Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 55/2009 – Sostituzione automatica commissari consorzi agrari

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che disponeva la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici dei consorzi agrari in liquidazione coatta: la misura si poneva in contraddizione con la sua stessa ratio (accelerazione e riduzione dei costi), potendo produrre l’effetto opposto di rallentamenti e maggiori oneri.

    Di cosa si tratta

    I consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa erano affidati a commissari liquidatori. La legge finanziaria 2007 e un decreto-legge del 2006 hanno disposto la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici in carica, senza valutare lo stato di avanzamento delle singole procedure. Un commissario che stava per concludere la liquidazione ha impugnato il provvedimento che lo sostituiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1076, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e 1, comma 9-bis, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181 (convertito dalla l. n. 233/2006), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Fondata la questione ex art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza: la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici, indipendentemente dallo stato di avanzamento della singola procedura, determina una discontinuità nella gestione che, anzié accelerare le liquidazioni e ridurne i costi, può produrre l’effetto contrario. La norma si pone in contraddizione con la propria ratio.

    Il principio

    Una norma è irragionevole quando si pone in contraddizione con la propria ratio: la sostituzione automatica di commissari liquidatori che stanno svolgendo bene il proprio incarico e sono prossimi alla chiusura della procedura non accelera né risparmia, ma produce effetti opposti a quelli perseguiti.

    Domande e risposte

    Quando è legittima la sostituzione automatica di un incaricato pubblico?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale (es. sent. n. 103/2007 sulle funzioni dirigenziali), le forme di rimozione automatica dalla funzione che escludano il contraddittorio con l’interessato sono generalmente incostituzionali. Occorre una valutazione discrezionale caso per caso.

    Perché la norma era contraddittoria rispetto alla propria finalità?

    La finalità dichiarata era ridurre costi e accelerare le liquidazioni. Ma sostituire un commissario che stava per concludere la procedura significa pagare due commissari (quello uscente e il subentrante), sostenere nuove perizie e consulenze, e perdere il patrimonio informativo già accumulato.

    Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari?

    I consorzi agrari in crisi venivano posti in liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale speciale per enti pubblici ed operatori in settori regolati). Il commissario liquidatore gestisce il patrimonio e chiude la procedura entro un termine di legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2009 – Condono edilizio Basilicata e limiti regionali

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    La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge regionale Basilicata n. 25/2007 sul condono edilizio: la soppressione del requisito dei “muri perimetrali” per le opere ultimate e l’allargamento della sanatoria alle opere in aree con vincoli relativi di inedificabilità. La Regione ha violato l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 oltre il termine perentorio per l’integrazione regionale.

    Di cosa si tratta

    Il condono edilizio nazionale (art. 32, d.l. n. 269/2003) lasciava alle Regioni uno spazio di integrazione, ma entro un termine perentorio scaduto nel 2004. La Regione Basilicata ha poi modificato nel 2007 la propria legge regionale sul condono, eliminando il requisito dei muri perimetrali per le “opere ultimate” e allargando la sanatoria a immobili realizzati in aree con soli vincoli relativi di inedificabilità. Il Governo ha impugnato queste modifiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e certezza del diritto.

    La decisione della Corte

    Incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, lettere a) e c): la lettera a) estende il condono a opere prive di muri perimetrali, ampliando l’area del condono oltre la normativa statale (art. 31, comma 2, l. n. 47/1985 che richiede il completamento del rustico incluse le tamponature); la lettera c) riduce l’effetto impeditivo dei vincoli di inedificabilità relativa, violando l’art. 33 l. n. 47/1985 e il comma 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. Inammissibili le censure sull’intera legge. Non fondata la questione sull’art. 2 (proroga dei termini comunali: riguarda altri condoni, non quello del 2003).

    Il principio

    Le Regioni possono integrare la disciplina statale del condono edilizio solo entro il termine perentorio assegnato dalla legge statale. Modifiche successive che amplino l’area del condono alterano la normativa statale e violano la certezza del diritto, tutelata dalla Corte come valore suscettibile di essere compromesso da ogni condono edilizio.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per “opera ultimata” ai fini del condono edilizio?

