Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 313/2013 – Insindacabilità parlamentare di Francesco Storace e conflitto di attribuzioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 313 del 2013 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzioni tra poteri: ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare l’insindacabilità parlamentare delle dichiarazioni rese fuori dalle aule parlamentari dal senatore Francesco Storace, e ha annullato la relativa delibera del Senato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma era chiamato a giudicare in un procedimento penale a carico dell’allora senatore Francesco Storace per il reato di cui all’art. 278 del codice penale (offese all’onore del Presidente della Repubblica). Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni di Storace costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (doc. IV-quater, n. 1) con cui il Senato aveva affermato che le dichiarazioni di Francesco Storace — per le quali pendeva procedimento penale — costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese da Francesco Storace. La delibera è stata annullata. Le opinioni espresse fuori dalle aule parlamentari godono dell’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. solo se in nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare: nesso che nel caso di specie non sussisteva.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione per le opinioni espresse extra moenia (fuori dal Parlamento) sussiste solo se le dichiarazioni costituiscono la riproduzione sostanziale di atti tipici della funzione parlamentare (nesso funzionale). In assenza di tale nesso, la delibera camerale che dichiara l’insindacabilità eccede le attribuzioni del Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Tutela i parlamentari dalle conseguenze giudiziarie delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’immunità si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, ma solo se in nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Quando manca il nesso funzionale?

    Quando le dichiarazioni extra moenia non riproducono sostanzialmente atti parlamentari (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula), ma esprimono mere opinioni politiche o personali prive di collegamento con atti propri della funzione parlamentare.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera del Senato?

    Il processo penale riprende il suo corso davanti al Tribunale di Roma. L’annullamento della delibera elimina l’ostacolo procedurale (la dichiarazione di insindacabilità) che impediva al giudice di procedere.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — parametro del conflitto: insindacabilità parlamentare e limiti del nesso funzionale (primo comma)
  • Corte cost. n. 312/2013 – Bilancio regionale Marche, estinzione parziale e inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 312 del 2013 la Corte costituzionale ha in parte dichiarato estinto il processo — per rinuncia parziale del Governo al ricorso — e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro alcune disposizioni della legge di assestamento del bilancio 2012 della Regione Marche.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge della Regione Marche n. 37 del 2012 (legge di assestamento del bilancio), ritenendo che alcune norme in materia di graduatorie di concorso e di spesa violassero i principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso del giudizio, il Governo ha parzialmente rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 25, comma 5, 28, comma 1, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni sugli artt. 25, comma 5, e 38, comma 2, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla Regione. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 28, comma 1, per difetto di motivazione sulla violazione dei parametri invocati.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. Le questioni rimaste richiedono invece una motivazione specifica e non generica: il semplice richiamo a parametri costituzionali senza adeguata argomentazione rende le censure inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il Governo rinuncia a un ricorso già proposto davanti alla Corte costituzionale?

    Se la rinuncia viene accettata dalla Regione convenuta, il processo si estingue per quella parte del ricorso. La Corte lo dichiara formalmente con sentenza o ordinanza di estinzione del processo.

    Perché le questioni sull’art. 28, comma 1, sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il ricorrente non aveva adeguatamente argomentato in che modo la disposizione regionale violasse i principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica, rendendo le censure generiche e prive della specifica motivazione richiesta.

    Cosa prevedeva l’art. 28, comma 1, della legge marchigiana contestata?

    La disposizione riguardava norme in materia di spesa regionale che il Governo riteneva in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e con i principi di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2013 – Professioni turistiche in Provincia di Bolzano e inammissibilità del ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 311 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 21 del 2012 sulla disciplina delle professioni turistiche, per difetto di motivazione e per il mancato rispetto delle specifiche competenze autonomistiche della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 21 del 2012 per disciplinare le professioni turistiche nel territorio provinciale. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo che la Provincia avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e violato obblighi europei di liberalizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera b); 7, comma 1, lettere d) ed e); 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate. Il ricorrente non aveva adeguatamente motivato le censure, né tenuto conto delle specifiche competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di professioni turistiche, il che rendeva le censure generiche e inidonee.

