Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 79/2009 – Tributo rifiuti regione Veneto

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    Con ordinanza n. 79 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 39 della legge regionale n. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 39 della legge regionale n. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 39 della legge regionale n. Il giudice rimettente è il giudice a.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    39, «comma 6, lettera b)» [recte: comma 6], della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 39 della legge regionale n.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il giudice rimettente ha invocato parametri costituzionali relativi ai diritti fondamentali e al principio di ragionevolezza.

  • Corte cost. n. 78/2009 – Accesso alla professione di avvocato

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    Con ordinanza n. 78 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di regio decreto-legge 27 novembre 1933. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di regio decreto-legge 27 novembre 1933. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda regio decreto-legge 27 novembre 1933. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Il principio

    il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia – dubita, con riferimento agli art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato regio decreto-legge 27 novembre 1933.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il giudice rimettente ha invocato parametri costituzionali relativi ai diritti fondamentali e al principio di ragionevolezza.

  • Corte cost. n. 77/2009 – Riscossione imposte e pignoramento immobiliare

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    Con ordinanza n. 77 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 42 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 42 Cost.. Il giudice rimettente è il Giudice dell.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, dubita – in riferimento agli artt.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 42 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2009 – Legge finanziaria 2008 e potestà regionale

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    Con sentenza n. 76 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di legge 24 dicembre 2007. Il parametro costituzionale invocato: art. 117 Cost., art. 118 Cost., art. 120 Cost.. La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1. – Con ricorso ritualmente notificato il 26 febbraio 2008, la Regione Veneto ha proposto questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2, commi 194 e 195, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008). In particolare, il comma 194 prevede che «Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale, mediante la promozione di economie di scala e il c.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda legge 24 dicembre 2007. Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 Cost., art. 118 Cost., art. 120 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sostenendo che essi violano gli artt.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato legge 24 dicembre 2007.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 117 Cost., art. 118 Cost., art. 120 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2009 – Legge regionale centri telefonia e illegittimità sopravvenuta

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 sui centri di telefonia in sede fissa. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte ha già dichiarato (con sentenza n. 350 del 2008) l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale, rendendo le questioni prive di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto nel 2006 una legge per disciplinare l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa (phone center), introducendo un sistema autorizzatorio, nuovi requisiti igienico-sanitari e un regime transitorio rigoroso che aveva imposto la chiusura di numerosi centri già attivi. Il TAR Lombardia, in tre distinti giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni di questa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, 9 e 12 della legge regionale Lombardia n. 6 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato (tutela della concorrenza, comunicazioni elettroniche) e violazione della libertà di comunicazione e di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: con la sentenza n. 350 del 2008, pronunciata successivamente alle tre ordinanze di rimessione ma prima della decisione del presente caso, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 6 del 2006. Le disposizioni censurate non esistono più nell’ordinamento e le questioni sono prive di oggetto. L’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità esclude anche la restituzione degli atti.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, le questioni pendenti su quelle stesse norme diventano prive di oggetto e devono essere dichiarate inammissibili. L’efficacia ex tunc della pronuncia preclude la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale sui centri di telefonia era stata dichiarata incostituzionale?

    Con la sentenza n. 350 del 2008, la Corte aveva ritenuto che la legge lombarda, introducendo un autonomo procedimento autorizzatorio regionale per i phone center, confliggesse con le scelte del legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica (d.lgs. n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche).

    Cosa sono i «centri di telefonia in sede fissa»?

    Sono esercizi commerciali (comunemente noti come «phone center») in cui i clienti possono effettuare telefonate nazionali e internazionali a prezzi competitivi, utilizzando postazioni fisse. Diffusi soprattutto nelle grandi città, sono frequentati prevalentemente da cittadini stranieri per contattare i Paesi d’origine.

    Cosa succede ai giudizi amministrativi sui phone center lombardi?

    Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’intera legge regionale, i provvedimenti amministrativi di chiusura dei centri fondati su quella legge perdono la loro base giuridica e sono annullabili dai giudici amministrativi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2009 – Conflitto Regione Toscana-Stato su demanio portuale

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione a una nota del Ministero dei trasporti sulle aree demaniali marittime portuali. La Regione ha rinunciato al ricorso dopo che il Ministero aveva chiarito in via amministrativa che la nota impugnata riguardava esclusivamente i porti e le aree di interesse militare e di sicurezza dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero dei trasporti aveva emanato nel 2008 una nota che richiamava l’applicazione del d.P.C.m. del 1995 sulle aree demaniali marittime di preminente interesse nazionale, riservando allo Stato la competenza su tutti i porti ivi indicati. La Regione Toscana aveva impugnato tale nota in conflitto di attribuzione, ritenendo che la riforma costituzionale del 2001 avesse attribuito alle Regioni la competenza concorrente in materia portuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, contestando la nota ministeriale del 17 aprile 2008 per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, ritenendo che il nuovo riparto di competenze post-riforma del Titolo V impedisse di attribuire attuale valenza al d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative portuali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente (Stato), la rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana — deliberata dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2008 — comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra enti, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito. L’estinzione avviene per legge, non richiedendo accettazione da parte della controparte non costituita.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Toscana ha rinunciato al ricorso?

    Perché il Ministero delle infrastrutture aveva chiarito, con nota del 25 novembre 2008, che la parte contestata della nota impugnata riguardava esclusivamente i porti e le aree con interesse militare e di sicurezza dello Stato. Venuto meno il motivo del conflitto, la Regione ha ritenuto opportuno rinunciare al ricorso.

    Chi ha competenza sui porti in Toscana dopo la riforma costituzionale del 2001?

    Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 89 del 2006 e n. 344 del 2007), la riforma del Titolo V ha trasferito la competenza sui porti di rilevanza economica regionale e interregionale alle Regioni, mentre i porti sede di autorità portuale (come Livorno, Marina di Carrara, Piombino) restano di competenza statale.

    Cosa è il conflitto di attribuzione tra enti?

    È lo strumento attraverso cui Stato o Regioni possono adire la Corte costituzionale per far valere le proprie attribuzioni costituzionali quando ritengono che un atto dell’altro ente le invada. È diverso dal conflitto tra poteri dello Stato (che riguarda poteri diversi dello stesso Stato).

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  • Corte cost. n. 43/2009 – Patrocinio obbligatorio avvocatura regionale Lombardia

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Lombardia in relazione alla questione di legittimità della legge regionale lombarda n. 30 del 2006, che obbligava gli enti pubblici a fare ricorso all’avvocatura regionale. Nel frattempo, una nuova legge regionale (n. 33 del 2008) ha abrogato tale obbligo, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice a quo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto, con la legge collegato-bilancio del 2006, l’obbligo per una serie di enti pubblici regionali di avvalersi di norma dell’avvocatura della Regione per le controversie connesse ad atti di indirizzo regionali. Avvocati privati lombardi avevano impugnato la delibera attuativa sostenendo che la norma violasse il principio delle professioni forensi e la concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006, in riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di professioni e violazione del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al TAR rimettente. Successivamente alla proposizione della questione, è entrata in vigore la legge regionale n. 33 del 2008 (collegato-bilancio 2009) il cui art. 10 ha abrogato esplicitamente l’obbligo censurato, sostituendolo con un mero onere di comunicazione. Spetta al giudice a quo valutare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica normativa che abroga o modifica sostanzialmente la disposizione censurata, la Corte costituzionale può restituire gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente se la questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere alla decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    La legge regionale lombarda del 2006 imponeva agli enti pubblici individuati dalla Giunta regionale di avvalersi di norma del patrocinio dell’avvocatura della Regione Lombardia per le controversie connesse ad atti di indirizzo e programmazione regionale.

    Perché gli avvocati privati si erano opposti?

    Perché la norma, estendendo il patrocinio dell’avvocatura regionale anche a enti pubblici diversi dalla Regione, sottraeva incarichi professionali agli avvocati del libero foro. Inoltre, secondo i ricorrenti, la materia dell’ordinamento professionale forense è riservata alla legislazione statale.

    Cosa è successo alla fine?

    La Regione stessa ha rimosso l’obbligo con la legge collegato-bilancio 2009, prima che la Corte si pronunciasse nel merito. La questione è tornata al TAR per valutare se avesse ancora senso proseguire il giudizio.

