In sintesi
- L'art. 160 TUB, nella versione originaria vigente dal 1° gennaio 1994, confermava l'applicabilità delle norme previgenti in materia di valori mobiliari: L. 1/1991 (SIM), L. 157/1991 (insider trading), quotazione dei mercati regolamentati e sollecitazione del pubblico risparmio.
- La disposizione svolgeva una funzione di salvaguardia della continuità normativa: il TUB disciplinava il credito bancario ma non i mercati mobiliari, che mantenevano la propria normativa specifica.
- L'articolo è stato soppresso dall'art. 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF), che ha assorbito l'intera disciplina dei mercati finanziari in un nuovo testo unico organico.
- La soppressione segnala il completamento del processo di codificazione del diritto finanziario italiano: TUB per il credito, TUF per i mercati mobiliari.
- Storicamente, l'art. 160 TUB riflette la scelta del 1993 di separare la disciplina bancaria da quella dei mercati, poi superata dalla visione integrata del TUF del 1998.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 160 T.U.B. – Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 Articolo 211
“1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche’ la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.”
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Indice dei contenuti
Art. 160 TUB, Conferma delle norme sui valori mobiliari: storia di una disposizione abrogata
La disposizione originaria e il contesto del 1993
L'articolo 160 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione originaria vigente dall'1 gennaio 1994, svolgeva una funzione di clausola di salvezza delle norme in materia di valori mobiliari, preesistenti all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. La norma dichiarava espressamente la permanente vigenza di tre corpi normativi: la legge 2 gennaio 1991, n. 1, istitutiva delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM); la legge 17 maggio 1991, n. 157, in materia di insider trading e abusi di mercato; e la disciplina della quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati nonché della sollecitazione del pubblico risparmio.
La ratio di questa scelta è comprensibile nel contesto storico del 1993: il TUB era il frutto di un processo di razionalizzazione focalizzato sul sistema bancario e creditizio, in attuazione della legge delega L. 142/1992 e delle direttive bancarie europee (Prima Direttiva 77/780/CEE e Seconda Direttiva 89/646/CEE). I mercati mobiliari erano oggetto di una disciplina separata, in via di formazione, e il legislatore del 1993 scelse deliberatamente di non includerli nel TUB, limitandosi a confermarne la vigenza.
Le norme salvaguardate dall'art. 160
La legge n. 1/1991 aveva istituito un nuovo modello di intermediazione finanziaria per la negoziazione di valori mobiliari, introducendo le SIM come figure specializzate soggette a un regime autorizzativo e di vigilanza affidato alla CONSOB e alla Banca d'Italia. Era la prima organica risposta italiana all'esigenza di regolare i mercati finanziari in modo professionale e trasparente, in anticipo rispetto alla direttiva europea sui servizi di investimento (DSI, poi recepita nel 1996).
La legge n. 157/1991, recependo la direttiva comunitaria 89/592/CEE, aveva introdotto nell'ordinamento italiano il divieto di insider trading e le prime norme contro le manipolazioni di mercato, istituendo un sistema di obblighi di comunicazione per le operazioni su titoli effettuate da soggetti con accesso privilegiato a informazioni riservate. L'esplicitazione della sua permanente vigenza nell'art. 160 TUB era funzionalmente importante per segnalare che il TUB non aveva inteso interferire con questo presidio di integrità del mercato.
La menzione della disciplina della quotazione nei mercati regolamentati e della sollecitazione del pubblico risparmio completava il perimetro: si trattava di normative contenute in disposizioni sparse (decreti CONSOB, circolari Banca d'Italia, disposizioni regolamentari) che governavano l'accesso ai mercati finanziari e la tutela degli investitori nella raccolta pubblica di capitali.
La logica dualistica TUB/mercati mobiliari nel 1993
L'art. 160 riflette la visione dualistica che caratterizzava il diritto finanziario italiano del 1993: da un lato il credito bancario, regolato dal TUB; dall'altro i mercati mobiliari, governati da un insieme eterogeneo di norme speciali. Questa separazione aveva radici storiche profonde, la legge bancaria del 1936 aveva escluso dal proprio perimetro i mercati di borsa, e rifletteva il differente sviluppo istituzionale dei due comparti nel dopoguerra.
