La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 sui centri di telefonia in sede fissa. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte ha già dichiarato (con sentenza n. 350 del 2008) l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale, rendendo le questioni prive di oggetto.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva introdotto nel 2006 una legge per disciplinare l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa (phone center), introducendo un sistema autorizzatorio, nuovi requisiti igienico-sanitari e un regime transitorio rigoroso che aveva imposto la chiusura di numerosi centri già attivi. Il TAR Lombardia, in tre distinti giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni di questa legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, 9 e 12 della legge regionale Lombardia n. 6 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato (tutela della concorrenza, comunicazioni elettroniche) e violazione della libertà di comunicazione e di iniziativa economica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: con la sentenza n. 350 del 2008, pronunciata successivamente alle tre ordinanze di rimessione ma prima della decisione del presente caso, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 6 del 2006. Le disposizioni censurate non esistono più nell’ordinamento e le questioni sono prive di oggetto. L’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità esclude anche la restituzione degli atti.
Il principio
Quando la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, le questioni pendenti su quelle stesse norme diventano prive di oggetto e devono essere dichiarate inammissibili. L’efficacia ex tunc della pronuncia preclude la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.
Domande e risposte
Perché la legge regionale sui centri di telefonia era stata dichiarata incostituzionale?
Con la sentenza n. 350 del 2008, la Corte aveva ritenuto che la legge lombarda, introducendo un autonomo procedimento autorizzatorio regionale per i phone center, confliggesse con le scelte del legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica (d.lgs. n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche).
Cosa sono i «centri di telefonia in sede fissa»?
Sono esercizi commerciali (comunemente noti come «phone center») in cui i clienti possono effettuare telefonate nazionali e internazionali a prezzi competitivi, utilizzando postazioni fisse. Diffusi soprattutto nelle grandi città, sono frequentati prevalentemente da cittadini stranieri per contattare i Paesi d’origine.
Cosa succede ai giudizi amministrativi sui phone center lombardi?
Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’intera legge regionale, i provvedimenti amministrativi di chiusura dei centri fondati su quella legge perdono la loro base giuridica e sono annullabili dai giudici amministrativi.
Norme collegate