Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 185/2002 – Giurisdizione pensionistica pubblici dipendenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova sull’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, che ha devoluto al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici sottraendole al giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che tale devoluzione rientri pienamente nei criteri della delega legislativa e non violi l’art. 77 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La privatizzazione del pubblico impiego aveva comportato, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) delle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, tradizionalmente affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale di Genova, adito da una dipendente del Ministero delle finanze per l’accertamento del diritto alla pensione, dubitava che tale trasferimento di giurisdizione fosse legittimo rispetto alla delega legislativa contenuta nella legge n. 59/1997.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui devolveva al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici. Il remittente sosteneva che la legge delega (art. 11, comma 4, lettera g della l. n. 59/1997) non contemplasse la devoluzione delle controversie pensionistiche al giudice ordinario, limitandosi a prevedere la devoluzione delle “controversie di lavoro”.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti rientrano nel genus delle controversie relative al rapporto di lavoro, sicché la loro devoluzione al giudice ordinario era pienamente coerente con il criterio direttivo della delega legislativa. Non vi era quindi alcun eccesso di delega.

    Il principio

    Le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, in quanto connesse al rapporto di lavoro, rientrano nell’ambito delle controversie di lavoro la cui devoluzione al giudice ordinario era prevista dalla legge delega. La scelta del legislatore delegato di attribuire tali controversie al giudice del lavoro non eccede i limiti della delega né viola l’art. 77 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le controversie pensionistiche erano storicamente affidate al giudice amministrativo?

    Prima della privatizzazione del pubblico impiego, le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale si occupava anche di tutte le questioni pensionistiche connesse al servizio prestato. Con la privatizzazione e la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro, la questione era se le pensioni seguissero la stessa sorte.

    Quale giudice è oggi competente per le controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti?

    A seguito delle riforme del pubblico impiego, la giurisdizione sulle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici è attribuita al giudice ordinario (Tribunale in funzione di giudice del lavoro) per il personale in regime di lavoro privato, mentre per le categorie rimaste in regime pubblicistico (magistrati, militari, personale diplomatico) la competenza è diversamente regolata.

    Cosa vuol dire “manifesta infondatezza”?

    La dichiarazione di manifesta infondatezza (a differenza della manifesta inammissibilità) è un giudizio nel merito: la Corte ha esaminato la questione e l’ha ritenuta priva di fondamento in modo così evidente da non richiedere una trattazione approfondita in camera di consiglio. La questione può essere risollevata solo se basata su nuovi e diversi argomenti.

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  • Corte cost. n. 214/2002 – Difensore comune più imputati processo penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che limita la possibilità per più imputati di farsi assistere dallo stesso difensore. Le Corti di assise di Agrigento e Palermo avevano dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. introduce limitazioni alla possibilità di più imputati di avvalersi dello stesso difensore. Questa regola mira a prevenire conflitti di interessi tra coimputati che potrebbero avere strategie difensive contrastanti. Le Corti di assise di Agrigento e Palermo, nell’ambito di diversi procedimenti penali, avevano sollevato dubbi sulla costituzionalità di tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti di assise di Agrigento (ord. 24 maggio 2001) e di Palermo (ord. 17 maggio 2001) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, nell’ambito di diversi procedimenti penali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Ha ritenuto che la norma censurata non vulneri il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, essendo volta proprio a garantire l’effettività della difesa di ciascun imputato attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi tra coimputati.

    Il principio

    La limitazione alla difesa comune di più imputati prevista dall’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione: la norma persegue la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa di ciascun imputato, prevenendo situazioni di conflitto di interessi che potrebbero pregiudicare tale diritto.

    Domande e risposte

    Possono più imputati farsi difendere dallo stesso avvocato?

    In linea di principio sì, ma l’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. vieta la difesa comune quando tra le posizioni dei coimputati vi sono conflitti di interessi. In tal caso, il giudice può vietare al difensore di rappresentare più imputati contemporaneamente.

    Perché il divieto di difensore comune è costituzionalmente giustificato?

    Perché serve a proteggere il diritto di difesa di ciascun imputato: se il difensore deve tutelare interessi contrastanti, la difesa di almeno uno degli assistiti risulterebbe compromessa. La limitazione è quindi funzionale alla garanzia costituzionale del diritto di difesa.

