Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 219/2002 – Divieto cumulo specializzazioni mediche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999, che vietava ai medici già specializzati di accedere a un’ulteriore specializzazione. La norma violava gli artt. 3, 34 e 35 della Costituzione, limitando irragionevolmente il diritto allo studio e al lavoro.

    Di cosa si tratta

    Un medico specialista in radioterapia era stata esclusa dal concorso per la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’Università di Perugia in applicazione dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999, che vietava l’accesso alla formazione specialistica a chi fosse già in possesso di un diploma di specializzazione. Il TAR dell’Umbria aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale divieto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 35 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici), che non consente l’accesso ai corsi di formazione specialistica a chi sia già in possesso di un diploma di specializzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999. Ha ritenuto che il divieto di accedere a una seconda specializzazione rendesse «irrevocabile, a vita, la prima scelta professionale compiuta dal giovane medico», violando il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il diritto al lavoro (art. 35 Cost.), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 24, comma 1, dello stesso d.lgs., che analogamente vietava ai già specializzati l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.

    Il principio

    Il divieto assoluto e permanente di accedere a una seconda specializzazione medica, che rende irrevocabile la prima scelta professionale del medico, è incostituzionale perché viola il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il principio di ragionevolezza: la libertà di mutare indirizzo professionale è un valore costituzionalmente protetto che non può essere compresso in modo assoluto.

    Domande e risposte

    Un medico già specializzato può ora conseguire una seconda specializzazione?

    Sì, dopo questa sentenza il divieto assoluto è stato rimosso. Il medico già in possesso di un diploma di specializzazione può accedere a un nuovo corso di specializzazione, né gli è precluso l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.

    Perché la norma violava l’art. 76 della Costituzione sulla delega legislativa?

    Secondo il giudice rimettente, la legge delega (l. n. 128/1998) aveva delegato al legislatore delegato di recepire la direttiva comunitaria sulla libera circolazione dei medici, ma né la direttiva né la legge delega toccavano il tema del cumulo di specializzazioni. Il divieto sarebbe stato quindi una scelta autonoma del legislatore delegato, eccedente la delega ricevuta.

    Cos’è l’effetto estensivo della dichiarazione di incostituzionalità ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953?

    L’art. 27, secondo periodo, della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare, nella stessa sentenza, l’illegittimità di norme che abbiano «portata e ratio corrispondenti» a quella già dichiarata incostituzionale, anche se non espressamente impugnate. È il cosiddetto «effetto cascata» dell’incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 218/2002 – Inquadramento dirigenziale senza concorso camere commercio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 140/1999, che consentiva alle Camere di commercio di inquadrare i propri dipendenti nella qualifica dirigenziale senza concorso pubblico. La norma violava l’art. 97 della Costituzione sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive) permetteva alle Camere di commercio di procedere all’inquadramento nella qualifica dirigenziale di alcuni dipendenti senza seguire le ordinarie procedure concorsuali. Due dipendenti della Camera di commercio di Siena avevano chiesto di essere inquadrati come dirigenti in base a questa norma. Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), nella parte in cui consentirebbe un inquadramento indiscriminato nella qualifica dirigenziale senza alcuna verifica selettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La disposizione, così come interpretata, avrebbe consentito un «indiscriminato passaggio alla qualifica dirigenziale, senza selezione alcuna», in deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 29/1993, senza prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore. La norma viola l’art. 97 della Costituzione, che richiede l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.

    Il principio

    I principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) richiedono che la progressione nella carriera avvenga all’esito di procedure selettive o di verifiche attitudinali. Una norma che consenta l’inquadramento in qualifiche superiori senza alcuna selezione è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Le Camere di commercio sono soggette alla regola del pubblico concorso?

    Sì. Le Camere di commercio sono enti pubblici e, come tali, devono rispettare il principio costituzionale che richiede l’accesso alle qualifiche superiori attraverso procedure selettive, in conformità all’art. 97 della Costituzione e alla normativa sul pubblico impiego.

