Art. 158 T.U.B. – Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che esercitano attivita’ di intermediazione mobiliare.
In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 66
“1. Alle banche comunitarie e alle societa’ finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita’ delle negoziazioni di valori mobiliari nonche’ quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
3. Con le modalita’ previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita’ particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.”
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In sintesi
Commento all'art. 158 TUB, Intermediazione mobiliare di banche comunitarie (disposizione storica)
Natura e collocazione
L'art. 158 del Testo Unico Bancario, in vigore dal 1° gennaio 1994 e soppresso dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, era una disposizione di raccordo tra la disciplina bancaria e quella dell'intermediazione mobiliare per i soggetti comunitari operanti in Italia. Presente nell'archivio come duplicato storico («copy»), documenta la fase transitoria del mercato finanziario italiano prima dell'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza.
Ambito applicativo
La norma si rivolgeva alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18 TUB che svolgevano, nel territorio della Repubblica, attività di intermediazione mobiliare. Tali soggetti, pur autorizzati nel proprio Stato di origine, erano assoggettati alla disciplina della L. 2 gennaio 1991, n. 1 (legge SIM) in materia di correttezza, trasparenza e regolarità delle negoziazioni.
Poteri congiunti CONSOB-Banca d'Italia
I commi 2 e 3 attribuivano a CONSOB e Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure della legge n. 1/1991, il potere di individuare ulteriori norme applicabili e di concedere deroghe motivate, purché nell'ordinamento di origine fossero vigenti obblighi equivalenti. Questo meccanismo di equivalenza anticipava i principi del mutuo riconoscimento e dell'home-country control poi consolidati dal TUF.
Evoluzione normativa
Il D.Lgs. 415/1996, in recepimento della direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento (MIF I), ha soppresso l'art. 158 TUB, sostituendolo con una disciplina organica dell'intermediazione mobiliare. Il successivo D.Lgs. 58/1998 (TUF) ha definitivamente unificato la regolamentazione dei servizi di investimento, rendendo superflua ogni norma di raccordo con il TUB.
Domande frequenti