    Come si procede se il difensore comune viene rimosso?

    Se viene dichiarato il conflitto di interessi e il difensore comune non può più assistere tutti gli imputati, questi devono nominare un nuovo difensore. In caso di inerzia, il giudice provvede alla nomina di un difensore d’ufficio.

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  • Corte cost. n. 184/2002 – Decadenza controversie lavoro pubblico ante 1998

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che disciplinava il termine decadenziale per le controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. La questione era inammissibile per carenze nella motivazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente di un’Azienda ospedaliera aveva proposto davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia un ricorso volto a ottenere la restitutio in integrum del rapporto di lavoro cessato nel 1997, con il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti. Il tribunale amministrativo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine di decadenza del 15 settembre 2000 previsto per le controversie sul rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rilevando che il ricorso, depositato il 10 ottobre 1998, risultava tardivo secondo la norma censurata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente sosteneva che la norma, imponendo un termine di decadenza, eccedesse dalla delega legislativa e comprimesse irragionevolmente il diritto di azione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando carenze nella motivazione del giudice rimettente in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo. In particolare, la Corte ha riscontrato che il remittente non aveva adeguatamente chiarito in che misura la normativa impugnata incidesse concretamente sulla decisione del caso.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza è requisito essenziale dell’ordinanza di rimessione. Il giudice a quo deve spiegare con argomentazioni non apodittiche perché l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata si ripercuoterebbe sull’esito del giudizio principale, indicando con sufficiente precisione quale sarebbe la decisione in caso di accoglimento e quale in caso di rigetto della questione.

    Domande e risposte

    Qual era la situazione della dipendente nel giudizio principale?

    La dipendente di un’Azienda ospedaliera aveva proposto ricorso per ottenere la ricostruzione di un rapporto di lavoro cessato nel 1997, chiedendo il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti o, in subordine, il risarcimento del danno. Il ricorso era stato notificato il 13 settembre 1998 ma depositato solo il 10 ottobre successivo; nel processo amministrativo il perfezionamento avviene con il deposito, non con la notifica, sicché il termine del 15 settembre 2000 non era qui in discussione come limite per proporre il ricorso.

    Qual è la differenza rispetto all’ordinanza n. 183/2002?

    Entrambe le ordinanze riguardano la stessa norma (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998) ma con esiti diversi: nel caso n. 183 la Corte ha restituito gli atti per rivalutare la rilevanza alla luce di sopravvenienze normative; nel caso n. 184 ha dichiarato la manifesta inammissibilità per carenze nella motivazione della rilevanza nell’ordinanza di rimessione.

    Le questioni su questa norma sono state poi risolte?

    Il regime transitorio della giurisdizione sul pubblico impiego è stato progressivamente definito anche attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato, che hanno chiarito i criteri per individuare il giudice competente in relazione alla data di riferimento del rapporto controverso.

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  • Corte cost. n. 213/2002 – Vilipendio cose religiose parità confessioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 404 del codice penale (vilipendio di cose oggetto di culto). Il giudice rimettente riteneva che la norma tutelasse solo la religione cattolica, ma la Corte ha chiarito che già con sentenza n. 329/1997 era stata eliminata la disparità di trattamento tra confessioni religiose.

    Di cosa si tratta

    L’art. 404 del codice penale punisce le offese alla religione attraverso il vilipendio di cose oggetto di culto. Il GUP del Tribunale di Alba, nel corso di un procedimento penale per reati contro il sentimento religioso, aveva dubitato che la norma tutelasse in modo privilegiato la sola religione cattolica rispetto alle altre confessioni, violando i principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la tutela accordata solo alle offese alla religione cattolica, con asserita violazione del principio di uguaglianza e della parità delle confessioni religiose.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il presupposto del rimettente era erroneo: la sentenza n. 329 del 1997 della Corte costituzionale aveva già dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 404 c.p. e ricondotto ad uguaglianza la sanzione penale rispetto all’art. 406 c.p. (che punisce gli stessi fatti ai danni di altre confessioni), eliminando la preesistente discriminazione tra le diverse confessioni religiose quanto alla pena.

    Il principio

    Dopo la sentenza n. 329/1997, la tutela penale per il vilipendio di cose oggetto di culto è applicabile in modo paritario a tutte le confessioni religiose: la discriminazione originaria è stata già rimossa dall’ordinamento, rendendo manifestamente infondata ogni questione basata su quel presupposto ormai superato.

