Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 171/2009 – Recidiva reiterata e giudizio di prevalenza inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 69 comma 4, 81 comma 4 e 99 comma 5 del codice penale, sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d’appello di Bari con riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) aveva riformato il codice penale vietando al giudice di dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, c.p.). Ciò significava che a un recidivo reiterato non poteva mai essere applicata una pena inferiore al minimo edittale, neppure quando il fatto fosse di lieve entità. La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma e 99, quinto comma, c.p. — nel testo modificato dalla legge n. 251/2005 — in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena) della Costituzione, lamentando un irrazionale automatismo sanzionatorio che equiparava situazioni diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano lacune argomentative sulla non manifesta infondatezza, non sviluppando adeguatamente le ragioni per cui il divieto di prevalenza costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. rispetto ai precedenti della giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione ricorre quando le ordinanze di rimessione non offrono argomenti sufficienti a superare la giurisprudenza costituzionale in senso contrario alle censure sollevate, o non sviluppano adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione. Il problema della recidiva reiterata e della prevalenza delle attenuanti verrà poi affrontato nel merito in successive decisioni della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa vieta esattamente l’art. 69, quarto comma, c.p. nella versione del 2005?

    La norma vietava di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In pratica, un recidivo reiterato doveva sempre essere punito almeno con il minimo edittale del reato, anche quando il fatto era di lieve entità e avrebbe altrimenti meritato una pena inferiore.

    Perché le questioni sono inammissibili anziché infondate?

    La Corte non entra nel merito della costituzionalità del divieto, ma rileva che le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente affermare l’irrazionalità della norma: il rimettente deve sviluppare la censura in modo tale da consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

    Come è stato poi risolto il problema della recidiva reiterata?

    La Corte costituzionale, con sentenze successive (tra cui la n. 251/2012), ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in diversi contesti, ritenendo che tale automatismo sanzionatorio violi il principio di proporzionalità della pena e la finalità rieducativa garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2009 – Polizia invalida indennità e uguaglianza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 sul personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio. La diversità di trattamento rispetto al personale militare è giustificata dall’autonomia degli ordinamenti e dalla specialità delle ipotesi regolate, e non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981, che disciplina l’utilizzo del personale delle forze di polizia divenuto invalido per causa di servizio. La norma non prevedeva, per questo personale, la corresponsione di un’indennità analoga a quella riconosciuta al personale militare in condizioni simili. Il giudice rimettente riteneva che ciò violasse l’art. 3 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la corresponsione di un’indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, sul modello di quanto previsto per i militari in analoga situazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza sull’autonomia degli ordinamenti delle forze di polizia e delle forze armate, escludendo che la Costituzione richieda un trattamento identico tra i due corpi. La norma impugnata è una disciplina speciale per il personale di polizia, che si distingue da quella militare per il collegamento tra l’invalidità e uno specifico evento e per la specifica destinazione del dipendente invalido: per questo non può essere comparata con il trattamento riservato ai militari.

    Il principio

    L’autonomia degli ordinamenti delle forze di polizia e delle forze armate impedisce una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza. La diversità di trattamento retributivo o normativo tra i due corpi non determina di per sé una violazione dell’art. 3 Cost., purché la disciplina differenziata risponda a caratteristiche proprie della categoria regolata e non sia arbitraria.

    Domande e risposte

    Perché il personale di polizia invalido non ha diritto alla stessa indennità dei militari?

    Secondo la Corte, polizia e forze armate hanno ordinamenti distinti e autonomi. La disciplina sull’invalidità per causa di servizio della polizia risponde a caratteristiche proprie (collegamento con un evento specifico, destinazione del dipendente invalido) che la rendono non comparabile con la disciplina militare. La Costituzione non impone parità di trattamento tra categorie diverse.

    Il principio di uguaglianza non si applica al rapporto polizia-militari?

    Si applica, ma richiede il confronto tra situazioni omogenee. La Corte ha costantemente affermato che la diversità degli ordinamenti (polizia vs. forze armate) impedisce di prendere l’uno come tertium comparationis dell’altro. Il raffronto è possibile solo tra posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe, e qui non lo erano.

