Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 194/2002 – Riqualificazione interna Ministero finanze concorso pubblico

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge n. 549/1995 (come modificato dall’art. 22 della legge n. 133/1999), che riservava il 70% dei posti vacanti nell’amministrazione finanziaria a procedure di riqualificazione interne riservate ai dipendenti in servizio, derogando alla regola del pubblico concorso. La norma ha riprodotto una disciplina già dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 1/1999, violando il giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Per coprire i posti vacanti nelle qualifiche funzionali dal quinto al nono livello dell’amministrazione finanziaria, la legge n. 549/1995 aveva previsto procedure di riqualificazione riservate ai dipendenti già in servizio, con riserva del 70% dei posti. La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima questa disciplina con la sentenza n. 1/1999, per violazione del principio del pubblico concorso. La legge n. 133/1999 aveva però sostanzialmente reintrodotto le stesse procedure, limitandosi ad abbassare la riserva interna dal 100% al 70%. Il TAR Lazio aveva sollevato la questione sulla nuova norma, ritenendola ancora incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché implicitamente all’art. 136 Cost. (divieto di riproduzione di norme dichiarate illegittime), censurando la reintroduzione di procedure selettive interne riservate che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge n. 549/1995, come modificato dall’art. 22 della legge n. 133/1999, nonché dell’art. 22, comma 2, della medesima legge n. 133/1999 (che faceva salvi gli atti già adottati). La nuova norma non si limitava a correggere i vizi della disciplina precedente ma ne riproduceva l’impianto essenziale – la selezione interna riservata ai dipendenti – in modo ingiustificatamente derogatorio rispetto alla regola costituzionale del concorso pubblico.

    Il principio

    La regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) è derogabile solo in presenza di esigenze di rilievo costituzionale che la giustifichino. La mera riduzione della quota di riserva interna non sana l’incostituzionalità di una procedura selettiva che, nella sua struttura essenziale, resta riservata ai dipendenti già in servizio senza consentire adeguata partecipazione esterna. Il legislatore che riproduce, sia pure con modifiche marginali, una norma già dichiarata incostituzionale viola l’art. 136 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le procedure di riqualificazione interna sono problematiche sul piano costituzionale?

    L’art. 97 della Costituzione prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che il concorso pubblico, aperto a tutti i candidati, è la regola; le deroghe sono ammesse solo in presenza di specifiche ragioni costituzionalmente giustificate. Riservare i posti principalmente ai dipendenti già in servizio viola il principio di parità di accesso agli impieghi pubblici (art. 51 Cost.) e il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

    In cosa consiste il “vincolo del giudicato costituzionale”?

    L’art. 136 della Costituzione vieta al legislatore di ripristinare norme già dichiarate incostituzionali. Una norma che riproduca, anche con modeste varianti, la disciplina censurata dalla Corte è essa stessa incostituzionale. Nel caso di specie, la legge n. 133/1999 aveva mantenuto la struttura essenziale della procedura già bocciata, limitandosi ad abbassare la quota di riserva dal 100% al 70%.

    Il pubblico concorso è sempre obbligatorio per accedere alle qualifiche superiori nella PA?

    Non sempre. La Corte ha progressivamente elaborato la propria giurisprudenza sul punto, distinguendo tra accesso dall’esterno (per cui il concorso è di regola obbligatorio) e progressioni interne a parità di livello. La disciplina del lavoro pubblico, dopo varie riforme, ammette oggi alcune forme di progressione interna, purché nel rispetto di procedure selettive che non escludano del tutto la concorrenza esterna.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2002 – Pignorabilità quinto stipendio tutela salute

