Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 312/2011 – Custodia cautelare obbligatoria per omicidio volontario: manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. — nella parte che prevede la custodia cautelare in carcere obbligatoria per l’omicidio volontario — sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia e dalla Corte di cassazione. Le questioni erano state sollevate pochi mesi dopo la sentenza n. 265/2010 che aveva già dichiarato la medesima norma incostituzionale per i reati sessuali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevede che per una serie di gravi reati (tra cui l’omicidio volontario) la custodia cautelare in carcere sia obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino acquisiti elementi dimostrativi dell’assenza di esigenze cautelari. Due giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale regime obbligatorio anche per l’omicidio volontario, richiamando la sentenza n. 265/2010 con cui la Corte aveva già dichiarato analoga presunzione incostituzionale per i reati sessuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Brescia e la Corte di cassazione hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. (come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non esclude che la medesima questione possa essere riproposta in modo più corretto in futuro.

    Il principio

    Anche quando la questione di legittimità costituzionale tende ad estendere a nuove fattispecie (come l’omicidio volontario) una pronuncia di incostituzionalità già resa dalla Corte per fattispecie analoghe (reati sessuali, sentenza n. 265/2010), essa deve comunque soddisfare i requisiti di ammissibilità propri del giudizio incidentale; se non li soddisfa, la dichiarazione di manifesta inammissibilità è ineludibile.

    Domande e risposte

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 265/2010 della Corte Costituzionale?

    Aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui, per i delitti di cui agli artt. 600-bis (primo comma), 609-bis e 609-quater c.p. (reati sessuali), non faceva salva l’ipotesi in cui fossero acquisiti elementi specifici dai quali risultasse che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive della custodia in carcere.

    Perché i giudici ritenevano che la stessa logica si applicasse all’omicidio volontario?

    Perché le ragioni di incostituzionalità individuate dalla Corte nel 2010 (irragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria) erano, a loro avviso, applicabili anche all’omicidio volontario. La Corte aveva affermato che la presunzione assoluta contrasta con il principio di uguaglianza e con la presunzione di non colpevolezza ogni volta che sia possibile escludere, sulla base delle circostanze concrete, l’adeguatezza di misure meno gravose.

    Quali sono gli artt. 3, 13 e 27 Cost. come parametri in materia cautelare?

    L’art. 3 Cost. tutela il principio di uguaglianza e ragionevolezza; l’art. 13 Cost. garantisce l’inviolabilità della libertà personale, ammettendo restrizioni solo nei casi e modi previsti dalla legge; l’art. 27, secondo comma, Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Questi tre parametri sono evocati ogni volta che si contesta una misura cautelare ritenuta eccessivamente restrittiva o automatica.

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  • Corte cost. n. 311/2011 – Immigrazione e direttiva rimpatri: restituzione atti al Tribunale di Bergamo

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    La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, rimettente di una questione sulla punibilità dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento in relazione alla Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), a causa di sopravvenienze normative che avevano modificato il quadro di riferimento nel frattempo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che punisce con la reclusione lo straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento del questore. Il rimettente dubitava della compatibilità di tale norma con la Direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri»), che privilegia le forme volontarie di rimpatrio e prevede la detenzione cautelare solo per finalità di esecuzione coattiva dell’espulsione. Tuttavia, nel corso del giudizio davanti alla Corte, il quadro normativo europeo e nazionale era cambiato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento alle norme costituzionali che garantiscono la compatibilità del diritto interno con gli obblighi europei (art. 117, primo comma, Cost.), ritenendo la norma in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE che imponeva di privilegiare il rimpatrio volontario rispetto alle sanzioni penali detentive per la mera inottemperanza all’ordine di allontanamento.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 311 del 2011, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto nel corso del giudizio.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio davanti alla Corte Costituzionale intervengono sopravvenienze normative che modificano sostanzialmente il quadro di riferimento entro cui si inscrive la questione di legittimità costituzionale, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce con la reclusione da uno a quattro anni (oggi modificato più volte) lo straniero destinatario di un ordine di allontanamento del questore che, senza giustificato motivo, non ottempera all’obbligo di lasciare il territorio nazionale nel termine fissato. È la fattispecie penale principale collegata alla cosiddetta «inottemperanza all’ordine del questore».

