Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 118/2009 – Confisca motociclo per mancato uso del casco

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada, che prevedono la confisca del motociclo in caso di mancato uso del casco protettivo. La misura ablativa non viola il principio di uguaglianza pur trattando diversamente i proprietari del veicolo a seconda della conduzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di S. Anastasia si trovava a decidere sul ricorso di un proprietario di motociclo al quale era stata disposta la confisca del veicolo perché il conducente era stato sorpreso senza casco. La confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada. Il proprietario aveva impugnato il provvedimento prefettizio lamentando una disparità di trattamento rispetto ad analoga violazione con altri veicoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di S. Anastasia ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era se la confisca del mezzo — applicabile al motociclo per il mancato uso del casco — fosse proporzionata e non discriminatoria rispetto ad infrazioni analoghe punite diversamente.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha confermato che la tutela dell’incolumità dei motociclisti giustifica la severa misura sanzionatoria della confisca. Il giudice redattore è stato Alfonso Quaranta.

    Il principio

    La confisca del motociclo per mancato uso del casco non viola il principio di uguaglianza: la peculiarità del rischio per i motociclisti rispetto ad altri utenti della strada giustifica un regime sanzionatorio più severo, rispondente alla primaria finalità di tutela dell’incolumità pubblica.

    Domande e risposte

    Chi subisce la confisca del motociclo in caso di mancato uso del casco?

    La confisca colpisce il veicolo e viene disposta dalla prefettura nei confronti del proprietario del mezzo, anche se questi non era alla guida al momento dell’infrazione. L’art. 213, comma 2-sexies, CdS applicava questa misura nel suo testo originario introdotto dal d.l. n. 115/2005.

    Il proprietario del veicolo può difendersi se non era lui a guidare?

    La disciplina prevede meccanismi di tutela: il proprietario estraneo al fatto può produrre elementi a sua difesa. La giurisprudenza ha successivamente precisato i limiti della responsabilità del proprietario non conducente in questi casi.

    La norma sulla confisca per mancato uso del casco è ancora in vigore?

    Il Codice della Strada ha subito diverse modifiche. La norma impugnata riguardava il testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, introdotto dal d.l. n. 115/2005. La disciplina sanzionatoria del mancato uso del casco è stata successivamente rimodellata da ulteriori interventi legislativi.

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  • Corte cost. n. 117/2009 – Misure di sicurezza e minori infraquattordicenni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 206 e 224 c.p. e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Sassari, nella parte in cui consentono l’applicazione di misure di sicurezza anche a minori infraquattordicenni senza previsione di un limite minimo di età.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Sassari si trovava a decidere se confermare la misura di sicurezza del collocamento in comunità, applicata provvisoriamente a tre minori infraquattordicenni (uno di undici anni, due di tredici anni) che avevano commesso gravi reati sessuali in concorso. I minori erano stati dichiarati non imputabili per difetto di età, ma il codice penale consentiva comunque l’applicazione di misure di sicurezza senza prevedere un’età minima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 206 e 224 c.p. e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consentono l’applicazione di misure di sicurezza anche a minori infraquattordicenni senza fissare un limite minimo di età.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice redattore è stato Giuseppe Frigo. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione del giudice rimettente circa la rilevanza della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non ha spiegato in modo adeguato in che modo la declaratoria di incostituzionalità modificherebbe la decisione da adottare nel giudizio principale, e non ha quindi soddisfatto il requisito della rilevanza.

    Domande e risposte

    I minori infraquattordicenni possono essere sottoposti a misure di sicurezza in Italia?

    Sì. L’art. 224 c.p. e il d.P.R. n. 448/1988 prevedono che i minori non imputabili per difetto di età possano essere sottoposti a misure di sicurezza, come il collocamento in comunità, qualora risultino socialmente pericolosi. Non è previsto un limite minimo di età per l’applicazione di queste misure.

    Il minore di quattordici anni che commette un reato è punibile penalmente?