    Secondo l’art. 31, comma 2, della l. n. 47/1985 (richiamato dal d.l. n. 269/2003), si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. La costante giurisprudenza include nelle strutture essenziali del rustico anche le tamponature esterne (muri perimetrali).

    Le Regioni possono ampliare il condono edilizio rispetto alla disciplina statale?

    No. La Corte ha chiarito che, una volta scaduto il termine perentorio assegnato alle Regioni per integrare la normativa statale, le eventuali successive modifiche regionali che si discostino dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 sono incostituzionali.

    Un immobile realizzato in area con vincolo relativo di inedificabilità può essere condonato?

    Dipende dal tipo di vincolo. La normativa statale (art. 33 l. n. 47/1985) esclude la sanatoria per vincoli di inedificabilità assoluta; per i vincoli relativi la disciplina è più articolata. La legge regionale basilicata n. 25/2007 è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui rendeva rilevanti solo i vincoli assoluti, escludendo quelli relativi dall’effetto impeditivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2009 – Cessazione materia contendere urbanistica Calabria

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio sul piano urbanistico e la tutela paesaggistica della Regione Calabria (l.r. n. 14/2006): la Regione ha successivamente modificato le norme impugnate con la l.r. n. 29/2007, recependo le censure statali, e il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge urbanistica calabrese che modificavano il piano paesaggistico regionale, sostenendo che invadessero la competenza statale esclusiva in materia di beni culturali e paesaggio. La Regione Calabria aveva poi modificato le norme contestate per allinearle alla disciplina del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    Cessazione della materia del contendere: la l.r. Calabria n. 29/2007 ha modificato in modo satisfattivo le norme impugnate, introducendo il richiamo all’art. 143 del Codice dei beni culturali e le forme di coordinamento con gli organi statali. Il Governo ha rinunciato al ricorso e il difensore regionale ha dichiarato di accettare la rinuncia (pur senza delibera della Giunta, non valida come accettazione formale). L’accettazione informale del difensore, insieme alla modifiche normative satisfattive, fonda la cessazione della materia.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando di per sé l’estinzione del processo, può fondare — insieme ad altri elementi (modifiche normative satisfattive, mancata applicazione delle norme impugnate) — una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “estinzione del processo” e “cessazione della materia del contendere”?

    L’estinzione consegue alla rinuncia al ricorso non opposta dalla controparte o in assenza di costituzione. La cessazione della materia del contendere si dichiara quando la controversia perde oggetto per sopravvenienze normative o fattuali che soddisfano le ragioni del ricorrente, anche se la rinuncia non è formalmente accettata.

    Chi ha il potere di accettare la rinuncia al ricorso in un giudizio costituzionale regionale?

    Secondo l’art. 25 delle norme integrative, l’accettazione deve provenire dalla “parte” (cioè dalla Regione tramite deliberazione della Giunta), non dal difensore. La dichiarazione del solo avvocato difensore non produce l’accettazione formale.

    La pianificazione paesaggistica è di competenza statale o regionale?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva per la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La pianificazione paesaggistica è disciplinata dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) in un sistema di co-pianificazione Stato-Regioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto competenze legislative, in particolare materia esclusiva “tutela beni culturali”
    • Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarietà, parametro evocato per la competenza amministrativa sulla tutela paesaggistica
  • Corte cost. n. 52/2009 – Conflitto attribuzioni Senato insindacabilità Iannuzzi

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica in materia di insindacabilità parlamentare del senatore Iannuzzi: il deposito degli atti è avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi era imputato di diffamazione aggravata per articoli pubblicati su “Il Giornale” e “Panorama” nel 2004, in cui si facevano riferimenti ai collaboratori di giustizia. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., ritenendo che gli articoli fossero connessi all’attività parlamentare. Il GIP aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 15 febbraio 2006, che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Improcedibilità del giudizio: il ricorso era stato notificato al Senato il 17 gennaio 2007, ma il deposito degli atti in Cancelleria è avvenuto solo il 10 ottobre 2008, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Il decorso di un termine perentorio determina l’improcedibilità a prescindere dal merito.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito degli atti nel giudizio per conflitto di attribuzioni, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità alla controparte, è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera di appartenenza delibera se le dichiarazioni oggetto di procedimento penale rientrino nell’esercizio delle funzioni; se il giudice non è d’accordo, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Perché il giudizio è stato dichiarato improcedibile?