    Cosa prevede la Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) invocata dal rimettente?

    Stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, privilegiando le forme volontarie di rimpatrio con congrui termini. Consente la detenzione cautelare solo al fine di eseguire coattivamente l’espulsione e solo quando sussista un rischio di fuga, non per sanzionare penalmente la mera irregolarità del soggiorno.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è disposta quando sopravvengono modifiche normative che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione o sulle sue premesse. Il rimettente deve allora rivalutare se la questione mantenga le proprie caratteristiche originarie alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 310/2011 – Illegittimità parziale della legge Calabria sul coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Calabria n. 34/2010 («Collegato alla manovra di finanza regionale per il 2011»), in particolare per le norme che violavano i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento alla stabilizzazione del personale a tempo determinato e ad altre disposizioni ordinamentali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge regionale Calabria n. 34/2010, un cosiddetto «collegato ordinamentale» con numerose disposizioni eterogenee. In particolare, le norme censurate riguardavano: la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato in violazione dei vincoli statali sulla finanza pubblica (art. 16), la proroga di termini, la disciplina di enti regionali, e altre norme ordinamentali (artt. 14, 15, 18, 29, 46, 50). L’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009 fissava vincoli precisi alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Regioni che le norme calabresi avrebbero violato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale Calabria n. 34/2010, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e ad altri titoli di competenza statale esclusiva.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale Calabria n. 34/2010; 2) dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative agli artt. 11, comma 1, e 49 della stessa legge, in quanto tali norme erano state nel frattempo abrogate dalla Regione.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa, devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato. Le norme regionali che prevedono la stabilizzazione di personale a tempo determinato in violazione dei tetti e delle condizioni fissate dal legislatore statale sono costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «coordinamento della finanza pubblica» come materia di competenza concorrente?

    Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente in cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali (tra cui i tetti alle assunzioni regionali) e le Regioni li attuano. Le Regioni non possono ignorare i vincoli finanziari statali per procedere a stabilizzazioni di personale.

    Perché per alcune norme è stata dichiarata «cessata la materia del contendere»?

    Perché nelle more del giudizio davanti alla Corte Costituzionale la Regione Calabria aveva abrogato le norme impugnate (artt. 11, comma 1, e 49). Venendo meno le norme censurate prima della pronuncia della Corte, è cessato l’interesse al giudizio e la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per tale parte.

    Quali erano le norme dichiarate incostituzionali oltre a quelle sulla stabilizzazione del personale?

    Oltre alle norme sulla stabilizzazione (art. 16), la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 14, comma 1, 15, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale, che riguardavano altri profili ordinamentali e procedurali in materia di enti regionali e di disciplina del personale, ritenuti in contrasto con vari titoli di competenza statale esclusiva o concorrente.

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  • Corte cost. n. 309/2011 – Ristrutturazione edilizia e sagoma: illegittimità della legge lombarda

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre norme della Regione Lombardia (artt. 27, comma 1, lett. d), e 103 della l.r. n. 12/2005 e art. 22 della l.r. n. 7/2010) che consentivano la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma originaria, in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge lombarda sul governo del territorio (l.r. n. 12/2005) e della l.r. n. 7/2010 (Collegato ordinamentale 2010). La questione centrale riguardava la definizione di «ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione»: la legge lombarda consentiva di effettuare tali interventi anche senza rispettare la sagoma originaria dell’edificio, mentre il d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) imponeva invece il rispetto del limite della sagoma come condizione per qualificare l’intervento come ristrutturazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e l’art. 103 della legge regionale lombarda n. 12/2005, nonché l’art. 22 della l.r. n. 7/2010, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio. Il TAR per la Lombardia aveva sollevato analoga questione nel giudizio a quo.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della l.r. Lombardia n. 12/2005, nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; 2) dell’art. 103 della stessa legge, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 con riguardo alle categorie di interventi edilizi; 3) dell’art. 22 della l.r. Lombardia n. 7/2010.

