Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 330/2011 – Illegittima l’esclusione delle Regioni dalla revisione dei criteri di remunerazione farmaceutica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria) nella parte relativa alla revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica, per violazione dell’art. 118 della Costituzione. La norma statale affida tale revisione a un accordo ministeriale che esclude le Regioni, ledendo il principio di leale collaborazione e l’autonomia regionale in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato diverse disposizioni del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (c.d. manovra finanziaria dell’estate 2010). In particolare, l’art. 11, comma 6-bis, prevedeva un confronto tecnico tra Ministeri, AIFA e associazioni di categoria per revisionare i criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza coinvolgere le Regioni, che invece sostengono in larga parte quella spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, assumendo che la norma, disciplinando aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica, non si limitasse a fissare principi fondamentali e escludesse le Regioni dal confronto sulla remunerazione della spesa farmaceutica.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni concernenti il d.l. n. 78/2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, nella parte in cui disciplina la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Le norme statali che disciplinano aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica – materia rientrante nella tutela della salute, di competenza concorrente Stato-Regioni – non possono bypassare le Regioni affidando a un tavolo meramente ministeriale la revisione dei criteri di remunerazione della spesa; il principio di leale collaborazione impone il loro coinvolgimento nelle decisioni che incidono sull’autonomia di bilancio regionale.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni sono interessate alla spesa farmaceutica?

    Perché il Servizio sanitario nazionale è finanziato e gestito in larga parte dalle Regioni; la spesa farmaceutica (farmaci distribuiti dal SSN) incide direttamente sui bilanci regionali e le Regioni hanno quindi un interesse diretto alle regole di remunerazione delle farmacie e dei distributori.

    Cos’è il principio di leale collaborazione e come si applica qui?

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato di coinvolgere le Regioni nelle decisioni che incidono sulle loro competenze e risorse; escluderle da un tavolo tecnico che ridisegna la remunerazione di una spesa da loro sostenuta viola questo principio, anche se formalmente la norma è statale.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza?

    La norma è caduta per la parte contestata; eventuali accordi sulla remunerazione farmaceutica devono essere conclusi con il coinvolgimento delle Regioni, attraverso le sedi istituzionali di raccordo (Conferenza Stato-Regioni o organi simili).

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  • Corte cost. n. 329/2011 – Illegittimo il requisito della carta di soggiorno per l’indennità di accompagnamento ai minori disabili stranieri

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze economiche per disabili. Un minore straniero legalmente presente non può essere escluso dall’indennità di accompagnamento sol perché non ha ancora la carta di soggiorno.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio riguardante un minore extracomunitario disabile, legalmente soggiornante in Italia, al quale era stata negata l’indennità di accompagnamento perché non titolare della carta di soggiorno (titolo di soggiorno a lungo termine). La legge finanziaria 2001 subordinava l’accesso a questa prestazione al possesso di tale documento, in aggiunta ai normali requisiti di invalidità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui subordinano al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle prestazioni assistenziali per disabili.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze per i disabili (indennità di accompagnamento e simili). La Corte rileva che tale requisito è ulteriore rispetto a quelli sanitari e incide in modo sproporzionato sui minori disabili.

    Il principio

    Il requisito della carta di soggiorno (permesso di lungo periodo) per accedere alle prestazioni assistenziali destinate ai minori disabili è costituzionalmente illegittimo: i minori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia non possono essere esclusi dall’indennità di accompagnamento per un fatto – la mancanza di un titolo di soggiorno più stabile – del tutto estraneo alle esigenze di cura e assistenza che giustificano la prestazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento e a chi spetta?

    È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore dei soggetti con invalidità totale che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente; non è legata al reddito e spetta indipendentemente dall’età.

    Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?

    Il permesso di soggiorno viene rilasciato al primo ingresso regolare in Italia ed ha durata limitata; la carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo») si ottiene dopo cinque anni di residenza legale continuativa, con determinati requisiti di reddito e alloggio. Negare una prestazione ai minori disabili perché non hanno ancora maturato i cinque anni è stato ritenuto sproporzionato.

    Quali articoli della Costituzione sono stati ritenuti violati?

    La Corte ha valorizzato in particolare gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (assistenza e previdenza sociale); ha rilevato che la discriminazione colpisce soggetti particolarmente vulnerabili – minori in condizione di disabilità – in modo irragionevole rispetto alle finalità della norma.

