Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 197/2002 – Indennità maternità coltivatrici dirette parto prematuro

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 546/1987 sull’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di parto prematuro, l’indennità fosse corrisposta anche per i giorni non goduti prima del parto. Il d.lgs. n. 151/2001, entrato in vigore prima della decisione, aveva già eliminato la disparità lamentata estendendo la tutela a cinque mesi complessivi.

    Di cosa si tratta

    Una coltivatrice diretta aveva partorito al settimo mese di gravidanza. L’INPS aveva liquidato solo i tre mesi di indennità successivi al parto, rifiutando di corrispondere anche i due mesi pre-parto non goduti. Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che la norma creasse una disparità ingiustificata tra le coltivatrici che partoriscono a termine (che godono di cinque mesi totali) e quelle che partoriscono prematuramente (che in concreto ricevevano meno).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di parto anticipato l’indennità sia corrisposta anche per il periodo non goduto ante-parto fino alla durata complessiva di cinque mesi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione. Ha rilevato che il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela della maternità), entrato in vigore prima della decisione, aveva riconosciuto anche alle lavoratrici autonome l’indennità per cinque mesi complessivi indipendentemente dalla data effettiva del parto. Il problema denunciato era quindi già stato risolto dal legislatore, e non residuava alcuna violazione degli artt. 3 e 31 della Costituzione.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica normativa che elimina la disparità lamentata dal giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione», segnalando che il vizio denunciato è stato rimosso dall’evoluzione legislativa. Il legislatore mantiene ampia discrezionalità nel modulare i trattamenti previdenziali delle lavoratrici autonome, purché il risultato complessivo non sia irragionevole.

    Domande e risposte

    Le coltivatrici dirette sono obbligate ad astenersi dal lavoro durante la maternità?

    No. Le lavoratrici autonome, a differenza delle subordinate, non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo di maternità. Hanno però diritto all’indennità economica prevista dalla legge n. 546/1987, oggi disciplinata dal d.lgs. n. 151/2001. L’assenza di obbligo di astensione non fa venire meno il diritto all’indennità.

    Cosa cambia con il d.lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici autonome in caso di parto prematuro?

    L’art. 68 del d.lgs. n. 151/2001 ha eliminato il riferimento alla data presunta del parto e a quella effettiva, prevedendo che l’indennità spetti «per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa». Il risultato è che, anche per le lavoratrici autonome, in caso di parto prematuro l’indennità viene corrisposta per i complessivi cinque mesi, distribuiti secondo la data effettiva del parto.

    La Corte costituzionale aveva già dichiarato simili ineguaglianze illegittime per le lavoratrici subordinate?

    Sì. Con la sentenza n. 270/1999, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1204/1971 nella parte in cui non permetteva alle lavoratrici subordinate di recuperare i giorni di astensione pre-parto non goduti in caso di parto prematuro. La legge n. 53/2000 aveva poi recepito questa indicazione. Il d.lgs. n. 151/2001 ha poi esteso la stessa logica alle lavoratrici autonome.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2002 – Conflitto attribuzioni delimitazione bacino idrografico Piave

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.P.R. 21 dicembre 1999 sulla delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave. Il decreto — e la cartografia allegata — aveva lo scopo tecnico di delimitare il bacino ai fini della normativa sulla difesa del suolo e non era idoneo a modificare i confini amministrativi della Provincia né a lederne le attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato un decreto presidenziale che, nel delimitare il bacino idrografico del fiume Piave, allegava una cartografia in cui il confine tra il Comune di Canazei (Trento) e il Comune di Rocca Pietore (Veneto) veniva rappresentato come una linea retta attraverso il ghiacciaio della Marmolada. La Provincia lamentava che tale tracciato contraddicesse quanto già definitivamente accertato con un d.P.R. del 1982 e con una sentenza del Consiglio di Stato del 1998, che avevano fissato il confine lungo la linea di displuvio. Temeva quindi una riduzione surrettizia del proprio territorio e del proprio demanio, inclusa una parte del ghiacciaio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 21 dicembre 1999 recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», lamentando la lesione delle attribuzioni garantite dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, dalle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il decreto impugnato aveva il solo scopo tecnico di delimitare il bacino idrografico ai fini della normativa sulla difesa del suolo (legge n. 183/1989), senza alcuna funzione di accertamento o modifica dei confini amministrativi tra enti territoriali. La cartografia allegata non era idonea a produrre l’effetto lesivo lamentato dalla Provincia: i confini amministrativi rimangono quelli già definitivamente stabiliti dagli atti precedenti. Il ricorso era inammissibile per inidoneità dell’atto a produrre la menomazione lamentata.