    Domande e risposte

    L’art. 404 c.p. protegge solo la religione cattolica?

    No, non più. Dopo la sentenza costituzionale n. 329/1997 e la corrispondente applicazione paritaria della pena anche tramite l’art. 406 c.p. (offese a confessioni diverse dalla cattolica), la tutela penale è estesa a tutte le confessioni religiose in modo uniforme.

    Cos’è il «principio supremo di laicità dello Stato»?

    La Corte costituzionale ha più volte affermato che la laicità dello Stato è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, che implica equidistanza e imparzialità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose, senza discriminazioni né in senso favorevole né in senso sfavorevole verso alcuna.

    Cosa succede se una questione di legittimità si fonda su un presupposto interpretativo erroneo?

    La questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. La Corte non può pronunciarsi nel merito quando la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente è contraddetta dalla normativa vigente o da precedenti pronunce della Corte stessa.

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  • Corte cost. n. 183/2002 – Giurisdizione impiego pubblico e termine decadenza

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Sicilia di Catania in merito alla questione sul termine di decadenza del 15 settembre 2000 per proporre controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998 davanti al giudice amministrativo. La restituzione è motivata da un sopravvenuto mutamento del quadro normativo che impone al giudice di rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), le controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono state devolute al giudice ordinario. Il d.lgs. n. 80/1998 aveva fissato al 15 settembre 2000 il termine di decadenza entro cui proporre davanti al giudice amministrativo le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Il TAR Sicilia dubitava della costituzionalità di questo termine, ritenendo che chi aveva depositato il ricorso solo il 5 ottobre 2000 – dopo il 15 settembre – si trovasse privo di qualsiasi giudice competente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie sul rapporto di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. Il remittente lamentava che la norma creasse una “zona franca” in cui il lavoratore non poteva adire né il giudice ordinario (privo di giurisdizione per quel periodo) né quello amministrativo (che l’aveva perduta alla scadenza del termine).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Un sopravvenuto mutamento del quadro normativo rendeva necessario che il TAR rivalutasse la rilevanza della questione nel giudizio principale, prima che la Corte si pronunciasse nel merito.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che potrebbe incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi rivaluti autonomamente se la questione rimanga rilevante alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa accade al dipendente pubblico che non ha rispettato il termine del 15 settembre 2000?

    Secondo la tesi del giudice rimettente, un dipendente pubblico che avesse proposto ricorso amministrativo per controversie anteriori al 30 giugno 1998 dopo il 15 settembre 2000 si sarebbe trovato privo di qualsiasi tutela giurisdizionale: il giudice amministrativo aveva perso la giurisdizione per scadenza del termine, mentre il giudice ordinario non aveva giurisdizione sulle controversie anteriori a quella data. La questione era se tale situazione fosse compatibile con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Che effetto ha la “restituzione degli atti”?

    Non è una pronuncia nel merito. Il giudice rimettente deve ridecidere se la questione sia ancora rilevante e, in caso affermativo, può risollevarla davanti alla Corte costituzionale, adeguando la motivazione al mutato quadro normativo. Non si produce un giudicato sulla questione di costituzionalità.

    La norma impugnata è tuttora in vigore?

    Il regime transitorio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico ha esaurito i suoi effetti da tempo. La giurisdizione del giudice ordinario sul pubblico impiego è oggi pienamente consolidata, con le eccezioni previste per talune categorie di personale (magistrati, forze armate, personale diplomatico).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato in relazione alla disparità di trattamento creata dal termine decadenziale
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
  • Corte cost. n. 182/2002 – Campi elettromagnetici e competenze regionali Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Umbria sulla tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Il ricorso era stato proposto avverso una delibera legislativa regionale successivamente promulgata con modificazioni rispetto alla versione impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge regionale umbra che disciplinava la tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, contestando in particolare il «principio di giustificazione» imposto ai gestori di impianti e le competenze attribuite alla Giunta regionale per la fissazione di limiti di esposizione. La controversia riguardava il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela sanitaria ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 1, della delibera legislativa della Regione Umbria “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, riapprovata il 30 luglio 2001, invocando l’art. 97 della Costituzione e il principio di ragionevolezza, nonché la violazione dei criteri di riparto di competenze in materia di reti di telecomunicazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso. La delibera legislativa impugnata era stata riapprovata con modificazioni rispetto alla versione originaria rinviata dal Governo, sicché il ricorso, che aveva ad oggetto il testo originario, era divenuto privo di oggetto. La Regione Umbria si era nel frattempo costituita in giudizio.

