimento di controllo preventivo di costituzionalità sulle delibere legislative regionali. Il nuovo art. 127 Cost. prevede che il Governo possa impugnare le leggi regionali solo dopo la promulgazione e pubblicazione, entro sessanta giorni. Il ricorso proposto in base al vecchio art. 127 Cost. è divenuto pertanto improcedibile.

    Il principio

    I ricorsi del Governo proposti prima della riforma del 2001 contro delibere legislative regionali non ancora promulgate sono improcedibili a seguito della soppressione del controllo preventivo di costituzionalità. Nemmeno la rinuncia dell’Avvocatura al ricorso, non accettata dalla Regione, produce effetti diversi: la decisione è comunque l’improcedibilità.

    Domande e risposte

    Cosa accade se il Governo rinuncia al ricorso davanti alla Corte costituzionale?

    La rinuncia al ricorso, per produrre effetti, deve essere accettata dalla controparte. In assenza di accettazione, il giudizio prosegue e la Corte decide secondo le regole ordinarie, come avvenuto nel caso di specie dove la decisione è stata di improcedibilità per ragioni diverse dalla rinuncia.

    Le Regioni possono disciplinare autonomamente la caccia nei parchi regionali?

    La disciplina delle aree protette vede un intreccio tra competenza statale (legge quadro n. 394/1991 e legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna) e competenza regionale. Le Regioni possono disciplinare le aree protette regionali nei limiti dei principi fondamentali statali, che includono il divieto di caccia nelle aree protette.

    Dopo l’improcedibilità del ricorso, la delibera regionale impugnata ha prodotto effetti?

    L’improcedibilità riguarda il ricorso proposto contro la delibera prima della promulgazione. La legge regionale, una volta promulgata e pubblicata, acquista efficacia e può essere impugnata con il nuovo procedimento post-riforma.

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  • Corte cost. n. 246/2002 – Improcedibilità ricorso governo su delibera regionale

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    Con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), è stato abolito il controllo preventivo di costituzionalità sulle delibere legislative regionali prima della loro promulgazione. La Corte ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso del Governo contro una delibera legislativa della Regione Toscana in materia di anticipazioni di cassa alle aziende sanitarie, poiché proposto secondo il vecchio procedimento dell’art. 127 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, prima della promulgazione, una delibera legislativa della Regione Toscana che introduceva l’art. 13-bis nella legge regionale n. 3 del 2001, consentendo anticipazioni di cassa straordinarie alle aziende sanitarie fino al 15% della quota annua assegnata, in deroga al limite di un dodicesimo previsto dal d.lgs. n. 229 del 1999. Il ricorso era stato proposto ai sensi del vecchio art. 127 Cost., che consentiva il rinvio della delibera al Consiglio regionale prima della promulgazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo aveva promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana riapprovata il 4 luglio 2001, relativa alle modifiche alla legge regionale n. 3 del 2001 sulle anticipazioni di cassa alle aziende sanitarie. Il parametro invocato era l’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 1999 (che fissa il limite di anticipazione a un dodicesimo dei ricavi iscritti in bilancio preventivo), secondo il testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato l’art. 127 della Costituzione, sopprimendo il controllo preventivo di costituzionalità sulle delibere legislative regionali prima della promulgazione. Il nuovo art. 127 Cost. consente al Governo di impugnare le leggi regionali solo dopo la loro promulgazione e pubblicazione, entro sessanta giorni. Il ricorso proposto secondo il vecchio procedimento è pertanto divenuto improcedibile, ferma restando la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale una volta promulgata.

    Il principio

    Con la riforma del Titolo V del 2001, il sindacato di costituzionalità preventivo sulle delibere legislative regionali è stato eliminato. I ricorsi già proposti dal Governo secondo il vecchio art. 127 Cost. contro delibere legislative non ancora promulgate sono divenuti improcedibili, e il Governo conserva la facoltà di impugnare la legge regionale, una volta promulgata, secondo il nuovo procedimento.

    Domande e risposte

    Prima della riforma del 2001 come funzionava il controllo governativo sulle leggi regionali?

    Il Governo poteva, prima della promulgazione, rinviare la delibera legislativa al Consiglio regionale per motivi di incostituzionalità o di merito. Se il Consiglio la riapprovava a maggioranza assoluta, il Governo poteva proporre ricorso alla Corte costituzionale prima della promulgazione. Questo controllo preventivo è stato eliminato dalla riforma del 2001.

    Quale è il regime attuale di impugnazione delle leggi regionali?

    Dopo la riforma del Titolo V, il Governo può impugnare una legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, per vizi di competenza (eccesso di competenza della Regione). Non esiste più un controllo di merito preventivo.

    L’improcedibilità del ricorso significa che la legge regionale era costituzionalmente legittima?

