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Testo dell'articoloVigente
Art. 149 T.U.B. – Banche popolari.
In vigore dal 01/01/1994
“1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29. 2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attivita’ bancaria, devono trasformarsi in societa’ per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino societa’ per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto storico e funzione dell'art. 149 TUB
L'articolo 149 del TUB è una norma transitoria che ha accompagnato il processo di riforma strutturale delle banche popolari avviato con il d.lgs. 481/1992 (recepimento della Prima Direttiva Bancaria) e completato con il TUB del 1993. Il punto di riferimento temporale è il 20 marzo 1992, data di entrata in vigore del d.lgs. 481/1992, rispetto alla quale vengono misurati sia il termine quinquennale per l'adeguamento del valore nominale delle azioni sia la soglia di partecipazione oggetto di deroga.
L'adeguamento del valore nominale delle azioni
Il comma 1 impone alle banche popolari di adeguare il valore nominale delle proprie azioni a quello fissato dall'art. 29, comma 2, TUB entro cinque anni dal 20 marzo 1992. La ratio è di uniformare la struttura azionaria delle banche popolari a standard minimi comuni, funzionali alla capitalizzazione e alla stabilità patrimoniale. L'art. 29 TUB, nel testo originario, stabiliva un valore nominale unitario per le azioni delle banche popolari, poi modificato nel corso degli anni in connessione con le riforme sul voto capitario e i limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso (su cui si è pronunciata la CGUE nel caso Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).
La deroga per i soci storici (comma 2)
Il comma 2 introduce una grandfathering clause a favore dei soci che al 20 marzo 1992 già detenevano partecipazioni superiori al limite dell'art. 30 TUB (che fissa al 1% il tetto massimo di partecipazione per ciascun socio) ma entro il valore nominale di 15 milioni di lire. Tali soci sono esonerati dall'obbligo di riduzione immediata della partecipazione, potendo conservare le azioni già possedute. Si tratta di un bilanciamento tra l'esigenza di rafforzare il principio democratico delle banche popolari (una testa, un voto) e la tutela dell'affidamento dei soci preesistenti.
La trasformazione dei consorzi a garanzia limitata (comma 3)
Il comma 3 riguarda i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, una forma giuridica residuale dell'ordinamento previgente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del TUB tali soggetti dovevano: (a) trasformarsi in s.p.a. o banca popolare, oppure (b) deliberare fusioni da cui risultassero s.p.a. o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze statutarie previste per le modifiche dello statuto; in presenza di maggioranze differenziate in funzione dell'oggetto, si applica quella meno elevata, facilitando il raggiungimento del quorum nelle realtà più frammentate. Il diritto di recesso è espressamente salvaguardato, in ossequio al principio generale del diritto societario.
Rilievo sistematico attuale
Sebbene le norme transitorie dell'art. 149 abbiano esaurito i loro effetti immediati, la disposizione conserva rilevanza interpretativa per comprendere l'assetto attuale delle banche popolari e le vicende storiche di quelle che hanno scelto la via della fusione o trasformazione. Il d.l. 3/2015 (c.d. decreto banche popolari), convertito con modificazioni dalla l. 33/2015, ha successivamente imposto la trasformazione obbligatoria in s.p.a. per le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, segnando un'ulteriore rottura con il modello cooperativo originario. La Corte costituzionale, con sentenza n. 99/2018, ha dichiarato l'illegittimità parziale del regime transitorio del d.l. 3/2015 in materia di recesso, richiamando principi già presenti nel comma 3 dell'art. 149 TUB.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 99/2018
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla riforma delle banche popolari (d.l. 3/2015 conv. l. 33/2015) nella parte in cui consente di limitare il rimborso delle azioni del socio recedente in caso di trasformazione in S.p.A., rimettendo alla Banca d'Italia la definizione delle modalità tecniche. La Corte ha ritenuto la disciplina coerente con la tutela del risparmio e con la stabilità del sistema bancario.
Corte Cost., sent. n. 149/2021
La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sulla riforma delle BCC (d.l. 18/2016) nella parte che consente alle banche di credito cooperativo con patrimonio netto superiore a 200 milioni la c.d. 'way out', ossia il conferimento dell'azienda bancaria a una S.p.A. dietro versamento del 20% del patrimonio netto. La disciplina supera il vaglio sotto i profili di ragionevolezza, capacità contributiva, tutela del risparmio e funzione sociale della cooperazione.
Domande frequenti
Cosa prevedeva l'art. 149 TUB per le banche popolari esistenti al 1992?
Imponeva di adeguare il valore nominale delle azioni a quello stabilito dall'art. 29, comma 2, TUB entro cinque anni dal 20 marzo 1992, uniformando la struttura azionaria agli standard della riforma bancaria.
Un socio di banca popolare che nel 1992 superava il limite dell'art. 30 TUB poteva conservare la sua partecipazione?
Sì, purché la partecipazione fosse compresa tra il limite dell'art. 30 e il valore nominale di 15 milioni di lire. La grandfathering clause del comma 2 tutelava l'affidamento dei soci preesistenti.
Cosa dovevano fare i consorzi economici a garanzia limitata che svolgevano attività bancaria?
Entro tre anni dall'entrata in vigore del TUB (quindi entro il 1° gennaio 1997) dovevano trasformarsi in s.p.a. o banca popolare, oppure fondersi in tali forme societarie, con salvaguardia del diritto di recesso dei soci.
Quale maggioranza assembleare era richiesta per deliberare la trasformazione o fusione dei consorzi?
Le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; in caso di maggioranze differenziate per tipo di modifica, si applicava quella meno elevata, per agevolare il percorso di riforma.
L'art. 149 TUB ha ancora rilevanza pratica oggi?
Le disposizioni transitorie hanno esaurito i loro effetti immediati, ma restano utili per ricostruire la storia giuridica delle banche popolari e per interpretare le successive riforme, inclusa quella del d.l. 3/2015 sulla trasformazione obbligatoria in s.p.a.