    Questa sentenza vale anche per altre categorie di dipendenti pubblici invalidi?

    Il principio della Corte è circoscritto agli ordinamenti del personale di polizia e militare. Per i dipendenti pubblici delle altre categorie, la valutazione della legittimità di trattamenti differenziati dipende dalle specifiche caratteristiche del loro ordinamento e dalla comparabilità con le categorie prese come termine di raffronto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2009 – Sospensione condizionale e divieto del bis in idem in executivis

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 669 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Palermo-Monreale, che chiedeva di consentire al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena quando questa era stata negata a causa di una condanna poi revocata per violazione del divieto del bis in idem. La questione era mal posta perché il condannato aveva scelto di eseguire la sentenza più sfavorevole.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto era stato condannato due volte per lo stesso fatto (violazione del divieto del bis in idem). Aveva scelto di eseguire la seconda condanna (che non accordava la sospensione condizionale), invece della prima (che la accordava). Poi chiedeva che il giudice dell’esecuzione concedesse la sospensione condizionale, negatagli a causa della precedente condanna per il medesimo fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo-Monreale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale quando questa era stata negata esclusivamente a causa di una condanna poi revocata per bis in idem.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata perché il condannato aveva scelto liberamente di eseguire la sentenza più sfavorevole (che non concedeva la sospensione condizionale), esercitando la facoltà prevista dall’art. 669, comma 2, c.p.p. Non poteva poi pretendere di correggere le conseguenze di questa scelta. Il presupposto per un intervento della Corte — l’irragionevole compressione di un diritto — non sussisteva, potendo l’interessato ottenere la sospensione condizionale semplicemente scegliendo l’altra sentenza.

    Il principio

    L’art. 669 c.p.p. prevede, in caso di condanna per il medesimo fatto, che il condannato possa scegliere quale sentenza eseguire. Se il soggetto opta per la sentenza più sfavorevole, non può poi lamentarsi delle conseguenze di questa scelta: la facoltà di scelta è già il rimedio apprestato dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa è il divieto del bis in idem nel processo penale?

    Il divieto del bis in idem (art. 649 c.p.p.) impedisce di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Se accade, l’art. 669 c.p.p. stabilisce quale delle due sentenze va eseguita, revocando l’altra.

    Può il giudice dell’esecuzione concedere la sospensione condizionale?

    Solo nei casi espressamente previsti dalla legge: in caso di riconoscimento della continuazione tra reati (art. 671, comma 3, c.p.p.) e in caso di abolitio criminis (art. 673 c.p.p.). Al di fuori di questi casi, la concessione del beneficio è riservata al giudice della cognizione.

    Perché la scelta del condannato era rilevante in questo caso?

    Perché il condannato aveva optato per la sentenza più sfavorevole (la seconda, che non accordava la sospensione condizionale), quando avrebbe potuto scegliere la prima (che la accordava). Il mancato uso di uno strumento già previsto dall’ordinamento non configura una lesione costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2009 – Rito camerale fallimentare manifestamente infondato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942 nel testo riformato dal d.lgs. n. 5/2006), nella parte in cui assoggetta al rito camerale le controversie derivanti dal fallimento. Il Tribunale di Lucca riteneva violati gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., ma la Corte conferma la legittimità del rito scelto dal legislatore delegato.

    Di cosa si tratta

    La riforma organica delle procedure concorsuali del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) aveva modificato l’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, assoggettando al rito camerale (artt. 737-742 c.p.c.) le controversie derivanti dal fallimento, salva diversa previsione. Il Tribunale di Lucca, investito di quindici cause di azione revocatoria fallimentare, dubitava che il rito camerale — ritenuto privo di adeguate garanzie — fosse compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, Cost., questione di legittimità dell’art. 24, secondo comma, l. fall. (testo riformato), lamentando che il rito camerale non garantirebbe adeguato contraddittorio nelle controversie fallimentari, e che la norma delegata avrebbe ecceduto i limiti della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione, riuniti i quindici giudizi. Il rito camerale è struttura processuale di per sé non incompatibile con il diritto di difesa se offre garanzie adeguate al tipo di controversia; spetta al legislatore delegato scegliere il modello processuale più idoneo nell’ambito della delega. La norma non era più vigente (abrogata dal d.lgs. n. 169/2007), ma continuava ad applicarsi ai giudizi già intrapresi.