    Il GIP ha depositato gli atti in Cancelleria della Corte oltre diciotto mesi dopo la notificazione dell’ordinanza di ammissibilità al Senato, mentre il termine massimo era di venti giorni. Il decorso di un termine perentorio non ammette eccezioni.

    Un articolo giornalistico di un senatore può essere coperto dall’insindacabilità?

    Sì, ma solo se vi è un nesso funzionale con atti parlamentari specifici già compiuti. La mera comunanza tematica con argomenti discussi in Parlamento non è sufficiente, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 51/2009 – Tentativo obbligatorio di conciliazione telecomunicazioni

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le censure sull’obbligo di tentativo di conciliazione preventivo all’AGCom prima di adire il giudice nelle controversie telefoniche (art. 1, comma 11, l. n. 249/1997). L’istituto tutela i consumatori e non comprime irragionevolmente l’accesso alla giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    Prima di ricorrere al giudice per una controversia con un operatore di telecomunicazioni, l’utente era obbligato a esperire un tentativo di conciliazione davanti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), da completarsi entro trenta giorni. Una consumatrice che chiedeva il rimborso di un credito telefonico residuo contestava questa procedura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Alessandria ha impugnato l’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’AGCom), nella parte in cui subordina il ricorso giurisdizionale al previo esperimento del tentativo di conciliazione, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità delle censure ex artt. 24, 25 e 102 Cost. e art. 6 CEDU, formulate in modo apodittico senza spiegare il nesso con la norma censurata. Manifesta infondatezza della censura ex art. 3 Cost.: il tentativo obbligatorio di conciliazione non è un aggravio per l’utente ma uno strumento di tutela più rapida, in linea con la raccomandazione della Commissione CE del 4 aprile 2001.

    Il principio

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di telecomunicazioni è finalizzato ad assicurare un soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali rispetto al processo ordinario, elevando il livello di protezione dei consumatori. Non costituisce un aggravio per l’utente né una limitazione irragionevole del diritto di accesso alla giurisdizione.

    Domande e risposte

    Posso rivolgermi direttamente al giudice per una controversia con il mio operatore telefonico?

    La norma in esame richiedeva il previo tentativo di conciliazione davanti all’AGCom. La Corte ha confermato la legittimità di questa condizione di procedibilità. Oggi la disciplina è stata modificata e semplificata, ma il principio dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) rimane.

    Il rimborso di un credito telefonico residuo può essere richiesto in giudizio?

    Sì, ma all’epoca occorreva prima esperire il tentativo di conciliazione davanti all’AGCom. Solo dopo il suo fallimento o il decorso dei trenta giorni si poteva adire il giudice.

    Perché le censure ex art. 24 Cost. sono state dichiarate inammissibili?

    Il giudice rimettente si è limitato a richiamare il contenuto delle norme parametro senza spiegare per quale ragione la norma censurata le violerebbe: motivazione apodittica, non sufficiente a consentire l’esame nel merito da parte della Corte.

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  • Corte cost. n. 50/2009 – Rifiuto alcol test e inammissibilità del petitum

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile, in sei giudizi riuniti, la questione sull’art. 186, comma 7, cod. strada (rifiuto di sottoporsi all’alcol test): il petitum è oscuro e il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio principale, che riguarda la sospensione della patente prefettizia e non il rifiuto dell’accertamento.