    Il principio

    Il ricorso in via principale contro una legge regionale diventa improcedibile quando la delibera legislativa impugnata è stata successivamente promulgata in una versione modificata rispetto a quella oggetto dell’impugnazione governativa, venendo meno la corrispondenza tra l’atto impugnato e quello promulgato.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “principio di giustificazione” contestato dal Governo?

    La legge regionale umbra imponeva ai gestori e ai concessionari di impianti che producono emissioni elettromagnetiche di dimostrare le ragioni obiettive dell’indispensabilità degli impianti stessi. Il Governo riteneva tale onere irragionevole, poiché la Regione non avrebbe potere di valutare l’indispensabilità degli impianti di telecomunicazione, rientrando tale valutazione nella competenza esclusiva dello Stato.

    Cosa significa che il ricorso è “improcedibile”?

    L’improcedibilità si distingue dall’inammissibilità e dall’infondatezza: indica che il giudizio non può proseguire per il venir meno di un presupposto processuale, nel caso di specie perché la legge impugnata ha subito modifiche tali da far mancare l’oggetto del ricorso nella sua formulazione originaria.

    La Regione Umbria poteva legiferare in materia di elettromagnetismo?

    La questione della competenza regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico era controversa nel 2002, prima della riforma del Titolo V della Costituzione a regime. Con la riforma del 2001 la materia è stata ricondotta alla legislazione concorrente, con competenza statale a fissare i principi fondamentali e competenza regionale per la disciplina di dettaglio.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocato come parametro nel ricorso
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante per la disciplina delle emissioni elettromagnetiche
  • Corte cost. n. 212/2002 – Sanzione guida turistica senza licenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 19 della legge della Regione Veneto n. 7/1986, che sanziona l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico senza licenza regionale. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto del 1986 disciplina la professione di guida turistica, interprete e accompagnatore turistico, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi eserciti tali attività senza la relativa licenza regionale. Un’agenzia di viaggi veneziana era stata sanzionata per aver utilizzato un accompagnatore turistico privo di licenza regionale per un gruppo di turisti stranieri. Il Giudice di pace di Venezia aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e libertà di impresa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, che prevede sanzioni amministrative a carico di chi eserciti, anche occasionalmente, l’attività di accompagnatore turistico senza licenza regionale, e di chi si avvalga di soggetti privi di tale licenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur avendo preso atto degli argomenti del giudice rimettente, ha ritenuto che la questione non fosse stata proposta in modo ammissibile, mancando i presupposti processuali necessari per un pronunciamento nel merito della compatibilità costituzionale della norma regionale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difettano i requisiti di ammissibilità processuali richiesti per il giudizio incidentale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della censura sollevata dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge regionale veneta sulle guide turistiche?

    La legge della Regione Veneto n. 7/1986 disciplina la professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, subordinando l’esercizio di tali attività al possesso di un’apposita licenza regionale e sanzionando amministrativamente chi vi operi senza licenza.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità indica che la questione non soddisfa i requisiti formali o processuali indispensabili per essere esaminata nel merito dalla Corte costituzionale. Non è un giudizio sulla fondatezza della censura, ma sull’impossibilità di procedere all’esame.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?

    L’inammissibilità blocca l’esame nel merito per ragioni processuali (ad esempio difetto di rilevanza, carenze motivazionali dell’ordinanza di rimessione). L’infondatezza presuppone invece che la Corte abbia esaminato la questione nel merito e l’abbia ritenuta non contraria alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2002 – Trattenimento stranieri in CPA e libertà personale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea quando non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione. Il giudice remittente aveva denunciato la violazione dell’art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento in centri di permanenza temporanea (CPT) adottati dal questore nei confronti di stranieri destinatari di decreti di espulsione, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma che consente tale trattenimento quando l’espulsione immediata non sia eseguibile per mancanza di vettori o mezzi di trasporto idonei. La questione coinvolge il delicato bilanciamento tra l’esigenza di controllo dell’immigrazione e la tutela della libertà personale riconosciuta anche allo straniero dall’art. 13 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato con quattro ordinanze la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei CPT quando non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione per indisponibilità di vettore. Il parametro invocato era l’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, che riserva all’autorità giudiziaria le misure restrittive della libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il difetto di ammissibilità deriva dalla insufficiente motivazione del giudice remittente in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio principale, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve adeguatamente motivare la rilevanza della questione stessa nel procedimento pendente. In mancanza di tale motivazione la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure sollevate.