    Il principio

    La scelta del rito camerale per le controversie fallimentari rientra nella discrezionalità del legislatore e, purché siano assicurate forme di contraddittorio adeguate, non viola né il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio del giusto processo (art. 111 Cost.). La manifesta infondatezza è dichiarata quando la questione ripropone dubbi già risolti dalla giurisprudenza costituzionale senza nuovi argomenti.

    Domande e risposte

    Cosa è il rito camerale nella legge fallimentare?

    Il rito camerale è una procedura semplificata, senza le forme ordinarie del processo di cognizione. Negli artt. 737-742 c.p.c. prevede la camera di consiglio, un contraddittorio scritto più snello e termini più brevi. La riforma del 2006 lo aveva adottato per tutte le controversie derivanti dal fallimento.

    Perché la questione riguardava una norma già abrogata?

    Il d.lgs. n. 169/2007 aveva successivamente abrogato l’art. 24, secondo comma, nel testo del 2006. Tuttavia, i procedimenti avviati durante la vigenza della vecchia norma continuavano ad essere disciplinati da essa (principio di ultrattività), rendendo la questione ancora rilevante per quei giudizi.

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    In sede di camera di consiglio, la Corte può decidere con ordinanza dichiara ndo una questione manifestamente infondata quando la tesi del rimettente contrasta con giurisprudenza costituzionale consolidata o con evidenti argomenti di diritto, senza necessità di approfondimento in pubblica udienza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2009 – Appellabilità sanzioni amministrative e taratura autovelox

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 26, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 40/2006 (appellabilità delle sentenze su sanzioni amministrative) e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 45, comma 6, Codice della Strada (taratura autovelox). Entrambe le questioni erano già state affrontate dalla Corte con pronunce conformi.

    Di cosa si tratta

    Tre tribunali (Reggio Emilia, Pisa-Pontedera, Sondrio) avevano sollevato questioni sull’appellabilità delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative e sulla necessità di taratura periodica degli autovelox. Riguardo all’appellabilità, la questione era già stata decisa con la sentenza n. 98/2008; sull’autovelox, il Tribunale di Sondrio aveva sollevato la questione in modo insufficientemente motivato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Per l’art. 26, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 40/2006, la questione era in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega): la norma avrebbe reso appellabili le sentenze del giudice di pace su sanzioni amministrative, modificando una norma (art. 23 della l. n. 689/1981) estranea alla delega. Per l’art. 45, comma 6, c.d.s., la questione riguardava la mancata previsione di taratura periodica degli autovelox, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    Per la questione sull’appellabilità, la Corte ha confermato la manifesta infondatezza già dichiarata con la sentenza n. 98/2008 e le ordinanze n. 281 e 396/2008: la delega consentiva al legislatore delegato di modificare anche norme esterne al codice di rito, e l’abrogazione della inricorribilità immediata rientrava nella finalità nomofilattica della riforma. Per la questione sull’autovelox, l’inammissibilità derivava dall’insufficiente descrizione della fattispecie e dall’argomentazione palesemente contraddittoria del rimettente.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale già decise in senso negativo devono essere dichiarate manifestamente infondate se le ordinanze di rimessione non deducono profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati. Il principio di economia processuale e di certezza del diritto impone coerenza nelle decisioni ripetitive.

    Domande e risposte

    Gli autovelox devono essere tarati periodicamente?

    Secondo la costante giurisprudenza di legittimità all’epoca, gli autovelox regolarmente omologati non dovevano essere soggetti ai controlli previsti dalla legge n. 273/1991 sul sistema nazionale di taratura, in quanto l’omologazione era ritenuta sufficiente garanzia di affidabilità.