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  • Corte cost. n. 328/2011 – Illegittimo il sistema regionale sardo di qualificazione delle imprese per gli appalti (ARA)

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002 che aveva istituito un sistema di qualificazione regionale (Albo Regionale Appaltatori – ARA) per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, riservando tale ambito alle imprese iscritte all’ARA e derogando al sistema nazionale di qualificazione (SOA). La disciplina regionale viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito un proprio sistema parallelo di qualificazione delle imprese per gli appalti di lavori pubblici regionali, tramite l’Albo Regionale Appaltatori (ARA). Il TAR Sardegna aveva sollevato dubbi di costituzionalità su tale sistema, ritenendo che sovrapponesse un meccanismo regionale al sistema nazionale SOA (Società Organismi di Attestazione), che è l’unico strumento di qualificazione delle imprese negli appalti pubblici previsto dalla normativa statale e comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002, che ha istituito e disciplinato il sistema di qualificazione regionale ARA. Dichiara inammissibili le questioni relative alla legge regionale n. 14/2002 diverse da quelle degli artt. 1 e 2, nonché quelle relative all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

    Il principio

    La disciplina della qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; una Regione – anche a statuto speciale – non può istituire un sistema parallelo di qualificazione regionale che si sovrapponga al sistema nazionale SOA, neppure per i soli lavori pubblici di interesse regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le SOA e perché sono rilevanti negli appalti pubblici?

    Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono organismi privati autorizzati dall’ANAC che attestano la capacità tecnica ed economica delle imprese a eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; l’attestazione SOA è obbligatoria per partecipare alle gare d’appalto e garantisce uniformità di regole su tutto il territorio nazionale.

    Perché lo Statuto speciale sardo non è servito a salvare la legge regionale?

    Perché le competenze legislative speciali della Sardegna non si estendono alla disciplina della concorrenza negli appalti pubblici; la Corte ha ritenuto che il sistema ARA incidesse sulla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva statale che prevale anche sulle competenze dello statuto speciale.

    Quali imprese erano iscritte all’ARA e cosa cambia dopo questa sentenza?

    Le imprese iscritte all’Albo Regionale Appaltatori della Sardegna non possono più fare affidamento su quel sistema di qualificazione per partecipare agli appalti; devono ottenere l’attestazione SOA come qualunque altra impresa italiana, con applicazione uniforme delle regole nazionali.

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  • Corte cost. n. 327/2011 – Ammissibile il conflitto su diniego di autorizzazione per intercettazioni di un deputato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro la Camera dei deputati, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di un deputato imputato di concorso in associazione mafiosa. La Corte dispone che sia notificata copia dell’ordinanza alla Camera per consentirle di costituirsi in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era investito di un procedimento penale nei confronti di un deputato imputato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il giudice per le indagini preliminari aveva richiesto alla Camera l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite (captate nei confronti di terzi), ma la Camera aveva negato l’autorizzazione con deliberazione del 22 settembre 2010. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – prima sezione penale ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 22 settembre 2010 con la quale era stata negata l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite nei confronti del deputato N.C., ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003, in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, disponendo: a) che la cancelleria notifichi immediatamente copia dell’ordinanza al Tribunale ricorrente e alla Camera dei deputati; b) che la Camera possa costituirsi in giudizio entro il termine di venti giorni dalla notifica.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando un giudice contesta che la deliberazione parlamentare di diniego dell’autorizzazione a utilizzare intercettazioni fortuite nei confronti di un parlamentare abbia leso le proprie attribuzioni giudiziarie; la Corte deve verificare se la deliberazione parlamentare rispetti i limiti costituzionali posti dall’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per intercettazioni telefoniche «fortuite»?

    Sono le intercettazioni disposte nei confronti di terzi (non parlamentari) nel corso delle quali vengono casualmente captate conversazioni di un membro del Parlamento; per utilizzarle come prova occorre la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/2003.

    Perché la Camera può negare l’autorizzazione a utilizzare le intercettazioni?

    Perché l’art. 68, terzo comma, della Costituzione garantisce l’insindacabilità di certe comunicazioni dei parlamentari; la Camera, attraverso l’autorizzazione, valuta se il loro utilizzo sia compatibile con le prerogative parlamentari e con il principio della separazione dei poteri.

    Questa ordinanza decide nel merito il conflitto?