    Il principio

    La delimitazione tecnica di un bacino idrografico effettuata ai fini della normativa sulla difesa del suolo non produce effetti sui confini amministrativi tra enti territoriali. Questi ultimi rimangono quelli già accertati con atti aventi specifica funzione delimitativa. Un atto privo di attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite non può essere oggetto di un valido conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra bacino idrografico e confine amministrativo?

    Il bacino idrografico è un concetto geografico-tecnico: individua l’area di raccolta delle acque di un fiume. Il confine amministrativo è il limite giuridico tra enti territoriali. I due possono non coincidere, e l’atto che delimita il bacino idrografico non può automaticamente ridisegnare i confini amministrativi, i quali si modificano solo con specifici atti normativi o decisioni giurisdizionali.

    Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile invece di esaminarlo nel merito?

    Il conflitto di attribuzione è ammissibile solo se l’atto impugnato è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali del ricorrente. La Corte ha ritenuto che il decreto sulla delimitazione del bacino del Piave non avesse la funzione né la capacità di modificare i confini amministrativi. In assenza di questa idoneità lesiva, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

    Cosa succede ai confini tra Trento e Veneto sul ghiacciaio della Marmolada?

    Rimangono quelli già definitivamente accertati: il d.P.R. del 29 maggio 1982 e la sentenza del Consiglio di Stato del 23 ottobre 1998 avevano stabilito che il confine corre lungo la linea di displuvio, non lungo la vecchia linea retta della cartografia I.G.M. Il decreto del 1999 non ha modificato questo assetto.

    Norme collegate

    • Art. 132 della Costituzione — disciplina la modifica delle circoscrizioni regionali e provinciali, parametro invocato dalla ricorrente
  • Corte cost. n. 255/2002 – Regione Siciliana entrate tributarie riparto Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato dare attuazione unilateralmente, senza la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell’erario statale prevista dall’art. 14 del d.l. n. 79 del 1997. Ha conseguentemente annullato tre atti ministeriali che destinavano allo Stato entrate tributarie (tassa ipotecaria, anticipo TFR, chiusura liti fiscali) spettanti alla Regione in forza dello Statuto speciale siciliano.

    Di cosa si tratta

    Lo Statuto speciale della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) riservano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, eccetto le “nuove entrate tributarie” destinata a finalità specifiche dello Stato. Il Ministero delle finanze aveva emanato nel 1997 un decreto e due circolari che disponevano il versamento integrale allo Stato di tre categorie di entrate — tassa ipotecaria, anticipo imposta sul TFR, e importi per la chiusura delle liti fiscali pendenti — senza aver concordato queste modalità con la Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana aveva proposto tre conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria), chiedendo l’annullamento: a) del decreto dirigenziale del 21 maggio 1997 sulla tassa ipotecaria; b) della circolare n. 196/E del 1997 sull’anticipo d’imposta sul TFR; c) della circolare n. 190/E del 1997 sulla chiusura delle liti fiscali pendenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto i tre ricorsi, riuniti in un’unica sentenza. Ha richiamato la propria sentenza n. 347 del 2000, che aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997 nella parte in cui, nel dettare le modalità di attuazione della riserva statale, non prevedeva la partecipazione della Regione al relativo procedimento. Poiché gli atti impugnati erano applicativi di quella norma incostituzionale, essi risultano viziati in via derivata, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Siciliana. La Corte ha quindi annullato i tre atti nelle parti impugnate.

    Il principio

    L’attuazione del meccanismo di riserva allo Stato delle entrate tributarie erariali siciliane non può avvenire con atto unilaterale del Governo: il principio di leale cooperazione impone che la Regione Siciliana partecipi al procedimento di determinazione dei criteri tecnici di ripartizione, data la necessità di complesse valutazioni tecnico-finanziarie. Gli atti adottati senza questa partecipazione sono viziati in via derivata dall’incostituzionalità della norma di base.