    Le sentenze del giudice di pace su multa stradale sono appellabili?

    Sì, dopo la riforma del 2006. La norma che le escludeva dalla ricorribilità immediata per cassazione è stata abrogata dall’art. 26 d.lgs. n. 40/2006, rendendo le sentenze soggette all’ordinario appello davanti al tribunale.

    Cosa si intende per «funzione nomofilattica» della Corte di cassazione?

    La nomofilachia è la funzione della Cassazione di garantire l’uniforme interpretazione della legge. La riforma del 2005-2006 era finalizzata a rafforzare questa funzione, riservando alla Cassazione i soli ricorsi su questioni di diritto rilevanti, non quelli routinari su sanzioni amministrative minori.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2009 – Blocco eolico Basilicata inammissibile per difetto rilevanza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge Basilicata n. 9/2007, che sospendeva sine die le autorizzazioni per impianti eolici. Il rimettente aveva impugnato solo l’art. 3, ma il diniego si fondava sul combinato disposto degli artt. 3 e 6: non impugnare entrambi rendeva la questione irrilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva bloccato con l’art. 3 della legge n. 9/2007 il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici fino all’approvazione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR). Wind Farm S.r.l. e Cooperativa Agrituristica del Vulture avevano chiesto un’autorizzazione per un parco eolico, negata dalla Regione richiamando sia l’art. 3 (moratoria) sia l’art. 6 (criteri di localizzazione). Il TAR Basilicata impugnò solo l’art. 3.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Basilicata aveva sollevato questione di legittimità del solo art. 3 della legge n. 9/2007, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, terzo comma, Cost. Il rimettente riconosceva che anche l’art. 6 era applicabile, ma aveva chiesto solo un intervento ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953 (illegittimità derivata), senza impugnarlo direttamente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il provvedimento di diniego si fondava sul combinato disposto degli artt. 3 e 6 della legge n. 9/2007; dichiarare incostituzionale il solo art. 3 non avrebbe rimosso il diniego, che restava sorretto dall’art. 6. La richiesta di intervento ex art. 27 sull’art. 6 contraddiceva logicamente l’omessa sua impugnazione diretta.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il rimettente stesso riconosce che la decisione del giudizio principale dipende da più norme tra loro connesse ma ne impugna solo una. Se la pronuncia di incostituzionalità della norma impugnata non è sufficiente a rimuovere il provvedimento lesivo perché esso si fonda anche su un’altra norma non impugnata, la questione è irrilevante.

    Domande e risposte

    Cosa significa difetto di rilevanza in un giudizio di legittimità costituzionale?

    Una questione è rilevante quando la Corte, accogliendo la questione, consente al giudice di risolvere diversamente la causa a quo. Se l’eventuale accoglimento non cambierebbe l’esito del giudizio principale (perché esistono altre norme non impugnate che producono lo stesso effetto lesivo), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Perché il giudice non ha impugnato anche l’art. 6?

    Il TAR aveva espressamente segnalato la possibile incostituzionalità dell’art. 6 ai fini dell’art. 27 della legge n. 87/1953 (pronunce di incostituzionalità conseguenziale), ma questo non sostituisce l’impugnazione diretta. La Corte non può dichiarare l’incostituzionalità di una norma in via conseguenziale se quella principale non è stata essa stessa validamente contestata.

    Cosa accadde poi con l’art. 6 della stessa legge?

