Autore: Andrea Marton

  • Art. 54 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 54 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 54 T.U.B. – Vigilanza informativa

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto.

    2. La Banca d’Italia può richiedere alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

    3. I soggetti che partecipano al capitale delle banche in misura superiore alle soglie indicate nell’articolo 19 inviano alla Banca d’Italia i dati e i documenti indicati dalla stessa.

  • Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate

    Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate

    Art. 54 quater T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d’imposta.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;

    a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;

    b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo e’ comunicato per via elettronica o ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e’ effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

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  • Art. 55 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 55 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 55 T.U.B. – Vigilanza ispettiva

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

    2. La Banca d’Italia può disporre ispezioni presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti.

    3. In caso di richiesta di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, la Banca d’Italia può procedere direttamente a ispezioni presso succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari, ovvero delegare l’esecuzione delle ispezioni alle autorità competenti degli Stati comunitari ospitanti.

  • Art. 56 T.U.B.: Modificazioni statutarie

    Art. 56 T.U.B.: Modificazioni statutarie

    Art. 56 T.U.B. – Modificazioni statutarie

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le modificazioni dello statuto.

    2. La Banca d’Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni che contrastino con la gestione sana e prudente della banca.

  • Art. 58 T.U.B.: Cessione di rapporti giuridici

    Art. 58 T.U.B.: Cessione di rapporti giuridici

    Art. 58 T.U.B. – Cessione di rapporti giuridici

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia emana disposizioni in materia di cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

    2. Qualora la cessione riguardi una banca di credito cooperativo, la Banca d’Italia, ove necessario, determina l’ammontare dei fondi propri facenti capo alla succursale ceduta che deve accompagnare la cessione.

  • Art. 70 T.U.B.: Disposizioni generali

    Art. 70 T.U.B.: Disposizioni generali

    Art. 70 T.U.B. – Disposizioni generali

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle banche e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

    2. In caso di crisi che possa avere ripercussioni sistemiche, le autorità competenti adottano le misure necessarie in modo da contenere i costi a carico dei contribuenti e le distorsioni della concorrenza al minimo indispensabile.

  • Art. 67 T.U.B.: Vigilanza consolidata

    Art. 67 T.U.B.: Vigilanza consolidata

    Art. 67 T.U.B. – Vigilanza consolidata

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia, nell’esercizio della vigilanza su base consolidata, impartisce alla capogruppo disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto le materie indicate nell’articolo 53.

    2. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia.

    3. Le componenti del gruppo bancario danno esecuzione alle disposizioni che la capogruppo impartisce per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia, anche se dette disposizioni comportano obblighi o oneri per le stesse.

  • Articolo 48 Codice Civile

    Articolo 48 Codice Civile

    Art. 48 c.c.

    In vigore

    Curatore dello scomparso Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

  • Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 80 T.U.B. – Liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 180/2015.

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando non ricorra lo stato di insolvenza, nei casi previsti dalla legge e quando:

    a) risultino irregolarità nell’amministrazione ovvero violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, di particolare gravità;

    b) le perdite del patrimonio siano di eccezionale gravità, tali da porre in pericolo la solvibilità della banca;

    c) non sia stata disposta la riduzione e reintegrazione del capitale ai sensi dell’articolo 72 e la situazione sia tale da rendere necessaria la liquidazione della banca.

    2. Il decreto di liquidazione coatta amministrativa è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 94 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 94 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 94 T.U.B. – Accertamento del passivo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Entro sei mesi dalla nomina, i commissari liquidatori formano l’elenco dei creditori ammessi e degli importi loro riconosciuti, con l’indicazione dei rispettivi privilegi e dell’eventuale carattere litigioso dei crediti, nonché l’elenco dei creditori esclusi con le relative motivazioni.

    2. I commissari liquidatori invitano i creditori non ammessi a presentare le loro opposizioni entro trenta giorni dalla comunicazione.

    3. Le controversie in materia di accertamento del passivo sono trattate dal giudice ordinario competente.