    No. L’art. 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto quattordici anni. Ciò non impedisce tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza se il soggetto è ritenuto socialmente pericoloso.

    Quali sono le misure di sicurezza applicabili ai minori?

    Il riformatorio giudiziario (eseguito nelle forme del collocamento in comunità) è la principale misura di sicurezza applicabile ai minori. Può essere applicata sia in via definitiva sia in via provvisoria quando sussiste la pericolosità sociale.

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  • Corte cost. n. 145/2009 – Rinvio obbligatorio pena madre neonato pericolosità sociale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sull’art. 146 del codice penale, che prevede il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per la madre di un figlio di età inferiore a un anno. I rimettenti chiedevano di introdurre un’eccezione per i casi di pericolosità sociale della condannata.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia era investito di richieste di differimento dell’esecuzione della pena per una condannata che aveva appena partorito un bambino. L’art. 146 c.p. prevede che l’esecuzione della pena sia obbligatoriamente rinviata, tra gli altri casi, per le madri di bambini di età inferiore a un anno (numero 2). Il Tribunale riteneva che la pericolosità sociale della condannata — recidiva specifica, con precedenti per furto — rendesse il rinvio automatico incompatibile con le finalità rieducative della pena e con la tutela della collettività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 della Costituzione, impugnando l’art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il differimento quando la condannata sia socialmente pericolosa e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Il rinvio obbligatorio per la madre di un neonato realizza un contemperamento costituzionalmente legittimo tra la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e la tutela del rapporto madre-figlio (art. 30 Cost.). Il legislatore ha già previsto strumenti alternativi (detenzione domiciliare) per fronteggiare i casi di pericolosità sociale.

    Il principio

    Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per la madre di un bambino inferiore a un anno non è incostituzionale, anche quando la condannata sia socialmente pericolosa. Il sistema prevede la detenzione domiciliare come misura alternativa che bilancia le esigenze di sicurezza con la tutela del neonato e del rapporto genitoriale.

    Domande e risposte

    Una madre condannata può sempre evitare il carcere se ha un figlio neonato?

    L’art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio dell’esecuzione per la madre di un figlio di età inferiore a un anno. Tuttavia, il sistema prevede la possibilità della detenzione domiciliare come misura che consente la vicinanza al figlio pur garantendo il controllo sulla condannata. In casi estremi di pericolosità, il giudice può valutare le misure più adeguate.

    Perché la Corte ha respinto queste questioni?

    La Corte ha ritenuto che il legislatore avesse già trovato un bilanciamento adeguato tra gli interessi in gioco, riservando alla discrezionalità legislativa la scelta tra rinvio obbligatorio e facoltativo. Non emergeva un’irragionevolezza manifesta nella scelta del rinvio automatico.

    Cosa può fare il giudice di sorveglianza in questi casi?

    Il giudice può disporre la detenzione domiciliare in luogo del differimento puro, bilanciando la tutela del neonato con le esigenze di sicurezza pubblica. Si tratta di un istituto che consente alla madre di stare con il figlio pur rimanendo soggetta a misure di controllo.

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  • Corte cost. n. 116/2009 – Notifiche processuali all’amministrato di sostegno

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 166 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Trieste, nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno vengano effettuate all’amministratore nominato. La differenza di disciplina rispetto all’interdetto e all’inabilitato è giustificata dalla diversa natura dei due istituti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 166 c.p.p. prevede che le notifiche all’interdetto vengano eseguite al tutore e all’inabilitato al curatore, ma non contiene analoga disposizione per il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il Tribunale di Trieste, in un processo penale contro un imputato dichiarato in amministrazione di sostegno, aveva ritenuto incostituzionale questa lacuna, ritenendo che la notifica al solo difensore fosse insufficiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità dell’art. 166 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti in amministrazione di sostegno siano indirizzate anche all’amministratore nominato.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione/inabilitazione giustifichi un diverso regime di notificazione. Il giudice redattore è stato Luigi Mazzella.