    Di cosa si tratta

    Sei automobilisti erano stati fermati in stato di ebbrezza e si erano volontariamente sottoposti all’alcol test; il Prefetto aveva poi sospeso loro la patente. Il Giudice di pace di Morbegno, investito delle opposizioni ai decreti prefettizi, ha sollevato questione sull’art. 186, comma 7, che sanziona il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, norma che però non era applicabile nei giudizi in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Morbegno ha impugnato l’art. 186, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 117/2007, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede per il rifiuto dell’alcol test una sanzione pecuniaria che comporterebbe una discriminazione basata sulla capacità economica del trasgressore.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per due ragioni concorrenti: il petitum è oscuro e di difficile interpretazione; e il rimettente deve applicare l’art. 223 cod. strada (sospensione della patente), non l’art. 186, comma 7, che riguarda chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento. L’inesatta indicazione della norma oggetto di censura produce inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte.

    Il principio

    L’incidente di costituzionalità è ammissibile solo se il giudice rimettente deve effettivamente applicare la norma censurata nel giudizio principale (condizione di rilevanza). Se la norma impugnata è diversa da quella applicabile nel caso concreto, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Rifiutarsi di fare l’alcol test è meno grave che guidare ubriachi?

    Il rimettente sollevava proprio questo dubbio: il rifiuto era sanzionato amministrativamente (non penalmente), il che poteva incentivare i conducenti più abbienti a rifiutarsi. La Corte non ha però esaminato il merito, dichiarando la questione inammissibile.

    Cosa succede a chi rifiuta l’alcol test?

    La normativa vigente al momento del giudizio prevedeva solo una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente per sei mesi. Successivamente (d.l. n. 92/2008) il rifiuto è stato reincriminalizzato con le pene previste per la fascia più grave di ebbrezza.

    Il Giudice di pace di Morbegno ha sbagliato a indicare la norma da censurare?

    Sì. Il giudice stava decidendo sull’opposizione alla sospensione della patente (art. 223 cod. strada), ma ha impugnato l’art. 186, comma 7, che disciplina il rifiuto dell’accertamento. Questa discrasia ha determinato l’inammissibilità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato per la disparità tra chi si sottopone e chi rifiuta l’alcol test
  • Corte cost. n. 49/2009 – Obbligo cintura di sicurezza e libertà personale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza (art. 172 cod. strada). Il legislatore può imporre comportamenti che tutelano la salute individuale come interesse collettivo, e la sanzione — inclusa la decurtazione dei punti patente — rientra nella sua discrezionalità. La cintura non è una “costrizione” fisicamente apprezzabile che lede la libertà personale.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista di Pistoia, affetto da obesità che rendeva difficile allacciare la cintura, era stato multato per violazione dell’art. 172 del Codice della strada. Il Giudice di pace rimettente sollevava la questione di costituzionalità dell’obbligo dell’uso della cintura, sostenendo che comprimesse diritti fondamentali della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pistoia ha impugnato l’art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003, per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 8 CEDU e dell’art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza su tutti i profili. La salute individuale è interesse della collettività: il legislatore può prescrivere comportamenti e sanzionarne l’inosservanza per ridurre mortalità e morbilità da incidenti stradali (sent. n. 180/1994). L’obbligo della cintura non integra una costrizione fisicamente apprezzabile e duratura che comprima la libertà personale ex art. 13 Cost. La presenza di categorie esentate è frutto di scelta discrezionale non irragionevole del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore può considerare la salute individuale anche come interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l’inosservanza. L’obbligo della cintura di sicurezza non costituisce una costrizione fisicamente apprezzabile né impedisce il raggiungimento dello scopo del trasporto, e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di sicurezza stradale.

    Domande e risposte

    Chi è esonerato dall’obbligo della cintura di sicurezza?

    Il Codice della strada prevede esenzioni per alcune categorie (ad esempio, chi dispone di certificazione medica per impedimento fisico, o determinate categorie professionali in servizio). La Corte ha confermato che la presenza di categorie esentate è frutto di scelta legislativa non irragionevole.

    La decurtazione dei punti patente per mancato uso della cintura è costituzionale?

    Sì. La Corte ha ribadito che la determinazione delle sanzioni e la loro quantificazione rientrano nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per palese arbitrarietà. La decurtazione dei punti ha anche funzione rieducativa.

