← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 bis T.U.B. – Spese addebitabili

In vigore dal 11/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

“1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 118 e dell’articolo 118-bis sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.

2. Il contratto puo’ prevedere che, se il cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o piu’ frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall’intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento.

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo’ essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • Gratuità delle comunicazioni digitali obbligatorie per legge (comma 1, primo periodo). Le informazioni e le comunicazioni previste per legge non possono essere addebitate al cliente se trasmesse con strumenti telematici o su supporto durevole non cartaceo. La regola vale per i contratti bancari in generale (Capo I TUB).
  • Gratuità assoluta per i servizi di pagamento (comma 1, secondo periodo). Per le informazioni e le comunicazioni previste per legge relative a servizi di pagamento, non possono essere addebitate spese a prescindere dallo strumento o supporto usato. La gratuità è quindi incondizionata: vale sia per il digitale sia per la carta.
  • Gratuità delle comunicazioni art. 118-118-bis (comma 1, terzo periodo). Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste dagli artt. 118 (modifica unilaterale) e 118-bis TUB sono sempre gratuite, qualunque sia lo strumento o il supporto.
  • Facoltà contrattuale di addebitare costi per informazioni extra (comma 2). Se il cliente richiede informazioni o comunicazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie per legge, oppure con modalità diverse da quelle previste nel contratto, il contratto può prevedere che le relative spese siano a carico del cliente.
  • Proporzionalità dei costi (commi 3-4). Le spese eventualmente addebitate devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi. Nei contratti di finanziamento, la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti CICR.
1. Genesi normativa e finalità: da PSD2 a un principio generale di gratuità delle comunicazioni

L'art. 127-bis T.U.B. è stato introdotto dal D.Lgs. 15 dicembre 2023, n. 207 (art. 3), che ha recepito la direttiva 2015/2366/UE (PSD2), in vigore dall'11 gennaio 2024. La norma si colloca nell'ambito del Titolo VI del T.U.B. (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) e rappresenta un'evoluzione rilevante rispetto alla previgente disciplina: mentre in passato la questione delle spese per comunicazioni era disciplinata in modo frammentato nelle singole norme di settore, l'art. 127-bis introduce un regime generale e organico che copre sia la trasparenza bancaria (Capo I) sia i servizi di pagamento (Capo II-bis).

La ratio della norma è duplice. Da un lato, si vuole evitare che le banche e i PSP recuperino indirettamente i costi delle comunicazioni obbligatorie addebitandoli al cliente come voce separata, vanificando così il principio di gratuità della trasparenza informativa. Dall'altro, si vuole incentivare la digitalizzazione dei rapporti banca-cliente: se la comunicazione digitale è gratuita e quella cartacea può comportare un costo (nei limiti della norma), il cliente è indotto a scegliere il canale digitale, con benefici sia per l'ambiente sia per l'efficienza operativa del PSP.

La norma si inserisce in un quadro normativo europeo che valorizza la gratuità dell'informativa obbligatoria: l'art. 54 PSD2 (dir. 2015/2366/UE) prevede che le informazioni fornite in conformità al capo relativo ai contratti quadro siano gratuite; analogamente, la PAD 2014/92/UE (dir. 2014/92/UE) prevede che il FID (Documento informativo sulle spese) e il SoF (Riepilogo delle spese) siano gratuiti. L'art. 127-bis TUB estende e generalizza questi principi all'intero Titolo VI del T.U.B.

2. La regola generale: gratuità delle comunicazioni digitali obbligatorie (comma 1, primo periodo)

Il comma 1, primo periodo, enuncia la regola generale applicabile a tutti i contratti bancari e finanziari disciplinati dal Titolo VI TUB: le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge, ossia quelle la cui fornitura è imposta da norme imperative (artt. 115 ss. TUB, D.Lgs. 206/2005, ecc.), non possono essere addebitate al cliente se trasmesse con strumenti telematici (email, app bancaria, internet banking, SMS) o su supporto durevole non cartaceo (file PDF scaricabile dall'area personale online, USB, CD-ROM). La gratuità si applica pertanto ogniqualvolta il PSP o la banca utilizzi un canale digitale per adempiere agli obblighi informativi legali.

La locuzione "previste ai sensi di legge" è cruciale per delimitare l'ambito della norma: si riferisce alle comunicazioni la cui fornitura è imposta da una norma di legge o di regolamento, non a quelle che la banca fornisce a titolo facoltativo (es. newsletter commerciali, comunicazioni di marketing). Per le comunicazioni obbligatorie in senso stretto, il divieto di addebito non è derogabile contrattualmente: qualsiasi clausola che tenti di addebitare al cliente la trasmissione telematica di comunicazioni legalmente obbligatorie è nulla per contrasto con norma imperativa (art. 117, c. 8 TUB).

Dal tenore letterale emerge che, viceversa, la trasmissione delle stesse comunicazioni in formato cartaceo tradizionale può essere soggetta a un addebito a carico del cliente, purché lo strumento cartaceo non sia quello previsto come obbligatorio. In pratica, se il contratto prevede la comunicazione digitale come modalità standard e il cliente richiede la versione cartacea, la banca può addebitare i costi relativi (comma 2), purché tali costi siano ragionevoli e proporzionati (comma 3).

3. Regime speciale per i servizi di pagamento: gratuità incondizionata (comma 1, secondo periodo)

Per le informazioni e le comunicazioni previste per legge relative ai servizi di pagamento (Capo II-bis, artt. 126-bis ss. TUB), il comma 1, secondo periodo, introduce una regola ancora più stringente: non possono essere addebitate spese qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. La gratuità è quindi assoluta e incondizionata, tanto per il canale digitale quanto per quello cartaceo. Questa scelta del legislatore è coerente con l'art. 54 PSD2, che prevede la gratuità delle informazioni sui servizi di pagamento in quanto tale, senza distinzione tra supporti.

La distinzione di regime tra contratti bancari in generale (comma 1, primo periodo) e servizi di pagamento (comma 1, secondo periodo) riflette la diversa matrice normativa: per i contratti bancari generali, la PAD e il T.U.B. consentono marginalmente di addebitare i costi del formato cartaceo; per i servizi di pagamento, la PSD2 impone la gratuità assoluta dell'informativa. Il professionista del settore deve pertanto applicare regimi diversi a seconda della tipologia di rapporto: in un conto corrente che serve anche come conto di pagamento (fattispecie frequentissima), le comunicazioni attinenti ai pagamenti (es. estratto conto dei movimenti di pagamento, rendiconto annuale ex art. 126-quater TUB) devono essere gratuite in ogni formato, mentre le comunicazioni attinenti al credito o alla raccolta (es. documento di sintesi annuale ex art. 119 TUB) sono gratuite solo in formato digitale.

4. Gratuità delle comunicazioni relative a modifiche unilaterali (artt. 118-118-bis TUB) (comma 1, terzo periodo)

Il comma 1, terzo periodo, estende il regime di gratuità assoluta, indipendentemente dal supporto, alle informazioni precontrattuali e alle comunicazioni previste dagli artt. 118 e 118-bis TUB. L'art. 118 TUB disciplina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali bancarie: per esercitare validamente questa facoltà, la banca deve comunicare al cliente la proposta di modifica con un preavviso di almeno 60 giorni, in modo idoneo a essere conservato e riprodotto. L'art. 118-bis TUB estende un regime simile ad altri rapporti contrattuali. La gratuità assoluta di queste comunicazioni tutela il cliente: la banca non può addebitare alcun costo per comunicare una modifica unilaterale sfavorevole al cliente, evitando un effetto deterrente sulla consultazione di tali comunicazioni.

Questa disposizione ha importanti riflessi pratici: i PSP che in passato includevano nei fogli informativi una voce "spese per comunicazioni modifiche contratto" devono adeguarsi, eliminando tale voce. Eventuali clausole contrattuali difformi sono nulle di diritto ai sensi dell'art. 117, c. 8 TUB (nullità delle clausole in contrasto con le disposizioni imperativa del Titolo VI). L'ABF ha sviluppato una giurisprudenza consolidata in materia di gratuità delle comunicazioni relative a modifiche unilaterali, dichiarando l'illegittimità di addebiti per la comunicazione di variazioni di tassi e condizioni contrattuali.

5. Spese per comunicazioni extra e proporzionalità dei costi (commi 2-4)

Il comma 2 introduce la specularità alla regola di gratuità: se è il cliente a richiedere comunicazioni o informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie per legge, ovvero con modalità diverse da quelle previste nel contratto, il contratto può prevedere che le relative spese siano a carico del cliente. Questa disposizione è di stretta interpretazione: non consente alla banca di addebitare costi per le comunicazioni legalmente obbligatorie, ma solo per quelle che il cliente richiede in aggiunta o con modalità diverse da quelle contrattuali.

Il comma 3 pone un limite di proporzionalità alle spese del comma 2: le spese eventualmente addebitate devono essere "ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti" dalla banca, dall'intermediario finanziario o dal PSP. Questo criterio di proporzionalità è ispirato al principio di non abuso delle posizioni di dipendenza economica e al canone della buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.). Le Disposizioni della Banca d'Italia di trasparenza specificano che i costi addebitati devono corrispondere ai costi marginali del servizio richiesto (es. costo di stampa e spedizione di un estratto conto cartaceo), e non possono trasformarsi in una voce di profitto.

Il comma 4 introduce un’eccezione per i contratti di finanziamento: in deroga al comma 1, la consegna di documenti personalizzati (es. piano di ammortamento individuale) può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, ma solo nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). Questa eccezione riflette la prassi consolidata nel credito al consumo e nel credito fondiario, dove i costi di istruttoria incorporano anche la predisposizione della documentazione personalizzata e possono essere riaddebitati al cliente nel rispetto delle delibere CICR.

Il comma 5 fa salve le previsioni dell'art. 119, c. 4 TUB (obbligo di fornire copia dei contratti e dei documenti) e, per i servizi di pagamento, dell'art. 16, c. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (norma analoga per i servizi di pagamento). Queste disposizioni di salvaguardia garantiscono continuità con il quadro normativo previgente e chiariscono che la gratuità dell'art. 127-bis non incide sugli obblighi di conservazione e accesso alla documentazione contrattuale.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.