    No. L’improcedibilità è una decisione procedurale: la Corte non ha esaminato il merito della questione. Il Governo conservava la possibilità di impugnare la legge regionale, una volta promulgata, secondo il nuovo procedimento post-riforma.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, ridisegnato dalla riforma del 2001 che ha determinato l’improcedibilità
  • Corte cost. n. 266/2002 – Inammissibilità ricorso conflitto attribuzioni Corte appello Genova

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Corte d’appello di Genova nei confronti del Senato della Repubblica per la delibera di insindacabilità delle opinioni del senatore Taviani. L’atto della Corte d’appello non era qualificabile come un vero ricorso per conflitto di attribuzioni: anziché lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni, la Corte d’appello si era limitata a chiedere di «decidere sull’esistenza di un conflitto», senza richiedere l’annullamento della delibera.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile per diffamazione, il senatore Taviani aveva ottenuto dal Senato (seduta del 24 aprile 1998) una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., per affermazioni ritenute diffamatorie dal senatore Riva. La Corte d’appello di Genova, anziché sollevare un regolare conflitto di attribuzioni, aveva adito la Corte costituzionale con un atto atipico chiedendole di «decidere se esiste conflitto».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova aveva proposto un atto ibrido che mescolava elementi del conflitto di attribuzioni e della questione incidentale di legittimità costituzionale. Il petitum dell’atto non chiedeva l’annullamento della delibera di insindacabilità, come richiede il conflitto di attribuzioni, ma si limitava a chiedere se esistesse un conflitto tra la delibera e l’oggetto del giudizio pendente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’atto della Corte d’appello non poteva essere qualificato come ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il ricorrente non lamentava la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ma si limitava a valutare il merito del giudizio e a chiedere alla Corte una sorta di parere sull’esistenza del conflitto.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve contenere una richiesta di annullamento dell’atto del potere confliggente che si assume lesivo della propria sfera di attribuzioni. Un atto che si limiti a chiedere alla Corte costituzionale di «decidere se esiste un conflitto» non è qualificabile come conflitto di attribuzioni ed è inammissibile.

    Domande e risposte

    Come si propone un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni si propone con ricorso alla Corte costituzionale, in cui il potere ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita per effetto di un atto del potere confliggente e chiede l’annullamento di tale atto. La Corte prima delibera sull’ammissibilità, poi decide nel merito.

    Ogni giudice può proporre conflitto di attribuzioni contro una delibera di insindacabilità parlamentare?

    Sì, ma l’atto deve rispettare la forma richiesta: deve lamentare la lesione delle proprie attribuzioni e richiedere l’annullamento della delibera. La Corte costituzionale ha già dichiarato ammissibili numerosi conflitti analoghi proposti da giudici ordinari e amministrativi.

    Cosa si intende per «petitum» nel ricorso per conflitto di attribuzioni?

    Il petitum è la richiesta che il ricorrente formula alla Corte: in un conflitto di attribuzioni deve essere la dichiarazione che non spetta al potere confliggente adottare l’atto impugnato, e la conseguente richiesta di annullamento. Senza questa richiesta il ricorso manca di uno dei suoi elementi essenziali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2002 – Termine richiesta giudizio abbreviato nel giudizio immediato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. sul termine per la richiesta di giudizio abbreviato in caso di giudizio immediato. La questione era divenuta in larga parte superata dalla sentenza n. 120/2002 che aveva già dichiarato incostituzionale quella norma nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla notificazione del decreto, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Savona, in due distinti procedimenti penali, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale lamentando che l’imputato destinatario di un decreto di giudizio immediato fosse costretto a scegliere se richiedere il giudizio abbreviato senza potersi avvalere dell’assistenza obbligatoria del difensore, a differenza degli imputati tratti a giudizio nelle forme ordinarie o con altri riti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 458, comma 1, c.p.p. e il combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che il termine ristretto per la richiesta di rito abbreviato nel giudizio immediato privasse l’imputato della «difesa tecnica» in un momento cruciale, determinando una irragionevole disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i due giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La sentenza n. 120/2002, successiva alle ordinanze di rimessione, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, nella parte in cui il termine per la richiesta di giudizio abbreviato decorreva dalla notificazione del decreto, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore. Le questioni residue erano manifestamente infondate alla luce dei diversi moduli procedimentali che caratterizzano ciascun rito.

    Il principio

    Non è irragionevole che le scadenze del termine per la richiesta di giudizio abbreviato siano diverse nei vari riti processuali, in quanto ciascun modulo procedurale è ispirato da peculiari ragioni sistemiche. Ciò che è costituzionalmente necessario è che il termine sia computato in modo da garantire all’imputato la possibilità di conferire con il difensore prima di operare la scelta del rito.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo a quello ordinario nel processo penale italiano. L’imputato rinuncia al dibattimento e acconsente ad essere giudicato allo stato degli atti, ottenendo in cambio una riduzione della pena di un terzo in caso di condanna.

    Cos’è il giudizio immediato?

    Il giudizio immediato è un rito a citazione diretta al dibattimento, che si svolge quando la prova è evidente e l’indagato è stato interrogato. Salva la fase dell’udienza preliminare, il decreto di giudizio immediato viene notificato all’imputato con un avviso della facoltà di chiedere riti alternativi.