    Il principio

    La definizione delle categorie di interventi edilizi, e in particolare la distinzione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova costruzione» basata sul rispetto della sagoma, è materia riservata alla legislazione di principio statale. La tutela del paesaggio, inteso come aspetto del territorio con valori ambientali e culturali, è un valore costituzionale che impone uniformità normativa a livello nazionale; le Regioni non possono ridefinire a propria discrezione i confini tra le categorie di intervento edilizio.

    Domande e risposte

    Cosa significa «rispetto della sagoma» nella ristrutturazione edilizia?

    La sagoma è il profilo dell’edificio, la sua forma esterna. Il rispetto della sagoma nella demolizione e ricostruzione significa che il nuovo edificio deve avere la stessa forma e le stesse dimensioni di quello demolito. Se la sagoma cambia, l’intervento non è una ristrutturazione ma una nuova costruzione, con conseguenze diverse in termini di permessi, distanze e oneri.

    Perché la norma lombarda violava l’art. 117, terzo comma, Cost.?

    Perché l’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, tra cui il governo del territorio. Il principio fondamentale che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione deve rispettare la sagoma è stabilito dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001; la Regione non può derogarlo.

    Qual era il ruolo dell’art. 103 della l.r. Lombardia n. 12/2005 dichiarato incostituzionale?

    Qualificava come «disciplina di dettaglio» alcune disposizioni legislative statali (tra cui l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), prevedendone la disapplicazione nell’ordinamento regionale. La Corte ha ritenuto che la norma regionale non potesse operare tale qualificazione e disapplicare disposizioni che in realtà fissano principi fondamentali della legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 308/2011 – Illegittimità del divieto regionale di impianti di energie rinnovabili in Molise

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010, che modificava la disciplina regionale sugli impianti di energia da fonti rinnovabili introducendo divieti generalizzati di localizzazione. La Corte ha ritenuto che tali divieti invadessero la competenza legislativa statale in materia di energia e producessero contrasto con le linee guida ministeriali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva adottato la legge n. 23/2010, con cui modificava la propria normativa sugli insediamenti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo divieti di localizzazione generalizzati e indiscriminati per determinate tipologie e dimensioni di impianti in specifiche aree del territorio regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme regionali ritenendole in contrasto con la legislazione statale e con le linee guida emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale Molise n. 23/2010 in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali censurate violassero i principi fondamentali in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010. La Corte ha accertato che le norme regionali, introducendo divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione degli impianti, contrastavano con le linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione, senza poter opporre divieti assoluti.

    Il principio

    Una legge regionale che introduce divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è costituzionalmente illegittima perché viola i principi fondamentali in materia di energia stabiliti dalla legislazione statale e contrasta con le linee guida nazionali, le quali consentono solo misure di disciplina del territorio adeguatamente motivate e specifiche, non divieti assoluti.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in materia di energie rinnovabili?

    Prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, anche a seguito di una conferenza di servizi. Le Regioni non possono opporre divieti assoluti di localizzazione ma devono valutare i singoli progetti.

    Qual era il contenuto della legge regionale Molise n. 23/2010 dichiarata incostituzionale?

    L’art. 1, comma 1, lettere a) e b), modificava la legge regionale n. 22/2009 sugli impianti da fonti rinnovabili, introducendo divieti di installazione in determinate aree del territorio molisano per alcune tipologie e dimensioni di impianti, senza prevedere una valutazione caso per caso e senza rispettare l’iter procedimentale fissato dalla normativa statale.