    Il principio

    Nel controllo di costituzionalità in via principale, il ricorrente deve dimostrare in modo specifico la violazione dei parametri costituzionali invocati, tenendo conto delle particolari competenze degli enti ad autonomia speciale. Un ricorso generico, che non confronti la norma impugnata con le prerogative dello statuto speciale, è dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il ricorrente non aveva sufficientemente motivato le censure e non aveva considerato le specifiche competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano nelle materie di cui allo statuto speciale, che nel settore turistico attribuisce ampi poteri alla Provincia.

    La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare le professioni turistiche?

    Sì, nell’ambito delle competenze riconosciutele dallo statuto speciale. La Provincia gode di autonomia legislativa in materia di turismo, ma deve rispettare i limiti costituzionali e gli obblighi europei in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.

    Cosa sono le professioni turistiche disciplinate dalla legge?

    Si tratta di figure professionali come guide alpine, guide turistiche e accompagnatori. La legge provinciale n. 21 del 2012 ne regolamentava i requisiti di accesso, la formazione e le attività esercitabili nel territorio altoatesino.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza statale esclusiva (lett. e) in materia di tutela della concorrenza e obblighi europei (c. 1)
  • Corte cost. n. 310/2013 – Blocco retributivo dipendenti pubblici e d.l. 78/2010

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 310 del 2013 la Corte costituzionale ha riunito più giudizi e dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni, e non fondate le restanti, relative all’art. 9, commi 2 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che aveva disposto il blocco degli adeguamenti retributivi e la riduzione del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), nel quadro delle misure di stabilizzazione finanziaria, aveva introdotto il blocco degli adeguamenti retributivi automatici per i dipendenti pubblici (art. 9, comma 21) e disposto una riduzione delle retribuzioni per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 2). Vari Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I TAR per la Calabria (Reggio Calabria), Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige (Trento), Umbria, Puglia e il TAR per l’Abruzzo avevano sollevato questioni sull’art. 9, commi 2 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha: 1) dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal TAR Abruzzo (sull’art. 9, comma 21), per difetto di motivazione sulla rilevanza; 2) dichiarato la manifesta inammissibilità della questione del TAR Calabria-RC (sull’art. 9, comma 2), per analoghe ragioni; 3) dichiarato non fondate le questioni degli altri TAR sull’art. 9, comma 21, nei confronti degli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.

    Il principio

    Le misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, pur potenzialmente comprimendo aspettative retributive, non violano di per sé i parametri costituzionali invocati (artt. 36, 3, 97 Cost.) quando sono giustificate da impellenti esigenze di stabilizzazione finanziaria, purché non durino oltre il ragionevole periodo di crisi.

    Domande e risposte

    Il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è sempre costituzionale?

    Non necessariamente. In questo caso la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ma ha sempre precisato che i blocchi retributivi sono ammissibili solo se temporanei e giustificati da gravi esigenze di finanza pubblica. Un blocco permanente o sproporzionato potrebbe violare l’art. 36 Cost. (giusta retribuzione).

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti (TAR Abruzzo e TAR Calabria-RC) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale. La Corte non entra nel merito se il giudice a quo non spiega perché la norma si applica al caso concreto e come influenzerebbe la decisione.

    Quali erano le norme del d.l. 78/2010 contestate?