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 545 del codice di procedura civile, che predetermina in un quinto la quota dello stipendio pignorabile. Il giudice rimettente chiedeva che tale quota fosse affidata alla discrezionalità del giudice per tutelare il diritto alla salute del debitore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce limiti alla pignorabilità delle retribuzioni dei lavoratori, fissando in un quinto la quota massima pignorabile per crediti ordinari. Il Tribunale di Ancona, in una procedura esecutiva in cui il debitore esecutato aveva proposto opposizione, aveva dubitato che la predeterminazione legislativa di tale soglia, senza possibilità per il giudice di modularla tenendo conto della situazione concreta, violasse il diritto alla salute del debitore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento all’art. 32, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 del codice di procedura civile, «nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito, alla salute».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che il legislatore ha già tenuto conto delle esigenze di protezione del debitore fissando la soglia del quinto, e che esistono istituti giuridici (condoni, dilazioni, rateizzazioni) suscettibili di alleviare il pagamento, rimessi all’iniziativa del debitore stesso. Il diritto alla salute non impone che la quota pignorabile sia lasciata alla discrezionalità del giudice caso per caso.

    Il principio

    La predeterminazione legislativa della quota dello stipendio pignorabile nella misura di un quinto (art. 545 c.p.c.) non viola il diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione: il legislatore ha già effettuato il bilanciamento tra le esigenze del debitore e quelle del creditore, e non è costituzionalmente necessario affidare tale bilanciamento alla discrezionalità del giudice nel singolo caso.

    Domande e risposte

    Qual è la quota massima pignorabile dello stipendio?

    L’art. 545 c.p.c. prevede che i crediti da lavoro dipendente siano pignorabili nella misura di un quinto (20%) per crediti ordinari. Per crediti alimentari il limite può essere diverso, secondo quanto stabilito dal giudice. La legge ha successivamente introdotto ulteriori limiti per proteggere le somme necessarie al sostentamento del debitore.

    Il debitore può opporsi al pignoramento dello stipendio?

    Sì. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando ritiene che il pignoramento sia illegittimo, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali del procedimento. Può anche chiedere la rateizzazione o la dilazione del debito per evitare l’esecuzione forzata.

    Il limite del quinto si applica anche alle pensioni?

    Sì, in linea di principio anche le pensioni sono soggette al limite del quinto di pignorabilità. Tuttavia, la legge prevede che le pensioni non siano pignorabili al di sotto dell’ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con alcune differenze applicative rispetto alle retribuzioni da lavoro dipendente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2002 – Collocamento a riposo dirigenti pubblici eccesso delega

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, ultimo periodo, del d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 470/1993, che consentiva il collocamento a riposo del dirigente pubblico per ragioni di servizio in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. La norma eccedeva i limiti della legge delega, la quale prevedeva soltanto la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione, non il collocamento a riposo.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro della riforma della dirigenza pubblica avviata negli anni Novanta, il decreto legislativo n. 29/1993 aveva introdotto un sistema di responsabilità dirigenziale che, nelle norme impugnate, prevedeva due livelli sanzionatori: il collocamento a disposizione per scarso rendimento, e il collocamento a riposo per ragioni di servizio in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. Il Consiglio di Stato dubitava che quest’ultima misura – assai più grave del semplice collocamento a disposizione – trovasse copertura nella legge delega del 1992.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, ultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, la legge delega (art. 2 della legge n. 421/1992) prevedeva esclusivamente la “rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione” in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, senza autorizzare il collocamento immediato a riposo.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. L’analisi dei lavori preparatori della legge delega confermava che il Parlamento aveva inteso autorizzare soltanto la “rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione” in caso di responsabilità dirigenziale, senza prevedere né il collocamento a riposo per ragioni di servizio né la rimozione dall’impiego. Il legislatore delegato aveva ecceduto i limiti della delega introducendo una sanzione (il collocamento a riposo) più grave di quella prevista dal Parlamento.

    Il principio

    Il decreto legislativo che introduce sanzioni più gravi di quelle previste dalla legge delega eccede i limiti di quest’ultima e viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione. La legge delega deve essere interpretata in senso rigoroso: il delegato non può andare oltre ciò che il Parlamento ha espressamente autorizzato, né può ricorrere a un’interpretazione estensiva dei criteri direttivi per introdurre misure non contemplate dalla delega.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “collocamento a disposizione” e “collocamento a riposo” del dirigente?