    Le Regioni possono vietare gli impianti di energia rinnovabile?

    No, almeno non con divieti generalizzati. Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.), devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e le linee guida ministeriali. Possono disciplinare la localizzazione degli impianti, ma non vietarla in modo indiscriminato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2011 – Diniego automatico di rinnovo del permesso di soggiorno: manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, sollevata dal TAR Friuli Venezia-Giulia. La norma prevede il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (decreto «anticrisi») ha introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare. Il comma 13, lettera c), prevedeva che la dichiarazione di emersione fosse rigettata automaticamente nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore straniero fossero stati condannati per determinati reati. Il TAR per il Friuli Venezia-Giulia aveva dubitato della conformità all’art. 3 della Costituzione di questo automatismo, ritenendolo irragionevole perché non distingueva tra fattispecie concretamente differenti per gravità e intensità del dolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia-Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il diniego automatico fosse irragionevole perché assimilava situazioni oggettivamente diverse (reati di diversa gravità) in uno stesso regime di rigida preclusione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009. La Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa all’automatismo del diniego, ritenendo la questione inammissibile.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale relativa all’automatismo nel diniego del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali dello straniero può essere dichiarata manifestamente inammissibile per vizi di ordine processuale, senza che la Corte si pronunci sulla ragionevolezza dell’automatismo censurato.

    Domande e risposte

    Cosa è la procedura di emersione del lavoro irregolare?

    È un procedimento attraverso cui il datore di lavoro può regolarizzare il rapporto con lavoratori stranieri in posizione irregolare presentando una dichiarazione di emersione. Le condizioni e i requisiti per accedere alla procedura sono fissati dalla legge e includono il pagamento di una somma forfettaria.

    Perché il TAR aveva dubitato della ragionevolezza della norma?

    Perché la norma censurata prevedeva lo stesso regime di rigida preclusione (diniego automatico) sia per condanne per reati gravi sia per condanne per reati di minor entità, senza che il giudice potesse valutare le circostanze concrete del caso. Il TAR riteneva che questa uniformità di trattamento fosse irragionevole e contraria al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato la questione «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la questione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità e non è stata esaminata nel merito. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è emessa con ordinanza, a differenza di quella di manifesta infondatezza che esclude vizi formali ma nega rilevanza alla questione nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 306/2011 – Straniero e tutela giurisdizionale: manifesta inammissibilità della questione sull’obbligo di autodenuncia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) con l’art. 331, comma 4, c.p.p., sollevata dal Tribunale per i minorenni. La questione riguardava il rischio che lo straniero irregolare, rivolgendosi all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, subisse autodenuncia e conseguente espulsione.

    Di cosa si tratta

    Un Tribunale per i minorenni aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che il combinato disposto delle norme sull’immigrazione e del codice di procedura penale creasse un ostacolo all’accesso alla giustizia per gli stranieri in posizione irregolare: chi si rivolgeva al giudice per tutelare i propri diritti o quelli dei propri figli minorenni rischiava di essere denunciato all’autorità di pubblica sicurezza per il reato di cui all’art. 10-bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), con conseguente avvio del procedimento di espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 con l’art. 331, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, agli artt. 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La dichiarazione di manifesta inammissibilità impedisce ogni valutazione nel merito delle censure sollevate dal giudice rimettente circa il contrasto delle norme con il diritto di accesso alla giustizia degli stranieri irregolari.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che non soddisfi i requisiti di rilevanza, non manifesta infondatezza o corretta descrizione della fattispecie concreta può essere dichiarata manifestamente inammissibile, senza che la Corte entri nel merito della compatibilità delle norme censurate con il diritto di accesso alla giustizia degli stranieri in posizione irregolare.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998?

    Introdotto dalla legge n. 94/2009 (cosiddetto «pacchetto sicurezza»), punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione. Il reato ha natura di illecito contravvenzionale.