    Cosa prevede l’art. 97 della Costituzione sull’accesso agli impieghi pubblici?

    L’art. 97, comma 3 (ora comma 4 dopo la riforma), della Costituzione dispone che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Questo principio vale anche per la progressione interna alle qualifiche superiori.

    L’art. 12 della legge n. 140/1999 è stato completamente annullato?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 1, della legge n. 140/1999. Le censure ulteriori sono rimaste assorbite dalla dichiarazione di incostituzionalità già pronunciata.

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  • Corte cost. n. 188/2002 – Trattenimento stranieri CPT durata e motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 14, commi 4 e 5, del Testo unico sull’immigrazione in merito alla durata automatica del trattenimento nei centri di permanenza temporanea (venti giorni dalla convalida), e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato due distinte questioni sulle norme che disciplinano il trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT): la prima riguardava la previsione secondo cui la convalida del trattenimento da parte del giudice comportava automaticamente la permanenza per venti giorni senza che il giudice potesse modulare la durata; la seconda riguardava la norma che consentiva al questore di disporre il trattenimento stesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, sosteneva che la convalida del trattenimento per venti giorni fissi, senza possibilità per il giudice di indicare la durata, configurasse una misura restrittiva della libertà personale priva di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, come invece richiede l’art. 13 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato: 1) manifestamente infondata la questione sull’art. 14, commi 4 e 5 – poiché la convalida giudiziaria del trattenimento costituisce essa stessa il “provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria” richiesto dall’art. 13 Cost., e la fissazione di un limite massimo di durata (venti giorni) non è incostituzionale; 2) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, per carenze motivazionali sulla rilevanza.

    Il principio

    La convalida giudiziaria del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea soddisfa il requisito del provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria richiesto dall’art. 13, terzo comma, della Costituzione. La previsione di un limite massimo di durata del trattenimento, anziché rimettere al giudice la fissazione caso per caso, non contrasta con la riserva di giurisdizione costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la convalida del trattenimento nei CPT?

    Quando il questore dispone il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea, deve trasmettere il provvedimento al giudice di pace entro quarantotto ore, il quale, sentito l’interessato, decide se convalidarlo. La convalida autorizza la permanenza nel centro per un periodo determinato dalla legge, con possibilità di proroga entro i limiti di legge.

    Perché il giudice non poteva fissare autonomamente la durata del trattenimento?

    La disciplina impugnata prevedeva che la convalida comportasse automaticamente la permanenza per venti giorni. Il remittente riteneva che il giudice dovesse poter indicare autonomamente per quanto tempo lo straniero dovesse essere trattenuto, in base alle circostanze del caso concreto. La Corte ha ritenuto che la fissazione legale della durata massima non violasse l’art. 13 Cost.

    Quanti giorni può durare il trattenimento nei CPT?

    La disciplina del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR, già denominati CPT) è stata più volte modificata nel corso degli anni. Al momento dell’ordinanza (2001-2002), il limite era di venti giorni prorogabili. La normativa successiva ha progressivamente aumentato i limiti massimi di trattenimento.

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  • Corte cost. n. 187/2002 – Accompagnamento alla frontiera e convalida giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sulle norme del Testo unico sull’immigrazione che disciplinano l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica senza prevedere la comunicazione e la convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. La Corte ha rilevato che un intervento normativo nel frattempo adottato aveva già modificato il quadro di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, con otto ordinanze di analogo contenuto, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) che regolavano l’accompagnamento alla frontiera degli stranieri destinatari di decreto di espulsione. Secondo il giudice remittente, le norme non prevedevano che il provvedimento di accompagnamento fosse comunicato all’autorità giudiziaria e da questa convalidato entro quarantotto ore, come invece richiesto dall’art. 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano la comunicazione e la convalida giudiziaria entro quarantotto ore del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate. Le modifiche legislative nel frattempo intervenute avevano mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una rivalutazione da parte del giudice rimettente della rilevanza delle questioni nel mutato contesto normativo.

