Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 92/2002 – Stampa e reato di pubblicazioni impressionanti

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa, che punisce le pubblicazioni idonee a turbare il comune sentimento della morale. La norma è già stata scrutinata con la sentenza n. 293/2000, che ne ha confermato la compatibilità costituzionale interpretandola alla luce del valore della dignità umana.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15 della legge sulla stampa estende le norme penali sulle pubblicazioni oscene alle stampe che descrivono avvenimenti in modo da turbare il comune sentimento della morale. Il Tribunale di Lucca era investito di un processo per affissione di manifesti raffiguranti feti umani usati in una campagna anti-aborto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca sollevava questione in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, Cost., lamentando: (a) violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, per l’indeterminatezza del concetto di “turbamento del comune sentimento della morale”; (b) eccesso rispetto al limite costituzionale del “buon costume”, che è concetto più ristretto.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte richiama la sentenza n. 293/2000 che aveva già esaminato la stessa norma su rimessione della Cassazione: la locuzione “turbare il comune sentimento della morale” è interpretata come tutela della dignità umana (art. 2 Cost.), valore che dà certezza al precetto. L’ordinanza non prospetta profili nuovi.

    Il principio

    L’art. 15 della legge sulla stampa non viola il principio di determinatezza né il limite del “buon costume”: il riferimento al “comune sentimento della morale” va letto come tutela del nucleo minimo di rispetto della dignità umana, che è valore costituzionale preciso e dotato di forza cogente.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “buon costume” (art. 21, comma 6, Cost.) e “comune sentimento della morale” (art. 15 legge stampa)?

    La Corte li fa convergere sul valore costituzionale della dignità umana: la norma ordinaria non eccede il limite costituzionale perché è ancorata a quel nucleo minimo comune.

    Il principio di determinatezza può essere soddisfatto tramite interpretazione giurisprudenziale?

    Sì, la Corte riconosce che concetti elastici possono essere precisati per via interpretativa, a condizione che il valore tutelato sia identificabile: qui lo è attraverso il riferimento alla dignità della persona.

    L’affissione di immagini di feti rientra nell’ambito della norma?

    La questione di merito spettava al giudice ordinario. La Corte si è pronunciata solo sulla legittimità costituzionale della norma, confermandone la compatibilità con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 91/2002 – Dichiarazioni predibattimentali e giusto processo

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate da Tribunale di Pistoia e Tribunale di Firenze sull’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (legge n. 35/2000): la disciplina transitoria che consente di valutare, con riscontri rafforzati, le dichiarazioni predibattimentali acquisite prima della riforma sul giusto processo non viola né l’art. 111, quarto comma, né l’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Con la legge costituzionale n. 2 del 1999 il principio del contraddittorio per la formazione della prova è entrato in Costituzione. Il legislatore ordinario ha previsto, con norma transitoria, che le dichiarazioni già acquisite al fascicolo dibattimentale prima di quella riforma potessero comunque essere utilizzate, ma solo se corroborate da altri elementi di prova. Alcuni tribunali ritenevano questa disciplina incostituzionale perché aggirava il nuovo principio del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pistoia (r.o. 239/2001) impugnava l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 in riferimento all’art. 111, quarto comma, Cost. Il Tribunale di Firenze (r.o. 282 e 304/2001) sollevava analoga questione in riferimento all’art. 3 Cost., lamentando disparità di trattamento a seconda della data di acquisizione delle prove.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La disciplina transitoria rispetta il quadro costituzionale: il requisito del riscontro rafforzato bilancia adeguatamente le esigenze del contraddittorio con la tutela dei procedimenti in corso, senza ledere né il principio di ragionevolezza né il nuovo art. 111 Cost.

    Il principio

    La norma transitoria che subordina l’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali a riscontri qualificati non elude il principio del contraddittorio introdotto dalla legge cost. n. 2/1999, ma ne è un’applicazione bilanciata ai procedimenti in corso.

    Domande e risposte

    Che cosa cambiò con la legge costituzionale n. 2 del 1999 sul giusto processo?

    Venne constituzionalizzato il principio per cui la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame nel contraddittorio.

