Autore: Andrea Marton

  • Art. 12 T.U.B. Obbligazioni bancarie garantite

    Art. 12 T.U.B. Obbligazioni bancarie garantite

    Art. 12 T.U.B. – Obbligazioni bancarie garantite

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 30/2003.

    1. Le banche possono emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

    2. Le banche possono emettere obbligazioni bancarie garantite secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.

    3. La Banca d’Italia stabilisce le condizioni e i limiti per l’emissione di obbligazioni da parte di banche.

  • Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e

    Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e

    Art. 45 c.c. Domicilio dei coniugi, del minore e

    In vigore

    dell'interdetto Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. (1) Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L’interdetto ha il domicilio del tutore.

  • Art. 13 T.U.B.: Albo

    Art. 13 T.U.B.: Albo

    Art. 13 T.U.B. – Albo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie.

    2. La Banca d’Italia rende pubblico l’albo.

  • Art. 53 T.U.IVA: Presunzioni di cessione e di acquisto

    Art. 53 T.U.IVA: Presunzioni di cessione e di acquisto

    Art. 53 T.U.IVA – Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L’art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 – recante “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”, in GU 23 dicembre 1997 n. 298 – ha disposto che “ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell’articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento”).

    In vigore dal 30/08/1993 con effetto dal 01/01/1973

    Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 57

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Vedi l’art. 5 del D.P.R. n. 441 del 10/11/97.”Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
    trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita’,
    comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,
    negozi o depositi dell’impresa, ne’ presso i suoi rappresentanti, salvo che
    sia dimostrato che i beni stessi:
    a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
    b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in
    dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto,
    trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della
    proprieta’.
    Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ con le
    quali devono essere effettuate:
    a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
    b) la distruzione dei beni.
    Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla
    iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le
    dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati
    indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81. La
    rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata
    registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a
    quella in cui e’ avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente
    in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
    consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro
    giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
    registro tenuto in conformita’ all’art. 39 del presente decreto, ovvero da
    altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato
    presso l’ufficio del registro.
    I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente
    esercita la sua attivita’ si presumono acquistati se il contribuente non
    dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
    averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o
    ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.”

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  • Art. 52 T.U.IVA: Accessi, ispezioni, verifiche

    Art. 52 T.U.IVA: Accessi, ispezioni, verifiche

    Art. 52 T.U.IVA – Accessi, ispezioni, verifiche.

    In vigore dal 03/08/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 89

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche’ in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cuial codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e’ necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovra’ essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

    L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo’ essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

    E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

    L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

    I libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (1).

    Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha diritto di averne copia.

    I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e’ possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche’ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

    In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta’ di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

    Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non e’ esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

    Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

    (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente comma “non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello”.”

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  • Art. 14 T.U.B.: Autorizzazione all’attività bancaria

    Art. 14 T.U.B.: Autorizzazione all’attività bancaria

    Art. 14 T.U.B. – Autorizzazione all’attività bancaria

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

    d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente alla relazione sulla compagine societaria;

    e) i titolari di partecipazioni indicate all’articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 19;

    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell’articolo 26;

    g) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

  • Art. 15 T.U.B.: Succursali in Italia di banche comunitarie

    Art. 15 T.U.B.: Succursali in Italia di banche comunitarie

    Art. 15 T.U.B. – Succursali in Italia di banche comunitarie

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 37/2004.

    1. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato comunitario d’origine.

    2. Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia indica alle banche comunitarie le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività devono essere esercitate nel territorio della Repubblica.

    3. Le banche comunitarie che hanno stabilito succursali in Italia possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento non svolte attraverso le succursali, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia.

  • Art. 16 T.U.B.: Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    Art. 16 T.U.B.: Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    Art. 16 T.U.B. – Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    2. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità e quando:

    a) sussiste accordo per la collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato extracomunitario;

    b) la banca è sottoposta, nel paese d’origine, a vigilanza equivalente a quella prevista dal diritto dell’Unione europea;

    c) la dotazione finanziaria della succursale non è inferiore al capitale minimo previsto per le banche italiane;

    d) la banca è dotata, nel paese d’origine, della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

  • Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B. – Operatività all’estero delle banche italiane

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche italiane che intendono stabilire succursali in uno Stato comunitario ne danno comunicazione alla Banca d’Italia indicando lo Stato comunitario nel quale intendono insediarsi, il programma di attività, la struttura organizzativa e i nominativi dei responsabili della succursale.

    2. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia trasmette la comunicazione all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante, salvo che sussistano motivi per dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa della banca.

    3. Le banche italiane comunicano preventivamente alla Banca d’Italia l’apertura di succursali in Stati extracomunitari.

  • Art. 19 T.U.B.: Partecipazioni al capitale delle banche

    Art. 19 T.U.B.: Partecipazioni al capitale delle banche

    Art. 19 T.U.B. – Partecipazioni al capitale delle banche

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire una partecipazione qualificata in una banca ovvero incrementarla in misura tale da raggiungere o superare il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero in misura tale da determinare il controllo della banca stessa, deve richiedere preventivamente l’autorizzazione della Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia autorizza l’acquisizione quando, sulla base di criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie, risultino garantite la gestione sana e prudente della banca e siano soddisfatti i requisiti indicati nell’articolo 25.

    3. La Banca d’Italia può vietare l’acquisizione di partecipazioni nelle banche da parte di soggetti che non forniscono le informazioni necessarie per la valutazione.

    4. I requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni qualificate sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.