    L’art. 6 fu dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 166/2009, emessa lo stesso giorno, su ricorso sollevato dal medesimo TAR in un procedimento diverso riguardante la sociétà Bluvento S.r.l., in cui l’art. 6 era stato impugnato direttamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2009 – Fondo politiche famiglia non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1251, lett. c-bis e c-ter della legge finanziaria 2007, introdotte dalla finanziaria 2008, che ampliano le finalità del Fondo per le politiche della famiglia. Il Fondo è compatibile con le competenze regionali perché le modalità di ripartizione delle risorse prevedono il necessario coinvolgimento delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 aveva ampliato le destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia (istituito dalla finanziaria 2007), aggiungendo tra le finalità il sostegno alla permanenza domiciliare di persone non autosufficienti e il rifinanziamento di interventi destinati ai lavoratori con figli. La Regione Veneto impugnò queste disposizioni, ritenendo che esse riguardassero materie di competenza regionale residuale (politiche sociali) e che lo Stato non potesse imporre finanziamenti vincolati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato le lettere c-bis) e c-ter) del comma 1251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, come modificate dall’art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., sostenendo che la materia delle politiche sociali spetti alla competenza legislativa residuale delle Regioni e che lo Stato non possa vincolare i finanziamenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 50/2008 che aveva già esaminato la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia. Le modalità di ripartizione delle risorse, che prevedono l’intesa con la Conferenza unificata, assicurano il necessario coinvolgimento delle Regioni, rendendo la norma compatibile con l’autonomia regionale in materia di politiche sociali.

    Il principio

    Lo Stato può istituire fondi destinati a materie di competenza regionale purché le modalità di ripartizione e utilizzo delle risorse garantiscano il coinvolgimento delle Regioni tramite procedure di intesa o accordo in sede di Conferenza unificata. Il vincolo di destinazione è compatibile con l’autonomia regionale se accompagnato da adeguate forme di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Lo Stato può creare fondi vincolati in materie di competenza regionale?

    Sì, a determinate condizioni. La Corte ha chiarito che la lesione dell’autonomia regionale non deriva dall’istituzione del fondo in sé, ma dalle modalità di concreta ripartizione e utilizzo delle risorse. Se queste prevedono intese con le Regioni, il finanziamento vincolato è legittimo.

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 50/2008?

    Quella sentenza aveva dichiarato parzialmente illegittimo il comma 1252 dello stesso art. 1 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto ministeriale di ripartizione. Il principio era che il coinvolgimento regionale è indispensabile nelle materie di competenza residuale.

    Qual è la distinzione tra politiche sociali e livelli essenziali delle prestazioni?

    Le politiche sociali in senso stretto (sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare) rientrano nella competenza residuale regionale. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m)) sono invece di competenza statale esclusiva. Il Fondo può incidere su entrambi i livelli, il che giustifica la cooperazione tra Stato e Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2009 – Fecondazione assistita limiti embrioni illegittimi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il limite massimo di tre embrioni da produrre e impiantare contestualmente comprimeva il diritto alla salute della donna e l’autonomia scientifica dei medici, imponendo un protocollo sanitario rigido costituzionalmente incompatibile con l’art. 32 Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabiliva che non potevano essere prodotti più di tre embrioni per ogni ciclo di fecondazione in vitro e che tutti dovevano essere impiantati contemporaneamente nell’utero della donna. La crioconservazione era consentita solo in casi eccezionali di forza maggiore. Diversi tribunali (il TAR Lazio e il Tribunale di Firenze) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste disposizioni, ritenendole lesive della salute della donna e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e il Tribunale ordinario di Firenze (con più ordinanze) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40/2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Le norme imponevano un protocollo unico di produzione e impianto degli embrioni che poteva esporre la donna a ripetuti e rischiosi trattamenti sanitari non necessari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», e dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 14, commi 1 e 4, e all’art. 6, comma 3. La Corte ha affermato che il primato della scienza — intesa come valutazione clinica del singolo caso — non può essere sacrificato da un protocollo legale rigido.

    Il principio

    Il legislatore non può imporre un protocollo medico fisso che ignori le condizioni di salute della singola paziente. Il diritto alla salute della donna (art. 32 Cost.) impone che le scelte terapeutiche siano adeguate alle circostanze individuali: la norma che limita rigidamente a tre il numero di embrioni producibili e ne impone l’impianto contestuale è costituzionalmente illegittima nella misura in cui non lascia spazio alla valutazione clinica del medico e al rispetto della salute della donna.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza per chi ricorre alla fecondazione in vitro?