    I controlli degli agenti sull’uso della cintura violano la privacy?

    No. Il potere ispettivo degli organi di controllo deriva da norme diverse dall’obbligo della cintura; la limitazione della vita privata eventualmente derivante dai controlli non dipende dall’art. 172 cod. strada ma da altre disposizioni.

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  • Corte cost. n. 48/2009 – Estinzione processo appalti Regione Calabria

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    La Corte dichiara estinto il processo instaurato dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 26/2007 sulla “Stazione Unica Appaltante”. La Regione aveva modificato le norme impugnate con la l.r. n. 2/2008 e il ricorrente ha rinunciato al ricorso, senza opposizione della parte resistente assente.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale calabrese che istituiva la “Stazione Unica Appaltante” per la gestione degli appalti pubblici regionali, ritenendo che incidessero su materie di competenza statale esclusiva (tutela della concorrenza, ordinamento civile). Prima della decisione nel merito, la Regione ha modificato le norme contestate e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, e 11, comma 1, della legge Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo l’invasione di competenze statali esclusive in materia di appalti pubblici.

    La decisione della Corte

    La Regione Calabria non si era costituita in giudizio. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Quando la parte resistente non si è costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente produce automaticamente l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione. La modifica delle norme impugnate da parte della Regione prima della decisione può venire incontro alle censure statali rendendo superfluo il proseguimento del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il Governo rinuncia a un ricorso contro una legge regionale?

    Se la Regione non si è costituita, il processo si estingue automaticamente. Se la Regione si è costituita, occorre la sua accettazione della rinuncia per ottenere l’estinzione; in alternativa la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere se le norme sono state modificate in modo satisfattivo.

    La “Stazione Unica Appaltante” regionale è legittima?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata archiviata con l’estinzione del processo, dopo che la Regione ha modificato le norme oggetto del contenzioso con la l.r. Calabria n. 2/2008.

    Cosa si intende per competenza statale esclusiva in materia di appalti pubblici?

    L’art. 117, secondo comma, Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla “tutela della concorrenza” e sull’“ordinamento civile”. Gli appalti pubblici rientrano in parte in queste materie, ponendo limiti alla normativa regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2009 – Competenza affidamento figli naturali

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 2, della legge n. 54/2006 (affidamento condiviso), perché il rimettente non ha delimitato con precisione il petitum: non era chiaro se chiedesse di attribuire tutta la competenza al tribunale ordinario o solo quella economica. L’ambiguità impedisce l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’affidamento condiviso (l. n. 54/2006) ha sollevato dubbi su quale giudice sia competente per le controversie tra genitori non coniugati riguardanti sia l’affidamento dei figli sia il loro mantenimento. Il Tribunale di Siena, seguendo l’interpretazione della Cassazione (ord. n. 8362/2007), dubitava che l’assoggettamento al rito camerale del Tribunale per i minorenni comprimesse le garanzie processuali rispetto ai figli nati nel matrimonio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siena ha impugnato l’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, così come interpretato dalla Corte di cassazione con ord. n. 8362/2007, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: il rito camerale del Tribunale per i minorenni offrirebbe minori garanzie processuali rispetto al rito ordinario applicabile per i figli di genitori coniugati.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum: il rimettente non ha chiarito se chiedesse l’attribuzione tout court della competenza al giudice ordinario per tutte le controversie sui figli naturali minorenni oppure solo per le questioni economiche. Questa ambiguità impedisce alla Corte di individuare il thema decidendum.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve delimitare con precisione il petitum: l’indeterminatezza dell’oggetto richiesto alla Corte rende la questione inammissibile indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza di garanzie tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario per le controversie sui figli?

    Il Tribunale per i minorenni procede con rito camerale (volontaria giurisdizione), che offre minori garanzie rispetto al rito ordinario: diverso regime di impugnazione e limiti al ricorso per cassazione. La Corte non ha tuttavia esaminato il merito per inammissibilità della questione.

    Dopo questa sentenza, chi decide sul mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio?