    Il principio

    L’amministrazione di sostegno è un istituto flessibile e graduabile che non priva necessariamente il beneficiario della capacità di ricevere e comprendere atti giudiziari: la mancata estensione del regime notificatorio previsto per l’interdetto non è pertanto irragionevole né lesiva del giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’amministrazione di sostegno?

    È un istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 per proteggere le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. A differenza dell’interdizione, è calibrata sulla specifica situazione del beneficiario.

    Come vengono notificati gli atti a un imputato interdetto?

    Ai sensi dell’art. 166 c.p.p., le notifiche all’interdetto sono eseguite sia all’interessato sia al suo tutore. Per l’inabilitato, la notifica va eseguita anche al curatore. Questa doppia notifica non è prevista per il soggetto in amministrazione di sostegno.

    Dopo questa pronuncia, come ci si comporta nelle notifiche a soggetti in amministrazione di sostegno?

    La Corte ha ritenuto non incostituzionale la disciplina vigente. In concreto, il giudice dovrà valutare caso per caso, in base ai limiti imposti dal decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, se sia necessario o opportuno notificare gli atti anche all’amministratore nominato.

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  • Corte cost. n. 144/2009 – Imposta catastale esenzione enti territoriali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 10, comma 3, del testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, che non estende alle Province, Regioni e Comuni l’esenzione dall’imposta catastale prevista solo per le volture eseguite nell’interesse dello Stato. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Prato aveva acquistato un complesso immobiliare e aveva pagato l’imposta catastale in misura fissa (comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990). L’Agenzia delle entrate aveva però contestato l’applicazione della misura fissa, richiedendo invece l’imposta proporzionale del 10 per mille, sostenendo che l’esenzione totale del comma 3 spetti solo allo Stato e non agli enti territoriali. La Commissione tributaria provinciale di Prato aveva allora sollevato questione di legittimità della norma, ritenendo irragionevole distinguere tra Stato ed enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Prato ha impugnato l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione, nella parte in cui non estende alle Province, Regioni e Comuni l’esenzione dall’imposta catastale prevista per le volture nell’interesse dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La distinzione tra Stato ed enti territoriali ai fini dell’esenzione dall’imposta catastale non è irragionevole: lo Stato occupa una posizione peculiare nell’ordinamento e il legislatore può legittimamente riservargli un trattamento fiscale differenziato. I principi di uguaglianza degli enti territoriali (artt. 5 e 114 Cost.) non impongono necessariamente la parità di trattamento tributario con lo Stato.

    Il principio

    La diversità di trattamento tributario tra Stato ed enti territoriali locali (Province, Regioni, Comuni) non viola di per sé il principio di uguaglianza o i principi costituzionali sull’autonomia degli enti locali. Il legislatore può riservare allo Stato esenzioni fiscali che non estende agli altri enti pubblici.

    Domande e risposte

    Le Province e i Comuni devono pagare l’imposta catastale sugli acquisti immobiliari?

    Sì, secondo questa ordinanza. Le Province e i Comuni non beneficiano dell’esenzione totale prevista dal comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 per le volture nell’interesse dello Stato, ma possono applicare l’imposta in misura fissa ai sensi del comma 2.

    Perché lo Stato è esente e gli enti locali no?

    La Corte ha ritenuto che la posizione dello Stato sia strutturalmente diversa da quella degli enti locali, giustificando un trattamento differenziato. Ulteriori esenzioni per gli enti locali possono essere introdotte dal legislatore, ma non sono costituzionalmente obbligatorie.

    Quali imposte si pagano sull’acquisto di un immobile da parte di un Comune?

    Il Comune, all’epoca della questione, pagava l’imposta catastale in misura fissa (ai sensi del comma 2 dell’art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990) e non in misura proporzionale. La questione riguardava invece se potesse beneficiare anche dell’esenzione totale del comma 3, riservata allo Stato: la risposta è stata negativa.

