Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 270/2011 — art. 530 del codice di procedura penale

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    Con ordinanza n. 270 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria. La questione investiva dellarticolo 530 del codice di procedura penale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 530 del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 530 del codice di procedura penale. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2011 — art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificat

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    Con ordinanza n. 269 del 2011, la Corte Costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale relativa a dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. . La pronuncia si è conclusa con dichiarazione di illegittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenz. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenz. Il parametro costituzionale invocato comprende 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Corte di appello di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, de.

    Il principio

    La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma,. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

    Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2011 — art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992

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    Con ordinanza n. 268 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Cagliari. La questione investiva dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nu.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallart. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallart. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Cagliari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cagliari. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

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  • Corte cost. n. 267/2011 — art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo co

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    Con ordinanza n. 267 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni. La questione investiva dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della .

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di San Vito dei Normanni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimit costituzionale dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, .

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2011 — art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

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    Con ordinanza n. 266 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Osimo. La questione investiva dellarticolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Osimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione dal Giudice di pace di Osimo con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2011 — art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

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    Con ordinanza n. 265 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Castiglione del Lago. La questione investiva dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Castiglione del Lago.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione dal Giudice di pace di Castiglione del Lago con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

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  • Corte cost. n. 264/2011 — Conflitto di attribuzioni tra enti

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    Con sentenza n. 264 del 2011, la Corte Costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzioni tra enti. Il ricorso era stato proposto da Regione Puglia in merito a decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare dell11 febbraio 2011, n. .

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare dell11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il conflitto di attribuzioni tra enti riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni (o altri enti). La Corte è chiamata a stabilire a quale soggetto spetti una determinata attribuzione. Oggetto: decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare dell11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dellEnte Parco nazionale dellAlta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere lintesa con la Regione Puglia per la nomina del.

    Il principio

    La Corte Costituzionale ha esercitato il proprio controllo di legittimità sulla disposizione censurata, concludendo con pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    Il conflitto tra enti riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni (o altri enti con competenza costituzionalmente garantita). Si attiva quando uno Stato o una Regione ritiene che l’altro abbia invaso le proprie attribuzioni.

    Come si avvia il conflitto tra enti?

    La Regione (o lo Stato) propone ricorso alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato. La Corte verifica se l’atto ha leso l’ambito di competenza del ricorrente.

    Qual è l’effetto della pronuncia?

    La Corte può annullare l’atto impugnato se accerta che ha violato le competenze del ricorrente. La pronuncia ristabilisce il corretto riparto di attribuzioni tra i livelli di governo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2011 — art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre

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    La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 263 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione era stata sollevata dal giudice rimettente in riferimento a parametri costituzionali della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento trae origine da ― Con ricorso consegnato per la notifica in data 4 febbraio 2011, ricevuto dal destinatario il successivo 9 febbraio e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo 14 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit costituzionale dellarticolo 1, commi 1 e 2, della …

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali). Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara lillegittimit costituzionale dellarticolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede lintesa tra la Regione e lorganismo di gestione dellarea protetta; dichiara lillegittimit costituzionale dellarticolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree cont.

    Il principio

    La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con parametri costituzionali. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

    Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2011 — correzione errore materiale nella sentenza n. 227/19

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    Con ordinanza n. 262 del 2011, la Corte Costituzionale ha provveduto alla correzione errore materiale nella sentenza n. 227/19. Si tratta di un atto di natura processuale che integra il dispositivo della pronuncia precedente.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di correzione errore materiale nella sentenza n. 227/19. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    L’errore materiale corretto

    La correzione di errore materiale è un procedimento con cui la Corte integra o rettifica il dispositivo di una propria pronuncia per eliminare errori meramente formali, senza incidere sulla sostanza della decisione. correzione errore materiale nella sentenza n. 227/19.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 227 del 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il terzo capo, dopo le parole uccelli selvatici); e prima del quarto capo, prima delle parole dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale dellarticolo 145, aggiungere il seguente capo, dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale dellarticolo 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata .

    Il principio

    La Corte Costituzionale ha esercitato il proprio controllo di legittimità sulla disposizione censurata, concludendo con pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa è la correzione di errore materiale?

    La correzione di errore materiale è un procedimento con cui la Corte rettifica un refuso o un’omissione nel testo di una propria pronuncia, senza modificarne la sostanza. Non incide sulle valutazioni giuridiche già espresse.

    Quando si ricorre alla correzione?

    Si ricorre alla correzione quando nel dispositivo o nella motivazione si è verificato un errore puramente formale (es. un capo di pronuncia dimenticato per mero errore tipografico), che non rispecchia la volontà della Corte.

    La correzione modifica gli effetti della sentenza?

    No: la correzione di errore materiale non cambia il contenuto decisorio della pronuncia. Integra solo il testo affinché corrisponda esattamente a quanto deliberato dal Collegio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2011 — art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51

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    La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 261 del 2011, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale relativa a dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizio. La pronuncia riguarda i parametri di cui agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento trae origine da Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione questione di legittimit costituzionale dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinc…

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dalla. Il parametro costituzionale invocato comprende 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimit costituzionale dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dallart. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2011 — art. 29, comma 5, e in relazione al successivo comma 6, della leg

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 260 del 2011, la Corte Costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale relativa a dellarticolo 29, comma 5, e in relazione al successivo comma 6, della legge 25 m. La pronuncia si è conclusa con dichiarazione di illegittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 29, comma 5, e in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio p. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 29, comma 5, e in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio p. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del.

    Il principio

    La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con parametri costituzionali. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

    Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2011 — Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 259 del 2011, la Corte Costituzionale si è pronunciata su un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. La questione riguardava conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è uno strumento previsto dalla Costituzione per risolvere controversie sulla delimitazione dei poteri tra organi costituzionali. Oggetto del contendere: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il parametro invocato è l’art. 68 della Costituzione (insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte dappello di Roma, sezione prima civile, contro il Senato della Repubblica, come specificato in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato (es. Parlamento, Governo, Magistratura) ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera di competenza. La Corte Costituzionale è l’arbitro di questi conflitti (art. 134 Cost.).

    Qual è il parametro costituzionale tipico in questi conflitti?

    Spesso viene in rilievo l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità parlamentare, quando si discute se le dichiarazioni di un parlamentare siano coperte da immunità e quindi sottratte al controllo giurisdizionale.

    Quali effetti ha la pronuncia sul conflitto?

    La Corte può annullare l’atto che ha dato luogo al conflitto, oppure dichiarare a quale potere spetta la competenza. La decisione è definitiva e vincolante per i poteri coinvolti.

    Norme collegate