    Il principio

    La sopravvenienza di modifiche legislative significative al quadro normativo oggetto della questione di legittimità costituzionale può rendere necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente ovvero la dichiarazione di inammissibilità, qualora la rivalutazione della rilevanza avrebbe dovuto essere già svolta dal remittente prima della rimessione.

    Domande e risposte

    Perché la mancata convalida giudiziaria dell’accompagnamento alla frontiera poneva un problema costituzionale?

    L’art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale imponendo che ogni atto che la restringa sia adottato dall’autorità giudiziaria o, nei casi di urgenza, dall’autorità di pubblica sicurezza con convalida giudiziaria entro quarantotto ore. L’accompagnamento coattivo alla frontiera incide sulla libertà personale dello straniero, sicché il giudice rimettente sosteneva che richiedesse le medesime garanzie.

    Cosa prevedeva la normativa sull’immigrazione dopo le modifiche?

    Le norme sull’immigrazione relative all’espulsione e all’accompagnamento alla frontiera sono state più volte modificate nel corso degli anni 2000. La questione del controllo giurisdizionale sui provvedimenti espulsivi è stata oggetto di successive pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Quali sono i diritti dello straniero espulso?

    Anche lo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale ha diritto alle garanzie costituzionali fondamentali, tra cui la libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. L’espulsione con accompagnamento coattivo è una misura che restringe la libertà e deve essere eseguita nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dai trattati internazionali sui diritti umani.

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  • Corte cost. n. 217/2002 – Riscossione ruolo imposta di registro ipoteche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79 del DPR n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito mediante ruolo, in relazione all’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (imposta di registro). Il giudice rimettente lamentava una disparità di trattamento nella disciplina delle ipoteche esattoriali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 79 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal d.lgs. n. 46/1999 sul riordino della riscossione mediante ruolo, disciplina le ipoteche che il concessionario della riscossione può iscrivere sui beni del debitore fiscale. Il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, aveva dubitato che tale disciplina creasse una disparità di trattamento rispetto alla diversa regola prevista dall’art. 52, comma 4, del testo unico dell’imposta di registro per le ipoteche in quella materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in relazione all’art. 52, comma 4, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che le questioni analoghe a quella in esame, riferite alla previgente disciplina di non difforme contenuto precettivo, erano state già dichiarate infondate con le sentenze n. 66 del 1986 e n. 83 del 1966. Le ragioni che avevano condotto a quelle pronunce conservano validità anche rispetto alla disciplina vigente.

    Il principio

    La disciplina delle ipoteche esattoriali nella riscossione mediante ruolo (art. 79 DPR 602/1973) non viola il principio di uguaglianza: la differente regolamentazione rispetto alle ipoteche in materia di imposta di registro si giustifica per la diversità delle situazioni comparate, come già affermato in precedenti pronunce della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ipoteca esattoriale?

    L’ipoteca esattoriale è una garanzia reale che il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) può iscrivere sui beni immobili del debitore fiscale per assicurare il recupero dei crediti tributari iscritti a ruolo, prima ancora di procedere al pignoramento.

    Cosa prevede l’art. 52, comma 4, del DPR sull’imposta di registro?

    L’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) prevede una disciplina specifica per le ipoteche iscritte ai fini di quella imposta, che il giudice rimettente riteneva più favorevole rispetto alla regola generale della riscossione mediante ruolo.

    Il principio di uguaglianza impone che tutte le ipoteche fiscali siano disciplinate allo stesso modo?

    No. Il principio di uguaglianza non vieta differenziazioni normative, ma richiede che le situazioni differenti siano trattate in modo diverso solo se la diversità di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni. Nel caso delle ipoteche esattoriali e di quelle dell’imposta di registro, le situazioni sono sufficientemente diverse da giustificare un regime differenziato.

