Indice
In sintesi
- Abrogazione della legge bancaria del 1938: con l'entrata in vigore del T.U.B. (1 gennaio 1994) viene abrogata la L. 7 marzo 1938 n. 141, di conversione del R.D.L. 12/03/1936 n. 375 (cd. legge bancaria Beneduce-Menichella), che aveva governato l'ordinamento del credito dalla riforma post-1929 fino al recepimento della seconda direttiva bancaria europea
- Abrogazione del D.Lgs.lgt. 491/1945: cessa di avere efficacia il decreto legislativo luogotenenziale 17 luglio 1945 n. 491, recante la disciplina post-bellica del controllo e vigilanza sul credito, integrativo della legge bancaria del 1938
- Abrogazione tacita generalizzata: la lettera c) abroga ogni altra disposizione incompatibile con il T.U.B., operando sia come abrogazione espressa nominativa per le due leggi elencate, sia come clausola di chiusura per la disciplina previgente sparsa in altre fonti
- Rapporto con l'art. 15 disp. prel. c.c.: la norma costituisce applicazione del principio generale per cui le leggi sono abrogate per dichiarazione espressa, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova regola l'intera materia già regolata da legge anteriore
- Effetti ratione temporis: l'abrogazione opera ex nunc dal 1° gennaio 1994; gli atti, i contratti e le situazioni costituite sotto la vigenza della legge bancaria del 1938 conservano la disciplina previgente, salve le norme transitorie del T.U.B. (artt. 154-160) e i principi di diritto intertemporale
- Norma di chiusura del sistema delle fonti: l'art. 161 sancisce la cesura formale tra l'ordinamento bancario pre-1994 (basato sul controllo amministrativo dirigistico) e l'ordinamento attuale (basato sulla concorrenza, sulla vigilanza prudenziale e sull'integrazione europea ex dir. 89/646/CEE)
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 161 T.U.B. – Abrogazioni
In vigore dal 01/01/1994
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria);
b) il decreto legislativo luogotenenziale 17 luglio 1945, n. 491;
c) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 161 Cod. Amb. — Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
- Art. 161 D.Lgs. 209/2005 — Coassicurazione comunitaria
- Art. 161 D.Lgs. 42/2004 — Danno a cose ritrovate
- Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi
- Articolo 161 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 161 Codice della Strada: Ingombro della carreggiata
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Inquadramento: l'art. 161 e la cesura con la legge bancaria del 1938
L'art. 161 T.U.B., intitolato "Abrogazioni", costituisce la norma di chiusura del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sul piano delle fonti, sancendo formalmente l'abrogazione della disciplina previgente. La norma, in vigore dal 1° gennaio 1994 unitamente all'intero T.U.B. (art. 162), si compone di un solo comma articolato in tre lettere e svolge una funzione di rottura sistematica con il quadro normativo pregresso, segnando il passaggio dalla cd. legge bancaria del 1938 al moderno ordinamento del credito europeizzato.
Il T.U.B. è stato emanato in attuazione della L. 19 febbraio 1992 n. 142 (legge comunitaria 1991), che all'art. 25 aveva delegato il Governo a coordinare in un testo unico le disposizioni in materia bancaria, in particolare per recepire la seconda direttiva bancaria 89/646/CEE sulla liberalizzazione dei servizi creditizi nel mercato unico. L'art. 161 chiude il quadro, dichiarando abrogata la legge bancaria del 1938 e ogni altra disposizione incompatibile con il nuovo testo. La norma incarna il principio per cui ogni testo unico non puramente compilativo (qual è il T.U.B., qualificato come innovativo dalla Corte costituzionale, sent. 359/1985 e successive) richiede una clausola abrogativa espressa per evitare antinomie e incertezze interpretative.
La sua ratio è triplice: (a) garantire la certezza del diritto, dichiarando inequivocabilmente abrogata la disciplina previgente e impedendo persistenze interpretative; (b) realizzare la cesura simbolica con un modello regolatorio - quello del 1938 - radicalmente diverso, fondato sulla vigilanza strutturale, sul credito come funzione di interesse pubblico e sulle autorizzazioni discrezionali della Banca d'Italia; (c) attuare la liberalizzazione europea che richiede l'eliminazione di ogni norma incompatibile con il principio del mutuo riconoscimento e della concorrenza nel mercato bancario unico.