    Domande e risposte

    Che cos’è il trattenimento nei centri di permanenza temporanea?

    È una misura amministrativa restrittiva della libertà personale che il questore può disporre nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, quando questa non può essere eseguita immediatamente. Lo straniero viene trattenuto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’allontanamento, con un limite massimo stabilito dalla legge e soggetto a convalida del giudice.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il Tribunale di Milano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio di convalida pendente. La Corte costituzionale non entra nel merito delle questioni che non superano il vaglio di ammissibilità, il quale richiede che il giudice remittente dimostri in modo non apparente e non contraddittorio perché l’esito della questione incida sulla decisione del caso concreto.

    La questione sulla compatibilità del trattenimento con l’art. 13 Cost. è definitivamente chiusa?

    No. La dichiarazione di inammissibilità non preclude future rimessioni della stessa questione, purché adeguatamente motivate. Il tema del trattenimento amministrativo degli stranieri e il suo rapporto con la garanzia costituzionale della libertà personale è rimasto oggetto di numerosi successivi giudizi davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 211/2002 – Trasferimento azione civile in sede penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale richieda il consenso delle parti costituite. La norma non viola i principi di uguaglianza, difesa e giudice naturale.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona ha già avviato una causa civile per ottenere il risarcimento di un danno, può scegliere di trasferire tale domanda nel processo penale che riguarda lo stesso fatto. L’art. 75, comma 1, c.p.p. consente questo trasferimento senza richiedere l’accordo delle altre parti già costituite nel giudizio civile, a differenza di quanto prevede l’art. 306 c.p.c. per il caso inverso. Il Tribunale di Padova ha dubitato della costituzionalità di questa asimmetria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede — analogamente all’art. 306, comma 1, c.p.c. — che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale avvenga solo con l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né a posteriori, o direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge. Nella specie nessuna di tali garanzie risulta compromessa.

    Il principio

    Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, disciplinato dall’art. 75, comma 1, c.p.p., non richiede il consenso delle parti già costituite nel giudizio civile e non viola gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, poiché la designazione del giudice avviene in modo non arbitrario e nel rispetto della riserva di legge.

    Domande e risposte

    Cosa succede all’azione civile quando si avvia un processo penale per lo stesso fatto?

    Chi ha già promosso un’azione civile di risarcimento può scegliere di trasferirla nel processo penale, esercitando l’azione civile in quella sede. Il giudice civile, a quel punto, sospende il processo fino alla definizione del giudizio penale.

    Le altre parti del giudizio civile devono dare il consenso al trasferimento?

    No. L’art. 75, comma 1, c.p.p. non prevede che le parti già costituite nel giudizio civile debbano acconsentire al trasferimento. La Corte costituzionale ha confermato che questa scelta legislativa è costituzionalmente legittima.

    Qual è la differenza rispetto all’art. 306 c.p.c.?

    L’art. 306 c.p.c. disciplina la rinuncia agli atti del giudizio civile e richiede l’accettazione delle controparti. Si tratta di istituti diversi: il trasferimento nel processo penale segue regole proprie dettate dal codice di procedura penale e non è assimilabile alla rinuncia civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2002 – Mutamento destinazione d’uso e riforma Titolo V

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    Il TAR Piemonte aveva dubitato che la legge regionale piemontese del 1999, che subordinava a concessione edilizia il mutamento di destinazione d’uso anche senza opere (da direzionale a residenziale), violasse i principi fondamentali della legislazione statale. Sopravvenuta la riforma del Titolo V del 2001, la Corte ha restituito gli atti al giudice per una nuova valutazione.