La visione dualistica presentava però evidenti limiti in un sistema finanziario sempre più integrato, ove le banche operavano attivamente nei mercati mobiliari e ove la distinzione tra prodotti bancari e strumenti finanziari diventava sempre più sfumata. Il legislatore italiano del 1993 ne era consapevole, ma scelse di procedere per gradi: prima il TUB, poi un separato testo unico sui mercati.
La soppressione ad opera del TUF (D.Lgs. 58/1998)
L'art. 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) ha soppresso l'art. 160 TUB, unitamente ad altre disposizioni che erano diventate superate con l'entrata in vigore del nuovo testo unico sui mercati finanziari. Il TUF ha assorbito e abrogato la L. 1/1991 e la L. 157/1991, nonché la normativa sulla quotazione e sulla sollecitazione, creando un sistema normativo organico e integrato per tutti i servizi e i mercati finanziari, in attuazione della DSI (Direttiva 93/22/CEE).
La soppressione dell'art. 160 TUB è dunque un evento di rilevanza sistematica: sancisce il completamento del processo di codificazione biforcata del diritto finanziario italiano, TUB per il credito, TUF per i mercati, e chiude la fase transitoria in cui le due discipline coesistevano in modo non pienamente coordinato. Dal 1998 in poi, la collaborazione TUB/TUF e il raccordo tra Banca d'Italia e CONSOB si fondano su basi normative più solide e sistematicamente coerenti.
Rilevanza residuale: profili storico-interpretativi
Pur essendo soppresso, l'art. 160 TUB conserva interesse storico-interpretativo per ricostruire la volontà originaria del legislatore del 1993 in merito al rapporto tra disciplina bancaria e disciplina dei mercati mobiliari. In sede di interpretazione storica del TUB, la disposizione testimonia che il legislatore non intendeva estendere il perimetro della vigilanza bancaria ai mercati finanziari in senso stretto, rimettendone la regolazione al futuro TUF. Questa ricostruzione è utile in sede di individuazione del confine tra competenze Banca d'Italia e competenze CONSOB in materie di frontiera.
Domande frequenti
Cosa confermava l'art. 160 TUB nella sua versione originaria?
L'art. 160 TUB confermava la permanente vigenza delle norme in materia di valori mobiliari preesistenti al TUB: la L. 1/1991 sulle SIM, la L. 157/1991 sull'insider trading, la disciplina della quotazione nei mercati regolamentati e la normativa sulla sollecitazione del pubblico risparmio.
Perché il legislatore del 1993 ha inserito una clausola di salvezza per le norme sui valori mobiliari nel TUB?
Perché il TUB si occupava esclusivamente del credito bancario e non dei mercati mobiliari. La clausola evitava che l'entrata in vigore del TUB potesse essere interpretata come abrogazione implicita delle norme sui mercati finanziari. Era una scelta consapevole di separare la disciplina bancaria da quella dei mercati, poi superata dal TUF del 1998.
Quando e perché è stato soppresso l'art. 160 TUB?
L'art. 160 TUB è stato soppresso dall'art. 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF, Testo Unico della Finanza). Con il TUF, l'intera normativa sui valori mobiliari è stata riorganizzata in un testo unico organico, rendendo superflua la clausola di salvezza dell'art. 160 TUB.
Cosa è la L. 1/1991 richiamata dall'art. 160 TUB originario?
La legge 2 gennaio 1991, n. 1 ha istituito le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) come figure specializzate nell'intermediazione finanziaria. È stata la prima organica disciplina italiana dei servizi di investimento mobiliare, poi abrogata e sostituita dal TUF (D.Lgs. 58/1998).
Qual è il significato sistematico della soppressione dell'art. 160 TUB?
Segnala il completamento del processo di codificazione biforcata del diritto finanziario italiano: TUB per il credito bancario, TUF per i mercati mobiliari. La soppressione chiude la fase transitoria (1994-1998) in cui le due discipline coesistevano in modo non pienamente coordinato, e inaugura il modello dualistico TUB/TUF tuttora vigente.
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