    Il medico può valutare caso per caso quanti embrioni produrre, senza il vincolo del massimo di tre. Il trasferimento nell’utero deve sempre avvenire in modo compatibile con la salute della donna. La crioconservazione degli embrioni soprannumerari torna ad essere possibile quando l’impianto immediato sarebbe pregiudizievole per la salute della paziente.

    L’art. 6, comma 3, che prevede l’irrevocabilità del consenso della donna è stato dichiarato illegittimo?

    No. Le questioni relative all’art. 6, comma 3 (irrevocabilità del consenso all’impianto) sono state dichiarate manifestamente inammissibili per vizi formali delle ordinanze di rimessione. La norma sull’irrevocabilità del consenso non è stata quindi toccata da questa sentenza.

    Qual è il principio del «primato della scienza sul diritto» in questa sentenza?

    La Corte ha affermato che le scelte inerenti alla salute appartengono alla sfera clinica e non possono essere cristallizzate in un protocollo legislativo rigido. Il legislatore può regolare l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, ma non può imporre un procedimento medico uniforme che prescinde dalle condizioni di salute della singola donna: spetta al medico, nel rispetto delle regole dell’arte, adeguare il trattamento al caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2009 – Condono edilizio e manifesta inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sull’art. 32, comma 26, lettera a), del d.l. n. 269/2003 (condono edilizio). Il giudice rimettente non impugnava la norma di legge ma contestava l’interpretazione data dalla Corte di cassazione, mascherando sotto le vesti di un incidente di costituzionalità una questione meramente ermeneutica.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, che disciplina il condono edilizio. La contestazione riguardava l’interpretazione che la Corte di cassazione aveva dato alla norma, ritenuta dal rimettente lesiva del gettito finanziario atteso dal legislatore. La Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può essere usato per sottoporre a censura un’interpretazione giurisprudenziale priva di rilievo costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Ischia) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lettera a), del d.l. n. 269/2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 81, 117 (secondo comma, lettere a, e ed l e terzo comma) e 119 della Costituzione. La norma disciplinava i presupposti del condono edilizio e la sua applicabilità nelle aree vincolate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Le censure del rimettente presupponevano l’errore del percorso interpretativo seguito dalla Cassazione, sottoponendo così all’esame della Corte non la norma di legge ma l’orientamento giurisprudenziale. Si trattava di un tentativo di mascherare sotto le vesti di un incidente di legittimità costituzionale una questione puramente interpretativa, priva di consistenza costituzionale.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione giurisprudenziale di una norma: il rimettente deve individuare un vizio della disposizione legislativa in sé, non un errore esegetico del giudice di legittimità. La questione che mira a sindacare un orientamento della Corte di cassazione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non censurava la norma di legge in sé, ma l’interpretazione datane dalla Corte di cassazione. Il giudice rimettente cercava di ottenere dalla Corte Costituzionale una sorta di correzione dell’orientamento giurisprudenziale, operazione che esula dal sindacato di legittimità costituzionale.

    Cosa riguardava il condono edilizio contestato?

    L’art. 32, comma 26, lettera a), del d.l. n. 269/2003 disciplinava le condizioni per accedere al condono edilizio del 2003, in particolare l’applicabilità del condono nelle aree sottoposte a vincoli. Il rimettente lamentava che l’interpretazione della Cassazione restringesse indebitamente l’ambito del condono nelle aree vincolate.

    Qual è la differenza tra censura di una norma e censura della sua interpretazione?