    L’art. 9, comma 2, che riduceva le retribuzioni dei dirigenti delle PA, e l’art. 9, comma 21, che bloccava gli adeguamenti retributivi automatici per tutto il personale pubblico per il triennio 2011-2013.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2013 – Servizi volontari in Provincia di Bolzano e limiti della competenza provinciale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 309 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012 in materia di servizi volontari. È stata annullata la norma che consentiva di adempiere agli obblighi provinciali tramite il servizio civile nazionale (competenza esclusiva statale), nonché quella che escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato i servizi volontari provinciali con la legge n. 19 del 2012, prevedendo anche la possibilità di adempiere al servizio provinciale tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Aveva inoltre escluso i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dallo svolgimento del servizio sociale volontario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19, in riferimento agli artt. 52, 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera a), nella parte relativa al servizio civile nazionale volontario (materia statale esclusiva); illegittimi gli artt. 6, comma 9, e 6, commi 5 e 6, nella parte che si riferisce al servizio civile nazionale; illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera b), che escludeva gli stranieri regolarmente soggiornanti dal servizio sociale volontario, in violazione dei principi di eguaglianza. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’intero art. 6, comma 5.

    Il principio

    Il servizio civile nazionale è materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 52 della Costituzione (dovere di difesa della Patria). Le Province autonome non possono disciplinarne l’accesso o le modalità di svolgimento. Inoltre, escludere i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da attività di volontariato sociale contrasta con il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano non può disciplinare il servizio civile nazionale?

    Perché il servizio civile nazionale è ricollegato al dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.) e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qualsiasi norma provinciale che equipari il servizio civile nazionale al servizio provinciale invade questa sfera di attribuzioni.

    Perché è illegittima l’esclusione degli stranieri dal servizio volontario?

    Perché i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto di svolgere attività di carattere sociale. Escluderli dal servizio sociale volontario senza una ragione costituzionalmente apprezzabile viola il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    Cosa è rimasto in vigore della legge provinciale?

    La legge è rimasta in vigore nelle parti non annullate: la disciplina del volontariato provinciale che non fa riferimento al servizio civile nazionale e che non esclude irragionevolmente categorie di persone.

    Norme collegate

    • Art. 52 della Costituzione — parametro principale: dovere di difesa della Patria e competenza statale sul servizio civile nazionale
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, violato dall’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti
  • Corte cost. n. 308/2013 – Legge retroattiva regionale e violazione del giudicato in materia paesaggistica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 308 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012, che con un’interpretazione autentica retroattiva sulle zone umide del Piano paesaggistico regionale aveva inteso vanificare gli effetti di un giudicato del Consiglio di Stato. La norma violava l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato una legge di interpretazione autentica che stabiliva come la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, prevista dal Piano paesaggistico regionale, non si applicasse alle zone umide. La norma era nata per rovesciare gli effetti pratici di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2188 del 2012) che aveva annullato una concessione edilizia in una zona umida entro tale fascia di rispetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), in riferimento agli artt. 9, 24, 97, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale sarda n. 20 del 2012, in quanto la norma retroattiva — pur formalmente di interpretazione autentica — interferiva con un giudizio in corso e con gli effetti di un giudicato, senza che vi fossero motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificarla. In via consequenziale è stato annullato anche il comma 2 del medesimo art. 1.

    Il principio

    Il legislatore — anche regionale — può emanare norme retroattive di interpretazione autentica, ma solo se la retroattività è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Non è ammissibile una legge retroattiva che interferisca nei giudizi in corso allo scopo di eliminare gli effetti di una decisione giudiziaria irrevocabile, in violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la norma sarda è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché era una legge di interpretazione autentica retroattiva nata per neutralizzare una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato. La Corte EDU e la Corte costituzionale vietano al legislatore di interferire nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito di una controversia pendente, salvo motivi imperativi di interesse generale, qui assenti.

    Le Regioni possono approvare leggi di interpretazione autentica retroattive?

    Sì, ma devono rispettare i limiti costituzionali: la retroattività è ammessa solo se persegue una finalità ragionevole e giustificata, non può mirare a travolgere giudicati né a orientare in modo precostituito l’esito di giudizi in corso.

    Cosa prevedeva la fascia di 300 metri contestata?