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  • Corte cost. n. 42/2009 – Inappellabilità sentenze proscioglimento giudice di pace

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dalla legge n. 46 del 2006, che ha soppresso la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. I rimettenti richiamano la sentenza n. 26 del 2007, ma la Corte ritiene le fattispecie non sovrapponibili.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 (cosiddetta legge Pecorella) ha eliminato l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, sia per il rito ordinario che per i reati di competenza del giudice di pace. La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, aveva dichiarato incostituzionale l’eliminazione dell’appello del PM nel rito ordinario. Rimaneva la questione se la stessa conclusione valesse per i proscioglimenti del giudice di pace.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e il Tribunale di Sondrio hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Contrariamente a quanto avviene per il rito ordinario, la disciplina del processo davanti al giudice di pace prevede già una notevole asimmetria nei poteri di appello: l’imputato può appellare solo le condanne a pene diverse da quella pecuniaria o con condanna al risarcimento del danno. Il PM, pur non potendo appellare i proscioglimenti, conserva il ricorso per cassazione. Il sistema non presenta la «dissimetria radicale» rilevata nel rito ordinario.

    Il principio

    L’eliminazione dell’appello del PM contro i proscioglimenti del giudice di pace non crea la stessa disparità radicale e unilaterale censurat dalla Corte nel rito ordinario, in quanto i poteri di appello dell’imputato nel processo davanti al giudice di pace sono già fortemente limitati. Il sistema è pertanto manifestamente infondato.

    Domande e risposte

    Cosa aveva deciso la Corte con la sentenza n. 26 del 2007?

    Aveva dichiarato incostituzionale la norma che impediva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento nel rito ordinario, ritenendo che la totale eliminazione dell’appello del PM, senza un’adeguata contropartita, creasse una dissimetria radicale con i poteri dell’imputato, in violazione del principio della parità delle parti nel processo penale (art. 111 Cost.).

    Perché la stessa conclusione non vale per il giudice di pace?

    Perché nel rito davanti al giudice di pace anche i poteri di appello dell’imputato sono già limitati: l’imputato può appellare solo le condanne a pene detentive (non pecuniarie) o con condanna al risarcimento del danno. Il confronto tra le posizioni delle due parti è perciò diverso rispetto al rito ordinario.

    Il PM può comunque impugnare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace?

    Sì, tramite ricorso per cassazione. Il ricorso in cassazione del PM è rimasto intatto anche dopo la legge n. 46 del 2006.

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  • Corte cost. n. 41/2009 – Reingresso dello straniero espulso e giustificato motivo

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), che incrimina lo straniero già espulso trovato nuovamente nel territorio dello Stato, nella parte in cui non contiene la clausola «senza giustificato motivo». L’eterogeneity delle due fattispecie (reingresso e inottemperanza all’ordine del questore) giustifica la differenza di disciplina.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino romeno era stato espulso dall’Italia nel 2005. Nel 2006 era rientrato nel territorio nazionale, essendo nel frattempo sua madre rimasta coinvolta in un incidente stradale e lui stesso avendo tentato il suicidio in Romania. Era stato tratto in arresto per il reato di reingresso abusivo. Il Tribunale di Ivrea riteneva ingiusto che, a differenza del reato di inottemperanza all’ordine del questore (art. 14 comma 5-ter), il reato di reingresso non prevedesse la clausola del «giustificato motivo».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ivrea ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non contiene la clausola «senza giustificato motivo», in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Le due fattispecie comparate (inottemperanza all’ordine del questore ex comma 5-ter e reingresso abusivo ex comma 5-quater) sono eterogenee: la prima è un comportamento omissivo dell’espulso che non parte; la seconda è un comportamento commissivo (rientrare dopo essere stato coattivamente allontanato). La scelta del legislatore di riconoscere la clausola del giustificato motivo solo per la prima è razionale e non manifestamente irragionevole.

    Il principio

    Il raffronto tra fattispecie normative ai fini del giudizio di ragionevolezza deve riguardare fattispecie omogenee. Se le fattispecie sono strutturalmente diverse, la diversità di disciplina è di per sé giustificata. Lo straniero già espulso con accompagnamento coattivo che voglia rientrare può ottenere l’autorizzazione, e in caso di urgenza le cause di giustificazione generali del codice penale possono già offrire tutela.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quater, del Testo unico immigrazione?

    Prevede che lo straniero già espulso mediante accompagnamento alla frontiera (ai sensi del comma 5-ter) che venga trovato nel territorio dello Stato commetta un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Perché l’altro reato (comma 5-ter) prevede il «giustificato motivo» e questo no?