    Domande e risposte

    Quali entrate tributarie spettano alla Regione Siciliana in base allo Statuto speciale?

    In forza dell’art. 36 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n. 1074 del 1965, spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nel territorio regionale. Fanno eccezione solo le “nuove entrate”: tributi istituiti per la prima volta con destinazione vincolata a finalità specifiche dello Stato, espressamente indicate dalla legge.

    Cosa è il principio di leale cooperazione nei rapporti Stato-Regioni?

    Il principio di leale cooperazione, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, impone allo Stato e alle Regioni di agire reciprocamente con correttezza istituzionale e in modo da salvaguardare gli interessi dell’altra parte. In materia finanziaria, quando le scelte statali incidono sulle entrate regionali, questo principio si traduce nell’obbligo di coinvolgere la Regione nelle decisioni, specie quando siano necessarie valutazioni tecniche complesse.

    La cessazione degli effetti delle clausole di riserva statale dal 2002 ha reso prive di oggetto le domande della Regione?

    No. La Corte ha rilevato che la legge finanziaria 2002 (art. 52, comma 6, della legge n. 448 del 2001) ha fatto cessare le riserve statali dal 1° gennaio 2002, ma solo per il futuro. Per il periodo precedente, la Regione conservava interesse all’annullamento degli atti ministeriali che avevano illegittimamente trattenuto allo Stato entrate di sua spettanza.

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  • Corte cost. n. 254/2002 – Poste telegramma irresponsabilità incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 6 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973) nella parte in cui esclude qualsiasi responsabilità delle Poste per il mancato recapito di un telegramma. Tale esclusione totale di responsabilità, nell’attuale contesto di privatizzazione e di diritto comune dei rapporti tra Poste e utenti, costituisce un anacronistico privilegio irragionevole in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva portato alla Corte il caso di un cittadino che aveva subito un danno per perdita di chance a causa del mancato recapito da parte delle Poste di un telegramma con cui le Ferrovie dello Stato lo convocavano per le visite mediche relative a un concorso. Poiché le Ferrovie erano state assolvente da ogni colpa, il danno ricadeva sulle Poste. Ma l’art. 6 del codice postale del 1973 escludeva in radice qualsiasi responsabilità delle Poste fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui escludevano l’obbligo di risarcimento a carico delle Poste Italiane s.p.a. per il mancato recapito di un telegramma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione sull’art. 6 e dichiarato inammissibile quella sull’art. 249. L’art. 249 disciplina i danni a persone o cose causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali: fattispecie del tutto diversa da quella di causa (mancato recapito), quindi priva di rilevanza. Quanto all’art. 6, la Corte ha ritenuto che l’esclusione totale di responsabilità non sia più giustificabile nell’attuale fase di evoluzione dell’ordinamento: il rapporto tra Poste e utenti è diventato un rapporto di diritto privato, e nel diritto comune è addirittura nullo il patto di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Una totale irresponsabilità degrada il rapporto a mero fatto, privando di giuridicità il vincolo.

    Il principio

    L’esclusione assoluta di responsabilità del gestore di un servizio telegrafico per il mancato recapito costituisce un anacronistico privilegio incompatibile con la natura privatistica del rapporto tra Poste e utenti. Può essere prevista una disciplina speciale che limiti la responsabilità, ma non una che la escluda totalmente, pena la violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Poste sono responsabili per il mancato recapito di un telegramma?

    Sì, dopo questa sentenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva in radice qualsiasi responsabilità. Il legislatore ha la discrezionalità di prevedere una responsabilità limitata rispetto al diritto comune (es. tetti risarcitori), ma non può escluderla totalmente.

    Cosa è il danno da perdita di chance?

    Il danno da perdita di chance è il risarcimento dovuto quando un comportamento illecito priva il danneggiato di un’opportunità concreta e seria di ottenere un risultato vantaggioso. Nel caso esaminato, il mancato recapito del telegramma aveva privato il destinatario della possibilità di partecipare alle visite mediche per un concorso.

    Il codice postale del 1973 escludeva qualsiasi risarcimento per i telegrammi?

    Sì, nella sua formulazione originaria. L’art. 6 prevedeva una regola generale di irresponsabilità per tutti i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni. Per i telegrammi, norme secondarie prevedevano al massimo il rimborso della tassa pagata per il servizio, ma non un risarcimento del danno subito dall’utente.