    Le norme tecniche del Piano paesaggistico regionale sardo vietavano interventi edilizi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli invasi artificiali e delle zone umide. La norma impugnata cercava di escludere le zone umide da tale protezione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro principale: art. 117 c. 1 Cost. in relazione agli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 6 e 13 CEDU
    • Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio, richiamato come norma interposta in materia di pianificazione paesaggistica
  • Corte cost. n. 276/2013 – Destituzione automatica del militare condannato: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), che prevede la perdita automatica del grado per i militari condannati per determinati reati. Il giudice rimettente aveva censurato la norma senza esaminare adeguatamente il quadro normativo di riferimento e senza motivare in modo sufficiente la censura sui parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare prevede che la condanna per determinati reati (tra cui quelli contro la pubblica amministrazione) comporti automaticamente la perdita del grado per il militare condannato, a prescindere da una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., contestando l’automatismo della destituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio generale in tema di destituzione del pubblico impiegato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente aveva fatto riferimento generico al principio generale sulla destituzione del pubblico impiegato (legge n. 19 del 1990) senza tenere conto dell’evoluzione normativa intervenuta nel frattempo: il legislatore aveva significativamente inasprito le conseguenze delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione, anche attraverso ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro. Il mancato esame di questo quadro normativo aggiornato rendeva lacunosa l’ordinanza di rimessione e precludeva lo scrutinio della Corte.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve esaminare completamente il quadro normativo di riferimento, incluse le modifiche legislative più recenti: un richiamo generico a una giurisprudenza costituzionale sviluppatasi in relazione a un quadro normativo ormai superato è insufficiente a fondare la questione di legittimità e ne determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Può la legge prevedere la destituzione automatica del dipendente pubblico condannato?

    La questione è complessa. La giurisprudenza costituzionale aveva in passato censurato gli automatismi destitutori più rigidi, ma il legislatore ha successivamente introdotto ipotesi di perdita automatica del rapporto di lavoro per condanne per reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo prevalente l’esigenza di ripristino della fiducia pubblica. La compatibilità di questi nuovi automatismi con la Costituzione rimane aperta.

    Perché il militare è disciplinato da norme diverse rispetto al dipendente civile?

    I militari sono soggetti a un ordinamento speciale (il Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n. 66 del 2010) che prevede regole proprie in ragione delle peculiarità del servizio militare, tra cui l’esigenza di disciplina, gerarchia e affidabilità assoluta. Ciò giustifica in linea di principio trattamenti più rigorosi rispetto al pubblico impiego civile.

    Cosa deve fare il giudice rimettente per sollevare validamente questa questione?

    Dovrà analizzare compiutamente l’intera disciplina vigente, incluse le norme più recenti sull’estinzione automatica del rapporto di lavoro per condanne per reati contro la PA, e motivare perché la specifica norma censurata sia incostituzionale tenendo conto di questo quadro normativo aggiornato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2013 – Energia da fonti rinnovabili e competenza regionale in Puglia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 307 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 25 del 2012 sull’energia da fonti rinnovabili. In particolare, tre disposizioni regionali sono state annullate per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio e produzione di energia: gli artt. 7, comma 5, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 25 del 2012 per disciplinare l’uso dell’energia da fonti rinnovabili nel proprio territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni, sostenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze legislative in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 15 e 18; 6, commi 1 lett. f), 3 e 6; 7, commi 5 e 6; 13, comma 1; 16, comma 2; e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25. I parametri evocati sono gli artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5 (che estendeva procedure semplificate alle variazioni di tracciato degli elettrodotti, pur se modifiche sostanziali), dell’art. 16, comma 2, e dell’art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale pugliese. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 5 commi 15 e 18, 6 comma 1 lett. f), 7 comma 6 e 13 comma 1, e inammissibile quella sull’art. 6 commi 3 e 6.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della competenza concorrente in materia energetica, non possono derogare ai principi fondamentali statali che disciplinano l’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili. Disposizioni regionali che sottraggono al regime dell’autorizzazione unica opere che la normativa statale richiede invece di assoggettarvi violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte nella legge pugliese sull’energia?