    No: la decisione del 2011 si limita a dichiarare ammissibile il conflitto e ad avviare il contraddittorio con la Camera dei deputati; il merito – ossia se la deliberazione parlamentare abbia effettivamente leso le attribuzioni del Tribunale – è riservato a una successiva udienza.

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  • Corte cost. n. 326/2011 – Restituzione atti al TAR Piemonte su trattenimento degli stranieri per ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR per il Piemonte affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) in materia di trattenimento degli stranieri, alla luce delle modifiche normative sopravvenute che hanno mutato il quadro legislativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per il Piemonte, con tre ordinanze di identico tenore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) in riferimento agli artt. 3, 10 primo comma, e 117 primo comma della Costituzione. Le disposizioni impugnate riguardavano le condizioni e i limiti del trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), concernente le modalità di trattenimento degli stranieri.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Sopravvenute modifiche legislative hanno cambiato la disciplina censurata e il TAR deve valutare se la questione mantenga attualità e rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una modifica legislativa rilevante che muta il quadro normativo di riferimento, la Corte può disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione rimanga rilevante e se la norma impugnata sia ancora applicabile nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    Il giudice rimettente deve riesaminare la questione alla luce delle nuove norme: se ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, può presentare una nuova ordinanza di rimessione alla Corte; altrimenti definisce il giudizio principale applicando le norme sopravvenute.

    Perché il mutato quadro normativo incide sulla questione di legittimità costituzionale?

    Perché la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: se la norma impugnata non è più quella applicabile al caso concreto (perché sostituita o modificata), la questione perde il suo presupposto e diventa irrilevante.

    Quali diritti erano in gioco nel caso del trattenimento degli stranieri?

    I parametri invocati erano l’art. 3 Cost. (uguaglianza), l’art. 10, primo comma (conformità dell’ordinamento alle norme internazionali) e l’art. 117, primo comma (rispetto degli obblighi internazionali e comunitari); in sostanza si lamentava che le regole sul trattenimento degli stranieri non rispettassero i principi internazionali in materia di libertà personale degli stranieri.

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  • Corte cost. n. 325/2011 – Illegittimità di norme della legge finanziaria pugliese su sanità e incompatibilità dei consiglieri

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge finanziaria regionale pugliese n. 19/2010: gli artt. 13, 46, 51 e 54 per violazione degli artt. 117 e 81 Cost. in materia di spesa sanitaria e personale, l’art. 37 nella parte in cui abroga norme sulle incompatibilità dei consiglieri regionali. Dichiara invece non fondate o inammissibili altre censure. La pronuncia riguarda il piano di rientro sanitario e le aree naturali protette pugliesi.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria regionale pugliese per il 2011, concernenti il piano di rientro sanitario, le aree naturali protette, la promozione della legalità e il personale delle pubbliche amministrazioni. La Regione Puglia aveva già sottoscritto un Accordo di piano di rientro con i Ministeri della salute e dell’economia e alcune delle norme impugnate erano ritenute in contrasto con quel piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11 (commi 3, 4, 5), 13 (commi 1 e 2), 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, per violazione degli artt. 3, 81, 117 (commi primo, secondo, lettere h, o, s, e terzo) della Costituzione. Le censure riguardano soprattutto la spesa sanitaria, le incompatibilità dei consiglieri regionali, il personale e le aree protette.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 (commi 1 e 2), 46, 51 e 54 della legge regionale n. 19/2010 e dell’art. 37 nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 51/1992 (incompatibilità dei consiglieri regionali con rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con la Regione). Dichiara inammissibili o non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    Le Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro sanitario non possono derogare unilateralmente con legge regionale agli impegni assunti nell’accordo di rientro; le disposizioni regionali che compromettono l’equilibrio finanziario della spesa sanitaria o modificano i vincoli sulle incompatibilità delle cariche elettive violano i parametri costituzionali di cui agli artt. 81 e 117 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è un piano di rientro sanitario?

    È un programma concordato tra una Regione in deficit sanitario e i Ministeri della salute e dell’economia, che prevede misure di riorganizzazione e riduzione della spesa sanitaria; la Regione assume impegni vincolanti e non può adottare leggi che contraddicano quell’accordo senza violare la Costituzione.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale la norma sull’abrogazione delle incompatibilità dei consiglieri regionali?

