Art. 144 ter T.U.B. – Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale.
In vigore dal 12/03/2025
Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2025 n. 23 Articolo 10
“1. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o piu’ delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 o dell’articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 144-bis da parte della societa’ o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall’articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell’articolo 144;
b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell’articolo 144.
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa’ e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della societa’ o dell’ente.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2 , in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 144-quater, la Banca d’Italia puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravita’ della violazione accertata, puo’ essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.
4. Si applica l’articolo 144, comma 9.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Inquadramento: la responsabilità personale nel sistema sanzionatorio bancario
L'art. 144-ter T.U.B. è la disposizione cardine della responsabilità sanzionatoria personale degli esponenti aziendali e del personale degli intermediari bancari e finanziari. La norma realizza, sul piano del diritto positivo italiano, il principio europeo della responsabilità individuale congiunta a quella della persona giuridica, consolidato a partire dalla direttiva 2013/36/UE CRD IV (come modificata da 2019/878/UE CRD V) e dalla direttiva 2014/65/UE MIFID 2.
La versione vigente dell'art. 144-ter è quella introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2025 n. 23, in vigore dal 12/03/2025, che ha recepito le indicazioni del regolamento (UE) 2022/2554 DORA (Digital Operational Resilience Act) sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario. Rispetto alla versione precedente, il D.Lgs. 23/2025 ha introdotto i commi 2-bis - 2-quater specificamente dedicati alle violazioni in materia di sicurezza ICT e resilienza digitale, materia di crescente importanza in un settore bancario sempre più digitalizzato e vulnerabile a cyber-attacks e operational failures.
La ratio della norma è triplice. In primo luogo, individua una responsabilità personale degli esponenti aziendali e del personale, andando oltre la sola responsabilità della persona giuridica disciplinata dall'art. 144 T.U.B. La logica europea è che la prevenzione delle violazioni passa attraverso la responsabilizzazione individuale dei soggetti che concretamente assumono le decisioni o eseguono le operazioni. In secondo luogo, garantisce un effetto deterrente qualificato: la prospettiva di sanzioni personali significative (fino a 5 milioni di euro) e dell'interdizione dalla professione bancaria (fino a tre anni) costituisce incentivo potente all'adozione di pratiche conformi. In terzo luogo, codifica il principio di imputabilità personale in coerenza con l'art. 27 CEDU e con la giurisprudenza CGUE (cfr. C-524/15 Menci) sulla natura sostanzialmente penale di sanzioni amministrative di rilevante importo.
Comma 1: la responsabilità per le violazioni rilevanti ex art. 144
Il comma 1 individua il nucleo della disciplina: per l'inosservanza delle norme richiamate dall'art. 144 c. 1 lett. a) ed e-ter) e c. 1-bis (violazioni in materia di trasparenza, raccolta del risparmio, governance, controlli interni, antiriciclaggio per le competenze BdI, prudenziale), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale.
La sanzione personale ricorre se sono soddisfatti due presupposti cumulativi:
L'ampiezza della cornice edittale (5.000 - 5 milioni di euro) consente alla BdI un'ampia gradazione della sanzione, modulata secondo i dieci criteri dell'art. 144-quater (gravità, durata, vantaggio illecito, recidiva, cooperazione, ne bis in idem, ecc.).
Comma 2: la responsabilità per inosservanza degli ordini ex art. 144-bis
Il comma 2 disciplina un'ipotesi specifica: il contributo causale alla mancata ottemperanza, da parte della società, dell'ordine ex art. 144-bis T.U.B. (ordine di cessazione di attività abusiva di raccolta del risparmio, di attività bancaria o finanziaria svolta senza autorizzazione, di rilascio di prodotti finanziari non conformi). In tal caso, la sanzione pecuniaria personale è da 5.000 a 5 milioni di euro.
La fattispecie tutela l'effettività del potere interdittivo della BdI: chi contribuisce, all'interno della struttura aziendale, alla resistenza o alla disobbedienza all'ordine della Vigilanza, è personalmente responsabile.