    Tre disposizioni: l’art. 7, comma 5 (procedure semplificate per variazioni di tracciato degli elettrodotti), l’art. 16, comma 2, e l’art. 18, comma 2, ultima parte. Tutte eccedevano i principi statali in materia di produzione e distribuzione dell’energia.

    Cosa significa competenza concorrente in materia energetica?

    Significa che sia lo Stato sia le Regioni possono legiferare, ma la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. Se la norma regionale contrasta con quei principi, è costituzionalmente illegittima.

    Le altre norme impugnate della stessa legge pugliese sono state salvate?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni su vari altri articoli (artt. 5 c. 15 e 18, 6 c. 1 lett. f), 7 c. 6, 13 c. 1) e inammissibile quella sull’art. 6 commi 3 e 6. Solo tre disposizioni sono state annullate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro principale: competenza concorrente Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia
  • Corte cost. n. 275/2013 – Scommesse ippiche: illegittimo il tetto del 5% al rimborso dei minimi garantiti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento». La norma fissava un tetto massimo del 5% per i rimborsi spettanti ai concessionari di scommesse ippiche in caso di riduzione del volume di raccolta rispetto ai minimi garantiti, senza indicare i criteri che rendessero congruo tale limite rispetto all’obiettivo dichiarato di riequilibrare i rapporti concessori.

    Di cosa si tratta

    I concessionari di scommesse ippiche erano tenuti per contratto a garantire un volume minimo di raccolta (i «minimi garantiti») e, se non lo raggiungevano, dovevano versare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la differenza. Il decreto-legge n. 16 del 2012 aveva introdotto un meccanismo di salvaguardia limitando però il rimborso spettante ai concessionari per le perdite subite per fatti estranei alla propria volontà a un importo «non superiore al 5 per cento». I TAR del Lazio avevano sollevato questione di legittimità per violazione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. La questione era stata sollevata in diciotto giudizi riuniti aventi tutti ad oggetto il recupero dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola limitazione «non superiore al 5 per cento», annullando il tetto percentuale fisso. Ha ritenuto che il legislatore non avesse indicato i criteri che giustificassero quella soglia come congrua rispetto all’obiettivo di ricondurre ad equità i rapporti concessori: mancavano sia dalla norma sia dagli atti parlamentari gli elementi per verificare la ragionevolezza del tetto del 5%. Trattandosi di una legge-provvedimento, i criteri che ispirano le scelte devono emergere dalla norma stessa.

    Il principio

    Le leggi-provvedimento, che incidono su rapporti contrattuali specifici, devono contenere o rendere desumibili i criteri che giustificano le scelte effettuate: un tetto percentuale fisso al rimborso delle perdite dei concessionari senza alcuna indicazione della sua congruenza con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti concessori è costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «minimi garantiti» nelle concessioni di scommesse ippiche?

    Sono i volumi minimi di raccolta di scommesse che il concessionario si impegna contrattualmente a garantire all’Amministrazione. Se il concessionario non raggiunge il minimo, deve versare la differenza; se per cause esterne non raggiunge il minimo, il nuovo meccanismo di salvaguardia prevedeva un rimborso parziale, poi dichiarato parzialmente illegittimo perché limitato al 5%.

    Cosa cambia per i concessionari dopo la sentenza n. 275 del 2013?

    Il tetto del 5% decade: i concessionari che avevano subito perdite per fatti non imputabili a se stessi potranno richiedere rimborsi che non siano più limitati a quella percentuale. La determinazione del rimborso spetterà ora al giudice o alle parti in sede di liquidazione, senza il vincolo del tetto fisso.

    Le «leggi-provvedimento» sono sempre sospette di incostituzionalità?

