Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 105/2009 – Registrazione cani e autonomia provinciale Trento

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 sull’identificazione e registrazione della popolazione canina. Il conflitto è stato ritenuto prematuro: la Provincia non aveva ancora dimostrato una lesione concreta e attuale delle proprie competenze.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva emanato nel 2008 un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva su tutto il territorio nazionale misure per l’identificazione e la registrazione dei cani. La Provincia autonoma di Trento, ritenendo di avere competenze esclusive in materia veterinaria e di igiene pubblica derivanti dal proprio statuto speciale, aveva impugnato l’atto davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che l’ordinanza ministeriale violasse le competenze provinciali in materia di igiene e sanità (artt. 8 e 9 dello statuto speciale d.P.R. n. 670 del 1972), nonché gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e il principio di leale collaborazione. Il rimettente era la Provincia stessa tramite ricorso notificato il 20 ottobre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento. La pronuncia è stata depositata il 2 aprile 2009 con il Presidente Francesco Amirante e giudice redattore Maria Rita Saulle.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando la parte ricorrente non dimostri una lesione concreta e attuale delle proprie attribuzioni costituzionali: la mera possibilità astratta di interferenza non è sufficiente a instaurare il giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento costituzionale che consente a Stato, Regioni e Province autonome di rivolgersi alla Corte Costituzionale quando ritengono che un atto di un altro ente leda le proprie competenze costituzionalmente garantite.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che la Provincia non avesse adeguatamente dimostrato la lesione attuale e concreta delle proprie attribuzioni, rendendo il conflitto prematuro e quindi inammissibile.

    Le Province autonome hanno poteri speciali in materia sanitaria?

    Sì. La Provincia autonoma di Trento gode di competenze legislative concorrenti in materia di igiene e sanità ai sensi dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972), che le attribuisce autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2009 – Contenzioso elettorale amministrativo

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    Con ordinanza n. 90 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il giudice rimettente ha invocato parametri costituzionali relativi ai diritti fondamentali e al principio di ragionevolezza.

  • Corte cost. n. 89/2009 – Ordinanze prefettizie nel codice della strada

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    Con ordinanza n. 89 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 1 della legge 1° agosto 2003. Il parametro costituzionale invocato: art. 76 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 1 della legge 1° agosto 2003. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 1 della legge 1° agosto 2003. Il parametro costituzionale invocato è: art. 76 Cost.. Il giudice rimettente è il Giudice di.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), nella parte in cui, richiamandosi all’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 1 della legge 1° agosto 2003.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 76 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2009 – Energie rinnovabili e competenza regionale

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    Con sentenza n. 88 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di legge 24 dicembre 2007. Il parametro costituzionale invocato: art. 5 Cost., art. 117 Cost., art. 118 Cost.. La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 27 febbraio 2008 (reg. ric. n. 16 del 2008) la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2, comma 158, lettera c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni..

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda legge 24 dicembre 2007. Il parametro costituzionale invocato è: art. 5 Cost., art. 117 Cost., art. 118 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    19/08) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato legge 24 dicembre 2007.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 5 Cost., art. 117 Cost., art. 118 Cost..

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  • Corte cost. n. 87/2009 – Responsabilità civile dei magistrati amministrativi

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    Con sentenza n. 87 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 108 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1.1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio d.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 108 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    «la legge regolamenta lo svolgimento del procedimento (amministrativo) disciplinare con il riconoscimento di ampie guarentigie».

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 108 Cost..

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  • Corte cost. n. 86/2009 – Rendita INAIL al convivente more uxorio

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    Con sentenza n. 86 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di d.P.R. 30 giugno 1965. Il parametro costituzionale invocato: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 30 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1. – Con ordinanza del 6 maggio 2008, il Tribunale di Milano – nel corso del procedimento civile promosso dalla signora R.M., in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore J.P.Q., per il conseguimento della rendita Inail pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita dal suo convivente in conseguenza del decesso dello stesso, avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro, ovvero la somma di € 17.216,46, o, in subordine, per il riconoscimento del diritto del minore ad u.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda d.P.R. 30 giugno 1965. Il parametro costituzionale invocato è: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 30 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale di Milano dubita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Il principio

    1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del lavoratore per infortunio, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal lavoratore stesso, senza garantire alcunché al convivente more uxorio , per violazione dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato d.P.R. 30 giugno 1965.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 30 Cost..

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  • Corte cost. n. 85/2009 – Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

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    Con ordinanza n. 85 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato: art. 50 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di la norma impugnata. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato è: art. 50 Cost.. Il giudice rimettente è il Giudice relatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    85 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Ugo DE SIERVO Presidente – Paolo MADDALENA Giudice – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANTA ” – Franco GALLO ” – Luigi MAZZELLA ” – Gaetano

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato la norma impugnata.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 50 Cost..

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  • Corte cost. n. 84/2009 – Ammissibilità conflitto di attribuzioni tra poteri

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    Con ordinanza n. 84 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato: art. 134 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di la norma impugnata. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato è: art. 134 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità; che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile in quanto questa Corte ha, in più occasioni, escluso che un ente locale possa ess

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato la norma impugnata.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 134 Cost..

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  • Corte cost. n. 83/2009 – Emolumento pensionabile Guardia di Finanza

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    Con ordinanza n. 83 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 97 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 97 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Il principio

    il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 97 Cost..

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  • Corte cost. n. 82/2009 – Disagio abitativo e misure anti-sfratto

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    Con ordinanza n. 82 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di legge 8 febbraio 2007. Il parametro costituzionale invocato: art. 24 Cost., art. 111 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di legge 8 febbraio 2007. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda legge 8 febbraio 2007. Il parametro costituzionale invocato è: art. 24 Cost., art. 111 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    82 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Paolo MADDALENA Presidente – Alfio FINOCCHIARO Giudice – Alfonso QUARANTA ” – Franco GALLO ” – Luigi MAZZELLA

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato legge 8 febbraio 2007.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 24 Cost., art. 111 Cost..

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  • Corte cost. n. 81/2009 – Commissari di gara negli appalti pubblici

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    Con ordinanza n. 81 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di legge delega 18 aprile 2005. Il parametro costituzionale invocato: art. 76 Cost., art. 97 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di legge delega 18 aprile 2005. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda legge delega 18 aprile 2005. Il parametro costituzionale invocato è: art. 76 Cost., art. 97 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza.

    Il principio

    «i regolamenti comunali di Ostuni affidano la presidenza delle commissioni di gara al dirigente del settore appalti e contratti (la qual cosa è del tutto logica e opportuna) il dirigente dell’u.t.c.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato legge delega 18 aprile 2005.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 76 Cost., art. 97 Cost..

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  • Corte cost. n. 80/2009 – Dichiarazione giudiziale di paternità naturale

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    Con ordinanza n. 80 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 30 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di la norma impugnata. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 30 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale di Bolzano dubita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore, per violazione dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato la norma impugnata.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 30 Cost..

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