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  • Corte cost. n. 253/2002 – Conflitto attribuzione Camera Sgarbi insindacabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione risollevato dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 21 giugno 2000 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di un magistrato. La riproposizione del conflitto era necessaria per un vizio procedurale della notificazione del primo atto introduttivo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Caltanissetta stava celebrando un processo penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di un giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Un primo conflitto era stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 499 del 2000, ma la relativa notificazione non era mai stata eseguita per un disguido, rendendo necessaria la riproposizione del conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Caltanissetta aveva riproposto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 21 giugno 2000 (doc. IV-quater, n. 138), con cui erano state dichiarate insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei confronti del magistrato Montalto. Il Tribunale sosteneva che quelle dichiarazioni non presentassero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953. Ha riscontrato la sussistenza sia del requisito soggettivo (il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia del requisito oggettivo (lamentata lesione della sfera di attribuzioni del giudice). Ha tuttavia rimandato alla fase in contraddittorio la valutazione definitiva di ammissibilità, in particolare sulla questione nuova della riproponibilità del conflitto quando non sia stata effettuata la notificazione del precedente atto introduttivo.

    Il principio

    Nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase preliminare di ammissibilità è condotta senza contraddittorio e si limita a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi. Questioni nuove — come la riproponibilità del medesimo conflitto quando la notificazione del precedente atto introduttivo non sia stata effettuata — devono essere discusse nella fase del contraddittorio tra le parti.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre le dichiarazioni rese nel corso del mandato parlamentare in senso stretto, ma non si estende automaticamente a ogni dichiarazione pubblica del parlamentare.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Ogni potere dello Stato che lamenti la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite da parte di un altro potere. I singoli organi giurisdizionali — inclusi i singoli tribunali — sono legittimati a proporre il conflitto in quanto svolgono le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza costituzionalmente garantita.

    Come si determina il nesso funzionale tra un’opinione e la funzione parlamentare?

    La Corte costituzionale ha elaborato nel tempo criteri per il “nesso funzionale”: l’opinione deve essere correlata all’esercizio delle funzioni tipiche del parlamentare (attività di voto, di partecipazione ai dibattiti assembleari, di presentazione di atti parlamentari). La mera coincidenza temporale tra un’affermazione e il mandato parlamentare non è sufficiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 252/2002 – Giudizio abbreviato termine richiesta mutamento normativo

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Prato sulla questione del termine per chiedere il giudizio abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato. La stessa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. con la sentenza n. 120 del 2002, modificando il dies a quo del termine in modo rilevante per l’esercizio del diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Prato, trattando un giudizio immediato a carico di un imputato di nazionalità cinese e detenuto, aveva sollevato questione sulla “non congrua” brevità del termine di sette giorni entro cui l’imputato deve chiedere il giudizio abbreviato dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Secondo il rimettente, questo termine sarebbe troppo breve per consentire all’imputato di prepararsi adeguatamente e valutare la convenienza del rito alternativo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato aveva sollevato, in riferimento all’art. 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede un termine (all’epoca sette giorni) per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, lamentandone la “non congrua” brevità e il contrasto con il diritto dell’imputato al tempo necessario per preparare la difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Prato. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva emanato la sentenza n. 120 del 2002, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dello stesso art. 458, comma 1, c.p.p.: la norma era incostituzionale nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del decreto o della data dell’udienza. Questo mutamento della disciplina censurata — relativo proprio al dies a quo del termine e quindi all’esercizio del diritto di difesa — rendeva necessario che il giudice a quo verificasse se la questione fosse ancora rilevante.

    Il principio

    Se, nel corso del giudizio costituzionale, la Corte pronuncia una sentenza di parziale illegittimità della stessa norma impugnata, modificandone un aspetto rilevante per il diritto di difesa, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione residua rimanga ancora rilevante e attuale nel proprio giudizio.

    Domande e risposte

    Qual è il termine attuale per chiedere il giudizio abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato?

    A seguito della sentenza n. 120 del 2002, il termine decorre non più dalla sola notificazione del decreto di giudizio immediato, ma dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio, assicurando così un dies a quo più garantista per la preparazione della difesa.

    Il giudizio abbreviato è sempre conveniente per l’imputato?