    Come è cambiato il termine per il giudizio abbreviato dopo la sent. n. 120/2002?

    Con la sentenza n. 120/2002 la Corte ha dichiarato che il termine decorre dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, anziché dalla sola notificazione del decreto all’imputato. In questo modo si assicura al difensore il tempo per consultare gli atti e consigliare il proprio assistito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2002 – Investigazioni difensive parità con pubblico ministero

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies c.p.p. sulle investigazioni difensive, per difetto di rilevanza. Il GIP del Tribunale di Napoli, al momento di sollevare la questione, aveva già esaurito il proprio potere decisorio sulla richiesta di revoca della misura cautelare, con provvedimento precedentemente emesso e impugnato in appello.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale, il GIP del Tribunale di Napoli era stato investito di una richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, a sostegno della quale la difesa aveva prodotto verbali di dichiarazioni assunte ai sensi delle norme sulle investigazioni difensive. Il GIP aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che tali norme, attribuendo alle investigazioni difensive la stessa valenza probatoria di quelle del PM, sbilanciassero il processo penale in favore dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Napoli ha impugnato gli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’equiparazione della valenza probatoria delle investigazioni difensive a quelle del PM, senza imporre al difensore i medesimi obblighi di garanzia, violasse la parità tra le parti e il giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il GIP aveva già emesso, con ordinanza del 25 luglio 2001, un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, sciogliendo una riserva. Questa ordinanza aveva definito la procedura ex art. 299 c.p.p., esaurendo il potere decisorio del giudice. L’ordinanza di rimessione del 1° agosto 2001 era pertanto tardiva.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente, al momento della rimessione, aveva già esaurito il proprio potere decisorio sulla fattispecie oggetto del giudizio. La questione è rilevante solo se il giudice deve ancora decidere e l’applicazione della norma impugnata è necessaria per la decisione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le investigazioni difensive?

    Sono le attività investigative che il difensore dell’imputato o dell’indagato può svolgere in modo autonomo, raccogliendo dichiarazioni da persone informate dei fatti, ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p. introdotti dalla legge n. 397/2000.

    Le investigazioni difensive hanno la stessa valenza delle indagini del PM?

    La questione sollevata nel caso di specie è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, senza esaminarne il merito. In linea generale, il codice prevede che le investigazioni difensive possano essere utilizzate come prova al pari di quelle accusatorie, nel rispetto del principio del contraddittorio.

    Quando una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza?

    Quando il giudice rimettente non deve più applicare la norma impugnata nel giudizio principale, perché la questione oggetto del giudizio è già stata decisa o è divenuta irrilevante per l’esito del procedimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2002 – ERP requisiti proprietà immobiliare art. 117

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Torino affinché riesaminasse la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Piemonte n. 46 del 1995 sui requisiti patrimoniali per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, poiché uno dei parametri invocati — l’art. 117 della Costituzione — era stato interamente sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (riforma del Titolo V).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, che prevede, tra i requisiti per l’assegnazione e il mantenimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti reali su immobili la cui rendita catastale rivalutata superi una certa soglia. Il giudice rimettente lamentava contrasto con la legislazione statale di principio e con i principi di eguaglianza e buon andamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, con due ordinanze del 5 giugno 2001, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. La norma impugnata era censurata nella parte in cui fissava criteri di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini dell’accesso all’ERP ritenuti difformi dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995 (legislazione statale di principio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha integralmente sostituito il testo dell’art. 117 della Costituzione. Poiché uno dei parametri invocati era stato modificato, la Corte — in conformità con la propria costante giurisprudenza — ha imposto al giudice a quo di riesaminare la questione alla luce del nuovo assetto costituzionale.

    Il principio

    La sopravvenuta modifica di una norma costituzionale invocata come parametro di giudizio impone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Spetterà a quest’ultimo valutare se, alla luce del nuovo testo dell’art. 117 Cost. introdotto dalla riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), le questioni sollevate siano ancora rilevanti e i motivi di incostituzionalità persistano in tutto o in parte.

    Domande e risposte

    La riforma del Titolo V del 2001 ha inciso sui giudizi costituzionali pendenti?

    Sì, significativamente. La Corte, in numerose decisioni del 2001-2002, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti ogni volta che l’art. 117 Cost. — interamente riscritto dalla l. cost. n. 3/2001 — era invocato come parametro, imponendo una rivalutazione alla luce del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

    Quali requisiti patrimoniali possono prevedere le Regioni per l’accesso all’ERP?

    Le Regioni hanno competenza nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, ma devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. I criteri di valutazione del patrimonio immobiliare, incluse le rendite catastali, devono essere uniformi o comunque non irragionevolmente difformi dai criteri statali di riferimento.

    Cosa cambia con la restituzione degli atti rispetto a una sentenza di infondatezza?

    Con la restituzione degli atti il giudice rimettente deve rideterminarsi: può decidere che la questione non è più rilevante nel nuovo quadro normativo, oppure sollevarla nuovamente con una motivazione aggiornata che tenga conto dei nuovi parametri costituzionali.

    Norme collegate