    La questione di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni non è stata risolta da questa ordinanza. La disciplina è stata poi chiarita dalla riforma della filiazione del 2012-2013 (d.lgs. n. 154/2013).

    Che cosa significa “petitum indeterminato” in un giudizio di costituzionalità?

    Il giudice rimettente deve indicare con precisione quale norma chiede alla Corte di eliminare o modificare. Se non è chiaro quale sia l’intervento richiesto, la questione è inammissibile perché la Corte non può agire d’ufficio oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2009 – Agevolazioni prima casa e obbligo di residenza

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’obbligo di adibire a propria abitazione principale l’immobile riacquistato per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”. Il legislatore può legittimamente porre condizioni più restrittive per il riacquisto rispetto al primo acquisto, senza violare il principio di uguaglianza né la tutela del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Chi acquista un’abitazione con le agevolazioni fiscali “prima casa” e poi la rivende prima di cinque anni rischia di perdere quei benefici, a meno che entro un anno non acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Un contribuente contestava questa condizione: aveva rivenduto la prima casa e riacquistato un’altra abitazione in piena proprietà, ma non vi aveva fissato la residenza. L’Agenzia delle entrate gli aveva revocato le agevolazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Udine ha impugnato l’ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), nella parte in cui impone l’obbligo di destinare il secondo immobile acquistato ad abitazione principale, per violazione degli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alla nuda proprietà (priva di rilevanza nel caso concreto) e manifestamente infondata quella sull’obbligo di residenza. La norma non disciplina una reiterazione delle agevolazioni, ma un’eccezione alla decadenza: è quindi ragionevole che il legislatore richieda condizioni più restrittive per il secondo acquisto. Le censure ex art. 35 Cost. sono pure infondate, poiché la norma non vieta il riacquisto ma fissa specifiche condizioni per evitare la decadenza.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere condizioni più restrittive per il secondo acquisto immobiliare rispetto al primo, nell’ambito della disciplina delle agevolazioni “prima casa”, senza incorrere in arbitrarietà o irrazionalità: l’ampia discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni fiscali incontra solo il limite della palese irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Se rivendo la prima casa prima di cinque anni, devo necessariamente abitare nel nuovo immobile?

    Sì, per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è necessario che il nuovo immobile acquistato entro un anno sia destinato ad abitazione principale. La Corte ha confermato che questa condizione è costituzionalmente legittima.

    Chi ha acquistato solo la nuda proprietà di un secondo immobile può beneficiare della stessa eccezione?

    La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto per difetto di rilevanza nel caso concreto: il contribuente aveva acquistato la piena proprietà, non la nuda proprietà. La questione rimane quindi aperta sul piano interpretativo.

    L’obbligo di adibire a residenza principale il secondo immobile penalizza i lavoratori trasferiti all’estero?

    La Corte ha risposto negativamente: la norma non impedisce il riacquisto di un immobile, ma fissa condizioni per evitare la decadenza dalle agevolazioni. Non viola né la tutela del lavoro né la libertà di emigrazione ex art. 35 Cost.

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  • Corte cost. n. 75/2009 – Favoreggiamento personale e diritto al silenzio dell’indagato connesso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 384, secondo comma, del codice penale nella parte in cui non estendeva la causa di non punibilità per il favoreggiamento personale a chi, pur non potendo essere obbligato a deporre in quanto persona indagata per un reato probatoriamente connesso, avesse reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria. La norma violava il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 384 c.p. disciplina le cause di non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (tra cui il favoreggiamento personale, art. 378 c.p.) commessi per salvare un prossimo congiunto. L’art. 384, secondo comma, escludeva però dall’area di non punibilità chi avesse reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria a tutela di un coimputato del medesimo fatto o di un reato collegato probatoriamente, anche se tale soggetto aveva diritto di non rispondere in quanto indagato per un reato connesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevedeva la non punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere in quanto indagato per un reato probatoriamente collegato a quello cui le dichiarazioni si riferivano (art. 371, comma 2, lettera b, c.p.p.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato — a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p. — a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferivano.