    Il giudizio abbreviato comporta, in caso di condanna, una riduzione di pena di un terzo. È conveniente quando gli atti d’indagine già acquisiti siano favorevoli o quando la pena definitiva prevista sia comunque sopportabile con lo sconto. La scelta richiede una valutazione tecnica del difensore basata sull’intero fascicolo del PM.

    L’art. 111 Cost. garantisce un termine minimo per scegliere i riti alternativi?

    L’art. 111, terzo comma, Cost. garantisce all’imputato “il tempo e le condizioni per preparare la difesa”. La Corte ha ritenuto che questo principio si applica anche alla scelta dei riti alternativi, richiedendo che l’imputato abbia effettiva possibilità di conoscere e valutare la propria situazione processuale prima di optare per il giudizio abbreviato.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e diritto dell’imputato al tempo necessario per la difesa, parametro della questione
  • Corte cost. n. 269/2002 – Indennità disoccupazione dimissioni per giusta causa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, che esclude il diritto all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni. La norma non impedisce il riconoscimento dell’indennità quando le dimissioni siano riconducibili a comportamenti del datore di lavoro che abbiano reso impossibile la prosecuzione del rapporto, configurando una condizione di disoccupazione involontaria in senso sostanziale.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice si era dimessa per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore per quattro mesi consecutivi, e aveva poi chiesto all’INPS l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’INPS aveva negato la prestazione ritenendo che le «dimissioni» fossero escluse dal diritto all’indennità dalla norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ravenna ha impugnato l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sostenendo che escludere dall’indennità di disoccupazione anche le dimissioni per giusta causa — che non dipendono dalla libera scelta del lavoratore ma da comportamenti del datore — violasse il principio di uguaglianza e il diritto alla protezione previdenziale contro la disoccupazione involontaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. Dalla norma impugnata non discende l’esclusione dell’indennità anche nelle ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto. In tali casi la disoccupazione è sostanzialmente involontaria e il diritto all’indennità deve essere riconosciuto.

    Il principio

    Il diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 38 Cost. si estende alle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore siano state determinate non dalla libera scelta di interrompere il rapporto, ma da comportamenti del datore di lavoro che abbiano reso impossibile o non esigibile la continuazione del rapporto medesimo. In tali casi la disoccupazione è involontaria in senso sostanziale.

    Domande e risposte

    Chi si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità di disoccupazione?

    Sì, secondo l’interpretazione indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 269/2002. Le dimissioni per giusta causa, causate da comportamenti del datore che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto, configurano una disoccupazione sostanzialmente involontaria, tutelata dall’art. 38 Cost.

    Cosa si intende per «dimissioni per giusta causa»?

    Sono le dimissioni rassegnate dal lavoratore in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.). Tra le ipotesi tipiche figurano il mancato pagamento delle retribuzioni, le molestie, le modifiche sostanziali delle mansioni in peggio.

    In che modo l’art. 38 Cost. tutela la disoccupazione?

    L’art. 38, secondo comma, Cost. sancisce il diritto dei lavoratori a una protezione previdenziale in caso di disoccupazione involontaria. La Corte ha più volte precisato che questo diritto riguarda la disoccupazione involontaria in senso sostanziale, non solo quella formalmente involontaria derivante da licenziamento.

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  • Corte cost. n. 251/2002 – Contratti termine scuola pubblica stabilizzazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino sull’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993, che esclude la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato dei contratti a termine irregolari con la P.A. Il rimettente non aveva considerato la disciplina speciale delle supplenze scolastiche, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Insegnanti di scuola secondaria assunti con successivi contratti annuali dal Provveditorato agli Studi di Torino agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sostenendo che i loro contratti a termine fossero illegittimi. Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione sulla norma che, nel pubblico impiego, esclude la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme sui contratti a termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui esclude che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle P.A. possa comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (1) l’inammissibilità dell’intervento del CIP-AN (associazione di insegnanti precari), soggetto non parte nel giudizio a quo e privo di interesse qualificato; (2) la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente aveva omesso qualsiasi riferimento alla disciplina speciale delle supplenze scolastiche (art. 4 della legge n. 124 del 1999) e al suo rapporto con la legge n. 230 del 1962 che assumeva applicabile. Senza chiarire questo punto, non era possibile valutare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile nel giudizio.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il rimettente muove da una premessa normativa apoditticamente affermata senza confrontarsi con la disciplina speciale vigente nel settore interessato. Nel pubblico impiego scolastico, la disciplina delle supplenze prevista dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999 costituisce un corpus speciale che il giudice deve esaminare prima di invocare la disciplina generale.

