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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 144 sexies T.U.B. – Obbligo di astensione.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

“1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Soci e amministratori che violano l'obbligo di astensione ex art. 53, comma 4, secondo periodo TUB incorrono in sanzione amministrativa pecuniaria.
  • La sanzione va da euro 50.000 a euro 150.000.
  • L'obbligo di astensione riguarda le deliberazioni in cui il soggetto versa in conflitto di interessi.
  • La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 72/2015 in recepimento della direttiva CRD IV (2013/36/UE).
  • Il procedimento sanzionatorio segue le regole dell'art. 145 TUB e, per quanto applicabile, della L. 689/1981.

Art. 144-sexies TUB — Obbligo di astensione: commento

Ambito applicativo

L'art. 144-sexies TUB sanziona la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo, del medesimo testo unico. Tale obbligo impone ai soci e agli amministratori di banche di astenersi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione — o degli organi equivalenti — nelle quali si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale. La norma mira a presidiare l'integrità delle decisioni degli organi aziendali e a evitare che interessi personali dei vertici interferiscano con la sana e prudente gestione dell'intermediario.

Soggetti destinatari

I destinatari sono i soci e gli amministratori della banca. La categoria degli amministratori comprende, in senso ampio, tutti i componenti degli organi di amministrazione, a prescindere dalla denominazione adottata dallo statuto (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione). La disposizione si applica anche alle banche in forma cooperativa, nelle quali la partecipazione al voto in assemblea da parte di soci in conflitto di interessi è soggetta a regole analoghe.

Entità della sanzione

La sanzione amministrativa pecuniaria è fissa nei minimi e nei massimi: da 50.000 euro a 150.000 euro. Si tratta di un importo relativamente contenuto rispetto alle sanzioni applicabili agli intermediari per violazioni di natura prudenziale (art. 144 TUB), a riflettere il carattere personale dell'illecito e la sua portata circoscritta alla singola deliberazione viziata. In sede di quantificazione la Banca d'Italia tiene conto della gravità e durata della violazione, del vantaggio eventualmente conseguito e della precedente condotta del soggetto.

Profili procedimentali

Il procedimento sanzionatorio si svolge ai sensi dell'art. 145 TUB, che garantisce il contraddittorio, la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie e la possibilità di presentare deduzioni scritte e richiedere audizione. L'applicazione della sanzione è di competenza della Banca d'Italia. Il provvedimento sanzionatorio definitivo è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

Coordinamento con la L. 689/1981

Le disposizioni generali in materia di illeciti amministrativi contenute nella L. 689/1981 si applicano in via residuale, nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale del TUB. Trovano applicazione, tra l'altro, i princìpi di imputabilità, buona fede e proporzionalità della sanzione. Non si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta quando il TUB preveda diversamente.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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