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  • Corte cost. n. 216/2002 – Rapporti SSN università riforma legislativa

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio. Gli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 517/1999 sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, oggetto della questione, erano stati interessati da modifiche legislative che rendevano necessario rivalutare la rilevanza delle questioni sollevate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 517/1999 disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università per lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici universitari. Il TAR del Lazio, sezione III, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune disposizioni di tale decreto. Nelle more del giudizio costituzionale, sono intervenute modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università), nell’ambito di diversi procedimenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio, sezione III. Le argomentazioni svolte in una precedente ordinanza della stessa Corte conservavano validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio. Alla luce delle modificazioni normative intervenute, i giudici rimettenti devono procedere ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

    Il principio

    In presenza di modificazioni legislative sopravvenute che incidono sulle norme censurate, la Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino la perdurante rilevanza delle questioni, prima che la Corte stessa possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il d.lgs. n. 517/1999 sui rapporti SSN-università?

    Il decreto regola il raccordo tra le funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale e quelle didattiche e di ricerca delle università, definendo lo status giuridico ed economico dei medici universitari che svolgono anche attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie.

    Perché le modifiche legislative determinano la restituzione degli atti?

    Perché se le norme impugnate cambiano nel corso del giudizio costituzionale, il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora applicabile al caso concreto che sta decidendo. Potrebbe darsi che la nuova disciplina risolva il problema o che la questione abbia perso rilevanza.

    Il TAR può sollevare nuovamente la questione?

    Sì. Se dopo il riesame il TAR ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo quadro normativo, può sollevarla di nuovo con una nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 186/2002 – Gratuito patrocinio e compenso del difensore civile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino sugli artt. 1 e 12 della legge n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui non prevedevano il compenso per il difensore nominato dalla commissione nel procedimento civile di separazione personale tra coniugi. La questione era inammissibile perché una riforma legislativa già approvata rendeva superfluo l’intervento della Corte.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio per assistere una parte in un giudizio di separazione tra coniugi aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso ai sensi della legge n. 217/1990. Il Tribunale di Torino, riscontrando che la legge non prevedeva tale liquidazione quando non vi era stata condanna alle spese della controparte, aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendevano al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile di separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta in assenza di condanna alle spese della parte avversa.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio costituzionale era stata approvata la legge 29 marzo 2001, n. 134, che riformava organicamente il patrocinio a spese dello Stato, estendendo la liquidazione del compenso al difensore anche in assenza di condanna alle spese della controparte. La riforma, applicabile dal 1º luglio 2002, rendeva il ricorso alla Corte superfluo, spettando al legislatore, e non alla Corte, la scelta dei modi e dei tempi dell’intervento riformatore.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione, il legislatore ha già provveduto a riformare la disciplina impugnata, risolvendo il problema che aveva dato origine alla questione, la Corte dichiara l’inammissibilità perché una sua pronuncia sarebbe superflua o addirittura in contraddizione con le scelte già operate dal Parlamento.

    Domande e risposte

    Il difensore del non abbiente poteva rimanere senza compenso?

    Secondo il quadro normativo previgente, il difensore nominato nel procedimento civile di separazione tra coniugi aveva diritto alla liquidazione del proprio compenso solo se la parte avversa veniva condannata alle spese. In assenza di condanna, l’avvocato rischiava di non percepire alcun compenso per l’attività svolta, situazione che il Tribunale di Torino riteneva incostituzionale per contrasto con l’art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata al lavoro svolto.

    Cosa ha previsto la riforma del 2001 (legge n. 134)?

    La legge n. 134/2001 ha riformato organicamente il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, estendendo la liquidazione del compenso al difensore a carico dello Stato anche per i procedimenti civili e amministrativi, indipendentemente dall’esito del giudizio sulle spese. La riforma ha così eliminato il vulnus segnalato dal giudice rimettente.

    L’inammissibilità in questo caso ha una causa diversa rispetto alle ordinanze precedenti?