    Perché l’art. 37 della legge regionale abrogava il divieto per i consiglieri regionali di intrattenere rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con la Regione, rimuovendo un presidio di imparzialità nell’esercizio del mandato elettivo, in contrasto con i principi costituzionali.

    Cosa succede alle disposizioni dichiarate incostituzionali della legge regionale n. 19/2010?

    Cessano di avere efficacia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; gli atti adottati in applicazione di quelle norme potrebbero essere rimessi in discussione nei procedimenti ancora pendenti.

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  • Corte cost. n. 323/2011 – Legittima la detrazione IRAP provinciale per contributi agli enti bilaterali in Trentino

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 27/2010, che istituisce una detrazione IRAP per i contributi versati agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. La norma rientra nella competenza tributaria della Provincia autonoma riconosciuta dallo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva introdotto, per i periodi d’imposta 2011-2013, una detrazione dall’IRAP dovuta alla Provincia pari al 90% dei contributi versati a enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma, ritenendola in contrasto con la disciplina statale dell’IRAP e con le competenze ripartite in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, contestando la legittimità di una detrazione provinciale sull’IRAP legata ai contributi agli enti bilaterali.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione. La Provincia autonoma di Trento dispone, in base allo statuto speciale, di ampia competenza legislativa in materia tributaria provinciale; la detrazione introdotta è coerente con tale competenza e non eccede i limiti posti dallo statuto speciale, né contraddice la disciplina statale dell’IRAP nelle sue linee fondamentali.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Trento può legittimamente introdurre detrazioni sull’IRAP provinciale in favore di contribuenti che versino contributi a enti bilaterali, nell’esercizio della propria competenza tributaria riconosciuta dallo statuto speciale; tale norma non viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. purché rimanga nei limiti dello statuto.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito?

    Sono organismi paritetici costituiti da associazioni datoriali e sindacali che gestiscono fondi di integrazione salariale, ammortizzatori sociali contrattuali e altre prestazioni a favore dei lavoratori; i contributi a tali enti possono dunque essere incentivati dalle Province autonome attraverso agevolazioni fiscali.

    Perché le Province autonome hanno maggiore libertà in materia tributaria rispetto alle Regioni ordinarie?

    Perché lo statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) riconosce loro una competenza legislativa primaria o complementare in materia di tributi locali e finanza pubblica, che consente di derogare in certa misura alle norme statali, pur nei limiti fissati dallo statuto stesso.

    C’è un limite all’agevolazione IRAP introdotta dalla Provincia?

    Sì: la norma provinciale prevede che la detrazione non possa comportare, cumulata con altre agevolazioni d’aliquota IRAP spettanti nel periodo d’imposta, un’agevolazione complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

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  • Corte cost. n. 322/2011 – Sospensione del termine per disconoscere la paternità anche per l’infermo di mente non interdetto

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 245 del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione del termine per l’azione di disconoscimento della paternità anche a favore del soggetto che, pur non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Il trattamento deteriore rispetto all’interdetto è privo di ragionevole giustificazione.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto interdetto, tramite il tutore, aveva avviato un giudizio per disconoscere la paternità di un figlio minore. Il Tribunale di Catania, investito del caso, ha rilevato che l’art. 245 c.c. – nel disciplinare la sospensione del termine per l’azione – parla solo degli interdetti, lasciando senza tutela chi, pur non formalmente interdetto, si trovi in stato di grave infermità mentale. Questa lacuna pareva irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell’art. 244 c.c. sia sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 245 del codice civile nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine sia sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi. La sospensione del termine deve quindi operare dalla cessazione della situazione di effettiva incapacità del soggetto.

    Il principio

    La tutela accordata dall’art. 245 c.c. – che sospende il termine per agire in disconoscimento di paternità – deve estendersi non solo all’interdetto in senso formale, ma anche a chi si trovi in condizione di abituale grave infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi; negare questa protezione è irragionevole e lesivo del diritto di difesa in giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione di disconoscimento di paternità?

    È l’azione con cui il padre (o altri soggetti legittimati) può contestare in giudizio la presunzione di paternità prevista dall’art. 231 del codice civile; deve essere esercitata entro termini perentori stabiliti dall’art. 244 c.c.

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

    Anche chi, senza essere stato formalmente interdetto, si trova in grave infermità mentale che gli impedisce di gestire i propri interessi, può beneficiare della sospensione del termine per agire in disconoscimento; il termine ricomincia a decorrere solo dalla cessazione dello stato di incapacità.