    Il collocamento a disposizione è una misura transitoria: il dirigente è temporaneamente privato dell’incarico ma rimane in servizio, percepisce il trattamento economico e può essere riassegnato ad altro incarico. Il collocamento a riposo è invece una cessazione definitiva dal servizio, con conseguente attivazione del trattamento pensionistico: è una misura ben più grave che incide in modo irreversibile sulla carriera del dirigente.

    Cosa succede ai provvedimenti già adottati in base alla norma dichiarata illegittima?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo: i provvedimenti di collocamento a riposo adottati in applicazione della norma dichiarata illegittima possono essere rimessi in discussione. Nel caso concreto, i provvedimenti di collocamento a riposo impugnati davanti al Consiglio di Stato sarebbero stati privi di base normativa valida, con conseguente annullamento.

    Come funziona il principio di responsabilità dirigenziale nella pubblica amministrazione?

    I dirigenti delle pubbliche amministrazioni rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell’inosservanza delle direttive loro impartite. Le sanzioni previste dalla normativa vigente includono la revoca dell’incarico e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro. Il sistema è stato ulteriormente riformato nel corso degli anni, anche per effetto di pronunce della Corte costituzionale come la presente sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa al Governo: il delegato non può eccedere l’ambito tracciato dal Parlamento
    • Art. 77 della Costituzione — Disciplina dei decreti legislativi delegati, invocato come parametro unitamente all’art. 76
  • Corte cost. n. 224/2002 – Abrogazione norma incriminatrice tutela acque

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto. La questione concerneva l’art. 63 del d.lgs. n. 152/1999 in materia di tutela delle acque e la sua rilevanza per la revoca di una condanna definitiva, ma la sopravvenienza di nuova normativa imponeva al giudice rimettente di rivalutare la questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, era stato chiamato a decidere su un’istanza di revoca di una sentenza di condanna definitiva, in seguito alla affermata abrogazione della norma incriminatrice su cui la condanna era stata pronunciata (art. 63 del d.lgs. n. 152/1999 sulla tutela delle acque dall’inquinamento). Il giudice aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale norma in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). Nelle more del giudizio è intervenuta nuova normativa che poteva incidere sulla rilevanza della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto, in qualità di giudice dell’esecuzione penale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento), in relazione all’abrogazione della norma incriminatrice posta a base della condanna definitiva da revocare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto. Era sopravvenuta normativa nuova che poteva incidere sulla questione: in particolare, potevano porsi problemi sull’incidenza, nel giudizio di revoca di una condanna definitiva, di una norma sopravvenuta che, in ipotesi, ripristini la fattispecie penale già abolita. Il giudice rimettente doveva effettuare un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale sopravvengono modifiche normative che potrebbero incidere sull’oggetto della questione o sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per la rivalutazione, anche quando le nuove norme potrebbero aver complicato ulteriormente il quadro (ad esempio, ripristinando una fattispecie penale già abrogata).

    Domande e risposte

    Quando si può revocare una condanna definitiva per abrogazione della norma?

    Ai sensi dell’art. 673 c.p.p., il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale quando la legge che prevedeva il reato è stata abrogata o quando è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma incriminatrice. In tal caso cessa l’esecuzione della pena e vengono cancellati gli effetti penali della condanna.

    Cosa succede se la norma abrogata viene poi ripristinata?

    Si tratta di una questione complessa: se la norma incriminatrice viene prima abrogata e poi ripristinata da una nuova legge, occorre verificare se il ripristino sia retroattivo o solo per il futuro. In materia penale vige il principio di irretroattività sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.), per cui il ripristino non può pregiudicare chi aveva già maturato il diritto alla revoca della condanna.

    Quali sono i limiti dei decreti legislativi rispetto alla delega parlamentare?

    Ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, i decreti legislativi devono rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega e non possono eccederne i limiti. Un decreto legislativo che va oltre la delega ricevuta è incostituzionale per violazione di tali parametri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2002 – Consorzi sviluppo industriale Calabria scioglimento organi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro alcune disposizioni della legge della Regione Calabria sul regime giuridico dei consorzi per le aree e le zone di sviluppo industriale. Il processo si è estinto a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale calabrese che disciplinava i consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), contestando in particolare le norme che, in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi del consorzio, prevedevano meccanismi di scioglimento e nomina di commissari straordinari. Il ricorso invocava gli artt. 97 e 128 della Costituzione (nella versione previgente alla riforma del 2001) nonché alcune leggi statali in materia di sviluppo delle piccole imprese e di semplificazione amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 18, commi 5 e 6, 22 e 25 della delibera legislativa della Regione Calabria “Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale”, riapprovata il 19 marzo 2001, in riferimento agli artt. 97 e 128 della Costituzione nonché ad alcune norme statali di rango primario in materia di sviluppo industriale e semplificazione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (Presidente del Consiglio dei ministri). La rinuncia è stata accettata dalla Regione Calabria, che si era costituita in giudizio, determinando così l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo. La Corte in tal caso non si pronuncia nel merito della legittimità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa sono i consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI)?

    I consorzi ASI sono enti pubblici istituiti dalle Regioni per la realizzazione e la gestione di aree attrezzate dove insediare imprese industriali, artigianali e di servizio. Forniscono infrastrutture, servizi comuni e agevolazioni alle imprese insediate. La loro disciplina è di competenza regionale, nell’ambito dei principi fissati dalla legislazione statale in materia di sviluppo economico e politica industriale.

    Perché il Governo può rinunciare a un ricorso già proposto?

    Nel giudizio in via principale, il Governo (Presidente del Consiglio) può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento prima della decisione, se ritiene che le ragioni che avevano motivato l’impugnazione siano venute meno o se la Regione ha nel frattempo modificato le norme impugnate. La rinuncia è un atto processuale che, se accettato dalla controparte, fa cessare il giudizio.

    Le norme sui consorzi ASI calabresi avevano problemi di legittimità?

    Il ricorso governativo contestava in particolare le disposizioni che, in caso di impossibilità di funzionamento degli organi del consorzio, attribuivano poteri di scioglimento e nomina di commissari. Il Governo riteneva che tali disposizioni contraddicessero le norme statali sull’organizzazione degli ASI e i principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Con la rinuncia al ricorso, tuttavia, queste questioni non sono state esaminate nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocato come parametro nel ricorso
  • Corte cost. n. 223/2002 – Pubblico ministero accesso atti procedimento amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, c.p.p. (richiesta di copie di atti da parte del PM), dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 e dell’art. 44 del r.d. n. 1054/1924 sul Consiglio di Stato. Le questioni erano state sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR della Campania, nell’ambito di un giudizio in cui era parte un soggetto privato (Raffaele Sica), aveva dubitato della compatibilità costituzionale delle norme che disciplinano il potere del pubblico ministero di richiedere copie di atti e informazioni nell’ambito di procedimenti penali, mettendole a confronto con le regole processuali del giudizio amministrativo. Il rimettente lamentava che tali discipline creassero disparità nell’accesso agli atti nei diversi tipi di procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 117, comma 1, del codice di procedura penale (Richiesta di copia di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero); b) dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) dell’art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le questioni sub b) e c) non avevano autonomia rispetto alla prima, risolvendosi nella richiesta di introdurre nel procedimento amministrativo il meccanismo disciplinato dall’art. 117 c.p.p.: anche esse sono dunque risultate manifestamente inammissibili. La questione principale era strutturata in modo tale da non consentire un esame nel merito.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che si risolvono sostanzialmente in una richiesta al legislatore di estendere ad altri procedimenti un istituto previsto per il processo penale sono manifestamente inammissibili: spetta al legislatore, e non alla Corte costituzionale, valutare l’opportunità di tale estensione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 117, comma 1, del codice di procedura penale?

    L’art. 117, comma 1, c.p.p. attribuisce al pubblico ministero il potere di richiedere copie di atti e informazioni scritte ad altri organi dello Stato, ivi compresi quelli giurisdizionali, nel corso delle indagini preliminari. Tale potere è funzionale all’attività investigativa e alla raccolta delle prove.

