Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 144 octies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60-bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.”

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In sintesi

  • L'art. 144-octies TUB riguarda le società di partecipazione finanziaria (SPF) e mista (SPFM) con sede legale in un altro Stato UE diverso dall'Italia.
  • In caso di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 60-bis, comma 10 TUB, la Banca d'Italia non agisce direttamente ma chiede all'autorità competente dello Stato di sede di irrogare le sanzioni previste dalla CRD.
  • La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 182/2021 in recepimento della CRD V (2019/878/UE).
  • Il meccanismo riflette il principio di home-country control: la vigilanza e le sanzioni spettano allo Stato membro d'origine.
  • Per le SPF/SPFM con sede in Italia è invece applicabile la disciplina ordinaria del Titolo VIII TUB.

Art. 144-octies TUB, SPF/SPFM UE: commento

Ambito soggettivo

L'art. 144-octies TUB si applica alle società di partecipazione finanziaria (SPF) e alle società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) che detengono partecipazioni in enti creditizi o imprese di investimento e hanno la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. Queste entità rientrano nel perimetro di vigilanza consolidata ai sensi della CRD V (Direttiva 2019/878/UE) recepita dal D.Lgs. 182/2021.

Meccanismo sanzionatorio transfrontaliero

Quando una SPF o SPFM con sede UE viola le disposizioni richiamate dall'art. 60-bis, comma 10 TUB, disposizioni che regolano gli obblighi di approvazione, esenzione e vigilanza prudenziale di tali strutture societarie, la Banca d'Italia non esercita direttamente il potere sanzionatorio. Invece, richiede all'autorità competente dello Stato di sede di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale di recepimento della CRD in vigore in quello Stato. Si tratta di un meccanismo di cooperazione tra autorità nazionali che riflette il principio di home-country control: la vigilanza e il potere sanzionatorio sulle holding finanziarie appartengono allo Stato in cui è stabilita la sede legale.

Collegamento con l'art. 60-bis TUB

L'art. 60-bis TUB disciplina l'obbligo di approvazione o esenzione delle SPF e SPFM nell'ambito della vigilanza consolidata. Il comma 10 individua specifiche disposizioni applicabili a tali società anche quando abbiano sede all'estero. L'art. 144-octies presidia l'osservanza di tali obblighi attraverso la cooperazione con le autorità estere, evitando lacune sanzionatorie nei gruppi bancari transfrontalieri.

CRD VI e prospettive future

La Direttiva CRD VI (2024/1619/UE), in corso di recepimento, mantiene e rafforza il quadro di vigilanza sulle holding finanziarie dei gruppi bancari, incluse le regole sulla cooperazione tra autorità. Gli intermediari coinvolti dovranno monitorare le eventuali modifiche al regime di approvazione e alle responsabilità delle SPF/SPFM previste dalla nuova direttiva.

Distinzione con le SPF/SPFM italiane

Le SPF e SPFM con sede legale in Italia rimangono soggette alla disciplina ordinaria del Titolo VIII TUB in materia di sanzioni. L'art. 144-octies regola esclusivamente il caso transfrontaliero in cui la sede è in un altro Stato UE, configurando una norma di rinvio alla competenza dell'autorità estera.

Domande frequenti

Cosa sono le società di partecipazione finanziaria (SPF) e mista (SPFM)?

Sono holding che detengono partecipazioni di controllo in enti creditizi o imprese di investimento; rientrano nel perimetro di vigilanza consolidata dei gruppi bancari ai sensi della CRD V/VI.

Perché la Banca d'Italia non può sanzionare direttamente una SPF con sede in Germania?

Perché l'art. 144-octies TUB adotta il principio di home-country control: la Banca d'Italia deve richiedere all'autorità competente dello Stato di sede (es. BaFin) di applicare le sanzioni previste dalla normativa CRD locale.

Quale normativa regola gli obblighi violati a cui fa riferimento l'art. 144-octies?

Le disposizioni richiamate dall'art. 60-bis, comma 10 TUB, relative all'approvazione, esenzione e vigilanza prudenziale delle SPF/SPFM nel quadro della vigilanza consolidata.

Quale direttiva ha introdotto l'art. 144-octies TUB?

Il D.Lgs. 182/2021 ha introdotto la norma in recepimento della CRD V (Direttiva 2019/878/UE), che ha esteso e rafforzato il regime di vigilanza sulle holding finanziarie.

Una SPF con sede in Italia è soggetta all'art. 144-octies?

No. L'art. 144-octies si applica solo alle SPF/SPFM con sede in un altro Stato UE. Le holding italiane sono soggette alla disciplina sanzionatoria ordinaria del Titolo VIII TUB.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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