    Perché la distinzione tra interdetto e infermo di mente non interdetto è irragionevole?

    Perché entrambi i soggetti si trovano in uno stato di incapacità effettiva che impedisce loro di esercitare autonomamente i diritti; la protezione accordata solo all’interdetto formale crea una disparità di trattamento priva di giustificazione costituzionale rispetto all’art. 3 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 321/2011 – Illegittima riserva della direzione dei SerT al solo personale medico

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese n. 27/1999, nella parte in cui riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, escludendo gli psicologi. La norma regionale viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente psicologo in servizio da anni presso un SerT pugliese aveva contestato una deliberazione aziendale che, applicando la legge regionale, gli impediva di dirigere il dipartimento, riservando tale funzione esclusivamente ai medici. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato la questione ritenendo che la norma discriminasse senza giustificazione gli psicologi rispetto ai medici, pur svolgendo entrambi funzioni essenziali nei SerT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia n. 27/1999, nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo personale medico, escludendo quello con profilo professionale di psicologo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge regionale pugliese n. 27/1999 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 4/2010), nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo personale medico con esclusione degli psicologi, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. che riserva allo Stato la disciplina degli incarichi dirigenziali in materia.

    Il principio

    La Regione non può riservare con legge propria la direzione dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) al solo personale medico, escludendo gli psicologi, quando la normativa statale (legge n. 45/1999) già disciplina il conferimento di tali incarichi senza distinzione di profilo professionale; la disciplina regionale è invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i SerT?

    I Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) sono strutture del Servizio Sanitario Nazionale dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, alcol e altre dipendenze patologiche; erogano prestazioni sia di carattere medico-farmacologico sia psicologico e socio-riabilitativo.

    Perché l’esclusione degli psicologi dalla direzione dei SerT è incostituzionale?

    Perché la legge statale n. 45/1999 già regola il conferimento degli incarichi dirigenziali nei SerT senza distinguere tra medici e psicologi; la Regione Puglia, riservando la direzione ai soli medici, ha legiferato in una materia – l’ordinamento civile – riservata esclusivamente allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Quali sono le funzioni dello psicologo nei SerT che la Corte valorizza?

    La Corte rileva che le prestazioni psicologiche e socio-riabilitative hanno nei SerT un rilievo non inferiore a quelle medico-farmacologiche; escludere gli psicologi dalla direzione è privo di giustificazione ragionevole in relazione alle finalità istituzionali di questi servizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2011 – Illegittimità delle norme lombarde sulla società patrimoniale per il servizio idrico

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge regionale lombarda n. 26/2003, introdotti dalla legge regionale n. 21/2010, in materia di società patrimoniale d’ambito per il servizio idrico integrato, per violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione. La disciplina regionale eccede le competenze legislative della Regione Lombardia in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto norme sulla società patrimoniale d’ambito (ATO) per la gestione delle reti del servizio idrico integrato: in particolare, aveva stabilito obblighi di conferimento della proprietà delle reti da parte degli enti locali e compiti specifici di questa società, tra cui l’espletamento delle gare per l’affidamento del servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tali norme davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, nella parte in cui introduce nell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003 i commi 2, 4 e 6, lettera c), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza), l) (ordinamento civile), m) (livelli essenziali delle prestazioni), s) (tutela dell’ambiente), e primo comma della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003, introdotti dalla legge regionale n. 21/2010. Il comma 2 (società patrimoniale unica con conferimento delle reti) e il comma 4 (compiti della società patrimoniale) invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. Dichiara invece non fondate le censure relative al comma 6, lettera c).

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare con legge propria la struttura societaria e le modalità di affidamento del servizio idrico integrato quando ciò interferisce con la tutela della concorrenza (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e con le norme di diritto civile che regolano i contratti e le società.

    Domande e risposte

    Cosa è una società patrimoniale d’ambito per il servizio idrico integrato?

    È una società costituita dagli enti locali dell’ambito territoriale ottimale (ATO) che detiene la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali del servizio idrico, mettendole a disposizione del gestore selezionato tramite gara.

    Perché la disciplina lombarda è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché imponeva una struttura societaria specifica (società unica per ATO con conferimento obbligatorio delle reti) e compiti alla società patrimoniale che interferivano con le regole statali sulla concorrenza e con le norme del diritto civile, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    Cosa rimane valido della normativa regionale contestata?