    Perché una questione si considera «priva di autonomia»?

    Una questione è priva di autonomia quando il suo accoglimento dipenderebbe necessariamente dall’accoglimento di un’altra questione proposta contestualmente. In tal caso, se la questione principale è inammissibile, anche quella dipendente deve essere dichiarata inammissibile.

    Il TAR può accedere agli atti di un procedimento penale?

    Il giudice amministrativo, nell’ambito dei propri procedimenti, può acquisire documenti attraverso gli strumenti processuali propri del giudizio amministrativo (richiesta di esibizione di documenti alle parti e agli enti pubblici). Il meccanismo dell’art. 117 c.p.p. è specifico del processo penale e attribuisce poteri investigativi al PM, non al giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2002 – Riparazione ingiusta detenzione e computo pena

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia sugli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano la sospensione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione in attesa della definizione del processo in cui l’istante era stato nel frattempo condannato, con rischio di cumulo dell’indennizzo e del successivo computo della custodia cautelare sulla pena.

    Di cosa si tratta

    Una persona era stata tenuta in custodia cautelare dal luglio 1999 al novembre 2000, poi assolta dalla Corte d’appello. Aveva quindi proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.). Nel frattempo però, con sentenza non ancora definitiva, era stata condannata in un altro procedimento a una pena la cui durata non era inferiore a quella della custodia cautelare già sofferta. La Corte d’appello di Brescia si chiedeva se in tal caso si dovesse sospendere il procedimento di riparazione, per evitare che il soggetto percepisse l’indennizzo e poi ottenesse anche il computo della custodia cautelare sulla pena da scontare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 c.p.p. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la sospensione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione quando l’istante è stato condannato (con sentenza non definitiva) a una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare ingiustamente sofferta. In subordine, si chiedeva almeno l’obbligo di restituzione dell’indennizzo se poi la custodia cautelare fosse computata sulla pena definitiva.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che questa era stata sollevata in modo alternativo e con soluzioni proposte in via esclusivamente ipotetica. La questione soffriva di un difetto strutturale: il giudice rimettente prospettava alternative tra loro (sospensione del procedimento oppure obbligo di restituzione) senza individuare quale fosse la soluzione costituzionalmente imposta, attribuendo alla Corte una scelta discrezionale che spettava al legislatore.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non individua una soluzione costituzionalmente vincolata ma si limita a prospettare, in modo alternativo, diverse possibili soluzioni rimettendo alla Corte la scelta discrezionale tra esse. Tale scelta appartiene al legislatore, non alla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa è la riparazione per ingiusta detenzione?

    Chi è stato sottoposto a custodia cautelare e poi prosciolto con formula che esclude ogni responsabilità ha diritto a un’indennità (riparazione) a carico dello Stato. Il diritto alla riparazione può essere escluso o ridotto se la persona ha colposamente concorso a creare la situazione che ha determinato l’applicazione della misura cautelare. L’istanza di riparazione si propone alla corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento di proscioglimento.

    Cosa succeede se la custodia cautelare viene poi computata sulla pena definitiva?

    Il codice penale prevede che la custodia cautelare sofferta venga computata (detratta) sulla pena da espiare. Se la persona ha già ottenuto l’indennizzo per ingiusta detenzione e poi la custodia cautelare viene computata sulla pena, può verificarsi una situazione di doppio beneficio. Il legislatore ha successivamente disciplinato queste situazioni, ma la Corte ha ritenuto che spettasse al Parlamento, e non alla Corte, individuare la soluzione più adeguata.

    Quando una questione è inammissibile per “petizione di principio”?