    Perché le dichiarazioni acquisite prima della riforma potevano ancora essere usate?

    Il legislatore previde un regime transitorio: tali dichiarazioni erano utilizzabili solo se la loro attendibilità era confermata da altri elementi di prova, offrendo così una garanzia alternativa al contraddittorio.

    Cosa avviene se mancano elementi di riscontro?

    In assenza di riscontri, le dichiarazioni acquisite fuori dal contraddittorio non possono fondare il giudizio di colpevolezza, anche se regolarmente inserite nel fascicolo dibattimentale.

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  • Corte cost. n. 75/2002 – Fallimento e diritti dei lavoratori subordinati

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 75 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in materia di ammissione al passivo e privilegi dei crediti dei lavoratori. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 della legge fallimentare in materia di ammissione al passivo e graduazione dei crediti, contestando la compatibilità con il principio del giusto processo e la tutela dei diritti processuali dei creditori nelle procedure concorsuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in materia di ammissione al passivo e privilegi dei crediti dei lavoratori. Il parametro costituzionale invocato è il art. 111 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la disciplina dell’ammissione al passivo fallimentare, pur caratterizzata da peculiarità rispetto al processo ordinario, garantisce adeguate forme di tutela processuale ai creditori ed è ragionevolmente strutturata dal legislatore nell’ambito della procedura concorsuale.

    Il principio

    La disciplina processuale dell’ammissione al passivo fallimentare è costituzionalmente legittima: le peculiarità della procedura concorsuale giustificano un regime processuale differenziato rispetto all’ordinario processo civile, senza violare il principio del giusto processo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per ‘ammissione al passivo’ nel fallimento?

    L’ammissione al passivo è la procedura con cui i creditori del fallito presentano le proprie pretese al curatore fallimentare per ottenere il riconoscimento del proprio credito e la partecipazione al riparto dell’attivo.

    Cosa prevedevano gli artt. 98 e 99 della legge fallimentare?

    Disciplinavano le impugnazioni avverso le decisioni del giudice delegato in materia di ammissione al passivo, stabilendo termini e modalità del procedimento di verifica dei crediti.

    Il processo fallimentare deve rispettare le stesse garanzie del processo civile ordinario?

    Non necessariamente in modo identico: il processo fallimentare ha caratteristiche proprie legate alla natura concorsuale e alla tutela di tutti i creditori; la Corte ha confermato che differenziazioni ragionevoli sono compatibili con il giusto processo ex art. 111 Cost.

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  • Corte cost. n. 74/2002 – Ordinamento del notariato e limiti alla pratica professionale

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 74 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in materia di incompatibilità e limitazioni all’esercizio della professione notarile. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Savona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge notarile, che prevede limitazioni e incompatibilità all’esercizio della professione notarile, contestando la compatibilità con il principio di uguaglianza rispetto ad altre professioni non soggette a vincoli analoghi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in materia di incompatibilità e limitazioni all’esercizio della professione notarile. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Savona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: le limitazioni all’esercizio della professione notarile trovano una ragionevole giustificazione nella natura pubblicistica della funzione notarile e nella necessità di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del notaio, con ciò escludendo la violazione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    Le limitazioni all’esercizio della professione notarile sono costituzionalmente legittime: la natura pubblicistica della funzione notarile giustifica vincoli di incompatibilità più stringenti rispetto ad altre professioni, senza violare il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Qual è la natura della funzione notarile?

    Il notaio è un pubblico ufficiale che esercita una professione liberale: autentica atti, attesta fatti e conferisce certezza pubblica ai negozi giuridici privati. Questa duplice natura giustifica requisiti di indipendenza particolarmente rigorosi.

    Cosa prevedeva l’art. 20 della legge notarile del 1913?

    La norma elencava le incompatibilità con l’esercizio della professione notarile (come cariche pubbliche, attività commerciali o imprenditoriali), a tutela dell’imparzialità del notaio.

    Il principio di uguaglianza impone lo stesso regime per tutte le professioni?

    No: l’art. 3 Cost. consente differenziazioni ragionevoli. Per il notaio, la funzione pubblica che svolge giustifica vincoli più rigorosi rispetto a liberi professionisti privi di tale veste pubblicistica.