Lettera a): l'abrogazione della legge bancaria del 1938
La lettera a) abroga la L. 7 marzo 1938 n. 141, denominazione formale della legge di conversione del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, comunemente nota come legge bancaria o legge Beneduce-Menichella dai nomi dei principali ispiratori. La portata dell'abrogazione è centrale, poiché la legge del 1938 aveva costituito per oltre cinquantacinque anni il pilastro dell'ordinamento bancario italiano:
Il T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) sostituisce integralmente il modello del 1938 con la banca universale, l'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria in tutto lo SEE (art. 14 T.U.B.), la vigilanza prudenziale basata su ratios patrimoniali (BASILEA, oggi consolidati nel CRR 575/2013 e CRD IV/V dir. 2013/36/UE), e l'autonomia statutaria degli intermediari. L'abrogazione della L. 141/1938 è dunque costituzionalmente e europeisticamente necessaria.
Lettera b): il D.Lgs.lgt. 491/1945
La lettera b) abroga il decreto legislativo luogotenenziale 17 luglio 1945 n. 491, intervento normativo del periodo postbellico (governo Parri, Luogotenenza Umberto II) recante norme integrative della legge bancaria del 1938. Il provvedimento, emanato in regime di Luogotenenza prima dell'avvento della Repubblica (referendum 2 giugno 1946), aveva integrato la disciplina del 1938 con previsioni in materia di:
L'abrogazione di una fonte luogotenenziale ha un valore non solo tecnico ma anche simbolico, segnalando l'eliminazione dell'ultimo strato della stratificazione normativa novecentesca - dal R.D.L. del 1936, alla L. di conversione del 1938, al D.Lgs.lgt. del 1945, fino al T.U.B. del 1993. Il passaggio attraversa la Repubblica, l'integrazione europea e la modernizzazione del mercato finanziario.
Lettera c): l'abrogazione tacita generalizzata
La lettera c) abroga ogni altra disposizione incompatibile con il T.U.B. La formula svolge una funzione di chiusura del sistema e merita un'analisi specifica:
La Cassazione, in tema di anatocismo bancario, ha avuto modo di pronunciarsi sulla successione tra L. 141/1938 e T.U.B. con le Cass. SS.UU. 14 marzo 2018 n. 6315 e le precedenti Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418, consolidando il principio per cui la disciplina contrattuale bancaria si applica ratione temporis alla data di stipula del rapporto, mentre quella regolamentare e di vigilanza opera secondo le regole generali del tempus regit actum. La Corte costituzionale, con sent. 220/1988, aveva già chiarito che la legge bancaria del 1938 non aveva carattere di legge costituzionale e poteva quindi essere abrogata con legge ordinaria - cosa che il T.U.B. ha poi fatto, in forza della delega legislativa ex L. 142/1992.
Profili di diritto intertemporale
L'abrogazione disposta dall'art. 161 opera ex nunc dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore del T.U.B. (art. 162). Per i rapporti pendenti all'epoca - in particolare per i contratti bancari stipulati sotto la vigenza della legge del 1938 - operano le seguenti regole intertemporali:
L'art. 161 nel sistema delle disposizioni finali del T.U.B.
L'art. 161 si colloca, dal punto di vista strutturale, nelle disposizioni finali del T.U.B., in successione con gli articoli precedenti che disciplinano: gli artt. 154-160 T.U.B. (norme transitorie su procedure concorsuali, ricorsi, rapporti con la disciplina previgente), l'art. 161 T.U.B. (abrogazioni - quello in commento), e l'art. 162 T.U.B. (entrata in vigore). Si tratta di una partizione classica del legislatore italiano per le leggi organiche: prima le disposizioni transitorie (che salvano rapporti pendenti), poi le abrogative (che eliminano le norme incompatibili), infine quella di entrata in vigore. La struttura garantisce che l'efficacia del nuovo testo sia accompagnata dalla cessazione coordinata della disciplina previgente.
Sul piano comparatistico, è interessante notare che la seconda direttiva bancaria 89/646/CEE, di cui il T.U.B. rappresenta lo strumento principale di recepimento, era stata anticipata in Italia dalla L. 1/1991 (recepimento della prima direttiva 77/780/CEE) e dal D.Lgs. 481/1992. Il T.U.B. abroga anch'essi nella parte coordinata, anche se non li nomina nella lett. c) - principio dell'assorbimento sistemico. La disciplina successiva al T.U.B. ha visto interventi continui: D.Lgs. 6/2003 riforma del diritto societario, D.Lgs. 141/2010 di trasposizione CCD1, D.Lgs. 72/2015 di trasposizione CRD IV, D.Lgs. 212/2025 di trasposizione CCD2, D.Lgs. 23/2025 di recepimento DORA - sempre coordinati con il T.U.B. e mai con la legge bancaria del 1938, ormai definitivamente cessata di efficacia.