    La questione è inammissibile quando il giudice rimettente propone soluzioni alternative o ipotetica, anziché indicare con sufficiente determinatezza quale sia la soluzione costituzionalmente imposta. La Corte non può essere chiamata a svolgere una funzione para-legislativa, scegliendo discrezionalmente tra più soluzioni tutte possibili sul piano costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato in relazione alla disparità tra chi percepisce l’indennizzo e poi beneficia anche del computo della custodia
  • Corte cost. n. 222/2002 – Termini custodia cautelare giudizio abbreviato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 4-ter, commi 1 e 2, del d.l. n. 82/2000 convertito in legge n. 144/2000, che disciplina i termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Il Tribunale di Rossano lamentava una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 82/2000, convertito nella legge n. 144/2000, ha introdotto l’art. 4-ter che prevede termini specifici per la custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Il Tribunale di Rossano, nel corso di un procedimento penale a carico di più imputati, aveva dubitato che tale disciplina creasse disparità di trattamento e comprimesse ingiustificatamente il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rossano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che la censura relativa all’art. 24 (diritto di difesa) era stata proposta come profilo derivato dall’ipotizzata compromissione del principio di uguaglianza: venuto meno il vizio principale, anche il profilo derivato non poteva trovare accoglimento.

    Il principio

    I termini di custodia cautelare previsti per il giudizio abbreviato non violano né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa. La censura relativa all’art. 24 Cost., proposta come conseguenza derivata della violazione dell’art. 3 Cost., non ha autonomia propria e decade con la manifesta infondatezza del profilo principale.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato e quali termini di custodia cautelare prevede?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento ordinario in cui il processo si celebra sulla base degli atti di indagine, senza istruttoria dibattimentale. Per bilanciare la rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato, la legge prevede la riduzione di un terzo della pena. I termini di custodia cautelare in tale rito hanno durata propria, diversa da quella prevista per il dibattimento.

    Perché la questione sull’art. 24 Cost. è stata considerata non autonoma?

    Il giudice rimettente aveva prospettato la violazione del diritto di difesa solo come conseguenza della presunta violazione del principio di uguaglianza: «se c’è disparità, allora anche la difesa è compromessa». La Corte ha chiarito che tale impostazione non attribuisce autonomia alla censura ex art. 24 Cost., che decade unitamente al vizio principale.

    Quando la custodia cautelare nel giudizio abbreviato può essere illegittima?

    La custodia cautelare è illegittima quando mancano i presupposti di legge (gravi indizi di colpevolezza e una delle esigenze cautelari tipiche: fuga, inquinamento prove, recidiva), oppure quando i termini di durata massima sono stati superati. Il superamento dei termini comporta la scarcerazione automatica dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2002 – Conflitto attribuzioni Corte dei conti Presidenza Consiglio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 303/1999 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annullandolo. Il conflitto di attribuzioni era stato sollevato dalla Corte dei conti, che rivendicava il proprio potere di controllo.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti ha promosso un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, contestando alcune disposizioni del d.lgs. n. 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che avevano sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti determinati atti della Presidenza del Consiglio. La Corte dei conti riteneva che tali norme comprimessero illegittimamente le sue attribuzioni costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti ha promosso due ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, contestando: a) l’art. 9, comma 7, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303; b) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1999, del 15 aprile 2000, del 4 agosto 2000 e del 12 settembre 2000, relativi all’ordinamento e all’autonomia finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha deciso come segue: 1) ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 303/1999, e lo ha conseguentemente annullato; 2) ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al DPCM 15 aprile 2000 (in quanto già abrogato); 3) ha dichiarato inammissibili i conflitti relativi agli altri DPCM, in quanto le conseguenze dell’accoglimento sarebbero rientrate in competenze diverse da quelle spettanti alla Corte costituzionale nel giudizio su conflitti.

    Il principio

    Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale può annullare l’atto lesivo delle attribuzioni del potere ricorrente, ma non può trarre tutte le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero sul regime degli atti fondati su quella disposizione annullata: tali conseguenze devono essere tratte nell’esercizio di altre competenze.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato ritiene che un altro potere abbia adottato atti che ledono o menomano le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti e decide a chi spettava la competenza sull’atto contestato.

    Quali poteri ha la Corte dei conti nel controllo sulla Presidenza del Consiglio?

