Testo dell'articoloVigente
Art. 155 T.U.B. – Soggetti operanti nel settore finanziario.
In vigore dal 29/02/2004 al 19/09/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1
Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8
“1. I soggetti che esercitano le attivita’ previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo previste dall’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell’art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. 4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall’articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell’elenco speciale esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attivita’ riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4. 5. I soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’, e 111. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell’economia e delle finanze detta altresi’ norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia’ concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.”
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In sintesi
Art. 155 TUB: dalla disciplina storica dei confidi e cambiavalute alla riforma del 2010
L'art. 155 del Testo Unico Bancario, oggi soppresso dall'art. 8 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha rappresentato per oltre quindici anni la disposizione di riferimento per una serie eterogenea di soggetti operanti nel settore finanziario non bancario. La norma, in vigore dal 29 febbraio 2004 (in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 37/2004), regolava confidi, agenzie di prestito su pegno, cambiavalute, società finanziarie per l'innovazione e organizzazioni senza fine di lucro che raccoglievano somme di modesto ammontare per erogare piccoli prestiti in ambito locale.
L'architettura originaria: una norma di raccordo
L'art. 155 TUB aveva una funzione di raccordo tra la disciplina generale degli intermediari finanziari (ex art. 106 e 107 vecchio TUB) e fattispecie speciali. In particolare:
La riforma del 2010: D.Lgs. 141/2010 e l'albo unico ex art. 106 TUB
Il D.Lgs. 141/2010, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, ha radicalmente ristrutturato il sistema degli intermediari finanziari. La riforma ha:
I confidi oggi: art. 106 e art. 112 TUB
La disciplina vigente dei confidi si articola su due livelli. I confidi maggiori, che superano le soglie di attività finanziaria e patrimoniali fissate dal Decreto MEF 53/2015, sono iscritti nell'albo unico ex art. 106 TUB e soggetti alla vigilanza prudenziale piena della Banca d'Italia, con requisiti di capitale, governance, controlli interni, regole antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza. I confidi minori sono iscritti nell'elenco tenuto dall'OCM ex art. 112-bis TUB, con regime semplificato ma comunque soggetti a vigilanza sull'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore delle PMI socie.
Cambiavalute e disciplina antiriciclaggio
L'attività di cambiavalute (negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta) e' oggi regolata dall'art. 17-bis del D.Lgs. 141/2010, con iscrizione in apposito registro tenuto dall'OAM. La disciplina e' fortemente integrata con il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, in considerazione del rischio specifico del settore. Banca d'Italia e UIF esercitano poteri di verifica e segnalazione.
Profili giurisprudenziali
La giurisprudenza civile e amministrativa si e' occupata diffusamente del regime dei confidi e dei rapporti tra confidi minori e maggiori. La Cassazione civile, Sezione I, in tema di garanzie rilasciate da confidi, ha chiarito i profili di responsabilità contrattuale e i limiti delle garanzie collettive (ex multis Cass. civ. Sez. I, sent. n. 18234/2019). Il Consiglio di Stato si e' pronunciato sui poteri di iscrizione e cancellazione degli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e dall'OCM (Cons. Stato, Sez. VI, sentenze in materia di vigilanza prudenziale).
Rilevanza pratica e conclusioni
L'art. 155 TUB, pur soppresso, mantiene una rilevanza storico-ricostruttiva fondamentale per comprendere la genesi dell'attuale assetto degli intermediari finanziari non bancari. Per professionisti, consulenti aziendali e operatori del credito, la conoscenza dell'evoluzione normativa e' essenziale per assistere clienti PMI nella scelta tra finanziamento ordinario e garanzia confidi, per strutturare operazioni di microcredito o per consulenze in materia di compliance antiriciclaggio. La transizione dall'art. 155 TUB al sistema attuale (artt. 106, 111, 112, 113 TUB e art. 17-bis D.Lgs. 141/2010) testimonia un percorso di razionalizzazione e rafforzamento della vigilanza in linea con le best practice europee.
Domande frequenti
L'art. 155 TUB e' ancora in vigore?
No. L'art. 155 TUB e' stato soppresso dall'art. 8 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con effetto dal 19 settembre 2010, nell'ambito della riforma organica del titolo V del TUB in materia di intermediari finanziari, confidi, cambiavalute e operatori del microcredito.
Dove sono disciplinati oggi i confidi?
I confidi maggiori sono iscritti nell'albo unico ex art. 106 TUB e soggetti a vigilanza prudenziale piena della Banca d'Italia. I confidi minori sono iscritti nell'elenco tenuto dall'Organismo dei Confidi Minori (OCM) ex art. 112-bis TUB, con regime semplificato.
Qual e' la differenza tra confidi maggiori e confidi minori?
La distinzione si basa su soglie di volume di attività finanziaria e mezzi patrimoniali fissate dal Decreto MEF 53/2015. I confidi maggiori sono soggetti a vigilanza prudenziale piena ex art. 106 TUB; i minori operano in un regime semplificato ex art. 112 TUB con OCM.
Cosa e' successo ai cambiavalute dopo la soppressione dell'art. 155 TUB?
L'attività di cambiavalute e' stata trasferita sotto la disciplina dell'art. 17-bis del D.Lgs. 141/2010. I cambiavalute sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'OAM, soggetti a requisiti di onorabilita' e alla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007.
Gli enti senza fine di lucro che fanno microcredito locale come sono regolati oggi?
Sono disciplinati dall'art. 111 TUB (operatori di microcredito) e dall'art. 113 TUB (operatori senza fine di lucro). Il microcredito ha massimali e finalità specifiche (sostegno a microimprese e persone in difficoltà). La vigilanza e' affidata all'organismo di cui all'art. 113 TUB.