    Domande e risposte

    Gli insegnanti precari della scuola pubblica hanno diritto alla stabilizzazione per abuso dei contratti a termine?

    La normativa esclude espressamente che la violazione delle norme sui contratti a termine nel pubblico impiego comporti la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, a differenza del settore privato. La questione della compatibilità di questa disciplina con il diritto europeo è stata oggetto di successive pronunce della Corte di Giustizia UE.

    Chi è legittimato a intervenire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Nel giudizio incidentale sono legittimate le parti del giudizio a quo e i soggetti terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Le associazioni di categoria che non siano parte nel giudizio principale non possono intervenire.

    Cosa cambia tra la trasformazione del contratto nel settore privato e nel settore pubblico?

    Nel settore privato, la violazione delle norme sui contratti a termine determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Nel pubblico impiego, invece, la sanzione è solo risarcitoria (diritto al risarcimento del danno), poiché l’accesso stabile alle P.A. deve avvenire tramite concorso pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2002 – Insindacabilità parlamentare senatore magistrato Giorgianni

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti del Senato, dichiarando che non spetta al Senato ritenere insindacabili ex art. 68 Cost. i fatti relativi all’omessa informazione ai colleghi sullo stato di un procedimento e alla cancellazione di dati informatici, nonché alla frequentazione di persona di dubbia fama. Ha invece lasciato impregiudicata la questione relativa alle dichiarazioni del senatore Giorgianni alla Commissione antimafia.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Angelo Giorgianni, magistrato in aspettativa, era sottoposto a procedimento disciplinare davanti alla Sezione disciplinare del CSM per una serie di addebiti. Il Senato aveva deliberato nel 1999 che i fatti oggetto di tre capi di incolpazione riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, impedendo così il prosieguo del procedimento disciplinare. La Sezione disciplinare aveva contestato questa qualificazione per due dei tre capi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Sezione disciplinare del CSM ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato chiedendo che la Corte dichiarasse che non spettava al Senato ritenere insindacabili due dei tre capi di incolpazione: l’omessa informazione ai colleghi e la cancellazione di dati informatici, nonché la frequentazione di persona di dubbia fama. Solo per il terzo capo (dichiarazioni alla Commissione antimafia) la Sezione riconosceva l’esistenza del nesso funzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: a) dichiarato che non spetta al Senato ritenere insindacabili i fatti relativi all’omessa informazione, alla cancellazione di dati informatici e alla frequentazione di persona di dubbia fama, poiché essi riguardavano comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie prima dell’elezione, privi di qualsiasi nesso con l’attività parlamentare; b) annullato in parte qua la deliberazione del Senato del 29 luglio 1999.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. non può coprire comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie anteriori all’elezione parlamentare, anche qualora il soggetto sia poi divenuto parlamentare. Il nesso funzionale con le funzioni parlamentari deve essere concreto e identificabile, non può fondarsi su un generico legame politico.

    Domande e risposte

    La Sezione disciplinare del CSM può sollevare conflitto di attribuzioni?

    Sì. La Corte ha riconosciuto la legittimazione della Sezione disciplinare, quale articolazione interna del CSM competente a esercitare definitivamente il potere disciplinare sui magistrati, a proporre conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare che interferisca con il suo potere disciplinare.

    I comportamenti tenuti prima di diventare parlamentare possono essere coperti dall’immunità?

    No, se sono riferibili all’esercizio di funzioni incompatibili con quelle parlamentari, come le funzioni giudiziarie di un magistrato in aspettativa. Il nesso con le funzioni parlamentari deve essere individuato con riferimento all’attività concretamente svolta in tale veste, non a quella svolta prima dell’elezione.

    Cosa ha deciso la Corte per le dichiarazioni del senatore Giorgianni alla Commissione antimafia?

    La Sezione disciplinare aveva già riconosciuto per quel capo l’esistenza del nesso funzionale con le funzioni parlamentari, non contestando la relativa delibera del Senato. La Corte ha quindi accolto il conflitto solo per i due capi di incolpazione per i quali la Sezione aveva negato il nesso funzionale.