    No, ma sono soggette a uno scrutinio più severo da parte della Corte: devono contenere i criteri che giustificano le scelte operate e le modalità di attuazione, che devono essere desumibili dalla norma stessa. In mancanza di questi elementi, la legge-provvedimento è incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 274/2013 – Incentivi auto a basse emissioni e decreti non regolamentari: illegittimità parziale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese») che disciplinavano il rilascio di incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni: in particolare sono stati dichiarati incostituzionali l’art. 16, comma 10-bis, e l’art. 17-ter, comma 5, nella parte in cui non faceva salve le competenze delle Province autonome.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 83 del 2012 aveva introdotto incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni e aveva affidato a decreti ministeriali «di natura non regolamentare» la definizione delle modalità di erogazione. La Regione Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato varie disposizioni del decreto, contestando sia la scelta dello strumento normativo sia la mancata salvaguardia delle competenze regionali e provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato gli artt. 16, comma 10-bis, 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012 in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 Cost. e alle norme degli statuti speciali delle Province autonome.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 10-bis, e dell’art. 17-ter, comma 5, nella parte in cui non prevedeva che le disposizioni del relativo Capo non si applicassero alle Province autonome fino all’entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 17-undecies, commi 4 e 6, proposta in riferimento all’art. 97 Cost., perché la violazione del principio di buon andamento non ridondava in lesione delle competenze regionali, non potendo le Regioni far valere parametri costituzionali che non tutelino le loro attribuzioni.

    Il principio

    Le Regioni e le Province autonome non possono far valere la violazione di parametri costituzionali (come l’art. 97 Cost. sul buon andamento) se la violazione non si traduce concretamente in una lesione delle proprie competenze: solo quando la denunciata illegittimità costituzionale «ridonda» sulle attribuzioni regionali la questione è ammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i decreti ministeriali «di natura non regolamentare» e perché sono controversi?

    Sono atti del potere esecutivo che il legislatore denomina espressamente «non regolamentari», aggirando la procedura prevista dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 per l’approvazione dei regolamenti ministeriali. La controversia nasce perché tali decreti, pur avendo in realtà contenuto normativo, non rispettano le garanzie procedurali previste per i regolamenti.

    Perché le Province autonome godono di una protezione speciale rispetto alle leggi statali sugli incentivi auto?

    Gli statuti speciali delle Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono loro competenze legislative ed amministrative proprie, anche in materia di trasporti e di interventi economici sul territorio. Le norme statali che incidono su queste materie devono sempre prevedere una clausola di salvaguardia che riconosca le competenze provinciali fino all’adeguamento normativo provinciale.

    Cosa cambia per i concessionari e gli acquirenti di auto a basse emissioni dopo questa sentenza?

    La dichiarazione di illegittimità riguarda disposizioni procedurali e la mancanza di salvaguardie per le Province autonome: non incide direttamente sul diritto degli acquirenti agli incentivi, che rimane regolato dalla disciplina vigente al momento delle singole operazioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2013 – Fondo statale per il trasporto pubblico locale: criteri di riparto alle Regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, che definisce i criteri e le modalità di riparto alle Regioni delle risorse del fondo statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale. La Regione Veneto aveva contestato tali criteri per violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva istituito criteri statali per ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. La Regione Veneto aveva impugnato queste norme, sostenendo che i criteri di riparto adottati dallo Stato violassero l’autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 117 e 119 Cost. e dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, come sostituito dall’art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 119 e 120 Cost., alla legge n. 42 del 2009 e al d.lgs. n. 68 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto che il fondo per il trasporto pubblico locale sia un fondo statale a destinazione vincolata: il legislatore statale può legittimamente determinarne i criteri di riparto tra le Regioni senza violare l’autonomia finanziaria regionale. Ha dichiarato invece inammissibili le questioni che denunciavano la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché le Regioni non possono far valere parametri che non attengano alle proprie competenze costituzionali.