    Perché l’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio è prevista solo quando non è possibile l’espulsione coattiva: è un reato omissivo in cui l’interessato è ancora in Italia. Il giustificato motivo serve come valvola di sicurezza per situazioni in cui partire sia obiettivamente impossibile. Nel reingresso abusivo, lo straniero è già stato portato via dalla forza pubblica e sceglie attivamente di tornare.

    Come può difendersi uno straniero espulso che voglia rientrare per motivi urgenti?

    Può richiedere autorizzazione al rientro. In caso di urgenza estrema, le ordinarie cause di giustificazione del codice penale (stato di necessità, forza maggiore) possono già coprire le situazioni più gravi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2009 – Disciplina transitoria concorso notarile e prova preselettiva

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 166 del 2006 in materia di concorso notarile. La disposizione transitoria, che riconosce il diritto all’ammissione senza preselezione solo a chi ha superato l’ultima (e non anche la penultima) prova di preselezione informatica prima del decreto, non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 166 del 2006 ha riformato il concorso notarile, prevedendo che il superamento della prova di preselezione informatica consenta l’ammissione diretta alle prove scritte non solo del concorso corrente ma anche dei due successivi. La norma transitoria ha attribuito questo beneficio solo a chi aveva superato l’ultima preselezione prima del decreto, escludendo chi aveva superato la penultima (risalente al 2002).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 166 del 2006, nella parte in cui riconosce il beneficio dell’esonero dalla preselezione solo a chi ha superato l’ultima e non anche chi ha superato la penultima prova preselettiva prima dell’entrata in vigore del decreto, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il legislatore ha ampia discrezionalità nel dettare la disciplina transitoria nel passaggio da un regime all’altro. La scelta di limitare il beneficio a chi ha superato l’ultima preselezione (e non la penultima, risalente a quattro anni prima) non è irragionevole: il lungo lasso di tempo intercorso può ragionevolmente far presumere che la preparazione del candidato sia nel frattempo diminuita o sia mutato il contesto ordinamentale.

    Il principio

    Nel dettare la disciplina transitoria in occasione di riforme normative, il legislatore ha discrezionalità ampia nei limiti della ragionevolezza e del rispetto di posizioni soggettive già maturate. La collocazione nel tempo degli atti o fatti può giustificare un trattamento differenziato, senza che ciò integri una violazione dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Come funziona la prova di preselezione informatica nel concorso notarile?

    La preselezione informatica è una prova su computer che precede le prove scritte del concorso. Superarla dà diritto all’ammissione alle prove scritte del concorso corrente e, nella disciplina a regime introdotta dal d.lgs. n. 166 del 2006, anche dei due concorsi successivi.

    Perché il candidato era stato escluso dal concorso del 2006?

    Aveva commesso un errore nella prova di preselezione del 2006, ma aveva superato la preselezione nel penultimo concorso del 2002. La norma transitoria riconosceva il beneficio solo a chi aveva superato l’ultima preselezione (non quella del 2002), così escludendolo.

    Il Tribunale aveva ammesso con riserva il candidato?

    Sì: in via cautelare, il TAR aveva ammesso con riserva il ricorrente alle prove scritte del concorso, e il Consiglio di Stato aveva confermato tale misura. La definizione del merito dipendeva dall’esito della questione di costituzionalità, dichiarata infondata dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2009 – Sanzioni codice della strada e zone a traffico limitato

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del Codice della strada e dell’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sollevata dal Giudice di pace di Genova. La questione è inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e perché ipotetica: non si conosce il numero esatto delle violazioni contestate e se sia realmente configurabile una serie di violazioni autonome o un’unica violazione accertata più volte.