    Perché il Tribunale per i minorenni aveva sollevato la questione?

    Nel procedimento principale era necessario procedere all’audizione dei figli minorenni di una straniera in posizione irregolare. La madre non si presentava per evitare di essere denunciata. Il rimettente riteneva che l’obbligo di denuncia da parte del giudice (ai sensi dell’art. 331 c.p.p.) creasse un ostacolo irragionevole all’esercizio dei diritti fondamentali dei figli.

    Cosa significa manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione presenta vizi formali o di contenuto che la rendono inidonea ad essere esaminata nel merito (ad esempio, difetto di rilevanza, insufficiente descrizione della fattispecie, erronea individuazione del parametro). Non implica alcun giudizio sulla fondatezza delle censure.

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  • Corte cost. n. 305/2011 – Caccia in deroga Regione Veneto: conflitto di attribuzione inammissibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, avente ad oggetto la delibera di Giunta regionale che autorizzava la caccia in deroga alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione venatoria 2010/2011.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva adottato la delibera di Giunta n. 2371 del 5 ottobre 2010, con la quale aveva attivato il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta «Direttiva Uccelli»), consentendo la caccia a determinate specie protette per la stagione 2010/2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione sostenendo che non spettasse alla Regione Veneto adottare il regime di deroga alla Direttiva Uccelli senza il rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa europea e statale. Il ricorso era stato notificato alla Regione Veneto il 10 dicembre 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua ammissibilità. L’inammissibilità preclude ogni valutazione nel merito della questione relativa alla competenza regionale nell’applicazione del regime di deroga alla Direttiva Uccelli.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione è uno strumento processuale che richiede la sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità. Quando tali presupposti difettano, la Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della questione relativa alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela ambientale e caccia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la deroga alla Direttiva Uccelli (art. 9, comma 1, lett. c)?

    L’art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE consente agli Stati membri di derogare ai divieti di caccia per alcune specie di uccelli selvatici per permettere, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la caccia di talune specie in piccole quantità. La deroga è soggetta a condizioni molto precise e deve essere giustificata da ragioni scientifiche.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra Stato e Regioni è un procedimento distinto dal giudizio di legittimità costituzionale. Nel conflitto si contesta l’attribuzione di una competenza, non la conformità di una norma alla Costituzione. Nel caso in esame non era impugnata una legge ma un atto amministrativo regionale (la delibera di Giunta).

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito se la Regione Veneto avesse o meno invaso la competenza statale in materia di applicazione della Direttiva Uccelli. L’inammissibilità è dichiarata quando mancano i presupposti processuali del ricorso, senza alcun giudizio sulla questione sostanziale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante in materia di tutela dell’ambiente e della fauna
  • Corte cost. n. 304/2011 – Codice del processo amministrativo: non fondata la questione sul rito speciale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di diverse norme del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) e di disposizioni previgenti, sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. La questione riguardava il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e il valore delle sentenze degli organi giurisdizionali.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e di disposizioni pregresse in materia di procedura davanti al Consiglio di Stato e ai TAR, nonché dell’art. 2700 del codice civile. Le norme censurate riguardavano, tra l’altro, il rito speciale per i giudizi di ottemperanza, l’ammissibilità dei motivi aggiunti, la designazione del collegio, e la natura e il valore probatorio delle sentenze passate in giudicato nell’ambito del processo amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del d.lgs. n. 104/2010, dell’art. 7 del r.d. n. 2840/1923, degli artt. 41, 42 e 43 del r.d. n. 642/1907, degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del r.d. n. 1054/1924, degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge n. 1034/1971, nonché dell’art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tutte le norme censurate, in riferimento ai parametri costituzionali evocati. La Corte ha ritenuto che il complesso normativo impugnato non violi i principi costituzionali in materia di giustizia amministrativa, di effettività della tutela giurisdizionale e di corretta delegazione legislativa.