    La Corte Costituzionale può solo dichiarare illegittima una disposizione legislativa, non imporre un’interpretazione alla giurisprudenza ordinaria. Se il rimettente ritiene errata la lettura data dai giudici di legittimità alla norma, deve sollevare una questione che abbia ad oggetto la disposizione stessa, evidenziando un profilo di contrasto con la Costituzione indipendente dall’orientamento esegetico contestato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2009 – Archiviazione obbligatoria dopo sentenza n. 121 del 2009

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. sollevate da tre GUP (Catanzaro, Cosenza, Camerino). La norma era già stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza con la sentenza n. 121/2009, rendendo le questioni prive di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici dell’udienza preliminare avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (obbligo di archiviazione quando la Cassazione aveva escluso i gravi indizi cautelari), chiedendo un’estensione dell’obbligo anche ai casi in cui l’insussistenza degli indizi fosse stata dichiarata dal tribunale del riesame con decisione non impugnata. Tra le ordinanze di rimessione e la decisione della Corte era intervenuta la sentenza n. 121/2009 che aveva eliminato del tutto la norma dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I GUP di Catanzaro, Cosenza e Camerino avevano sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione, lamentando l’irragionevole limitazione dell’obbligo di archiviazione ai soli casi di pronuncia della Cassazione, con esclusione delle decisioni del solo tribunale del riesame non impugnate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili perché prive di oggetto. La norma che i rimettenti volevano vedere ampliata era stata rimossa dall’ordinamento con effetti ex tunc dalla sentenza n. 121/2009. Non era quindi possibile pronunciarsi su una norma già inesistente, né restituire gli atti ai giudici per una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    Quando la Corte dichiara incostituzionale una norma con efficacia retroattiva, le questioni pendenti sulla stessa norma diventano automaticamente prive di oggetto e devono essere dichiarate inammissibili. Non è possibile pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale di una disposizione già rimossa dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa accade ai processi in cui era stata applicata la norma dichiarata incostituzionale?

    La declaratoria di incostituzionalità ha effetti retroattivi (ex tunc): la norma è considerata come mai esistita. I procedimenti che erano stati archiviati in forza di quella norma potevano in linea di principio essere riaperti, salvo la prescrizione o altre preclusioni processuali.

    Cosa sono le questioni «prive di oggetto»?

    Una questione di legittimità costituzionale è priva di oggetto quando la norma impugnata non esiste più nell’ordinamento, sia perché abrogata, sia perché già dichiarata incostituzionale. In tal caso la Corte dichiara l’inammissibilità.

    La sentenza n. 121/2009 ha avuto effetti immediati?

    Sì. L’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. è cessato di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, con retroattività per i rapporti ancora sub iudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2009 – Prescrizione contributiva e recupero aiuti di Stato illegittimi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria sull’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 in combinato disposto con l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999 sul recupero degli aiuti di Stato. Il difetto di motivazione sulla rilevanza e l’erroneità della premessa interpretativa rendevano la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Una società portuale (Medcenter Container Terminal s.p.a.) si era vista notificare una cartella esattoriale per il recupero di oltre 14 milioni di euro di sgravi contributivi sui contratti di formazione e lavoro, dichiarati aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea nel 1999 e confermati dalla Corte di giustizia. La società aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. Il Tribunale del lavoro di Reggio Calabria ha sollevato questione di costituzionalità sull’applicabilità di tale prescrizione in combinato con il termine comunitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 3, commi 9, lett. a), ultima parte, e 10, della legge n. 335/1995 in combinato disposto con l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Il rimettente sosteneva che la prescrizione quinquennale prevista dal diritto interno contrastasse con il termine decennale previsto dal regolamento comunitario per le iniziative della Commissione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per più ragioni. Primo: il rimettente aveva erroneamente individuato l’art. 15 del Reg. CE n. 659/1999 come norma applicabile al recupero da parte degli Stati membri, mentre tale articolo riguarda solo i poteri della Commissione. Secondo: il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza, omettendo di considerare se fosse applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione. Terzo: la questione in combinato disposto era strutturalmente scorretta, trattandosi di norme appartenenti a due ordinamenti distinti.

    Il principio

    Nel rapporto tra diritto comunitario e diritto interno, i due ordinamenti sono autonomi e distinti. Le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegittimi seguono le norme processuali nazionali, a condizione che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso il recupero. Il termine di prescrizione del Reg. n. 659/1999 riguarda i poteri della Commissione, non le azioni degli Stati membri nei confronti dei beneficiari.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli aiuti di Stato illegittimi nel diritto comunitario?

