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Testo dell'articoloVigente

Art. 159 bis T.U.B. – Informazioni da inserire nei piani di risanamento.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento;

b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l’ultimo piano di risanamento;

c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;

e) una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

g) l’individuazione delle funzioni essenziali;

h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell’ente;

i) una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;

l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;

n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità;

o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;

p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

q) dispositivi e misure per ristrutturare le passività;

r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;

u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;

aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

2. Il piano di risanamento indica altresì le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attività che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo può adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell’articolo 69-octiesdecies.”

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In sintesi

  • L'art. 159-bis TUB contiene disposizioni transitorie sui piani di risanamento individuali e di gruppo, applicabili fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi della Banca d'Italia previsti dagli artt. 69-quater e 69-quinquies TUB.
  • I piani di risanamento devono contenere un set minimo di informazioni (lettere a-aa), tra cui sintesi degli elementi fondamentali, azioni sul capitale e sulla liquidità, indicatori di risanamento e misure operative.
  • La norma recepisce la BRRD (Dir. 2014/59/UE), Direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, attuata in Italia con il D.Lgs. 180/2015 e il D.Lgs. 181/2015.
  • I piani devono indicare le modalità di accesso all'assistenza della BCE (operazioni di rifinanziamento) e le attività idonee come garanzia in caso di ricorso a tale assistenza.
  • Il piano include le misure attivabili in caso di intervento precoce ex art. 69-octies decies TUB, raccordando la pianificazione preventiva con gli strumenti di gestione della crisi bancaria.
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo: la BRRD e il D.Lgs. 181/2015

L'art. 159-bis TUB è stato introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha attuato in Italia la Direttiva 2014/59/UE (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive). La BRRD ha introdotto nell'ordinamento europeo un sistema armonizzato di pianificazione del risanamento e della risoluzione delle banche e delle imprese di investimento, con l'obiettivo di prevenire le crisi sistemiche e ridurre l'uso di risorse pubbliche per il salvataggio degli enti finanziari (bail-out).

L'art. 159-bis TUB opera come norma transitoria: stabilisce il contenuto minimo dei piani di risanamento per il periodo antecedente all'emanazione dei provvedimenti attuativi della Banca d'Italia previsti dagli artt. 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, TUB, che disciplinano a regime il contenuto dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

Il contenuto minimo del piano di risanamento

Il comma 1 dell'art. 159-bis TUB elenca un articolato set di informazioni obbligatorie (lettere a-aa), che rispecchia l'Allegato A della BRRD. Le informazioni richieste coprono quattro aree fondamentali:

1. Governance e comunicazione (lett. a, b, c, i, l): il piano deve descrivere gli elementi fondamentali della strategia di risanamento, le modifiche sostanziali intervenute dopo il piano precedente, le procedure di approvazione interna e le politiche di comunicazione pubblica in caso di crisi.

2. Azioni patrimoniali e di liquidità (lett. d, m, n, o, p, q): devono essere previste azioni specifiche per il mantenimento o il ripristino dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità, incluse misure per ridurre la leva finanziaria, ristrutturare le passività e garantire l'accesso a fonti di finanziamento di emergenza.

3. Continuità operativa e strutturale (lett. g, h, r, s, t, u): il piano individua le funzioni essenziali, descrive le procedure di valorizzazione e trasferibilità delle linee di business principali, e include misure per assicurare la continuità operativa e informatica nonché l'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari.

4. Indicatori e misure preparatorie (lett. e, f, v, z, aa): il piano deve includere una stima dei tempi di esecuzione, una descrizione degli impedimenti all'attuazione, misure preparatorie già adottate o pianificate e un quadro di indicatori (recovery indicators) che identificano i trigger per l'attivazione delle misure di risanamento.

Assistenza BCE e raccordo con l'intervento precoce

Il comma 2 impone che il piano indichi le modalità di accesso alle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (c.d. LOLR, lender of last resort) e identifichi le attività idonee come garanzia eligible. Questa previsione raccorda la pianificazione preventiva con il framework di politica monetaria dell'Eurosistema, consentendo alla banca di pianificare in anticipo l'eventuale utilizzo delle operazioni di credito BCE come strumento di liquidità di emergenza.

Il comma 3 stabilisce il collegamento con le misure di intervento precoce (early intervention) previste dall'art. 69-octies decies TUB: il piano di risanamento deve includere le azioni attivabili quando la Banca d'Italia verifichi le condizioni per un intervento precoce, garantendo così la continuità e la coerenza tra pianificazione preventiva e gestione della crisi conclamata.

Rilevanza sistematica

L'art. 159-bis TUB si colloca al crocevia tra la vigilanza prudenziale ordinaria e la gestione delle crisi bancarie. I piani di risanamento costituiscono il primo presidio del framework europeo di gestione delle crisi (BRRD/SRM), che si articola in tre fasi successive: pianificazione preventiva, intervento precoce e risoluzione. La norma transitoria ha assunto un rilievo pratico significativo nel periodo 2015-2018, prima che la Banca d'Italia completasse l'emanazione dei provvedimenti attuativi del Titolo IV-bis TUB.

Domande frequenti

Qual è la funzione dell'art. 159-bis TUB nel sistema della BRRD?

L'art. 159-bis TUB è una norma transitoria che ha fissato il contenuto minimo dei piani di risanamento delle banche nel periodo antecedente all'emanazione dei provvedimenti attuativi della Banca d'Italia ex artt. 69-quater e 69-quinquies TUB, recependo l'Allegato A della Direttiva BRRD (2014/59/UE).

Cosa si intende per 'indicatori di risanamento' (recovery indicators) nel piano ex art. 159-bis TUB?

Sono i parametri quantitativi e qualitativi (lett. aa) che identificano le soglie il cui superamento determina l'attivazione delle misure di risanamento previste nel piano. Gli indicatori tipici riguardano coefficienti patrimoniali, livelli di liquidità, rating e perdite attese.

Il piano di risanamento deve prevedere il ricorso alla BCE come prestatore di ultima istanza?

Sì. Il comma 2 dell'art. 159-bis TUB impone che il piano indichi le modalità e i tempi con cui la banca potrebbe richiedere assistenza alla BCE e identifichi le attività eligible come garanzia per le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.

Qual è la differenza tra piano di risanamento individuale e piano di risanamento di gruppo?

Il piano individuale è predisposto dalla singola banca; il piano di gruppo è predisposto dalla capogruppo e copre tutte le entità del gruppo bancario. L'art. 159-bis TUB disciplina entrambe le tipologie, richiedendo che il piano di gruppo valuti anche l'impatto delle misure sulle singole banche affiliate.

Come si raccorda il piano di risanamento con l'intervento precoce della Banca d'Italia?

Il comma 3 dell'art. 159-bis TUB prevede che il piano includa le misure adottabili quando sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell'art. 69-octies decies TUB. Questo raccordo garantisce la continuità operativa tra pianificazione preventiva e gestione della crisi conclamata.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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