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  • Corte cost. n. 115/2009 – Testimone assistito e sentenza di assoluzione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, c.p.p., nella parte in cui estende l’assistenza difensiva e i criteri di valutazione rafforzata alle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi assolti con formula “perché il fatto non sussiste”. La questione era stata sollevata dal GUP del Tribunale di Trani.

    Di cosa si tratta

    L’art. 197-bis c.p.p. disciplina l’istituto del “testimone assistito”: l’imputato in un procedimento connesso o per reato collegato che abbia già reso dichiarazioni, quando viene esaminato in un altro processo, ha diritto all’assistenza di un difensore e le sue dichiarazioni sono soggette alle regole di valutazione rafforzata dell’art. 192, comma 3, c.p.p. (riscontri). La questione era se queste garanzie si applicassero anche a chi era già stato assolto con formula piena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono l’assistenza difensiva e l’applicazione dell’art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni di persone assolte “perché il fatto non sussiste”.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice redattore è stato Alessandro Criscuolo. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione del giudice rimettente circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha adeguatamente dimostrato come la declaratoria di incostituzionalità inciderebbe concretamente sull’esito del giudizio principale, in particolare non illustrando quali dichiarazioni sarebbero state utilizzabili in modo diverso.

    Domande e risposte

    Cos’è il testimone assistito nel processo penale?

    È l’imputato o l’indagato in un procedimento connesso o per reato collegato che, esaminato in un altro processo, gode del diritto all’assistenza di un difensore. Le sue dichiarazioni devono essere valutate con riscontri esterni (art. 192, comma 3, c.p.p.).

    Perché il giudice dubitava della costituzionalità della norma per gli assolti?

    Perché chi è stato definitivamente assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) non è più un imputato: richiedere per le sue dichiarazioni gli stessi limiti di valutazione previsti per l’imputato sembrava irragionevole e potenzialmente lesivo del principio di uguaglianza.

    Cosa sono i “riscontri” di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p.?

    Sono elementi di prova esterni alle dichiarazioni dell’imputato o coimputato che ne confermano l’attendibilità. Senza riscontri, le dichiarazioni dell’imputato di un procedimento connesso non possono, da sole, essere poste a fondamento di una condanna.

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  • Corte cost. n. 143/2009 – Incapacità testimoniare parti processuali art. 246 c.p.c.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 246 del codice di procedura civile, che vieta di assumere come testimoni le persone che abbiano interesse nel giudizio. Il Tribunale di Napoli chiedeva di poter sentire come testimoni persone che erano o avrebbero potuto essere parti.

    Di cosa si tratta

    In una causa di risarcimento danni da incidente stradale, la compagnia assicuratrice aveva indicato come testimoni il conducente del veicolo al momento del sinistro e la di lui moglie, figlia dell’originario convenuto poi deceduto. La difesa dell’attore aveva eccepito l’incapacità a testimoniare di queste persone ai sensi dell’art. 246 c.p.c., che vieta la testimonianza di chi ha o potrebbe avere interesse nella causa. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo di poter sentire come testimoni anche persone che sono o potrebbero essere parti, almeno quando non vi siano altre prove disponibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 246 del c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente, neppure in assenza di altri mezzi di prova, di assumere come testimoni persone che sono o potrebbero essere presenti nel giudizio come parti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione nella parte relativa alle persone già presenti come parti (perché la Corte si era già pronunciata in senso negativo in passato) e manifestamente infondata la questione nella parte relativa alle persone che avrebbero potuto intervenire. Il divieto di testimoniare delle parti è un principio consolidato del processo civile, coerente con le garanzie del giusto processo.

    Il principio

    L’art. 246 c.p.c. riflette un principio consolidato di diritto processuale: chi ha interesse nel giudizio non può essere sentito come testimone, perché la sua deposizione sarebbe intrinsecamente inaffidabile. La difficoltà probatoria che ne consegue non è sufficiente a giustificare una deroga a tale principio.

    Domande e risposte

    Cosa succede se una parte non riesce a provare i fatti per colpa dell’art. 246 c.p.c.?