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  • Corte cost. n. 73/2002 – Legge regionale Lazio su servizi educativi e competenza legislativa

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 73 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, in materia di servizi socio-educativi. L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale laziale in materia di servizi socio-educativi, contestando il riparto di competenze tra Stato e Regione Lazio e la compatibilità con i principi di autonomia finanziaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, in materia di servizi socio-educativi. Il parametro costituzionale invocato è il art. 117 della Costituzione, art. 119 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Roma: erano nel frattempo intervenute modifiche alla normativa costituzionale di riferimento (riforma del Titolo V della Costituzione, legge cost. n. 3/2001) che ridisegnavano il riparto di competenze Stato-Regioni, rendendo necessaria una rivalutazione della questione.

    Il principio

    La riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001), modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus nelle questioni già pendenti riguardanti tale riparto.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001)?

    Ha ridisegnato il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ampliando le materie di competenza regionale e rivedendo le categorie di competenza esclusiva statale e concorrente, con effetti su numerosi giudizi costituzionali in corso.

    Perché la modifica del Titolo V ha determinato la restituzione degli atti?

    Le questioni sollevate prima della riforma erano basate sul vecchio art. 117 Cost.; con il nuovo riparto, il giudice doveva verificare se il dubbio di costituzionalità persistesse o fosse risolto dalla nuova disciplina.

    Cosa riguardava la legge regionale Lazio n. 9/1995?

    La legge disciplinava l’organizzazione e il finanziamento dei servizi socio-educativi regionali, materia che si trovava al confine tra competenza statale e regionale secondo il vecchio Titolo V della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 72/2002 – Gestioni liquidatorie sanitarie regionali Liguria e ius superveniens

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 72 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    Quattro giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge regionale ligure che disciplinava l’estinzione delle gestioni liquidatorie sanitarie istituite per la transizione al sistema delle ASL, contestando il riparto di competenze con lo Stato e la tutela dei creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). Il parametro costituzionale invocato è il art. 117 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di La Spezia, Tribunale di Milano, Tribunale di Genova, Corte di appello di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti per sopravvenuta modifica normativa: la normativa statale e regionale di riferimento era stata modificata nel corso del giudizio, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della persistenza del dubbio di costituzionalità.

    Il principio

    Quando intervenzioni normative successive alle ordinanze di rimessione modificano il quadro legislativo in modo significativo, la Corte restituisce gli atti ai giudici a quibus per una rivalutazione della rilevanza, evitando pronunce su norme di incerto vigore.

    Domande e risposte

    Cosa sono le gestioni liquidatorie sanitarie?

    Erano strutture transitorie create per gestire i debiti e i residui patrimoniali delle ex Unità Sanitarie Locali durante la riforma sanitaria degli anni ’90, in attesa della loro estinzione definitiva.

    Perché la Regione Liguria era intervenuta con una legge specifica?

    La regione aveva legiferato per definire le modalità di estinzione delle gestioni liquidatorie e il trattamento dei creditori rimasti insoddisfatti, materia che si intersecava con la competenza statale.

    Cosa accade ai creditori dopo la restituzione degli atti?

    Il giudizio principale riprende; i creditori devono attendere una nuova valutazione del giudice rimettente, che deciderà se sollevare nuovamente la questione o decidere nel merito con la normativa sopravvenuta.

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  • Corte cost. n. 71/2002 – Maltrattamento di animali e responsabilità penale del minore

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 71 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui sanziona anche il comportamento di un minore. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale per i minorenni de L’Aquila aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 727, secondo comma, c.p. (maltrattamento di animali) in un procedimento a carico di un minorenne imputato di concorso nel reato, contestando la compatibilità della norma con i principi di tutela del minore e di uguaglianza (artt. 3 e 31 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui sanziona anche il comportamento di un minore. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 31 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento a carico del minore, né specificato in modo sufficiente quale aspetto della norma penale fosse incompatibile con la condizione del minore imputato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non argomenta specificamente in che modo la norma impugnata si ponga in contrasto con la tutela costituzionale del minore nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 727 c.p. sul maltrattamento di animali?

