Autore: Andrea Marton

  • Articolo 144 novies del T.U.B.

    Articolo 144 novies del T.U.B.

    Art. 144 novies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145.

    2. La Banca d’Italia puo’ chiedere all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.”

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  • Art. 144 octies T.U.B.: Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione

    Art. 144 octies T.U.B.: Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione

    Art. 144 octies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60-bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.”

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  • Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora

    Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora

    Art. 144 quater T.U.B. – Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

    a) gravità e durata della violazione;

    b) grado di responsabilità;

    c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

    d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;

    d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all’esercizio delle funzioni di vigilanza;

    e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

    f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;

    g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

    h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;

    h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione .

    1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l’ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell’inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.”

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  • Art. 144 quinquies T.U.B.: Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea

    Art. 144 quinquies T.U.B.: Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea

    Art. 144 quinquies T.U.B. – Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.”

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  • Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 c.c. Comitati

    In vigore

    I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

  • Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA – Dati da conservare.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

    a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento;

    b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

    d) l’IBAN o, se l’IBAN non e’ disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

    e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

    f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter;

    h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

    a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

    b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

    c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche’ le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

    d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita’, il pagamento;

    e) se il pagamento e’ disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.”

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  • Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di fatturazione.

    In vigore dal 11/08/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 7

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro
    volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni
    del Titolo primo. Alla stessa sanzione e’ soggetto chi emette la fattura
    senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale
    ultimo caso la pena pecuniaria e’ commisurata all’imposta indicata in meno.
    Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
    essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
    inferiori a quelli reali, e’ punito con la pena pecuniaria da trecentomila
    a un milione duecentomila lire.
    Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n.
    1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
    identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a
    tre milioni di lire, salvo che le irregolarita’ siano imputabili
    esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la
    violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
    comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
    precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. Tuttavia,
    qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti
    variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
    dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste
    all’articolo 47, primo comma, n. 3) e non e’ dovuto pagamento d’imposta.
    Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o
    professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
    con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
    emetterla, e’ tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalita’:
    a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
    effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei
    suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
    duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e
    deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
    b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio
    competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a
    quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
    duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte
    dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
    eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l’attestazione
    dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e’
    restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma
    dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
    cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre
    commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
    emessa.
    Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente
    articolo.”

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  • Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento

    Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento

    Art. 40 quinquies T.U.IVA – Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:

    a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

    b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.”

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  • Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

    Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

    Art. 40 ter T.U.IVA – Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e’ localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario e’ localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

    2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu’ di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu’ identificativi, il calcolo e’ effettuato per beneficiario.

    3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

    4. La documentazione di cui al comma 1 e’ conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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  • Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione

    Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione

    Art. 43 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1972 n. 471 Articolo 16

    “Chi non presenta la dichiarazione annuale, e’ punito con la pena pecuniaria
    da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il piu’
    breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
    presentata.
    Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
    decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
    superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
    pecuniaria da una a due volte la differenza.
    L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
    inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
    commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
    Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
    comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
    da non consentire l’identificazione del contribuente e’ punito con la pena
    pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
    applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
    dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
    consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui e’ esercitata
    l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
    documenti.
    Chi non esegue con le modalita’ e nei termini prescritti la liquidazione di
    cui agli articoli 27 e 33 e’ punito con la pena pecuniaria da lire
    duecentomila a due milioni di lire.
    Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
    dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
    pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.”

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