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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 69 comma 4, 81 comma 4 e 99 comma 5 del codice penale, sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d’appello di Bari con riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) aveva riformato il codice penale vietando al giudice di dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, c.p.). Ciò significava che a un recidivo reiterato non poteva mai essere applicata una pena inferiore al minimo edittale, neppure quando il fatto fosse di lieve entità. La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma e 99, quinto comma, c.p. — nel testo modificato dalla legge n. 251/2005 — in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena) della Costituzione, lamentando un irrazionale automatismo sanzionatorio che equiparava situazioni diverse.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano lacune argomentative sulla non manifesta infondatezza, non sviluppando adeguatamente le ragioni per cui il divieto di prevalenza costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. rispetto ai precedenti della giurisprudenza costituzionale.
Il principio
La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione ricorre quando le ordinanze di rimessione non offrono argomenti sufficienti a superare la giurisprudenza costituzionale in senso contrario alle censure sollevate, o non sviluppano adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione. Il problema della recidiva reiterata e della prevalenza delle attenuanti verrà poi affrontato nel merito in successive decisioni della Corte.
Domande e risposte
Cosa vieta esattamente l’art. 69, quarto comma, c.p. nella versione del 2005?
La norma vietava di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In pratica, un recidivo reiterato doveva sempre essere punito almeno con il minimo edittale del reato, anche quando il fatto era di lieve entità e avrebbe altrimenti meritato una pena inferiore.
Perché le questioni sono inammissibili anziché infondate?
La Corte non entra nel merito della costituzionalità del divieto, ma rileva che le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente affermare l’irrazionalità della norma: il rimettente deve sviluppare la censura in modo tale da consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.
Come è stato poi risolto il problema della recidiva reiterata?
La Corte costituzionale, con sentenze successive (tra cui la n. 251/2012), ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in diversi contesti, ritenendo che tale automatismo sanzionatorio violi il principio di proporzionalità della pena e la finalità rieducativa garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza degli automatismi sanzionatori penali
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e proporzionalità