    La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, tra cui quelli della Presidenza del Consiglio. Questo controllo, radicato nella Costituzione, non può essere eliminato o ridotto per via legislativa ordinaria senza violare le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

    Cosa significa che la Corte «annulla» la disposizione nel conflitto di attribuzioni?

    Nel conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale non solo dichiara a chi spettava la competenza, ma annulla l’atto lesivo. L’annullamento ha effetto erga omnes, ma la Corte ha chiarito che in questo tipo di giudizio non può pronunciarsi sulle conseguenze ulteriori per gli atti già adottati in base alla norma annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2002 – Privilegio credito malattia professionale lavoratore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile nella parte in cui non estende il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore subordinato per danni da malattia professionale di cui sia responsabile il datore di lavoro. La norma violava l’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile attribuisce un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro ai crediti dei lavoratori dipendenti. Nel caso in esame, due ex dipendenti di una società in concordato preventivo avevano chiesto di essere ammessi alla procedura con il privilegio di cui alla norma citata, per i crediti relativi a danni derivanti da malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il Tribunale di Alessandria aveva dubitato che l’esclusione di tali crediti dal privilegio violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, «nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte indicata. Ha rilevato la totale omogeneità del credito per danni da malattia professionale rispetto al credito per danni da infortunio sul lavoro, già tutelato con privilegio dalla sentenza n. 326/1983: in entrambi i casi si tratta di crediti per il risarcimento di danni imputabili al datore di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso prestazioni previdenziali obbligatorie.

    Il principio

    Il privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. deve estendersi anche al credito del lavoratore per danni da malattia professionale imputabile al datore di lavoro, in quanto tale credito è del tutto omologo a quello per danni da infortunio sul lavoro, già assistito dal privilegio: trattarli diversamente viola l’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il privilegio generale sui mobili in caso di fallimento?

    In una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo), i creditori non vengono pagati tutti allo stesso modo. I crediti privilegiati vengono soddisfatti con precedenza rispetto a quelli chirografari. Il privilegio generale sui mobili attribuisce al creditore il diritto di essere preferito sugli altri creditori nel riparto del ricavato della liquidazione dei beni mobili del debitore.

    Qual è la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro ai fini del privilegio?

    Prima di questa sentenza, il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c. era stato esteso ai danni da infortunio sul lavoro (sentenza n. 326/1983) ma non a quelli da malattia professionale. La Corte ha rimosso questa disparità, ritenendo i due crediti assolutamente omologhi.

    Quando il datore di lavoro è responsabile della malattia professionale?

    Il datore di lavoro è responsabile della malattia professionale quando si accerta che essa è stata causata dall’esposizione a rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per i quali il datore non ha adottato le misure di sicurezza previste dalla legge. In tal caso, oltre all’indennizzo INAIL, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno differenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2002 – Agenzie di viaggio autorizzazione filiali regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla tariffa delle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio (d.lgs. n. 230/1991) e ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 23/1997 che assoggettavano a ulteriore autorizzazione l’apertura di filiali di agenzie già autorizzate, in quanto era intervenuta una riforma normativa rilevante.

    Di cosa si tratta

    Un’agenzia di viaggi con sede in provincia di Parma aveva comunicato alle Province di Bologna e Ferrara che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998 che aveva dichiarato illegittime norme analoghe della legge lombarda, non si riteneva più tenuta a munirsi di ulteriori autorizzazioni provinciali per operare con le proprie filiali in altri territori. Le Province avevano respinto tale impostazione, richiamando le disposizioni della legge regionale emiliana n. 23/1997 ancora vigenti. Il TAR aveva sollevato questioni di legittimità sia sulla legge regionale sia sulla tariffa delle tasse di concessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 6, commi 1, lettera g), e 3, e 8, commi 4 e 6, della legge regionale n. 23/1997 (Emilia-Romagna), e della Voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 (tasse sulle concessioni regionali), in riferimento agli artt. 41, 117 e 120 della Costituzione nonché al diritto comunitario, nella parte in cui assoggettavano a nuove autorizzazioni le filiali di agenzie già autorizzate.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla Voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991, per carenze nella motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) ordinato la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 23/1997, in quanto la Regione aveva nel frattempo modificato la legge impugnata, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando la norma regionale oggetto della questione di legittimità costituzionale è stata modificata o abrogata nel corso del giudizio costituzionale, la Corte non può pronunciarsi nel merito della questione originariamente sollevata: se la modifica può incidere sulla rilevanza, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente; se la questione rimane rilevante, questi potrà risollevarla con riferimento al nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Perché l’obbligo di autorizzazione per le filiali di agenzie era controverso?