    Di cosa si tratta

    Una proprietà a Domodossola era stata oggetto di un cambio di destinazione d’uso da “direzionale” a “residenziale”, eseguito senza alcuna opera edilizia. Il Comune aveva intimato la riduzione in pristino. Il TAR Piemonte, chiamato a giudicare la legittimità di questo provvedimento, aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 8 della legge regionale piemontese n. 19/1999, che qualificava tale cambio come mutamento di destinazione d’uso subordinato a concessione edilizia anche in assenza di opere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale (art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985) secondo cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere sarebbe soggetto al massimo a semplice autorizzazione, non a concessione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha sostituito l’intero art. 117 della Costituzione. Inoltre la norma statale invocata come principio fondamentale (art. 25, ultimo comma, legge n. 47/1985) era stata nel frattempo più volte modificata e infine abrogata dall’art. 136 del d.lgs. n. 378/2001, poi trasfusa nell’art. 10, comma 2, del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Il mutamento del quadro normativo rendeva necessario un nuovo esame.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone non solo quando il parametro costituzionale viene modificato, ma anche quando il quadro normativo complessivo (incluse le norme interposte invocate come principi fondamentali) è sostanzialmente mutato rispetto al momento dell’ordinanza di rimessione, così da imporre una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cambiare la destinazione d’uso di un appartamento senza fare opere richiede sempre la concessione edilizia?

    Dipende dalla normativa regionale e dal Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). In linea generale, il mutamento di destinazione d’uso rilevante dal punto di vista urbanistico è soggetto a titolo abilitativo anche in assenza di opere. La Corte non ha deciso nel merito questa specifica questione, avendo restituito gli atti al giudice.

    Perché la norma statale invocata come principio fondamentale era rilevante?

    Nel vecchio sistema del Titolo V, le Regioni potevano legiferare in materia urbanistica (di competenza concorrente) nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge statale. L’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985 era considerato un principio fondamentale che consentiva alle Regioni di prevedere al massimo l’autorizzazione (non la concessione) per i cambi d’uso senza opere.

    Cosa stabilisce oggi il Testo unico dell’edilizia sul mutamento di destinazione d’uso?

    L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) prevede che i mutamenti di destinazione d’uso connessi ad opere edilizie siano soggetti a permesso di costruire. Per i mutamenti senza opere, la disciplina è demandata alle leggi regionali nell’ambito del governo del territorio (materia di competenza concorrente dopo la riforma del 2001).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di governo del territorio, parametro modificato dalla riforma del 2001
  • Corte cost. n. 164/2002 – Contributi Fondo trasporti e aliquota differenziata

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    Dopo la soppressione del Fondo previdenziale speciale per il personale addetto ai trasporti pubblici, i lavoratori già iscritti continuavano a pagare un’aliquota contributiva più alta (11,219%) rispetto ai colleghi assunti successivamente (8,89%). Il Tribunale di Siena riteneva questa disparità incostituzionale, ma la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, giustificando il differenziale con il trattamento pensionistico più favorevole di cui beneficiavano i lavoratori già iscritti al Fondo.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 414/1996 aveva soppresso il Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, trasferendo le posizioni previdenziali all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Tuttavia i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 continuavano a beneficiare, pro rata, del più favorevole trattamento pensionistico del vecchio Fondo, e in cambio pagavano un’aliquota contributiva più alta (11,219%) rispetto a quella ordinaria (8,89%). Alcuni dipendenti di un’azienda di trasporto senese avevano chiesto il rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996-1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui imponeva agli autoferrotranvieri già iscritti al Fondo un’aliquota contributiva (11,219%) superiore a quella degli altri lavoratori (8,89%) anche dopo la soppressione del Fondo e il trasferimento all’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La maggiore aliquota contributiva è giustificata dalla residuale applicazione del più favorevole trattamento pensionistico del Fondo soppresso, che i lavoratori già iscritti continuano a fruire pro rata: l’onere contributivo più elevato copre il maggior costo di questo trattamento preferenziale. Non vi è quindi disparità ingiustificata rispetto ai nuovi assunti (che non beneficiano del trattamento più favorevole) né rispetto agli altri lavoratori INPS.

    Il principio

    La diversità di aliquote contributive tra lavoratori già iscritti a un Fondo previdenziale speciale soppresso e lavoratori assunti successivamente non viola il principio di uguaglianza quando la più elevata aliquota è la contropartita del più favorevole trattamento pensionistico garantito a esaurimento ai soli iscritti al Fondo alla data della soppressione.

    Domande e risposte

    Perché i lavoratori del trasporto pubblico avevano un fondo previdenziale speciale?