    Il principio

    Chi è indagato per un reato probatoriamente collegato (ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.) a quello cui le sue dichiarazioni si riferiscono non può essere obbligato a rispondere alla polizia giudiziaria. Sarebbe irragionevole e discriminatorio punirlo per favoreggiamento personale quando rende dichiarazioni false o reticenti a tutela di terzi, in una situazione in cui, come testimone, avrebbe avuto il diritto di non rispondere.

    Domande e risposte

    Cosa è il favoreggiamento personale?

    Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è il reato di chi aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di quest’ultima. Chi, ad esempio, nega di conoscere una persona ricercata o mente sulla sua presenza in un luogo commette favoreggiamento personale.

    Cosa prevede l’art. 384 c.p. sull’esimentè in favore dei congiunti?

    L’art. 384 c.p. prevede la non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (tra cui il favoreggiamento) quando commessi per salvare un prossimo congiunto da grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Il secondo comma estendeva tale esclusione ad alcune ipotesi di false dichiarazioni, ma escludeva il caso degli indagati per reati connessi.

    Cosa significa “reato probatoriamente collegato” ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.?

    Si tratta di reati connessi non per i motivi tipici della connessione processuale (stesso autore, concorso di persone, ecc.), ma perché la prova di un reato è rilevante per la prova dell’altro. Chi è indagato per un tale reato connesso ha il diritto di non rispondere come testimone, ma non era tutelato dall’art. 384 c.p. in caso di false dichiarazioni rese come informato sui fatti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 74/2009 – Autonomia finanziaria Regioni speciali e legge finanziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge finanziaria 2008 che imponeva alle Regioni a statuto speciale obblighi di concorso al risanamento della finanza pubblica in misura fissata unilateralmente dallo Stato, senza seguire le procedure pattizie previste dagli statuti speciali. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato la norma che comprimeva la sua autonomia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) aveva imposto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un concorso al contenimento della spesa pubblica, fissando unilateralmente la misura del contributo senza ricorrere alle procedure pattizie (accordi o intese) previste dagli statuti speciali per la determinazione delle risorse spettanti alle autonomie regionali differenziate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 2, comma 5, legge n. 244/2007, lamentando la violazione degli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto speciale (legge cost. n. 1/1963) e del d.lgs. n. 137/2007 in materia di finanza regionale, nonché degli artt. 3 e 119, quarto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 244/2007, nonché in via conseguenziale dell’art. 47-ter del d.l. n. 248/2007 e dell’art. 41, comma 11, del d.l. n. 207/2008 (proroghe della norma dichiarata illegittima). Ha dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo periodo dello stesso comma 5.

    Il principio

    Lo Stato non può imporre unilateralmente alle Regioni a statuto speciale obblighi di concorso al risanamento finanziario in misura determinata dalla legge ordinaria, quando gli statuti speciali prevedono procedure pattizie (accordi o intese) per la determinazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie regionali differenziate. La modifica unilaterale di tali rapporti lede l’autonomia finanziaria garantita dalle norme di rango costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “procedure pattizie” tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria?

    Sono le procedure di accordo o intesa previste dagli statuti speciali, in base alle quali i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale vengono definiti di comune accordo, anziché imposti unilateralmente dallo Stato. Esse riflettono la natura peculiare dell’autonomia delle Regioni speciali, tutelata da norme di rango costituzionale.

    Perché la Corte ha dichiarato illegittime anche le proroghe della norma originaria?

    Perché le norme di proroga (art. 47-ter d.l. n. 248/2007 e art. 41, comma 11, d.l. n. 207/2008) si limitavano a estendere nel tempo l’efficacia della norma dichiarata incostituzionale, condividendone il vizio originario. La Corte ha applicato l’art. 27 della legge n. 87/1953 per dichiararne l’illegittimità in via conseguenziale.

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    Significa che, durante il giudizio, è intervenuto un fatto che ha eliminato la ragione del contendere. Nel caso di specie, il secondo periodo dell’art. 2, comma 5, era stato modificato nel corso del giudizio in modo da far venire meno l’interesse della Regione a ottenere una pronuncia su di esso.

    Norme collegate