Art. 150 quater T.U.B. – Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari.
In vigore dal 25/07/2021
Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 ter
“1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilita’ come capitale di qualita’ primaria. L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile”
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In sintesi
Ambito di applicazione: le banche popolari
L'art. 150-quater TUB è stato introdotto nell'ambito della riforma organica delle banche cooperative italiane e, nella versione vigente, risulta modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), conv. L. 23 luglio 2021, n. 106. La norma si applica alle banche popolari di cui agli artt. 28-32 TUB, distinguendosi dall'art. 150-ter TUB che riguarda invece le banche di credito cooperativo (BCC). Le banche popolari, pur condividendo la forma cooperativa, hanno una struttura di governance e patrimoniale significativamente diversa dalle BCC: non sono soggette all'obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo e possono avere dimensioni ben maggiori.
Le azioni di finanziamento nelle banche popolari
Le azioni di finanziamento ex art. 2526 c.c. rappresentano uno strumento di capitalizzazione compatibile con la struttura cooperativa, in quanto consentono di raccogliere capitale da soggetti esterni (i soci finanziatori) senza alterare l'equilibrio di controllo dei soci cooperatori. Nelle banche popolari, l'emissione è subordinata a: (i) modifica dello statuto sociale; (ii) autorizzazione della Banca d'Italia; (iii) determinazione statutaria dei diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori, inclusi i diritti di voto.
Un elemento qualificante rispetto alla disciplina generale dell'art. 2526 c.c. è l'obbligo di assicurare la computabilità delle azioni come CET1 (capitale primario di classe 1) ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 575/2013. Questo requisito è essenziale per garantire che lo strumento risponda alle finalità di rafforzamento patrimoniale nell'ottica della vigilanza prudenziale europea.
Deroghe ai limiti ordinari
Il comma 2 consente ai soci finanziatori di detenere azioni anche in deroga al limite del 5% del capitale stabilito dall'art. 30, comma 2, TUB per le banche popolari. Analogamente, i diritti di voto dei soci finanziatori possono derogare al principio del voto capitario (un testa un voto) previsto dall'art. 30, comma 1, TUB. Lo statuto determina le maggioranze assembleari tenendo conto sia dei voti dei soci cooperatori sia di quelli dei soci finanziatori, garantendo una governance ibrida ma equilibrata.
Regime di crisi
Il comma 4 introduce una disciplina rafforzata per i casi di crisi: le banche popolari in situazione di inadeguatezza patrimoniale o sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione dei soci non cooperatori previsti dall'art. 2526, secondo comma, terzo periodo, c.c. Questa previsione consente interventi di ricapitalizzazione di emergenza più incisivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 150-ter TUB per le BCC.
Esclusione di norme codicistiche incompatibili
Il comma 4 esclude espressamente l'applicazione degli artt. 2542, 2543 e 2544 c.c. (nella parte incompatibile con il regime speciale) relativi alla composizione e nomina degli organi sociali cooperativi. Questa esclusione evita conflitti normativi nella governance delle banche popolari che abbiano emesso azioni di finanziamento, garantendo che il regime speciale bancario prevalga sulle disposizioni codicistiche generali in materia cooperativa.
Domande frequenti