    Sì. Nelle ordinanze nn. 183 e 184 l’inammissibilità derivava da carenze nella motivazione sulla rilevanza; qui invece la questione era in sé rilevante e non manifestamente infondata, ma è divenuta inammissibile perché il legislatore aveva già riformato la disciplina, rendendo superfluo l’intervento della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2002 – Testimonianza imputato connesso riforma processo penale

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore. Gli artt. 64, 503 e 513 c.p.p., oggetto della questione di legittimità, erano stati modificati dalla legge n. 63/2001 di riforma del giusto processo, rendendo necessario verificare se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sollevato dubbi di costituzionalità su alcune norme del codice di procedura penale relative alle dichiarazioni rese da soggetti imputati in procedimenti connessi. Nelle more del giudizio costituzionale, il Parlamento ha approvato la legge n. 63/2001 (attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.), che ha profondamente riformato la disciplina, modificando le norme censurate e l’intera disciplina di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, nell’ambito di un procedimento penale, con ordinanza dell’11 gennaio 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato gli artt. 64, 197, 210, 500, 503, 513 e 526 c.p.p. e ha inserito l’art. 197-bis c.p.p., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso assumono l’ufficio di testimone. Essendo mutate le norme censurate e l’intera disciplina di riferimento, il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante.

    Il principio

    Quando le norme censurate vengono modificate in modo sostanziale nelle more del giudizio costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione conservi rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere all’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è cambiato con la legge n. 63/2001 sul «giusto processo»?

    La legge n. 63/2001 ha attuato i principi del nuovo art. 111 della Costituzione sul giusto processo, riformando profondamente la disciplina delle dichiarazioni degli imputati connessi, introducendo il nuovo art. 197-bis c.p.p. e modificando numerose norme sulla testimonianza e sul contraddittorio nella formazione della prova.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    La restituzione degli atti avviene quando, durante il giudizio costituzionale, intervengono modifiche normative rilevanti sulle disposizioni censurate. In tal caso il giudice rimettente deve verificare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio di sua competenza, dato che potrebbe non avere più ragione di essere.

    Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

    Deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo. Se ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, può sollevarla nuovamente con una nuova ordinanza di rimessione, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute.

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  • Corte cost. n. 185/2002 – Giurisdizione pensionistica pubblici dipendenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova sull’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, che ha devoluto al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici sottraendole al giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che tale devoluzione rientri pienamente nei criteri della delega legislativa e non violi l’art. 77 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La privatizzazione del pubblico impiego aveva comportato, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) delle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, tradizionalmente affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale di Genova, adito da una dipendente del Ministero delle finanze per l’accertamento del diritto alla pensione, dubitava che tale trasferimento di giurisdizione fosse legittimo rispetto alla delega legislativa contenuta nella legge n. 59/1997.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui devolveva al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici. Il remittente sosteneva che la legge delega (art. 11, comma 4, lettera g della l. n. 59/1997) non contemplasse la devoluzione delle controversie pensionistiche al giudice ordinario, limitandosi a prevedere la devoluzione delle “controversie di lavoro”.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti rientrano nel genus delle controversie relative al rapporto di lavoro, sicché la loro devoluzione al giudice ordinario era pienamente coerente con il criterio direttivo della delega legislativa. Non vi era quindi alcun eccesso di delega.

    Il principio

    Le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, in quanto connesse al rapporto di lavoro, rientrano nell’ambito delle controversie di lavoro la cui devoluzione al giudice ordinario era prevista dalla legge delega. La scelta del legislatore delegato di attribuire tali controversie al giudice del lavoro non eccede i limiti della delega né viola l’art. 77 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le controversie pensionistiche erano storicamente affidate al giudice amministrativo?

    Prima della privatizzazione del pubblico impiego, le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale si occupava anche di tutte le questioni pensionistiche connesse al servizio prestato. Con la privatizzazione e la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro, la questione era se le pensioni seguissero la stessa sorte.