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  • Corte cost. n. 250/2002 – Successioni quote societarie non quotate base imponibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990, che fissa la base imponibile dell’imposta sulle successioni per le partecipazioni societarie non quotate al valore risultante dall’ultimo bilancio o inventario. La norma non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva, né eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Chi riceve in eredità partecipazioni di società non quotate in borsa paga l’imposta di successione calcolando la base imponibile non sul valore di mercato, ma sul valore risultante dall’ultimo bilancio o inventario. Sia la Commissione tributaria provinciale di Cremona che la Corte di cassazione (sezione tributaria) avevano messo in discussione questa regola, sostenendo che crei disparità di trattamento rispetto alle partecipazioni quotate (tassate al valore di borsa) e agli immobili, e che violi il principio di capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cremona e la Corte di cassazione (sezione tributaria) avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (la Cassazione anche all’art. 76 Cost.), questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). La norma era censurata nella parte in cui determina la base imponibile delle partecipazioni societarie non quotate in proporzione al patrimonio netto societario risultante dal bilancio, anziçhé al valore venale del cespite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sotto tutti i profili. Il riferimento al valore di bilancio o inventario è tutt’altro che irragionevole per le partecipazioni non quotate, in assenza di un valore di mercato e considerata l’impossibilità per l’erede di procedere a una valutazione autonoma del patrimonio sociale. Le diverse tipologie di beni caduti in successione giustificano criteri diversi di determinazione della base imponibile. La norma rispetta anche i limiti della delega legislativa.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione della base imponibile, con il solo limite della non arbitrarietà. Per le partecipazioni societarie non quotate, il riferimento al valore di bilancio o inventario è una scelta ragionevole in ragione dell’assenza di un valore di mercato e non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Come si calcola l’imposta di successione su quote di S.r.l. o S.p.A. non quotate?

    In base all’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 (prima della soppressione dell’imposta nel 2001 e della sua successiva reintroduzione), la base imponibile era pari alla quota proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

    Perché il valore di bilancio può essere diverso dal valore reale della partecipazione?

    Il valore di bilancio rispecchia il patrimonio netto contabile della società, che può non coincidere con il valore di mercato della partecipazione, influenzato anche da fattori quali le prospettive reddituali, gli avviamenti e le plusvalenze latenti non iscritte in bilancio. Questa differenza era al centro della censura dei rimettenti.

    La successiva soppressione dell’imposta di successione (2001) ha influito sul giudizio?

    No. La Corte ha precisato che né la modifica della norma censurata né la soppressione dell’imposta introdotta dalla legge n. 383 del 2001 incidevano sul giudizio, trattandosi di modifiche applicabili solo alle successioni aperte in data successiva alle ordinanze di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2002 – Indebito pensionistico ripetibilità parziale

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 in materia di ripetizione delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate. Una legge sopravvenuta (art. 38 della legge n. 448 del 2001) aveva introdotto norme parzialmente diverse sulla stessa materia, rendendo necessario un riesame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Diversi tribunali (Roma, Viterbo, Macerata) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali norme prevedevano che le prestazioni pensionistiche indebitamente erogate prima del 1° gennaio 1996 non dovessero essere restituite se il pensionato aveva nel 1995 un reddito personale fino a 16 milioni di lire, mentre per redditi superiori il recupero avveniva nella misura dei tre quarti. I rimettenti lamentavano violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione per l’efficacia retroattiva della norma e per la scelta del solo anno 1995 come parametro reddituale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Roma, Viterbo e Macerata avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, censurata: per l’efficacia retroattiva e la lesione dell’affidamento dei pensionati; per l’irragionevole parametro reddituale limitato all’anno 1995; per la compressione del diritto a prestazioni previdenziali adeguate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ritenendo pregiudiziale la sopravvenienza dell’art. 38, commi 7-10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Tale norma aveva esteso l’applicazione retroattiva della disciplina sull’indebito pensionistico fino al 31 dicembre 2000, in modo non coincidente con le norme impugnate. Spettava ai giudici rimettenti valutare se le questioni fossero ancora rilevanti alla luce di questo mutamento del quadro normativo.

