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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153/1997 in materia di intermediazione valutaria abusiva, ritenuto eccedente i limiti della delega legislativa. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 153/1997, attuativo di una direttiva comunitaria sul riciclaggio, configurava come delitto l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria in cambi senza la prescritta iscrizione nell’elenco degli operatori tenuto presso l’Ufficio Italiano Cambi. Secondo i giudici rimettenti, la norma eccedeva i limiti della delega contenuta nella legge comunitaria 1994 (legge n. 52/1996), che prevedeva “minimi edittali” più bassi.
La questione di legittimità costituzionale
Più tribunali (Palermo, Macerata, Alessandria, Sondrio) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153/1997, nelle parti in cui configurava il fatto come delitto e comminava pene superiori ai minimi edittali indicati nella legge delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riunite per connessione. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato in che termini la norma eccedesse i limiti della delega e non si erano confrontate con la giurisprudenza costituzionale sull’eccesso di delega in materia penale.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità per eccesso di delega legislativa (artt. 76 e 77 Cost.) deve motivare adeguatamente in che modo il decreto legislativo si discosta dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. La mera affermazione generica di un eccesso non è sufficiente.
Domande e risposte
Cosa è l’eccesso di delega legislativa?
Si parla di eccesso di delega quando il governo, nell’esercitare la delega conferita dal Parlamento (art. 76 Cost.), adotta disposizioni che vanno al di là dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, o che comunque si discostano dall’oggetto e dalle finalità della delega stessa.
Chi può esercitare l’intermediazione finanziaria in cambi?
Ai sensi della normativa anti-riciclaggio, l’intermediazione finanziaria in cambi (cambio di valuta, trasferimento di denaro, prestazione di servizi di pagamento) è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (poi AIFI). L’esercizio abusivo di tali attività costituisce reato.
Quali sono le finalità della normativa anti-riciclaggio citata nel caso?
La direttiva 91/308/CEE (recepita dal d.lgs. n. 153/1997) mirava a contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, imponendo obblighi di identificazione della clientela e segnalazione alle autorità per le operazioni sospette, e riservando determinate attività finanziarie a soggetti autorizzati e vigilati.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo e limiti
- Art. 77 della Costituzione — decreti legislativi e decreti-legge