    Il comma 6, lettera c), dell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003, non censura le censure relative a quella disposizione, che è stata quindi ritenuta non fondata dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 319/2011 – Inammissibilità del conflitto su decreto Difesa e beni patrimoniali della Regione siciliana

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a un decreto ministeriale della Difesa che aveva destinato all’alienazione beni ubicati in Sicilia, lamentando la violazione dello statuto regionale e del principio di leale collaborazione. Il ricorso è inammissibile perché il decreto direttoriale impugnato non è un atto idoneo a essere oggetto di conflitto di attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato il decreto direttoriale del Ministero della difesa dell’8 settembre 2010 con cui erano stati individuati – ai fini di alienazione, permuta o valorizzazione – immobili in uso all’Amministrazione della difesa situati anche in Sicilia, fra cui il Faro Capo Mulini di Acireale e l’ex carcere militare di Palermo. Secondo la Regione, tali beni avrebbero dovuto essere trasferiti alla Regione stessa, come già concordato in sede di Commissione paritetica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto speciale siciliano (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e del principio di leale collaborazione, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa n. 13/2/5/2010 che disponeva il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato di immobili ubicati in Sicilia già inseriti nell’elenco di beni da cedere alla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione. Il decreto direttoriale impugnato è stato ritenuto inidoneo a essere oggetto di conflitto di attribuzioni tra enti, in quanto non si tratta di un atto normativo o amministrativo che menomi in modo definitivo le attribuzioni costituzionali della Regione. La Corte rileva inoltre che la questione aveva ad oggetto l’art. 14-bis del d.l. n. 112 del 2008.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando l’atto impugnato non è idoneo a ledere in modo definitivo le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione; non ogni atto amministrativo statale che incida su beni regionali può essere oggetto di conflitto intersoggettivo davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra un conflitto di attribuzioni e un ricorso in via principale?

    Il conflitto di attribuzioni tutela la sfera di competenze costituzionalmente garantite di un soggetto istituzionale contro atti concreti di un altro potere; il ricorso in via principale, invece, impugna leggi statali o regionali per contrasto con la Costituzione o lo statuto regionale.

    Perché il decreto direttoriale della Difesa era rilevante per la Sicilia?

    Perché includeva beni ubicati in Sicilia – come il Faro Capo Mulini e l’ex carcere militare di Palermo – già inseriti nell’elenco concordato dalla Commissione paritetica per il trasferimento alla Regione; la Regione riteneva che lo Stato stesse disponendo unilateralmente di beni che le spettavano.

    Cosa sono gli artt. 32 e 33 dello statuto siciliano?

    Disciplinano il patrimonio regionale e le modalità di trasferimento dei beni dallo Stato alla Regione siciliana; la Regione li invocava per sostenere che i beni militari dismessi, una volta venuto meno l’uso militare, avrebbero dovuto essere ceduti alla Regione stessa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 318/2011 – Inammissibilità manifesta su presunzioni bancarie nell’accertamento fiscale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Le censure difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Pescara, nel corso di due giudizi in cui un professionista aveva impugnato avvisi di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali degli anni 2003 e 2004, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma che disciplina le presunzioni legali utilizzabili dall’Agenzia delle entrate negli accertamenti bancari.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha sollevato, con due ordinanze del 14 dicembre 2010, questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dalla legge finanziaria 2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma impugnata stabilisce presunzioni legali relative ai versamenti e prelevamenti bancari nei confronti di soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale e sulla non manifesta infondatezza delle censure.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente inammissibili quando le ordinanze di rimessione non contengono una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio principale e sulla non manifesta infondatezza della censura; il giudice rimettente non può limitarsi a enunciare il dubbio senza argomentarne il fondamento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le presunzioni bancarie nell’accertamento fiscale?

    Sono meccanismi previsti dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per cui i versamenti e i prelevamenti bancari non giustificati dal contribuente si presumono ricavi o compensi imponibili, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

    Perché le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili?

    Perché la Commissione tributaria rimettente non aveva adeguatamente motivato né la rilevanza della questione (ossia perché la risposta avrebbe inciso sull’esito del giudizio) né la non manifesta infondatezza delle censure costituzionali.

    Quali diritti erano richiamati come parametri?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione: si sosteneva che la presunzione legale trattasse diversamente i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, comprimendo il loro diritto di difendersi in giudizio.

    Norme collegate