    Il Fondo speciale per il personale addetto ai trasporti pubblici offriva un trattamento pensionistico più favorevole rispetto all’assicurazione generale obbligatoria, in considerazione delle particolari condizioni di lavoro del settore. Quando il Fondo è stato soppresso nel 1996, i lavoratori già iscritti hanno conservato il diritto al trattamento più favorevole pro rata sul periodo lavorato.

    In cosa consisteva concretamente il “trattamento più favorevole” del vecchio Fondo?

    Il Fondo assicurava ai propri iscritti una pensione complessivamente più alta rispetto all’assicurazione INPS ordinaria. Questo vantaggio si rifletteva nella più alta aliquota contributiva a carico del lavoratore: più alti contributi, più alta pensione.

    I lavoratori assumibili dopo il 1995 avrebbero potuto beneficiare del trattamento del vecchio Fondo?

    No. Il Fondo è stato soppresso a fine 1995 e le nuove assunzioni confluivano direttamente nell’INPS ordinario, senza accesso al regime speciale. Questa differenza è alla base della diversità di aliquote: i vecchi iscritti pagano di più perché riceveranno di più.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2002 – Vincolo territoriale per praticanti avvocati

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    Il Tribunale di Trento aveva dubitato che la limitazione territoriale dell’attività dei praticanti avvocati al distretto del proprio ordine fosse ingiustificata rispetto agli avvocati iscritti all’albo, i quali possono operare senza vincoli geografici. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, confermando la legittimità di tale limitazione in ragione del differente status del praticante.

    Di cosa si tratta

    Un praticante avvocato abilitato al patrocinio, iscritto nel registro speciale del Consiglio dell’Ordine di Venezia, aveva assunto la difesa di una società in un giudizio davanti al Tribunale di Trento, che appartiene al distretto della Corte di appello di Trento, diverso da quello veneziano. L’art. 8, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 limita l’attività dei praticanti abilitati ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine che tiene il registro: gli atti processuali sottoscritti fuori distretto sono insanabilmente nulli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento — sezione distaccata di Borgo Valsugana — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento forense), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l’attività dei praticanti al distretto di appartenenza, mentre gli avvocati iscritti all’albo possono operare su tutto il territorio nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il praticante avvocato è un semplice laureato in giurisprudenza con abilitazione provvisoria, limitata nel tempo (massimo sei anni) e soggetta alla vigilanza del Consiglio dell’ordine di iscrizione. Questa condizione è radicalmente diversa da quella dell’avvocato iscritto all’albo, che ha superato l’esame di Stato e ha ottenuto l’abilitazione professionale piena e permanente. La limitazione territoriale rientra nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente collegare il tirocinio alla vigilanza dell’ordine di appartenenza.

    Il principio

    Il vincolo territoriale che limita l’attività dei praticanti avvocati abilitati al distretto dell’ordine che tiene il registro non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto agli avvocati iscritti all’albo. La differenza di status tra i due soggetti — uno in formazione con abilitazione provvisoria e limitata, l’altro con abilitazione piena e permanente — giustifica la diversità di trattamento.

    Domande e risposte

    Un praticante avvocato può patrocinare in qualunque tribunale d’Italia?

    No. L’art. 8, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 limita l’attività dei praticanti abilitati al patrocinio ai soli tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine che tiene il registro. Operare fuori distretto rende gli atti processuali insanabilmente nulli.

    Perché la legge n. 27/1997 che ha unificato procuratori e avvocati non ha eliminato questa limitazione per i praticanti?

    Perché la legge del 1997 ha unificato le professioni e gli albi per chi è già avvocato, ma non ha modificato la posizione dei praticanti, il cui status è regolato da norme speciali che prevedono un tirocinio propedeutico all’esame di Stato. Il legislatore ha deliberatamente mantenuto il vincolo territoriale anche dopo la riforma del 1997.

    La limitazione territoriale è compatibile con il diritto europeo di stabilimento?

    Sì, secondo la Corte. Il praticante avvocato italiano non è comparabile all’avvocato proveniente da un altro Stato comunitario che invoca il diritto di stabilimento: il primo è ancora in formazione, con un’abilitazione provvisoria connessa al tirocinio; il secondo ha già una qualificazione professionale piena nel proprio Paese.

    Norme collegate