    La parte deve ricorrere ad altri mezzi di prova: documenti, consulenze tecniche, presunzioni. Se non è in grado di fornire prove sufficienti, subisce le conseguenze dell’onere probatorio (soccombenza). Il processo civile non garantisce in assoluto la possibilità di provare ogni fatto.

    Perché la prima parte della questione era inammissibile?

    Perché la Corte aveva già esaminato più volte la questione relativa alle persone già parti del giudizio e l’aveva sempre respinta. Riproporre la stessa questione senza nuovi argomenti configura un’inammissibilità per mancanza di novità.

    Esistono eccezioni al divieto di testimonianza delle parti?

    Sì, in alcuni procedimenti speciali esistono deroghe (ad esempio, nel rito del lavoro alcuni soggetti possono essere sentiti come testimoni pur essendo interessati). Nel processo civile ordinario, però, il divieto dell’art. 246 c.p.c. è la regola generale.

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  • Corte cost. n. 142/2009 – Fascicolo udienza preliminare nullità formazione irregolare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 416 del codice di procedura penale, che non prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio quando il fascicolo trasmesso al giudice sia stato predisposto in violazione delle prescrizioni di legge. Il GIP del Tribunale di Varese aveva sollevato la questione in un procedimento per omicidio colposo.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese si trovava a dover decidere sull’eccezione difensiva relativa a un fascicolo processuale predisposto in modo irregolare: conteneva documentazione non pertinente, atti non in ordine cronologico, copertina con nomi di persone non imputate e un indice generico che rendeva difficile trovare gli atti dei singoli imputati. Il difensore sosteneva che questa irregolarità avrebbe dovuto comportare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma l’art. 416 c.p.p. non prevede espressamente tale sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Varese ha sollevato questione in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma (nell’ordinanza indicato come secondo comma), della Costituzione, impugnando l’art. 416 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la nullità per i casi di fascicolo predisposto senza osservanza delle prescrizioni di legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il mancato rispetto delle prescrizioni formali sul fascicolo non comporta una lesione del diritto di difesa o del giusto processo di tale gravità da imporre necessariamente la sanzione della nullità. Il legislatore ha ragionevolmente scelto di non prevedere una nullità in questo caso, ritenendo adeguati altri strumenti di tutela.

    Il principio

    Il codice di rito stabilisce le nullità processuali in modo tassativo. L’irregolarità formale nella predisposizione del fascicolo per l’udienza preliminare non dà luogo a nullità in assenza di una espressa previsione normativa e non comporta una lesione del nucleo essenziale del diritto di difesa e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Un fascicolo disordinato può causare problemi alla difesa?

    Sì, può rendere più difficoltosa la consultazione degli atti. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che ciò non sia di per sé sufficiente a determinare la nullità del procedimento: la difesa conserva gli strumenti ordinari per far valere le proprie ragioni.

    Quando un atto processuale è nullo?

    Solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 177 c.p.p.): nullità assolute, relative e intermedie hanno presupposti e regimi diversi. L’irregolarità formale non equivale a nullità.

    Cosa poteva fare il difensore in questo caso?

    Il difensore poteva segnalare le irregolarità al giudice dell’udienza preliminare, chiedere integrazioni o chiarimenti sull’indice degli atti e, ove necessario, richiedere un rinvio dell’udienza per consentire una consultazione adeguata del fascicolo.

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  • Corte cost. n. 114/2009 – Asili nido Ministero Difesa e competenza regionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei commi 458-460 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, che istituivano un fondo statale per asili nido presso enti del Ministero della Difesa. La norma non viola la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione, perché attiene all’organizzazione degli uffici statali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 aveva istituito un fondo per la realizzazione e il funzionamento di asili nido presso enti e reparti del Ministero della Difesa, prevedendo anche l’accessibilità ai figli di dipendenti non militari. La Regione Veneto riteneva che queste norme invadessero la competenza regionale in materia di istruzione (art. 117, comma 3, Cost.) e di tutela del lavoro, nonché l’autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato i commi 458, 459 e 460 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 per violazione degli artt. 5, 117 comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell’art. 11 della legge cost. n. 3/2001. Il ricorso era il n. 19 del 2008.