    Quale giudice è oggi competente per le controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti?

    A seguito delle riforme del pubblico impiego, la giurisdizione sulle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici è attribuita al giudice ordinario (Tribunale in funzione di giudice del lavoro) per il personale in regime di lavoro privato, mentre per le categorie rimaste in regime pubblicistico (magistrati, militari, personale diplomatico) la competenza è diversamente regolata.

    Cosa vuol dire “manifesta infondatezza”?

    La dichiarazione di manifesta infondatezza (a differenza della manifesta inammissibilità) è un giudizio nel merito: la Corte ha esaminato la questione e l’ha ritenuta priva di fondamento in modo così evidente da non richiedere una trattazione approfondita in camera di consiglio. La questione può essere risollevata solo se basata su nuovi e diversi argomenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2002 – Difensore comune più imputati processo penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che limita la possibilità per più imputati di farsi assistere dallo stesso difensore. Le Corti di assise di Agrigento e Palermo avevano dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. introduce limitazioni alla possibilità di più imputati di avvalersi dello stesso difensore. Questa regola mira a prevenire conflitti di interessi tra coimputati che potrebbero avere strategie difensive contrastanti. Le Corti di assise di Agrigento e Palermo, nell’ambito di diversi procedimenti penali, avevano sollevato dubbi sulla costituzionalità di tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti di assise di Agrigento (ord. 24 maggio 2001) e di Palermo (ord. 17 maggio 2001) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, nell’ambito di diversi procedimenti penali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Ha ritenuto che la norma censurata non vulneri il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, essendo volta proprio a garantire l’effettività della difesa di ciascun imputato attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi tra coimputati.

    Il principio

    La limitazione alla difesa comune di più imputati prevista dall’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione: la norma persegue la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa di ciascun imputato, prevenendo situazioni di conflitto di interessi che potrebbero pregiudicare tale diritto.

    Domande e risposte

    Possono più imputati farsi difendere dallo stesso avvocato?

    In linea di principio sì, ma l’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. vieta la difesa comune quando tra le posizioni dei coimputati vi sono conflitti di interessi. In tal caso, il giudice può vietare al difensore di rappresentare più imputati contemporaneamente.

    Perché il divieto di difensore comune è costituzionalmente giustificato?

    Perché serve a proteggere il diritto di difesa di ciascun imputato: se il difensore deve tutelare interessi contrastanti, la difesa di almeno uno degli assistiti risulterebbe compromessa. La limitazione è quindi funzionale alla garanzia costituzionale del diritto di difesa.

    Come si procede se il difensore comune viene rimosso?

    Se viene dichiarato il conflitto di interessi e il difensore comune non può più assistere tutti gli imputati, questi devono nominare un nuovo difensore. In caso di inerzia, il giudice provvede alla nomina di un difensore d’ufficio.

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  • Corte cost. n. 184/2002 – Decadenza controversie lavoro pubblico ante 1998

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che disciplinava il termine decadenziale per le controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. La questione era inammissibile per carenze nella motivazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente di un’Azienda ospedaliera aveva proposto davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia un ricorso volto a ottenere la restitutio in integrum del rapporto di lavoro cessato nel 1997, con il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti. Il tribunale amministrativo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine di decadenza del 15 settembre 2000 previsto per le controversie sul rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rilevando che il ricorso, depositato il 10 ottobre 1998, risultava tardivo secondo la norma censurata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente sosteneva che la norma, imponendo un termine di decadenza, eccedesse dalla delega legislativa e comprimesse irragionevolmente il diritto di azione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando carenze nella motivazione del giudice rimettente in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo. In particolare, la Corte ha riscontrato che il remittente non aveva adeguatamente chiarito in che misura la normativa impugnata incidesse concretamente sulla decisione del caso.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza è requisito essenziale dell’ordinanza di rimessione. Il giudice a quo deve spiegare con argomentazioni non apodittiche perché l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata si ripercuoterebbe sull’esito del giudizio principale, indicando con sufficiente precisione quale sarebbe la decisione in caso di accoglimento e quale in caso di rigetto della questione.