Commi 2-bis - 2-quater: le sanzioni DORA per la resilienza digitale
I commi 2-bis - 2-quater, introdotti dal D.Lgs. 23/2025, costituiscono una disciplina speciale per le violazioni del regolamento (UE) 2022/2554 DORA (Digital Operational Resilience Act), che impone alle entità finanziarie obblighi stringenti in materia di:
Il comma 2-bis, salvo che il fatto costituisca reato, prevede per le violazioni indicate dall'art. 144 c. 8-bis e 8-ter, commesse dalle persone fisiche specificate dal comma 2-ter, due distinte cornici edittali:
Il comma 2-ter individua i soggetti destinatari delle sanzioni 2-bis: soggetti con funzioni di amministrazione, direzione o controllo e personale delle società destinatarie delle violazioni, quando la condotta ha inciso rilevantemente sull'organizzazione o sui profili di rischio o ha contribuito alla mancata ottemperanza a provvedimenti BdI ex art. 8 D.Lgs. delegato L. 21/02/2024 n. 15 ovvero all'ordine ex art. 50 par. 4 lett. a) DORA reg. (UE) 2022/2554.
Il comma 2-quater introduce un meccanismo di elevazione della sanzione in funzione del vantaggio illecito: se il vantaggio ottenuto dall'autore è superiore ai massimi edittali del 2-bis, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché determinabile. La previsione recepisce un principio cardine del diritto sanzionatorio europeo: la sanzione deve essere effective, proportionate and dissuasive, evitando che il calcolo costi-benefici della violazione sia favorevole al trasgressore.
Commi 3 e 3-bis: la sanzione accessoria dell'interdizione
I commi 3 e 3-bis disciplinano la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, che la Banca d'Italia può applicare contestualmente alle sanzioni pecuniarie principali, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri dell'art. 144-quater T.U.B.
L'interdizione consiste nel divieto temporaneo di svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi di una pluralità di leggi speciali, con effetto di esclusione professionale di rilevante ampiezza:
La durata dell'interdizione è non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni: la BdI gradua la durata in funzione della gravità oggettiva e soggettiva della violazione, tenendo conto dei dieci criteri dell'art. 144-quater. La sanzione accessoria ha effetto particolarmente gravoso perché preclude la prosecuzione dell'attività professionale presso tutti i principali settori finanziari italiani, configurandosi come una sorta di radiazione temporanea dal mercato dei servizi finanziari regolati.
Comma 4: pubblicità del provvedimento ex art. 144 c. 9
Il comma 4 richiama l'applicazione dell'art. 144 c. 9 T.U.B., che disciplina la pubblicità legale del provvedimento sanzionatorio: pubblicazione integrale o per estratto sul sito web della Banca d'Italia, con dati identificativi del soggetto sanzionato (salvo casi di pubblicazione anonima o differita per esigenze di stabilità finanziaria o di indagini penali). La name and shame rappresenta un ulteriore deterrente reputazionale di significativa intensità, in coerenza con le linee guida EBA EBA/GL/2018/02 sulla trasparenza dell'azione sanzionatoria.
Profili procedurali: contraddittorio, impugnazione, prescrizione
Il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia segue il Provvedimento BdI sui procedimenti sanzionatori del 18/12/2012 e successive modifiche, articolato in fasi:
Sul piano della prescrizione, si applica l'art. 28 L. 689/1981 (5 anni dal giorno della violazione, salvo atti interruttivi). La Banca d'Italia ha termine di 180 giorni dall'accertamento per contestare gli addebiti, prorogabile di 90 giorni in casi di particolare complessità.
Rapporti con il diritto penale e ne bis in idem
L'art. 144-ter T.U.B. fa salvo che il fatto costituisca reato (formula esplicita nel comma 2-bis). La questione del ne bis in idem tra sanzioni amministrative BdI e sanzioni penali (es. abusivismo bancario ex art. 132 T.U.B., ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ex art. 2638 c.c.) è stata affrontata dalla CGUE C-524/15 Menci (sentenza 20/03/2018) e da numerose pronunce della Corte EDU. Il principio consolidato è che la duplicazione è ammessa solo se il sistema complessivo garantisce proporzionalità ed evita duplicazioni eccessive; in caso di sanzione penale già irrogata, la BdI applica il criterio dell'art. 144-quater lett. h-bis (ne bis in idem sostanziale) per modulare la propria sanzione.
La Cass. SS.UU. 30/09/2009 n. 20929 ha ribadito la natura amministrativa delle sanzioni della Banca d'Italia (in coerenza con la L. 689/1981), confermando la giurisdizione della Corte d'Appello (e non del giudice penale o amministrativo) per l'impugnazione, e il pieno sindacato di merito del giudice in sede di opposizione, con potere di rideterminare l'ammontare della sanzione applicando direttamente i criteri dell'art. 144-quater T.U.B.
Domande frequenti