Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 150 quater T.U.B. – Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari.

In vigore dal 25/07/2021

Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 ter

“1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilita’ come capitale di qualita’ primaria. L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • L'art. 150-quater TUB disciplina l'emissione di azioni di finanziamento ex art. 2526 c.c. da parte delle banche popolari, previa modifica dello statuto e autorizzazione della Banca d'Italia.
  • I soci finanziatori possono detenere azioni anche in deroga ai limiti di possesso azionario dell'art. 30, comma 2, TUB, con diritti patrimoniali e di voto stabiliti statutariamente.
  • Lo statuto deve assicurare la computabilità delle azioni come capitale di qualità primaria (CET1) ai sensi del Reg. UE 575/2013 (CRR).
  • In caso di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, le banche popolari possono emettere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti dell'art. 2526, secondo comma, c.c.
  • La norma esclude l'applicazione delle disposizioni del codice civile incompatibili con il regime speciale delle cooperative bancarie popolari (artt. 2542, 2543, 2544 c.c.).
Indice dei contenuti

Ambito di applicazione: le banche popolari

L'art. 150-quater TUB è stato introdotto nell'ambito della riforma organica delle banche cooperative italiane e, nella versione vigente, risulta modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), conv. L. 23 luglio 2021, n. 106. La norma si applica alle banche popolari di cui agli artt. 28-32 TUB, distinguendosi dall'art. 150-ter TUB che riguarda invece le banche di credito cooperativo (BCC). Le banche popolari, pur condividendo la forma cooperativa, hanno una struttura di governance e patrimoniale significativamente diversa dalle BCC: non sono soggette all'obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo e possono avere dimensioni ben maggiori.

Le azioni di finanziamento nelle banche popolari

Le azioni di finanziamento ex art. 2526 c.c. rappresentano uno strumento di capitalizzazione compatibile con la struttura cooperativa, in quanto consentono di raccogliere capitale da soggetti esterni (i soci finanziatori) senza alterare l'equilibrio di controllo dei soci cooperatori. Nelle banche popolari, l'emissione è subordinata a: (i) modifica dello statuto sociale; (ii) autorizzazione della Banca d'Italia; (iii) determinazione statutaria dei diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori, inclusi i diritti di voto.

Un elemento qualificante rispetto alla disciplina generale dell'art. 2526 c.c. è l'obbligo di assicurare la computabilità delle azioni come CET1 (capitale primario di classe 1) ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 575/2013. Questo requisito è essenziale per garantire che lo strumento risponda alle finalità di rafforzamento patrimoniale nell'ottica della vigilanza prudenziale europea.

Deroghe ai limiti ordinari

Il comma 2 consente ai soci finanziatori di detenere azioni anche in deroga al limite del 5% del capitale stabilito dall'art. 30, comma 2, TUB per le banche popolari. Analogamente, i diritti di voto dei soci finanziatori possono derogare al principio del voto capitario (un testa un voto) previsto dall'art. 30, comma 1, TUB. Lo statuto determina le maggioranze assembleari tenendo conto sia dei voti dei soci cooperatori sia di quelli dei soci finanziatori, garantendo una governance ibrida ma equilibrata.

Regime di crisi

Il comma 4 introduce una disciplina rafforzata per i casi di crisi: le banche popolari in situazione di inadeguatezza patrimoniale o sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione dei soci non cooperatori previsti dall'art. 2526, secondo comma, terzo periodo, c.c. Questa previsione consente interventi di ricapitalizzazione di emergenza più incisivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 150-ter TUB per le BCC.

Esclusione di norme codicistiche incompatibili

Il comma 4 esclude espressamente l'applicazione degli artt. 2542, 2543 e 2544 c.c. (nella parte incompatibile con il regime speciale) relativi alla composizione e nomina degli organi sociali cooperativi. Questa esclusione evita conflitti normativi nella governance delle banche popolari che abbiano emesso azioni di finanziamento, garantendo che il regime speciale bancario prevalga sulle disposizioni codicistiche generali in materia cooperativa.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 99/2018

NON FONDATEZZA

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina di partecipazione alle banche popolari introdotta dal D.L. 3/2015. La trasformazione obbligatoria in S.p.A. delle popolari con attivo superiore agli 8 miliardi e i limiti al rimborso delle azioni del socio recedente sono ritenuti coerenti con la tutela costituzionale del risparmio (art. 47 Cost.) e con il principio di stabilità del sistema finanziario europeo.

Corte Cost., sent. n. 149/2021

NON FONDATEZZA

La Consulta ha ribadito la legittimità della disciplina cooperativa-bancaria post-riforma, ritenendo proporzionato il bilanciamento fra il diritto dei soci recedenti e l'obiettivo di patrimonializzazione computabile come capitale primario di qualità (CET1). L'intervento del legislatore, anche tramite poteri delegati alla Banca d'Italia, rispetta i parametri costituzionali invocati.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 150-quater e l'art. 150-ter TUB in materia di azioni di finanziamento?

L'art. 150-ter riguarda le banche di credito cooperativo (BCC) e il loro inserimento nei gruppi bancari cooperativi (GBC); l'art. 150-quater disciplina invece le banche popolari, che hanno una struttura diversa e non sono soggette all'obbligo di adesione a un GBC.

Le azioni di finanziamento emesse da una banca popolare possono qualificarsi come CET1?

Sì. Il comma 2 dell'art. 150-quater TUB impone che lo statuto assicuri la computabilità delle azioni come capitale di qualità primaria (CET1) ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 575/2013 (CRR), condizione essenziale per l'efficacia patrimoniale dello strumento.

I soci finanziatori di una banca popolare sono soggetti al limite del 5% del capitale?

No. Il comma 2 dell'art. 150-quater TUB consente ai soci finanziatori di detenere azioni anche in deroga al limite di possesso del 5% del capitale stabilito dall'art. 30, comma 2, TUB per i soci ordinari delle banche popolari.

È necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia per emettere azioni di finanziamento in una banca popolare?

Sì. L'art. 150-quater, comma 2, TUB richiede espressamente l'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la solidità patrimoniale e gestionale dell'istituto emittente nonché la coerenza dell'operazione con i requisiti prudenziali CRR/CRD.

Come vengono determinate le maggioranze assembleari in una banca popolare che ha emesso azioni di finanziamento?

Ai sensi del comma 3, le maggioranze per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e calcolate sommando i voti dei soci cooperatori e i voti dei soci finanziatori, secondo le modalità statutariamente previste.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.