    La decisione della Corte

    Con sentenza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che le norme impugnate riguardassero l’organizzazione degli uffici statali e il welfare del personale militare, materia riservata allo Stato, e non la disciplina generale degli asili nido. Il giudice redattore è stato Alfio Finocchiaro.

    Il principio

    Le norme che disciplinano servizi sociali interni all’Amministrazione della difesa — come gli asili nido per il personale militare — rientrano nell’organizzazione delle strutture statali, materia di competenza esclusiva dello Stato, e non violano la competenza regionale concorrente in materia di istruzione.

    Domande e risposte

    Chi poteva accedere agli asili nido del Ministero della Difesa istituiti dalla finanziaria 2008?

    I commi 458-460 prevedevano che gli asili nido potessero essere frequentati anche da minori figli di dipendenti non appartenenti all’Amministrazione della difesa, quindi non solo dai figli del personale militare.

    Perché la Regione Veneto si era opposta a queste norme?

    La Regione riteneva che istituire asili nido e disciplinarne il funzionamento spettasse alle Regioni, trattandosi di materia riconducibile all’istruzione o alla tutela del lavoro, entrambe di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.

    Come ha risposto la Corte all’argomento regionale?

    La Corte ha distinto tra la disciplina generale degli asili nido — affidata alle Regioni — e l’organizzazione interna di servizi per il personale di un’amministrazione statale, che rientra nell’organizzazione degli uffici statali di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2009 – Giurisdizione tributaria canone pubblicità comunale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie sulle controversie aventi ad oggetto il canone comunale sulla pubblicità. Il rimettente contestava che tali controversie fossero affidate al giudice tributario anziché a quello ordinario, con possibile violazione del divieto di istituire giudici speciali.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Genova, in un giudizio sull’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari nel Comune di Genova, aveva sollevato dubbi di costituzionalità. L’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (testo unico del processo tributario), come modificato nel 2005, attribuisce alle commissioni tributarie le controversie sul canone comunale sulla pubblicità (art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997). Il rimettente si chiedeva se ciò violasse il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle commissioni tributarie le controversie sul canone comunale sulla pubblicità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le commissioni tributarie, pur essendo giudici speciali, sono espressamente previste e conservate dalla Costituzione (art. 103 e disposizioni transitorie). Il canone comunale sulla pubblicità ha natura tributaria, sicché rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie senza violare l’art. 102 Cost.

    Il principio

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali costituzionalmente ammessi. L’attribuzione a esse delle controversie sul canone comunale sulla pubblicità non viola l’art. 102, secondo comma, Cost. purché il tributo in questione abbia effettiva natura tributaria, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale per il canone ex art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997.

    Domande e risposte

    Dove si impugna l’ingiunzione di pagamento del canone pubblicitario comunale?

    Davanti alla commissione tributaria (oggi corte di giustizia tributaria, a seguito della riforma del 2022). La Corte ha confermato che tali controversie appartengono alla giurisdizione tributaria.

    Tutte le entrate comunali sono di competenza del giudice tributario?

    No. Solo quelle aventi natura tributaria. Se l’entrata è di natura patrimoniale o concessoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario o al giudice amministrativo secondo i casi. La distinzione tra tributo e canone non tributario può essere complessa in concreto.

    Cosa sono le commissioni tributarie?