    Con la sentenza n. 362/1998 la Corte aveva già dichiarato illegittima la legge regionale lombarda che assoggettava a nuova autorizzazione le filiali di agenzie già autorizzate, ritenendo tale obbligo incompatibile con la libertà di impresa (art. 41 Cost.) e con le norme comunitarie sulla libertà di stabilimento. La legge regionale emiliana aveva una struttura analoga, sicché il TAR la riteneva affetta dagli stessi vizi.

    Cosa succeede alle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio?

    La questione sulla tariffa delle tasse di concessione è stata dichiarata inammissibile perché il TAR non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza. Il tema delle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio era distinto dal profilo autorizzatorio e richiedeva una motivazione autonoma che nel caso di specie era carente.

    Il settore del turismo è di competenza statale o regionale?

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, il turismo è stato ricondotto alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Prima della riforma, la competenza era concorrente, con lo Stato che fissava i principi fondamentali mediante la legge-quadro n. 217/1983.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2002 – Referendum consultivo Veneto su autonomia regionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge regionale veneta che indiva un referendum consultivo per il trasferimento alla Regione Veneto di funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale, istruzione e polizia locale. Il processo si è estinto perché la Regione ha rinunciato alla delibera legislativa impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato una legge che prevedeva l’indizione di un referendum consultivo per sondare la volontà popolare sul trasferimento alla Regione di alcune funzioni statali (sanità, formazione professionale, istruzione, polizia locale). Il Governo aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadesse competenze statali e violasse i limiti dello statuto regionale. La Regione Veneto si era costituita in giudizio per difendere la legge impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la delibera legislativa della Regione Veneto “Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale”, riapprovata il 2 maggio 2001. Il ricorso invocava gli artt. 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 e 138 della Costituzione, sostenendo che la Regione non potesse indire referendum consultivi su materie di competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva rinunciato alla delibera legislativa impugnata, facendo venire meno l’oggetto del giudizio. L’estinzione del processo è conseguita a tale rinuncia, senza che la Corte si pronunciasse nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il processo di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso o quando la parte resistente rinuncia alla legge impugnata. La rinuncia della Regione alla delibera legislativa impugnata determina l’estinzione del processo, che non deve quindi essere deciso nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Veneto ha rinunciato alla legge sul referendum?

    L’atto di rinuncia non è spiegato nel testo della decisione. In contesti analoghi, le Regioni rinunciano alle delibere legislative impugnate per evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale, specialmente quando l’obiettivo politico perseguito può essere conseguito con strumenti diversi o quando la precedente giurisprudenza costituzionale (come le sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000 richiamate nel ricorso) rendeva probabile la dichiarazione di illegittimità.

    I referendum consultivi regionali su materie statali sono ammissibili?

    La questione è delicata. La Corte costituzionale aveva già affrontato temi simili nelle sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000. In linea generale, le Regioni non possono sovrapporsi alle procedure costituzionalmente previste per la revisione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, che richiedono l’intervento del Parlamento nazionale secondo i procedimenti prescritti dalla Costituzione.

    La questione dell’autonomia del Veneto è poi riemersa?

    Sì. Le aspirazioni autonomiste della Regione Veneto hanno continuato a manifestarsi negli anni successivi, anche attraverso il referendum consultivo del 22 ottobre 2017 sull’autonomia differenziata, svoltosi ai sensi dell’art. 123 dello Statuto regionale veneto approvato nel frattempo. La questione dell’autonomia differenziata è rimasta al centro del dibattito istituzionale italiano.

    Norme collegate

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