    Sono misure pubbliche (esenzioni fiscali, contributi, sgravi) che favoriscono selettivamente alcune imprese, distorcendo la concorrenza. Sono vietati dal Trattato CE (ora TFUE) e, se dichiarati incompatibili dalla Commissione, devono essere restituiti con gli interessi.

    Quale prescrizione si applica al recupero degli sgravi contributivi dichiarati aiuti illegittimi?

    La Corte non ha risposto nel merito, dichiarando inammissibile la questione. In linea generale, si applicano le norme processuali nazionali, purché non rendano impossible il recupero. La questione della prescrizione applicabile è stata affrontata da successiva giurisprudenza.

    I contratti di formazione e lavoro erano agevolazioni lecite?

    La Commissione europea ha ritenuto che gli sgravi contributivi differenziali accordati in base alla localizzazione geografica e alla dimensione dell’impresa costituissero aiuti di Stato selettivi e incompatibili con il mercato comune, cosa confermata dalla Corte di giustizia nel 2002.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2009 – Limiti tartufaie controllate Umbria non fondati

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 18 della legge regionale Umbria n. 8/2004, che fissano un limite massimo di 3 ettari per le tartufaie controllate (15 per i consorzi) e ne prevedono la riperimetrazione retroattiva. Il legislatore regionale può legittimamente porre limiti dimensionali alle tartufaie senza violare la Costituzione né la legge quadro statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria, con la legge n. 8/2004, ha introdotto limiti all’estensione massima delle tartufaie controllate: non più di 3 ettari per i singoli proprietari, 15 per i consorzi. La norma prevedeva anche la riperimetrazione delle tartufaie già riconosciute. Il TAR dell’Umbria aveva sollevato questione di costituzionalità, ritenendo che i limiti ledessero il diritto di proprietà dei fondi e la parità di trattamento tra raccoglitore e proprietario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo dell’Umbria ha impugnato gli artt. 4 e 18 della legge regionale n. 8/2004, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, terzo comma, Cost. Il rimettente riteneva che i limiti dimensionali rompessero l’equilibrio tra raccoglitore e proprietario sancito dalla legge quadro statale n. 752/1985, e violassero la proprietà e la libertà d’iniziativa economica del proprietario del fondo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La legge quadro n. 752/1985 non pone limiti dimensionali alle tartufaie, ma rimette alle Regioni la disciplina di dettaglio. Il legislatore regionale può quindi fissare limiti dimensionali nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali, senza violare né la legge statale né il diritto di proprietà.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali e nell’attuazione della legge quadro statale sui tartufi, possono legittimamente introdurre limiti dimensionali alle tartufaie controllate. Tali limiti non violano né il principio di eguaglianza, né la libertà d’iniziativa economica, né il diritto di proprietà, purché rispettino i principi fondamentali della legislazione statale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le tartufaie controllate e perché la Regione può limitarle?

    Le tartufaie controllate sono aree boschive o terreni dove il proprietario esclude la raccolta libera di terzi, apponendo apposite tabelle. La legge quadro statale (n. 752/1985) consente questa esclusione, ma non impone limiti di estensione. La Regione può fissarli nella propria competenza concorrente, per bilanciare l’interesse del proprietario con quello collettivo alla raccolta libera dei tartufi.

    La riperimetrazione retroattiva delle tartufaie già esistenti è costituzionale?

    Sì, secondo la Corte. Il termine di un anno concesso dalla legge umbra per adeguarsi ai nuovi limiti dimensionali è ragionevole e non comporta una lesione sproporzionata dei diritti acquisiti, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale nell’attuare la normativa quadro.

    Qual è il rapporto tra raccoglitore di tartufi e proprietario del fondo?

    La Corte aveva già ritenuto legittima, con la sentenza n. 328/1990, la libertà di raccolta dei tartufi perché protegge chi ne fa fonte di integrazione del reddito. I limiti dimensionali alle tartufaie controllate consentono di bilanciare tale libertà con il diritto del proprietario, senza che quest’ultimo prevalga in modo assoluto.

    Norme collegate