    Sono organi giurisdizionali speciali competenti sulle controversie in materia tributaria. Istituite prima della Costituzione e conservate dall’ordinamento costituzionale vigente, hanno competenza esclusiva sulle imposte, tasse e tributi elencati dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2009 – Astensione testimonianza nel processo civile e congiunti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 249 del codice di procedura civile, sollevata dal GUP del Tribunale di Vallo della Lucania. La norma non prevede per i prossimi congiunti di una parte il diritto di astenersi dal testimoniare nel processo civile, a differenza di quanto stabilisce il codice di procedura penale per l’imputato.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, l’art. 249 c.p.c. richiama le norme del vecchio codice di procedura penale del 1930 sul segreto professionale e sul segreto di Stato, ma non prevede la facoltà di astensione per i prossimi congiunti di una parte. Nel processo penale, invece, l’art. 199 c.p.p. consente ai congiunti dell’imputato di non testimoniare. La questione era nata in un procedimento penale per falsa testimonianza resa in un processo civile (rito del lavoro) in cui tra le parti vi era la moglie del testimone imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 249 c.p.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include i prossimi congiunti di una parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile. Il rilievo della questione dipendeva dall’applicabilità della causa di non punibilità per falsa testimonianza prevista dall’art. 384 c.p.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice redattore è stato Paolo Maria Napolitano.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato il nesso causale tra la norma censurata e l’esito del giudizio principale, ovvero non ha spiegato in modo convincente perché la declaratoria di incostituzionalità cambierebbe il dispositivo della sua decisione.

    Domande e risposte

    Nel processo civile, i congiunti di una parte possono rifiutarsi di testimoniare?

    No, non in base all’art. 249 c.p.c. Come regola generale, nel processo civile vige l’obbligo di testimoniare. Il richiamo dell’art. 249 al vecchio codice penale del 1930 copre solo il segreto professionale e quello di Stato, non la facoltà di astensione per motivi familiari.

    Cosa prevede invece il processo penale per i congiunti?

    L’art. 199 c.p.p. attribuisce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di non rispondere alle domande, salvo che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.

    Cosa è la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p.?

    L’art. 384, secondo comma, c.p. prevede la non punibilità per falsa testimonianza quando il testimone avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi. Se nel processo civile i congiunti avessero il diritto di astenersi, testimoniando falsamente potrebbero beneficiare di questa causa di non punibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 112/2009 – Spoils system Lazio e restituzione atti al Consiglio di Stato

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    La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato nel giudizio sulla legge regionale Lazio n. 8/2007, che prevedeva il reintegro o un equo indennizzo per i dirigenti degli enti pubblici decaduti per effetto di disposizioni regionali poi dichiarate incostituzionali (spoils system). La restituzione è conseguenza di sopravvenienze normative o giurisprudenziali che richiedono un nuovo esame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva introdotto un sistema di spoils system per cui i vertici degli enti pubblici regionali decadevano automaticamente con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Alcune di queste norme erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte. La legge regionale n. 8/2007 cercava di porre rimedio alla situazione dei dirigenti decaduti, prevedendo o il reintegro o un indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio n. 8/2007 per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Il caso concreto riguardava il direttore generale dell’azienda USL di Frosinone, decaduto per effetto del sistema di spoils system regionale.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. Questo provvedimento viene adottato quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene uno ius superveniens o una pronuncia della Corte stessa che impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione. Il giudice redattore è stato Sabino Cassese.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è il provvedimento con cui la Corte, anziché pronunciarsi nel merito, restituisce la causa al giudice a quo affinché questi rivaluti la rilevanza della questione alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system nelle amministrazioni regionali?

    È il meccanismo per cui i vertici amministrativi nominati dall’esecutivo precedente decadono automaticamente con il cambio di governo regionale, consentendo alla nuova maggioranza di rinnovare i vertici degli enti pubblici. La Corte Costituzionale ne ha limitato l’applicazione nelle successive pronunce.

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?

    Significa che la Corte rinvia il giudizio al giudice che aveva sollevato la questione, affinché questi riesamini se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, alla luce di modifiche normative o di nuove pronunce della Corte intervenute nelle more del giudizio.

    Il direttore generale decaduto ha poi ottenuto tutela?

    Il giudizio è proseguito davanti al Consiglio di Stato, chiamato a rivalutare la questione. Lo spoils system regionale è stato successivamente censurato dalla Corte Costituzionale in varie pronunce che hanno ridefinito i limiti costituzionali di questo istituto.

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