    Il principio

    Quando una norma sopravvenuta modifica il quadro normativo rilevante in modo da poter incidere sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale pendenti, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché valutino se le questioni siano ancora rilevanti e se i motivi originari di incostituzionalità persistano alla luce del nuovo assetto normativo.

    Domande e risposte

    L’INPS può sempre ripetere le prestazioni pensionistiche erogate per errore?

    No. La legge prevede limiti alla ripetibilità dell’indebito previdenziale: il recupero è escluso in assenza di dolo del percettore, ed è limitato nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dell’indebito. La legge n. 662 del 1996 aveva introdotto una disciplina transitoria, con diversi limiti al recupero in base al reddito del pensionato.

    Perché la scelta del solo anno 1995 come parametro reddituale era ritenuta irragionevole dai rimettenti?

    Secondo i giudici a quo, fare riferimento al solo reddito del 1995 per determinare la ripetibilità di prestazioni erogate in anni diversi crea disparità irragionevoli: un pensionato con basso reddito nell’anno in cui ricevette le somme indebite, ma con reddito superiore nel 1995, può essere tenuto alla restituzione dei tre quarti, mentre la ratio della norma dovrebbe tutelare chi concretamente ha già consumato le somme per bisogni primari.

    Cosa prevede l’art. 38 Cost. in materia previdenziale?

    L’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. I rimettenti sostenevano che imporre la restituzione di somme già destinate ai bisogni vitali comprimesse irragionevolmente questo diritto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2002 – Cognome del minore adottato in casi particolari

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983, che nel rinviare all’art. 299 c.c. imponeva al minore adottato in casi particolari di anteporre il cognome dell’adottante al proprio. La norma non sacrifica l’identità personale del minore, poiché il cognome originario non viene cancellato ma viene mantenuto in posizione posticipata.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento per adozione in casi particolari ex art. 44, lettera b), della legge n. 184/1983 — in cui il coniuge della madre biologica intendeva adottare il figlio naturale di lei — la Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che imponeva automaticamente la posposizione del cognome originario del minore a quello dell’adottante, senza consentire al giudice alcuna valutazione discrezionale nell’interesse del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino — sezione per i minorenni — ha impugnato l’art. 55 della legge n. 184/1983 in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che l’automatismo della norma (anteporre sempre il cognome dell’adottante) non consentisse di valutare, caso per caso, quale cognome fosse più idoneo alla formazione dell’identità del minore nella nuova famiglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. A differenza dei casi decisi con le sentenze n. 13/1994 e n. 297/1996 — in cui la sostituzione automatica del cognome originario cancellava un tratto essenziale dell’identità personale già consolidata — nell’adozione in casi particolari il cognome originario non viene soppresso ma rimane in posizione posticipata, e la sola scelta della posizione dei due cognomi non costituisce violazione del diritto della personalità.

    Il principio

    Il cognome è un diritto fondamentale della personalità tutelato dall’art. 2 Cost. e ne è incostituzionale la soppressione automatica. Tuttavia, la sola posposizione del cognome originario rispetto a quello dell’adottante, che mantiene il primo come parte del nome complessivo, non costituisce una violazione del diritto all’identità personale del minore adottato in casi particolari.

    Domande e risposte

    Cosa accade al cognome di un minore adottato in casi particolari?

    Secondo l’art. 55 della legge n. 184/1983, che rinvia all’art. 299 c.c., il minore assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Il cognome originario rimane quindi, ma in posizione posticipata.

    In quali casi l’adozione si realizza «in casi particolari»?

    L’art. 44 della legge n. 184/1983 prevede l’adozione in casi particolari quando, ad esempio, il minore è orfano di entrambi i genitori e non può accedere all’adozione ordinaria, oppure quando il coniuge intende adottare il figlio naturale dell’altro coniuge (il caso oggetto del giudizio), o ancora quando vi è un rapporto affettivo consolidato con persona non coniugata.

    Quando la sostituzione automatica del cognome è invece incostituzionale?

    Secondo le sentenze n. 13/1994 e n. 297/1996, l’automatismo è incostituzionale quando determina la totale cancellazione del cognome con cui il soggetto era già conosciuto nell’ambiente sociale e che era divenuto un segno autonomo e distintivo della sua identità personale, senza lasciare al giudice la possibilità di valutare il diritto a mantenerlo.

    Norme collegate

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