    L’art. 727 c.p. sanzionava (e sanziona) chiunque maltrattasse animali o li sottoponesse a sevizie, strazi o fatiche insopportabili, con pena detentiva o pecuniaria; la norma si applicava anche ai minorenni.

    Perché il GUP del Tribunale per i minorenni ha sollevato la questione?

    Il giudice riteneva che l’applicazione della norma penale al minorenne potesse essere sproporzionata rispetto alla finalità rieducativa che deve orientare il processo minorile ex art. 31 Cost.

    Cosa significa che la questione è ‘manifestamente inammissibile’ per difetto di motivazione?

    Il giudice rimettente non ha spiegato con sufficiente precisione come la norma leda concretamente i principi costituzionali nel caso specifico; senza questa motivazione, la Corte non può entrare nel merito della questione.

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  • Corte cost. n. 70/2002 – Contributi previdenziali e lavoratori autonomi occasionali

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 70 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 1, comma 2, lettera c), del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che estendeva l’obbligo contributivo previdenziale ai lavoratori autonomi c.d. occasionali, contestando la compatibilità con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della contribuzione rispetto alla capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 1, comma 2, lettera c), del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: l’estensione dell’obbligo contributivo ai lavoratori autonomi occasionali rientra nella discrezionalità del legislatore e è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di garantire una tutela previdenziale minima anche a questa categoria di lavoratori.

    Il principio

    L’estensione dell’obbligo contributivo ai lavoratori autonomi occasionali è legittima: rientra nella discrezionalità del legislatore ampliare le tutele previdenziali e non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?

    Sono coloro che prestano opera intellettuale o manuale senza vincolo di subordinazione e senza carattere di abitualità, in modo episodico o saltuario. Diversamente dai lavoratori autonomi abituali, non sono iscritti a casse professionali specifiche.

    Qual era il dubbio di costituzionalità?

    Il Tribunale di Bolzano contestava che l’obbligo contributivo su prestazioni occasionali potesse essere sproporzionato rispetto al reddito effettivamente percepito, in violazione dell’art. 38 Cost.

    La Corte ha ritenuto legittima l’estensione?

    Sì: la Corte ha confermato che il legislatore può ragionevolmente estendere le tutele previdenziali a categorie di lavoratori non garantite, senza violare i principi costituzionali invocati.

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  • Corte cost. n. 69/2002 – Rimessione della causa per incompetenza territoriale nel processo civile

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 69 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 46 del codice di procedura civile (rimessione della causa per incompetenza territoriale). L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 c.p.c., che disciplina la rimessione degli atti al giudice dichiarato competente in caso di declinatoria di competenza territoriale, contestando la mancanza di meccanismi di conservazione degli atti processuali a tutela del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 46 del codice di procedura civile (rimessione della causa per incompetenza territoriale). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la disciplina della rimessione degli atti per incompetenza territoriale rientra nella discrezionalità del legislatore processuale, che ha ragionevolmente contemperato esigenze di efficienza del processo e tutela dei diritti delle parti.

    Il principio

    Le norme processuali sulla rimessione della causa per incompetenza territoriale rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, purché garantiscano un equo processo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 46 c.p.c.?

    L’art. 46 c.p.c. disciplina la rimessione della causa: quando il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, gli atti sono trasmessi al giudice competente, con conservazione degli effetti degli atti già compiuti.

    Qual era il dubbio di costituzionalità sollevato?

    Il Tribunale di Roma riteneva che la norma potesse pregiudicare il diritto di difesa delle parti, in quanto la trasmissione degli atti potrebbe causare ritardi o perdita di garanzie processuali.

    Cosa significa che la questione è manifestamente infondata?

    La Corte ha ritenuto evidente, senza necessità di approfondita trattazione, che la norma impugnata non viola la Costituzione: le scelte del legislatore processuale sono ragionevoli e compatibili con il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 68/2002 – Riscossione delle imposte e fermo dei beni del debitore

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria centrale e la Commissione tributaria regionale di Firenze avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in materia di fermo dei beni del contribuente moroso nella riscossione delle imposte, contestando la compatibilità con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Commissione tributaria centrale e Commissione tributaria regionale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti a entrambe le commissioni rimettenti: nel frattempo era intervenuta una riforma della materia che modificava le norme impugnate, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice a quo è il meccanismo con cui la Corte risponde all’ius superveniens: quando una norma viene modificata nel corso del giudizio di costituzionalità, spetta al giudice rimettente verificare se il dubbio di legittimità persista.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava l’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973?

