Autore: Andrea Marton

  • Art. 144 septies T.U.B.: Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU

    Art. 144 septies T.U.B.: Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU

    Art. 144 septies T.U.B. – Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

    2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia puo’ applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell’Unione europea direttamente applicabili;

    b) la sanzione e’ diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;

    c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

    3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

    4. La Banca d’Italia puo’ chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

    5. L’applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e’ riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita’ stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 144 sexies T.U.B.: Obbligo di astensione

    Art. 144 sexies T.U.B.: Obbligo di astensione

    Art. 144 sexies T.U.B. – Obbligo di astensione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 144 ter T.U.B.: Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

    Art. 144 ter T.U.B.: Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

    Art. 144 ter T.U.B. – Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale.

    In vigore dal 12/03/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2025 n. 23 Articolo 10

    “1. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

    b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);

    c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 o dell’articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.

    2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 144-bis da parte della societa’ o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

    2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall’articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

    a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell’articolo 144;

    b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell’articolo 144.

    2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa’ e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della societa’ o dell’ente.

    2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.

    3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2 , in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 144-quater, la Banca d’Italia puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

    3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravita’ della violazione accertata, puo’ essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.

    4. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 145.1 del T.U.B.

    Articolo 145.1 del T.U.B.

    Art. 145.1 T.U.B. – Procedura per l’applicazione delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ai fini di cui all’articolo 144-ter.1, la Banca d’Italia contesta al soggetto interessato l’inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l’inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sara’ tenuto a pagare una penalita’ di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l’ammontare, fino all’effettiva cessazione dell’inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.

    2. Qualora l’inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d’Italia non commina la penalita’ di mora.

    3. Quando l’inosservanza e’ cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d’Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d’Italia applica la penalita’ di mora quantificandone l’ammontare complessivo.

    4. Il procedimento di cui al presente articolo e’ disciplinato dalla Banca d’Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato e’ garantita la possibilita’ di presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede istruttoria.

    5. Al provvedimento con cui e’ applicata la penalita’ di mora si applica l’articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.

    6. Contro il provvedimento che applica la penalita’ di mora e’ ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso e’ notificato, a pena di decadenza, alla Banca d’Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed e’ depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

    7. Quando la Banca d’Italia commina la penalita’ di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalita’ di mora sia alle sanzioni amministrative, l’opposizione alla penalita’ di mora e’ proposta a pena di inammissibilita’ con il ricorso di cui all’articolo 145, comma 4.

    8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 145.

    9. Con la sentenza la Corte di appello puo’ rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della penalita’ di mora.

    10. Copia della sentenza e’ trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d’Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.

    11. Alla riscossione delle penalita’ di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalita’ di mora affluiscono al bilancio dello Stato.

    12. Alle penalita’ di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 145.2 del T.U.B.

    Articolo 145.2 del T.U.B.

    Art. 145.2 T.U.B. – Collaborazione tra Autorita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ di altri Stati dell’Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorita’ italiane competenti, salvo diniego dell’autorita’ che ha fornito le informazioni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 145.3 del T.U.B.

    Articolo 145.3 del T.U.B.

    Art. 145.3 T.U.B. – Cumulo di procedimenti amministrativi e penali.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche’ il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

    2. La Banca d’Italia comunica senza ritardo all’autorita’ giudiziaria l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’autorita’ giudiziaria, una volta che l’indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l’informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d’Italia l’avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d’Italia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 97-bis.

    3. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d’Italia puo’ richiedere all’autorita’ giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalita’ di cui al comma 2 Alle informazioni cosi’ acquisite si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 1.

    4. La Banca d’Italia e l’autorita’ giudiziaria comunicano l’una all’altra l’esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 c.c. Responsabilità degli organizzatori

    In vigore

    Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

  • Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli

    Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli

    Art. 45 T.U.IVA – Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli elenchi.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
    verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla
    verifica, e’ punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
    lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
    scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
    di cui risulta l’esistenza.
    Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e’
    punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena
    pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
    puo’ essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
    comma dell’art. 24.
    Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
    conformita’ alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e
    coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
    le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo’ essere ridotta fino ad un
    quinto del minimo se le irregolarita’ dei registri o i documenti mancanti
    sono di scarsa rilevanza.
    Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
    ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si
    applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
    sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa
    produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni
    possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
    inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
    rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
    rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di versamento.

    In vigore dal 20/06/1996 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
    annuale presentata nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli
    articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
    somma non versata o versata in meno.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B. – Procedure contenziose.

    In vigore dal 04/12/2011

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/07/2010 n. 104 Allegato 4

    “1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente.

    2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    3. (Comma abrogato)

    4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata