Indice
- Consente alla Banca d'Italia di irrogare, in alternativa alle sanzioni pecuniarie, un ordine di eliminazione delle infrazioni per violazioni di scarsa offensività o pericolosità
- Si applica alle violazioni dell'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) TUB
- In caso di inosservanza dell'ordine, le sanzioni pecuniarie ordinarie sono aumentate fino a un terzo
- Introdotto dal D.Lgs. 116/2024 in attuazione della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE)
- Strumento di vigilanza proporzionale che privilegia la correzione del comportamento rispetto alla punizione
Testo dell'articoloVigente
Art. 144 bis T.U.B. – Ordine di porre termine alle violazioni.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’, la Banca d’Italia puo’, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa’ o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.
2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni e’ aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.”
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Indice dei contenuti
Ratio e contesto normativo di riferimento
L'art. 144-bis TUB, nella versione vigente dal 14 agosto 2024 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2024, introduce un meccanismo sanzionatorio alternativo alle sanzioni pecuniarie per le violazioni di minore gravità. La norma si inserisce nel quadro del principio di proporzionalità che caratterizza il moderno diritto sanzionatorio bancario europeo, come delineato dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) e dal Reg. UE 1024/2013 sul Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). L'obiettivo è consentire alla Banca d'Italia di modulare la risposta sanzionatoria in relazione all'effettiva gravità della violazione, privilegiando la correzione del comportamento rispetto alla mera punizione pecuniaria quando ciò sia proporzionato.
L'ambito di applicazione: le violazioni di scarsa offensività
L'art. 144-bis TUB si applica esclusivamente alle violazioni dell'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) TUB che siano «connotate da scarsa offensività o pericolosità». La lettera a) riguarda le violazioni delle norme prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale e di liquidità, mentre la lettera e-ter) attiene a specifiche violazioni delle norme sulla governance. La valutazione della scarsa offensività o pericolosità è rimessa alla discrezionalità tecnica della Banca d'Italia, che deve motivare adeguatamente la scelta di adottare l'ordine di eliminazione in luogo della sanzione pecuniaria ordinaria.
Il contenuto e le modalità dell'ordine di eliminazione
L'ordine di eliminazione delle infrazioni può contenere indicazioni specifiche sulle misure da adottare per rimuovere le violazioni e fissa un termine per l'adempimento. La Banca d'Italia può quindi non limitarsi a ordinare la cessazione della condotta irregolare, ma può anche prescrivere le azioni correttive da intraprendere, con un approccio più simile a quello della supervisione prudenziale che a quello del diritto sanzionatorio puro. Il termine per l'adempimento deve essere congruo rispetto alla complessità delle misure richieste.
Le conseguenze dell'inosservanza: l'aggravamento sanzionatorio
In caso di inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie ordinarie previste dall'art. 144, comma 1 TUB, con un incremento fino a un terzo dell'importo. I massimali stabiliti dall'art. 144 TUB rimangono comunque fermi. L'aggravamento sanzionatorio ha una doppia funzione: da un lato, incentiva il rispetto dell'ordine; dall'altro, rappresenta la risposta dell'ordinamento alla recidiva comportamentale del soggetto vigilato che, dopo aver ricevuto un'opportunità di correzione, non vi ha dato seguito.
Coordinamento con il sistema sanzionatorio complessivo e il MVU
L'art. 144-bis TUB si inserisce nel sistema sanzionatorio del TUB affiancando gli strumenti già previsti dagli artt. 144, 144-ter e 144-quinquies. Nel quadro del MVU, per gli enti creditizi significativi la BCE può adottare misure di vigilanza analoghe ai sensi degli artt. 10 ss. del Reg. UE 1024/2013, mentre la Banca d'Italia mantiene competenze per i profili non coperti dalla vigilanza europea. L'art. 144-bis TUB riflette la tendenza del diritto bancario europeo verso un approccio sanzionatorio più flessibile e orientato alla compliance, in linea con le raccomandazioni dell'EBA e i principi della CRD VI.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 94/2014
Illegittimita' costituzionale parziale
La Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, 134 e 135 del codice del processo amministrativo nella parte in cui attribuivano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni della Banca d'Italia, restituendo la materia alla giurisdizione del giudice ordinario. La pronuncia incide direttamente sul perimetro applicativo dei poteri di enforcement della Vigilanza, inclusi gli ordini di porre termine alle violazioni ex art. 144-bis T.U.B. e le sanzioni connesse.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
In cosa consiste l'ordine di eliminazione delle infrazioni previsto dall'art. 144-bis TUB?
È una misura alternativa alla sanzione pecuniaria che la Banca d'Italia può adottare per le violazioni di scarsa offensività. L'ordine impone all'intermediario di eliminare le infrazioni rilevate, eventualmente specificando le misure correttive da adottare e il termine per adempiere. Se l'intermediario rispetta l'ordine, non viene irrogata alcuna sanzione pecuniaria; se invece non adempie, scattano le sanzioni ordinarie con un aggravio fino a un terzo dell'importo.
Quali violazioni possono essere oggetto dell'ordine ex art. 144-bis TUB?
L'art. 144-bis TUB si applica solo alle violazioni dell'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) TUB connotate da scarsa offensività o pericolosità. La lettera a) riguarda violazioni delle norme prudenziali su adeguatezza patrimoniale e liquidità, mentre la lettera e-ter) attiene a violazioni delle norme sulla governance. Non tutte le violazioni dell'art. 144 TUB sono quindi accessibili alla procedura alternativa, ma solo quelle espressamente richiamate.
Come si valuta la 'scarsa offensività o pericolosità' della violazione?
La valutazione è rimessa alla discrezionalità tecnica della Banca d'Italia, che deve tener conto della gravità della violazione, del suo impatto sull'intermediario e sul sistema finanziario, della condotta del soggetto vigilato (es. se ha già adottato misure correttive spontaneamente) e della reiterazione. L'autorità di vigilanza deve motivare adeguatamente la scelta di avvalersi dello strumento alternativo anziché irrogare direttamente la sanzione pecuniaria.
Di quanto viene aumentata la sanzione in caso di inosservanza dell'ordine?
In caso di inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, le sanzioni amministrative pecuniarie ordinarie ex art. 144, comma 1 TUB vengono aumentate sino a un terzo rispetto all'importo previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali di cui all'art. 144 TUB. L'incremento è quindi discrezionale (fino a un terzo) e non automaticamente pari al terzo, consentendo alla Banca d'Italia di calibrare la risposta anche in questa fase.
L'art. 144-bis TUB si applica anche agli enti creditizi significativi vigilati dalla BCE?
Per gli enti creditizi significativi, la vigilanza prudenziale diretta spetta alla BCE nell'ambito del MVU (Reg. UE 1024/2013). Tuttavia, per i profili sanzionatori di competenza nazionale e per le misure di vigilanza non rientranti nelle competenze esclusive della BCE, la Banca d'Italia mantiene la propria potestà sanzionatoria, inclusa la facoltà di ricorrere all'art. 144-bis TUB. Il coordinamento tra BCE e Banca d'Italia avviene attraverso i meccanismi previsti dal Reg. UE 1024/2013 e dalle relative istruzioni operative del MVU.
Vedi anche