Autore: Andrea Marton

  • Art. 159 bis T.U.B.: Informazioni da inserire nei piani di risanamento

    Art. 159 bis T.U.B.: Informazioni da inserire nei piani di risanamento

    Art. 159 bis T.U.B. – Informazioni da inserire nei piani di risanamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

    a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacita’ complessiva di risanamento;

    b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l’ultimo piano di risanamento;

    c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

    d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita’ necessarie per mantenere o ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;

    e) una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

    f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

    g) l’individuazione delle funzioni essenziali;

    h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita’ delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita’ dell’ente;

    i) una descrizione dettagliata delle modalita’ con cui la pianificazione del risanamento e’ integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;

    l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

    m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;

    n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita’;

    o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita’ di trasferire liquidita’ tra entita’ del gruppo e linee di business, affinche’ la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;

    p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

    q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita’;

    r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

    s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita’ dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

    t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita’ del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;

    u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita’ o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita’ finanziaria;

    v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita’ finanziaria nonche’ effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

    z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;

    aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

    2. Il piano di risanamento indica altresi’ le modalita’ e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita’ che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

    3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo’ adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell’articolo 69-octiesdecies.”

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  • Art. 160 T.U.B.: Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

    Art. 160 T.U.B.: Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

    Art. 160 T.U.B. – Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 Articolo 211

    “1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche’ la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.”

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  • Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso

    Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso

    Art. 52 c.c. Effetti della immissione nel possesso

    In vigore

    temporaneo L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.

  • Art. 162 T.U.B.: Entrata in vigore

    Art. 162 T.U.B.: Entrata in vigore

    Art. 162 T.U.B. – Entrata in vigore.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 gennaio 1994. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

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  • Articolo 8 del TUIR

    Articolo 8 del TUIR

    Art. 8 TUIR – Determinazione del reddito complessivo

    In vigore dal 01/01/2019

    Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

    “1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.

    2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

    3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”

  • Valore Normale: Art. 9 TUIR

    Valore Normale: Art. 9 TUIR

    Art. 9 TUIR – Determinazione dei redditi e delle perdite

    In vigore dal 01/01/2024

    Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 92

    “1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

    2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

    3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

    4. Il valore normale è determinato:

    a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

    b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

    c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

    5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.”

  • Oneri Deducibili: Art 10. del TUIR

    Oneri Deducibili: Art 10. del TUIR

    Art. 10 TUIR – Oneri deducibili (1)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 3

    Nota:Contiene modifiche recate dall’art.21 D.L.G. 5/12/2005 n.252. Per la decorrenza vedi gli artt. 4 e 16 del DLG 47/2000. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90. Vedi anche commi 4 e 6 dell’art. 6 della legge 488/99. Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89.

    “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

    a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

    b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita’ o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

    c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

    d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;

    d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;

    e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

    e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;

    e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti . Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;

    f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

    g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

    h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

    i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

    l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

    l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

    l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;

    l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

    2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi’ deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

    2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

    3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

    3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”

    __________________

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.

  • Articolo 10 Bis del TUIR

    Articolo 10 Bis del TUIR

    Articolo 10 bis TUIR – Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (NDR: ora art. 11. ) (N.D.R.: Ai sensi dell’art. 2, quarto comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, la deduzione di cui all’art. 10-bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto dagli artt. 50, secondo comma, D.L.G. 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, quarto comma, D.L.G. 28 settembre 1998 n. 360.).

    In vigore dal 01/01/2003

    Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 2

    Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.
    2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e’ aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di
    lavoro nell’anno.
    3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e’ aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.
    4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e’ aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
    5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto
    e’ maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e’ zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.”

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  • Articolo 11 del TUIR

    Articolo 11 del TUIR

    Art. 11 TUIR – Determinazione dell’imposta

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 3

    “1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito (2):

    a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

    b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento (3);

    c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

    2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

    2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

    3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge.

    4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”

    —————(1) Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dal presente articolo, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 55, 56 e 57, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    (2) Ai sensi dell’articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal comma 1, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della stessa legge di bilancio, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l’anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione. si veda anche quanto disposto dai successivi commi 751 e 752.

    (3) L’aliquota del 35 per cento è stata così sostituita dall’articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

  • Articolo 12 del TUIR

    Articolo 12 del TUIR

    Art. 12 TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 1

    “1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

    1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

    2) 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

    3) 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e’ aumentata di un importo pari a:

    1) 10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

    2) 20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

    3) 30 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

    4) 20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

    5) 10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

    c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu’ figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro e’ aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu’ elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e’ ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e’ assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e’ tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu’ convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

    d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

    1-bis. (Comma abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. d), D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230; per l’applicabilità di tale disposizione vedasi l’art. 10, comma 5, del citato D.Lgs. n. 230/2021) [In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.]

    2. Le detrazioni di cui ai commi 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta’ non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e’ elevato a 4.000 euro.(1)

    2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

    3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. (2)

    4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e’ uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

    4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.

    4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche’ non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche’ le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.”

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    (1) Periodo aggiunto dal comma 252 dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ed entra in vigore a partire dal 01/01/2019 come disposto dal comma 253 della Legge suddetta.