    Domande e risposte

    Qual era la situazione della dipendente nel giudizio principale?

    La dipendente di un’Azienda ospedaliera aveva proposto ricorso per ottenere la ricostruzione di un rapporto di lavoro cessato nel 1997, chiedendo il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti o, in subordine, il risarcimento del danno. Il ricorso era stato notificato il 13 settembre 1998 ma depositato solo il 10 ottobre successivo; nel processo amministrativo il perfezionamento avviene con il deposito, non con la notifica, sicché il termine del 15 settembre 2000 non era qui in discussione come limite per proporre il ricorso.

    Qual è la differenza rispetto all’ordinanza n. 183/2002?

    Entrambe le ordinanze riguardano la stessa norma (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998) ma con esiti diversi: nel caso n. 183 la Corte ha restituito gli atti per rivalutare la rilevanza alla luce di sopravvenienze normative; nel caso n. 184 ha dichiarato la manifesta inammissibilità per carenze nella motivazione della rilevanza nell’ordinanza di rimessione.

    Le questioni su questa norma sono state poi risolte?

    Il regime transitorio della giurisdizione sul pubblico impiego è stato progressivamente definito anche attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato, che hanno chiarito i criteri per individuare il giudice competente in relazione alla data di riferimento del rapporto controverso.

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  • Corte cost. n. 213/2002 – Vilipendio cose religiose parità confessioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 404 del codice penale (vilipendio di cose oggetto di culto). Il giudice rimettente riteneva che la norma tutelasse solo la religione cattolica, ma la Corte ha chiarito che già con sentenza n. 329/1997 era stata eliminata la disparità di trattamento tra confessioni religiose.

    Di cosa si tratta

    L’art. 404 del codice penale punisce le offese alla religione attraverso il vilipendio di cose oggetto di culto. Il GUP del Tribunale di Alba, nel corso di un procedimento penale per reati contro il sentimento religioso, aveva dubitato che la norma tutelasse in modo privilegiato la sola religione cattolica rispetto alle altre confessioni, violando i principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la tutela accordata solo alle offese alla religione cattolica, con asserita violazione del principio di uguaglianza e della parità delle confessioni religiose.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il presupposto del rimettente era erroneo: la sentenza n. 329 del 1997 della Corte costituzionale aveva già dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 404 c.p. e ricondotto ad uguaglianza la sanzione penale rispetto all’art. 406 c.p. (che punisce gli stessi fatti ai danni di altre confessioni), eliminando la preesistente discriminazione tra le diverse confessioni religiose quanto alla pena.

    Il principio

    Dopo la sentenza n. 329/1997, la tutela penale per il vilipendio di cose oggetto di culto è applicabile in modo paritario a tutte le confessioni religiose: la discriminazione originaria è stata già rimossa dall’ordinamento, rendendo manifestamente infondata ogni questione basata su quel presupposto ormai superato.

    Domande e risposte

    L’art. 404 c.p. protegge solo la religione cattolica?

    No, non più. Dopo la sentenza costituzionale n. 329/1997 e la corrispondente applicazione paritaria della pena anche tramite l’art. 406 c.p. (offese a confessioni diverse dalla cattolica), la tutela penale è estesa a tutte le confessioni religiose in modo uniforme.

    Cos’è il «principio supremo di laicità dello Stato»?

    La Corte costituzionale ha più volte affermato che la laicità dello Stato è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, che implica equidistanza e imparzialità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose, senza discriminazioni né in senso favorevole né in senso sfavorevole verso alcuna.

    Cosa succede se una questione di legittimità si fonda su un presupposto interpretativo erroneo?

    La questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. La Corte non può pronunciarsi nel merito quando la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente è contraddetta dalla normativa vigente o da precedenti pronunce della Corte stessa.

    Norme collegate

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