    Il principio

    Lo Stato può istituire fondi nazionali a destinazione vincolata per settori di intervento di rilievo nazionale (come il trasporto pubblico locale) e determinarne i criteri di riparto tra le Regioni senza che ciò violi l’autonomia finanziaria regionale: il vincolo di destinazione esclude che si tratti di risorse proprie delle Regioni, che rimangono soggette alle scelte allocative del legislatore statale.

    Domande e risposte

    Perché il trasporto pubblico locale è finanziato dallo Stato se è una competenza regionale?

    Il trasporto pubblico locale è materia di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), ma lo Stato può istituire fondi nazionali per sostenere settori di interesse generale. I fondi a destinazione vincolata non trasferiscono risorse proprie alle Regioni, ma finanziano specifici obiettivi di politica pubblica definiti dallo Stato.

    Le Regioni possono contestare i criteri di riparto dei fondi statali?

    Sì, ma solo se dimostrano che i criteri violano loro attribuzioni costituzionali: non basta lamentare irragionevolezza o violazione di principi generali (come il buon andamento ex art. 97 Cost.) se la violazione non si risolve in una compressione delle competenze regionali.

    Cos’è il federalismo fiscale e che rapporto ha con questa sentenza?

    La legge n. 42 del 2009 è la legge delega sul federalismo fiscale che mira a garantire l’autonomia di entrata e di spesa delle Regioni. La Corte ha ritenuto che i fondi statali a destinazione vincolata non rientrassero nell’ambito di applicazione di quella legge, essendo risorse aggiuntive e non proprie delle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 272/2013 – Piani attuativi edilizi: il Comune deve trasmettere copia alla Regione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Molise n. 18 del 2012 in materia di piani attuativi edilizi, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo dei Comuni di trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente. L’obbligo di trasmissione è un principio fondamentale di governo del territorio sancito dalla legge statale n. 47 del 1985, che le Regioni non possono sopprimere.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge che semplificava l’approvazione dei piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti, attribuendo la competenza definitiva alla Giunta comunale. La norma regionale non prevedeva però l’obbligo — invece previsto dall’art. 24 della legge statale n. 47 del 1985 — di trasmettere copia dei piani approvati alla Regione. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma per violazione del principio fondamentale del governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012 e l’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (governo del territorio), per contrasto con l’art. 24 della legge n. 47 del 1985.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012 «nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione». Ha dichiarato invece inammissibili le questioni sugli altri commi, perché nel frattempo la successiva legge reg. n. 1 del 2013 aveva modificato la disciplina aggiungendo un comma 1-bis che recepiva proprio l’obbligo di trasmissione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile anche la questione su quest’ultima legge perché la norma aveva già risolto il problema.

    Il principio

    L’obbligo di trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi approvati dai Comuni è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio (art. 24, legge n. 47 del 1985): le Regioni non possono introdurre semplificazioni procedurali che lo eliminino, pur potendo regolare nei dettagli il procedimento di approvazione.

    Domande e risposte

    A cosa serve l’obbligo di trasmettere i piani attuativi alla Regione?

    Serve a consentire alla Regione di esercitare la propria funzione di coordinamento urbanistico e di eventualmente formulare osservazioni ai Comuni. Non è una forma di controllo preventivo che blocca l’efficacia del piano, ma una forma di informazione istituzionale che permette la pianificazione territoriale regionale.

    Cosa sono i «piani attuativi» in materia urbanistica?

    Sono gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, ecc.) che danno attuazione concreta allo strumento urbanistico generale (il piano regolatore generale). Quando sono «conformi» allo strumento generale, non richiedono l’approvazione regionale ma solo quella comunale.

    La successiva legge regionale che ha introdotto l’obbligo di trasmissione ha sanato il vizio?

    Parzialmente: ha rimediato al problema per il futuro (tant’è che la questione sulla legge n. 1 del 2013 è stata dichiarata inammissibile). Tuttavia non poteva sanare l’illegittimità della norma originaria, che la Corte ha comunque colpito per il periodo di sua vigenza.

    Norme collegate