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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 152 T.U.B. – Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

In vigore dal 01/01/1994

“1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attivita’ creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all’adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l’attivita’ di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 152 TUB disciplina la transizione delle casse comunali di credito agrario e dei monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico.
  • Tali enti erano tenuti, entro il 1° gennaio 1996, ad adottare misure che portassero alla cessazione dell'attività creditizia o all'estinzione dell'ente.
  • In caso di inadempienza entro tale termine, le casse e i monti venivano automaticamente posti in liquidazione coatta amministrativa.
  • Nelle more dell'adozione delle misure, i monti di seconda categoria potevano continuare ad esercitare l'attività di credito su pegno, nel rispetto compatibile del D.Lgs. 385/1993.
  • La norma rappresenta un regime transitorio di adeguamento al nuovo impianto bancario del TUB, in sostituzione del R.D.L. 375/1936.

Art. 152 TUB — Casse comunali di credito agrario e monti di credito su pegno di seconda categoria: regime transitorio

Contesto normativo e ratio legis

L'articolo 152 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), emanato in attuazione della legge delega 19 febbraio 1992, n. 142, si inserisce nel Titolo VIII «Disposizioni transitorie e finali» con la precipua funzione di regolamentare l'uscita dal sistema creditizio di due categorie di enti di ancien régime: le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria, laddove questi non raccogliessero risparmio tra il pubblico.

Il Testo Unico Bancario ha rappresentato una rivoluzione copernicana nel panorama creditizio italiano, abrogando e razionalizzando la frammentata disciplina previgente, in particolare il Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n. 375 (la storica «legge bancaria»), che riconosceva e regolamenta queste figure di enti creditizi di natura pubblica o semi-pubblica, radicate nella tradizione locale e agricola del Paese.

Casse comunali di credito agrario

Le casse comunali di credito agrario erano enti di emanazione pubblicistica, istituiti prevalentemente da comuni o enti locali, con la finalità di sostenere l'agricoltura locale attraverso l'erogazione di credito a condizioni agevolate. La loro origine risaliva all'impianto normativo di fine Ottocento, consolidato poi nella legge bancaria del 1936. Con l'avvento del TUB, la loro natura ibrida — pubblica nelle origini, creditizia nelle funzioni — non si conciliava con il nuovo modello di banca universale o specializzata previsto dal D.Lgs. 385/1993.

Tra le caratteristiche che ne consentivano l'applicazione dell'art. 152 piuttosto che delle disposizioni generali del TUB vi era, appunto, il non raccogliere risparmio tra il pubblico: tale elemento era dirimente perché la raccolta del risparmio costituisce l'elemento qualificante dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 TUB e presuppone l'iscrizione all'albo delle banche ex art. 13 TUB.

Monti di credito su pegno di seconda categoria

I monti di credito su pegno (o «monti di pietà») sono istituzioni di antichissima tradizione, nate nel tardo Medioevo su iniziativa di ordini religiosi per combattere l'usura tra le classi povere. In ragione del loro peculiare oggetto sociale — il credito garantito da pegno su beni mobili — il legislatore del 1993 ha differenziato il loro trattamento a seconda della categoria di appartenenza:

  • I monti di prima categoria, che raccolgono risparmio tra il pubblico, sono soggetti all'integrale disciplina del TUB come banche.
  • I monti di seconda categoria, che non raccolgono risparmio, erano destinatari del regime transitorio dell'art. 152.

L'art. 152, comma 2, consente a questi ultimi di continuare provvisoriamente nell'esercizio dell'attività di credito su pegno fino all'adozione delle misure di cui al comma 1, applicando in quanto compatibili le norme del TUB. Questo richiamo di compatibilità è tecnicamente significativo: il TUB è costruito avendo come destinatario principale la banca in senso tecnico, sicché le sue norme si applicheranno ai monti di seconda categoria solo nelle parti che non presuppongano la raccolta del risparmio.

Il meccanismo sanzionatorio: la liquidazione automatica

Il legislatore ha previsto un meccanismo di natura sanzionatoria-automatica: il decorso infruttuoso del termine del 1° gennaio 1996 produceva ipso iure la messa in liquidazione dell'ente inadempiente, senza necessità di ulteriore provvedimento amministrativo discrezionale. Tale automatismo riflette la scelta di politica legislativa di garantire certezza e speditezza nel processo di riordino del sistema creditizio, evitando sacche di inerzia o resistenze passive da parte degli enti interessati.

La liquidazione richiamata è quella coatta amministrativa di cui agli artt. 80 e ss. TUB, affidata alla vigilanza della Banca d'Italia, che esercita i poteri di indirizzo e controllo sul commissario liquidatore.

Coordinamento con la disciplina generale del TUB

L'art. 152 va letto in coordinamento con l'art. 161 TUB, che regola le abrogazioni della previgente normativa bancaria, e con l'art. 153, che disciplina la sorte delle istituzioni di credito speciale. La norma transitoria ha esaurito la sua efficacia con il decorso del termine del 1996, ma conserva rilevanza storico-interpretativa per comprendere il processo di riforma del sistema bancario italiano attuato con il D.Lgs. 385/1993, che ha recepito la Prima e Seconda Direttiva bancaria europea, traghettando l'Italia verso un sistema creditizio moderno e integrato nel mercato unico europeo.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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