    Il principio

    Le norme del Codice del processo amministrativo che disciplinano il rito speciale per il giudizio di ottemperanza e le regole procedurali dei processi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato non violano gli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost. Il legislatore delegato ha esercitato correttamente la delega contenuta nella legge n. 69/2009 nel riordinare il processo amministrativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo?

    È il procedimento con cui il ricorrente chiede al giudice amministrativo di dare esecuzione a una sentenza rimasta inadempiuta dall’amministrazione pubblica. È disciplinato dal Codice del processo amministrativo ed è caratterizzato da un rito accelerato e poteri sostitutivi in capo al giudice.

    Qual era il parametro dell’art. 76 Cost. invocato dal Consiglio di Stato?

    L’art. 76 Cost. regola la delegazione legislativa, imponendo che il Parlamento fissi principi e criteri direttivi precisi. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega n. 69/2009 contenesse indicazioni sufficientemente determinate per consentire al Governo di emanare il Codice del processo amministrativo.

    Quali erano le altre norme censurate insieme al Codice del processo amministrativo?

    Erano impugnate anche norme risalenti al periodo 1907-1924 (regolamento di procedura, testo unico del Consiglio di Stato) e la legge istitutiva dei TAR n. 1034/1971, nella parte riguardante le modalità di trattazione delle cause e la competenza territoriale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2011 – Collegato lavoro e controversie in materia di lavoro: non fondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani. Le norme disciplinano il regime delle conseguenze economiche nei casi di conversione del contratto a termine.

    Di cosa si tratta

    Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) ha introdotto, all’art. 32, commi 5, 6 e 7, una disciplina speciale per i casi in cui il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a tempo determinato e dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato. In tali ipotesi, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, escludendo il diritto al risarcimento integrale del danno. Diversi giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale limitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e il Tribunale di Trani avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. I rimettenti lamentavano, tra l’altro, la violazione del diritto di difesa e del principio di parità di trattamento, sostenendo che la limitazione dell’indennità fosse irragionevole e che impedisse il pieno ristoro del danno subito dal lavoratore.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere un’indennità forfettaria in luogo del risarcimento integrale rientri nella discrezionalità legislativa, purché non irragionevole, e non violi i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere, in materia di conseguenze economiche della conversione del contratto a termine, un’indennità forfettaria al posto del risarcimento integrale del danno, senza che ciò contrasti con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, purché la scelta sia espressione di una ragionevole discrezionalità normativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 32 del Collegato lavoro per il contratto a termine illegittimo?

    Quando il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a termine e ne dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in sostituzione di qualsiasi altro risarcimento.

    Perché i giudici avevano dubitato della costituzionalità della norma?

    Ritenevano che la limitazione dell’indennità potesse violare il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), impedendo al lavoratore di ottenere il pieno ristoro del pregiudizio subito per effetto dell’utilizzo abusivo del contratto a termine.

    Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza?

    I lavoratori che ottengono la conversione giudiziale del contratto a termine non hanno diritto al risarcimento integrale dei danni ma solo all’indennità forfettaria prevista dalla legge n. 183/2010. La disciplina è stata ritenuta costituzionalmente compatibile con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2011 – Parità di genere nella Giunta regionale e limiti al sindacato giurisdizionale

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    La Corte Costituzionale ha rigettato l’istanza della Regione Campania di sospendere la sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011, che aveva annullato un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale per violazione del principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta. L’istanza cautelare è stata respinta per assenza dei presupposti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4502 del 27 luglio 2011), che aveva confermato l’annullamento di un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale. Il TAR Campania aveva annullato il decreto perché reiterava il disequilibrio di genere nell’organo esecutivo regionale, in violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania, che impone «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini» nella Giunta. La Regione sosteneva che l’atto di nomina, in quanto atto politico, non fosse sindacabile dal giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale in senso stretto ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Regione Campania ha proposto ricorso sostenendo che non spettasse allo Stato — per il tramite dell’autorità giurisdizionale — sindacare la legittimità di un atto politico regionale, espressione di un’attribuzione costituzionalmente riconosciuta all’art. 122, quinto comma, della Costituzione. Contestualmente ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 302 del 2011, ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502/2011, proposta dalla Regione Campania. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare.

