Autore: Andrea Marton

  • Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B. – Modifica di disposizioni legislative.

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 36

    “1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e’ sostituito dal seguente:

    Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
    all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa
    trasmissione e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.
    2. La lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e’ sostituita dalla seguente:
    “c) il cessionario e’ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti d’impresa.”.
    3. L’art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e’ sostituito dal seguente:
    “Per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 9, primo comma, e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’art. 145 del medesimo testo unico.”.
    4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente:
    “Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorita’ di pubblica sicurezza.”.
    5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.”.
    6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ sostituito dal seguente:
    Articolo 58 (Obbligazioni delle societa’ cooperative). – 1. Le societa’ cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalita’ previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche’ a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.
    7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: “sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.”

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  • Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

    Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

    Art. 157 T.U.B. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
    a) alle banche;
    b) alle societa’ di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
    c) alle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
    d) alle societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche’ alle societa’ esercenti altre attivita’ finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
    2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attivita’ di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attivita’ e’ esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
    3. Ai fini del presente decreto, l’attivita’ di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e’ in ogni caso considerata attivita’ finanziaria.
    4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
    5. Per le societa’ disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita’ della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB).”.
    2. L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    ” 3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    3. L’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 5 (Poteri delle autorita’). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche’ alle modalita’ e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
    2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche’ per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
    3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita’ della disciplina della legge stessa.
    4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
    4. L’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa’ e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    5. L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “1. In alternativa a quanto disposto dall’art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e’ esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu’ tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.
    6. La lettera b), del comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituita dalla seguente:
    ” b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.
    7. L’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    8. L’art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 25 (Impresa capogruppo). – 1. Agli effetti dell’art. 24 e’ impresa capogruppo:
    a) l’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
    b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
    2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    9. L’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    10. L’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “5. Le imprese capogruppo di cui all’art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente  articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    11. L’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    12. L’art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). – 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche’ queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
    a) enti creditizi e finanziari;
    b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ strumentale, come definita dall’art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    2. L’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.
    13. L’art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Per la violazione dell’art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e
    V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’art. 41 del capo
    IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche’ degli atti di cui all’art. 5 e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
    2. Si applica l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

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  • Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che

    Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che

    Art. 158 T.U.B. – Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che esercitano attivita’ di intermediazione mobiliare.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 66

    “1. Alle banche comunitarie e alle societa’ finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita’ delle negoziazioni di valori mobiliari nonche’ quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

    2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
    3. Con le modalita’ previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita’ particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.”

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  • Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 c.c. Domicilio e residenza

    In vigore

    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

  • Art. 50 T.U.IVA: Sanzioni penali

    Art. 50 T.U.IVA: Sanzioni penali

    Art. 50 T.U.IVA – Sanzioni penali.

    In vigore dal 01/01/1973 al 14/04/1982

    Soppresso dal 14/04/1982 da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13

    “Chi si sottrae al pagamento dell’imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli
    articoli precedenti, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
    la multa dalla meta’ al doppio dell’imposta non versata.
    Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un
    ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto
    stabilito negli articoli precedenti, e’ punito con la reclusione da uno a
    cinque anni e con la multa dalla meta’ al doppio del rimborso conseguito,
    salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave.
    Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei
    reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e’ punito
    con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire
    cinque milioni.
    Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i
    corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e’
    punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a
    lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui
    all’art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o
    recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore
    a quella reale.
    La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un
    periodo di tre anni, l’interdizione e l’incapacita’ previste negli articoli
    28 e 30 del codice penale e nell’art. 2641 del codice civile, nonche’ la
    cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e
    dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le
    stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante
    l’istruzione o il giudizio, a norma dell’art. 140 del codice penale.”

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  • Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA – Determinazione delle pene pecuniarie.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/04/1998

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto
    della gravita’ del danno o del pericolo per l’erario e della personalita’
    dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue
    condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
    La pena puo’ essere aumentata fino alla meta’ nei confronti di chi nei tre
    anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per
    la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni
    della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
    del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu’
    disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
    costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
    comune.”

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  • Art. 159 T.U.B.: Regioni a statuto speciale

    Art. 159 T.U.B.: Regioni a statuto speciale

    Art. 159 T.U.B. – Regioni a statuto speciale.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.

    2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

    3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’ emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche’ dagli articoli 15, 16, 26 e 47.

    4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

    4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.”

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  • Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. – Definizioni

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

    a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;

    b) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

    c) «Banca d’Italia» indica la Banca d’Italia;

    d) «banche» indica le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;

    e) «banche italiane» indica le banche aventi sede legale in Italia;

    f) «banche comunitarie» indica le banche aventi sede legale e direzione generale in un altro Stato comunitario;

    g) «banche extracomunitarie» indica le banche aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    h) «Stato comunitario» indica uno Stato appartenente all’Unione europea;

    i) «Stato extracomunitario» indica uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    l) «succursale» indica una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività bancaria;

    m) «intermediari finanziari» indica i soggetti indicati nell’articolo 106;

    n) «istituti di moneta elettronica» (IMEL) indica le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

    o) «istituti di pagamento» indica le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, abilitate a prestare servizi di pagamento;

    p) «servizi di pagamento» ha il significato previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    q) «fondi propri» ha il significato attribuito dalla normativa europea direttamente applicabile.

  • Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B. – Banca d’Italia

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente per le funzioni di vigilanza bancaria attribuitele dal presente decreto e dalla normativa europea applicabile.

    2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Banca d’Italia agisce in modo indipendente e nel rispetto del principio di proporzionalità. Essa persegue la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    3. La Banca d’Italia opera in stretto raccordo con le istituzioni europee competenti, in particolare con la Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

  • Art. 3 T.U.B.: Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    Art. 3 T.U.B.: Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    Art. 3 T.U.B. – Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

    2. Il CICR delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto e da altre leggi.

    3. Le deliberazioni del CICR sono adottate su proposta della Banca d’Italia.

    4. Il CICR è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è composto dai Ministri competenti per materia.