Considerazioni conclusive sul significato sistematico dell'art. 161
L'art. 161 T.U.B. non è una mera norma tecnica, ma esprime una scelta sistemica dell'ordinamento italiano: il definitivo passaggio da un modello bancario fondato sul controllo amministrativo dirigistico a uno fondato su concorrenza, vigilanza prudenziale e integrazione europea. Il commercialista o l'avvocato che si occupa di diritto bancario non incontra praticamente mai applicazioni dirette dell'art. 161 (la giurisprudenza recente non lo invoca quasi mai), ma deve tenere presente che esso è la chiave di volta che ha definitivamente chiuso il sistema previgente. Anche le rare controversie su rapporti bancari ultradecennali (anatocismo, usura sopravvenuta, conti correnti con superamento del fido) fanno riferimento, per il periodo ante 1994, alla legge bancaria del 1938 come diritto storico, ma applicano le regole del T.U.B. e del codice civile alla disciplina dei rapporti tuttora pendenti.
Domande frequenti
L'art. 161 T.U.B. e' la norma di entrata in vigore del testo unico bancario?
No. L'art. 161 e' la norma sulle abrogazioni: elenca quali leggi previgenti cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del T.U.B. La norma sull'entrata in vigore e' invece l'art. 162, che fissa la data del 1° gennaio 1994. Le due disposizioni operano congiuntamente: l'art. 162 stabilisce quando il T.U.B. inizia ad applicarsi; l'art. 161 stabilisce quali norme previgenti contestualmente cessano. Si tratta di un binomio classico nelle disposizioni finali delle leggi organiche italiane.
Cosa era la legge bancaria del 1938 che l'art. 161 ha abrogato?
La legge bancaria era costituita dalla L. 7 marzo 1938 n. 141, di conversione del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, cd. legge Beneduce-Menichella. Era nata in risposta alla crisi del 1929 e disciplinava l'ordinamento del credito secondo un modello dirigistico: separazione tra credito ordinario e speciale, specializzazione temporale (banche a breve e istituti a medio-lungo termine), vigilanza strutturale di Banca d'Italia e Ispettorato per la difesa del risparmio, autorizzazioni discrezionali. Il modello e' rimasto in vigore per cinquantacinque anni e ha governato la ricostruzione economica del dopoguerra e il miracolo economico, ma e' divenuto incompatibile con la disciplina europea della banca universale (dir. 89/646/CEE) ed e' stato sostituito dal T.U.B.
I contratti bancari stipulati prima del 1° gennaio 1994 sono soggetti al T.U.B. o alla legge del 1938?
Vale il principio del tempus regit actum: i contratti conclusi sotto la vigenza della legge bancaria del 1938 sono giudicati sulla loro validità e qualificazione secondo quella disciplina; ma per l'esecuzione dei rapporti ancora in corso si applica la disciplina sopravvenuta del T.U.B. e del codice civile quando si tratti di norme imperative di portata generale. Cass. SS.UU. 6315/2018 (anatocismo) ha consolidato che la disciplina contrattuale si determina alla data di stipula, mentre la disciplina regolamentare (es. modalità di calcolo degli interessi) può operare anche sui rapporti pendenti se la nuova norma e' di natura imperativa innovativa. Le sanzioni amministrative seguono il principio del favor rei.
La lettera c) dell'art. 161 abroga 'ogni altra disposizione incompatibile': come si determina cosa e' incompatibile?
La determinazione dell'incompatibilità segue i criteri generali dell'art. 15 disp. prel. c.c.: c'e' incompatibilità quando la disciplina previgente contrasta direttamente con il T.U.B., quando regolava in modo diverso la stessa fattispecie, o quando il T.U.B. regola interamente una materia già disciplinata. L'analisi e' caso per caso e spetta al giudice. Restano in vigore le discipline su materie autonome (es. legge istitutiva del Mediocredito Centrale, leggi tributarie, leggi penali), che si applicano in autonomia. La giurisprudenza si e' raramente confrontata con la lett. c) - il fatto che a oltre trent'anni dal T.U.B. le controversie sull'applicazione della legge del 1938 siano rare conferma l'efficacia della clausola abrogativa.
Perché il legislatore ha previsto sia un'abrogazione espressa (lett. a-b) sia una tacita (lett. c)?
La tecnica della duplice abrogazione - espressa per le leggi più importanti (legge bancaria del 1938 e D.Lgs.lgt. 491/1945) e tacita per il resto - mira a garantire la certezza del diritto. L'abrogazione espressa evita qualsiasi dubbio interpretativo sui due testi cardine; quella tacita generale opera come rete di sicurezza per la disciplina sparsa in fonti minori (regolamenti, leggi speciali, decreti ministeriali) che il legislatore non poteva enumerare singolarmente. La Corte costituzionale con sent. 220/1988 aveva chiarito che la legge bancaria del 1938 non aveva natura costituzionale e poteva essere abrogata con legge ordinaria - precisazione che il legislatore del 1993, consapevole della delicatezza politica della rottura con il vecchio modello, ha voluto cristallizzare in una norma espressa.
Vedi anche