    Di cosa si tratta

    Una società era stata sanzionata più volte per aver transitato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. Aveva ricevuto le notifiche delle multe solo successivamente, senza sapere di aver accumulato più violazioni. Il sistema sanzionatorio del Codice della strada prevede che per ogni singola violazione del divieto di accesso alle ZTL corrisponda una sanzione autonoma, senza possibilità di cumulo o continuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del Codice della strada, nella parte in cui prevede una sanzione per ogni singola violazione nelle zone a traffico limitato, e dell’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non applica il meccanismo della continuazione alle violazioni del Codice della strada, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile sotto due profili: primo, l’ordinanza di rimessione non descrive con esattezza il numero e i tempi delle violazioni contestate, elemento essenziale per valutare se si tratti davvero di più violazioni o di un’unica violazione accertata più volte; secondo, la questione è prematura e astratta perché al momento della rimessione il soggetto aveva ricevuto la notifica di un solo verbale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere concreta e non ipotetica: non basta prospettare che in futuro potrebbero verificarsi ulteriori violazioni. Il giudice rimettente deve descrivere con precisione la fattispecie concreta posta alla sua attenzione, compreso il numero e i tempi degli illeciti contestati.

    Domande e risposte

    Il cumulo di sanzioni per più accessi in ZTL è legittimo?

    Sì, secondo il sistema vigente ogni accesso non autorizzato in una zona a traffico limitato costituisce una violazione autonoma, sanzionata separatamente. Non si applica il meccanismo della continuazione proprio del diritto penale.

    Cosa sarebbe il «concorso materiale» e la «continuazione» nelle violazioni amministrative?

    Nel diritto penale, se più reati sono commessi con un unico disegno criminoso, si applica la pena più grave aumentata (art. 81 c.p.). Questa logica mitiga il cumulo delle sanzioni. Il giudice rimettente chiedeva di applicare un meccanismo analogo alle violazioni del Codice della strada.

    La questione sollevata era fondata nel merito?

    La Corte non si è pronunciata sul merito per ragioni processuali. La questione della sproporzione tra il cumulo delle sanzioni e la situazione del trasgressore che non è a conoscenza delle violazioni è tuttavia una problematica reale, più volte dibattuta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2009 – Contributi regionali alle scuole materne private

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 1995, che prevede contributi ai Comuni per le convenzioni con le scuole dell’infanzia private, in riferimento all’art. 33 e all’art. 117, primo comma, della Costituzione nel testo previgente. La questione era già stata dichiarata inammissibile due volte in precedenza dallo stesso TAR e per le stesse norme.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna del 1995 prevedeva finanziamenti pubblici ai Comuni per attivare convenzioni con scuole dell’infanzia private senza fini di lucro. Un comitato bolognese e alcune comunità religiose avevano impugnato la delibera di attuazione, sostenendo che il sostegno economico diretto alle scuole private violasse il divieto costituzionale di oneri per lo Stato per la libertà di istruzione privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato per la terza volta questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995 per violazione dell’art. 33, primo, secondo e terzo comma, e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione nel testo anteriore alla riforma costituzionale del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Il TAR aveva già sollevato la stessa questione nel medesimo giudizio e la Corte l’aveva già dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 67 del 1998 e n. 346 del 2001. Il fatto che il Consiglio di Stato avesse successivamente dichiarato inammissibile il ricorso in punto di legittimazione non crea presupposti nuovi tali da consentire una terza rimessione della stessa questione nel medesimo giudizio.

    Il principio

    Il giudice a quo non può riproporre indefinitamente la stessa questione di legittimità costituzionale nel medesimo giudizio già dichiarata inammissibile dalla Corte, in assenza di elementi sostanzialmente nuovi che ne modifichino i presupposti. Il principio della ragionevole durata del processo e della certezza giuridica osta a questa prassi.

    Domande e risposte

    Il finanziamento pubblico alle scuole private è costituzionalmente ammesso?

    La questione è dibattuta. L’art. 33, terzo comma, Cost. prevede che i privati hanno diritto di istituire scuole «senza oneri per lo Stato». La giurisprudenza ha tuttavia ammesso che il finanziamento pubblico sia legittimo quando ha come destinatari diretti gli alunni (borse di studio, buoni scuola) e non le scuole come istituzione.

    Perché il TAR aveva sollevato la questione tre volte?

    Il giudizio a quo aveva avuto un iter processuale complesso: condanna in primo grado poi riformata dal Consiglio di Stato, che aveva però mantenuto sub iudice alcuni motivi. Il TAR riteneva di poter sollevare nuovamente la questione di costituzionalità su quei motivi rimasti aperti.

    La norma regionale era comunque applicabile?

    La questione è rimasta senza risposta nel merito. La Corte si è limitata a dichiarare l’inammissibilità processuale della rimessione, senza pronunciarsi sulla conformità costituzionale della legge regionale.

    Norme collegate