    Il principio

    L’istanza di sospensione cautelare di una sentenza giurisdizionale nel contesto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere rigettata quando non ricorrono i presupposti di legge. Il principio statutario dell’equilibrata presenza di genere nella Giunta regionale è suscettibile di sindacato giurisdizionale, non trattandosi di mero atto politico insindacabile.

    Domande e risposte

    Che cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un procedimento speciale davanti alla Corte Costituzionale attraverso cui un potere dello Stato (o un ente regionale) contesta che un altro potere abbia invaso le sue competenze. Nel caso in esame, la Regione Campania sosteneva che il giudice amministrativo avesse invaso la sfera di autonomia regionale nell’esercizio del potere di nomina degli assessori.

    Cosa prevede l’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania?

    Impone che nella composizione della Giunta regionale sia rispettato «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini». Il TAR Campania aveva ritenuto violato questo principio poiché nell’esecutivo regionale era presente una sola componente femminile.

    La sospensione cautelare nel conflitto di attribuzione: quando può essere concessa?

    Ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, la Corte può sospendere l’atto impugnato in via cautelare. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato l’istanza ritenendo assenti i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per la concessione della misura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 331/2011 – Illegittimo il divieto automatico di misure alternative alla custodia per favoreggiamento immigrazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiunto dalla legge n. 94/2009, nella parte in cui prevede il divieto automatico di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure alternative per gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Il meccanismo automatico è incompatibile con l’art. 13, primo comma, e il principio di non colpevolezza dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel contesto di un procedimento a carico di persone imputate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La legge c.d. «sicurezza» del 2009 aveva introdotto un regime cautelare obbligatorio per questo reato, vietando al giudice di sostituire la custodia in carcere con misure alternative (arresti domiciliari, ecc.) anche quando le esigenze cautelari fossero soddisfacibili con strumenti meno restrittivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede l’automatico divieto di sostituzione della misura cautelare con misure meno gravi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui vieta in modo automatico di sostituire la custodia cautelare in carcere con misure meno gravi, senza permettere al giudice di valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il meccanismo automatico è contrario agli artt. 13 e 27 Cost.

    Il principio

    Il divieto automatico di sostituzione delle misure cautelari in carcere con misure alternative, previsto per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, è costituzionalmente illegittimo perché non consente al giudice di valutare in concreto le esigenze cautelari del caso; la libertà personale può essere compressa solo nella misura strettamente necessaria, con valutazione individuale e non automatica.

    Domande e risposte

    Cosa prevede normalmente il sistema delle misure cautelari penali?

    Il codice di procedura penale prevede un sistema graduato: la custodia cautelare in carcere è l’ultima misura applicabile, solo quando quelle meno restrittive (obbligo di presentazione alla polizia, divieto di dimora, arresti domiciliari) risultino inadeguate. Il giudice deve motivare perché nessuna misura alternativa è sufficiente.

    Perché il divieto automatico di sostituzione è incostituzionale?

    Perché impedisce al giudice di svolgere la valutazione individuale richiesta dagli artt. 13 e 27 Cost.; sottrae al giudicante il potere-dovere di verificare se nel caso concreto la privazione della libertà sia strettamente necessaria, trasformando la custodia cautelare in una pena anticipata automatica.

    Cosa cambia concretamente dopo la sentenza per chi è imputato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?

    Il giudice può ora valutare caso per caso se sostituire la custodia cautelare in carcere con una misura meno grave, sulla base delle concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione del reato), senza che la legge gli vieti automaticamente tale valutazione.

    Norme collegate