    L’art. 38 prevedeva la procedura di fermo amministrativo dei beni del contribuente moroso, uno strumento cautelare nella riscossione coattiva delle imposte sul reddito.

    Perché la questione è stata restituita invece di essere decisa nel merito?

    Una riforma della disciplina della riscossione aveva modificato o sostituito le norme impugnate; le commissioni dovevano valutare se il dubbio di costituzionalità persistesse rispetto al nuovo testo normativo.

    Cos’è la Commissione tributaria centrale?

    Era l’organo di vertice della giurisdizione tributaria speciale, poi soppresso con la riforma del contenzioso tributario; le sue funzioni sono state distribuite tra le commissioni tributarie regionali e provinciali.

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  • Corte cost. n. 67/2002 – Integrazione università-SSN e rapporti di lavoro dei medici universitari

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il TAR del Lazio aveva sollevato, con 27 ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 517/1999, che disciplina l’integrazione tra l’Università e il Servizio sanitario nazionale, contestando i criteri per il trattamento economico e la posizione giuridica dei medici universitari che svolgono attività clinica nelle strutture del SSN.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale amministrativo regionale del Lazio (27 ordinanze).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio: nel corso del giudizio era intervenuta una nuova disciplina legislativa che modificava le norme impugnate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente sulla perdurante rilevanza delle questioni.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di costituzionalità interviene una modificazione normativa delle disposizioni impugnate, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava il d.lgs. n. 517/1999?

    Il decreto regolava i rapporti tra l’Università e il Servizio sanitario nazionale, in particolare la posizione giuridica ed economica dei medici universitari che operano nelle strutture ospedaliere convenzionate.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

    Una modifica legislativa sopravvenuta alle ordinanze di rimessione aveva alterato il quadro normativo; il TAR doveva quindi valutare se le questioni fossero ancora rilevanti e se le nuove norme risolvessero i dubbi di costituzionalità.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente valuta se la nuova normativa abbia eliminato il dubbio di costituzionalità o se sia necessario sollevare una nuova questione davanti alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2002 – Avvocatura dello Stato e patteggiamento nel processo civile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 66 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661 (Testo unico Avvocatura dello Stato) e art. 444 del codice di procedura civile. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del testo unico sull’Avvocatura dello Stato e dell’art. 444 c.p.c. (conciliazione in sede giudiziale), contestando la compatibilità con il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e il diritto al lavoro delle norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio dell’INPS e degli enti previdenziali pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661 (Testo unico Avvocatura dello Stato) e art. 444 del codice di procedura civile. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, art. 38 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Castrovillari e Tribunale di Chieti.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: le norme che affidano la difesa in giudizio degli enti previdenziali all’Avvocatura dello Stato rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

    Il principio

    La scelta del legislatore di affidare la rappresentanza in giudizio degli enti previdenziali pubblici all’Avvocatura dello Stato non viola i principi di uguaglianza, diritto di difesa e tutela previdenziale.

    Domande e risposte

    Qual è la funzione dell’Avvocatura dello Stato?

    L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio le amministrazioni dello Stato e, per legge, alcuni enti pubblici (come l’INPS), senza compenso aggiuntivo a carico degli enti.

    Perché i tribunali contestavano le norme impugnate?

    I giudici rimettenti ritenevano che affidare obbligatoriamente la difesa dell’INPS all’Avvocatura dello Stato potesse creare disparità rispetto a enti analoghi difesi da avvocati privati e limitare l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

    Cosa significa ‘riunione dei giudizi’ davanti alla Corte Costituzionale?

    Quando più ordinanze di rimessione pongono questioni identiche o strettamente connesse, la Corte le tratta in un unico procedimento per ragioni di economia processuale.

    Norme collegate