Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 147 T.U.B. – Altri poteri delle autorita’ creditizie.

In vigore dal 01/01/1994

“1. Le autorita’ creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.”

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In sintesi

  • L'art. 147 TUB mantiene in capo alle autorità creditizie i poteri previsti dal R.D.L. 375/1936 (legge bancaria del 1936) nei confronti di tutte le banche operanti in Italia.
  • I poteri richiamati sono quelli degli artt. 32, comma 1, lettere d) e f), e 35, comma 2, lettera b), del R.D.L. 375/1936: poteri di vigilanza informativa straordinaria e di intervento diretto.
  • La norma funge da clausola di salvaguardia del regime pre-TUB, garantendo continuità dei poteri di vigilanza nell'ordinamento.
  • Le autorità creditizie ai sensi del TUB sono il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) e la Banca d'Italia.
  • La norma opera in sinergia con l'intero impianto di vigilanza del Titolo III TUB e con il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM).

Art. 147 TUB, Altri poteri delle autorità creditizie (clausola di salvaguardia del regime pre-TUB)

Funzione sistematica della norma

L'articolo 147 TUB svolge una funzione di clausola di continuità ordinamentale: preserva in capo alle autorità creditizie italiane i poteri di vigilanza straordinaria previsti dalla legge bancaria del 1936 (R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938 n. 141), non espressamente abrogati dal TUB. Si tratta di una norma di raccordo storico-sistematico, che attesta la volontà del legislatore del 1993 di non disperdere l'esperienza e i poteri maturati nel sistema bancario italiano nel corso del XX secolo.

I poteri richiamati dall'art. 147 TUB operano "nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica", senza distinzione tra banche di diritto nazionale e succursali di banche comunitarie o extracomunitarie. Questo elemento è rilevante nel contesto del passaporto europeo e del principio del paese d'origine, che limitano l'applicazione del diritto nazionale alle succursali di banche UE in alcuni ambiti regolamentari.

I poteri richiamati: artt. 32 e 35 R.D.L. 375/1936

L'art. 32, comma 1, lettere d) e f), del R.D.L. 375/1936 conferiva alle autorità di vigilanza poteri di ispezione straordinaria e di richiesta di informazioni su qualsiasi aspetto dell'attività bancaria, anche al di fuori dei canali ordinari delle segnalazioni periodiche. L'art. 35, comma 2, lettera b), prevedeva invece poteri di intervento diretto sulla gestione, consentendo alle autorità di impartire istruzioni vincolanti in situazioni di anomalia operativa o patrimoniale. Questi poteri avevano carattere eccezionale e sussidiario rispetto agli strumenti ordinari di vigilanza.

Nel contesto del TUB del 1993, tali poteri si affiancano a quelli già disciplinati dagli artt. 51-54 (vigilanza informativa e ispettiva ordinaria), 56-58 (modifiche statutarie e autorizzazioni), 70-79 (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta), configurando un sistema di vigilanza graduato e flessibile, in grado di rispondere a diverse tipologie e intensità di rischio.

Le autorità creditizie nel TUB

Il TUB individua come autorità creditizie il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, art. 2 TUB), il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 3 TUB) e la Banca d'Italia (art. 4 TUB). Il CICR delibera in materia di credito e risparmio nelle materie attribuite alla sua competenza dalla legge, mentre la Banca d'Italia esercita la vigilanza con funzioni di regolamentazione, controllo e sanzionatorie. Il MEF mantiene poteri residui di alta vigilanza e di normativa primaria di recepimento.

Con l'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM) tramite il Reg. UE 1024/2013, la BCE ha assunto la vigilanza prudenziale diretta sulle banche significative italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, ecc.), mentre la Banca d'Italia mantiene la vigilanza sulle banche meno significative (LSI). I poteri delle autorità creditizie nazionali ex art. 147 TUB si inseriscono quindi in questo quadro duale, operando nei limiti tracciati dal riparto di competenze BCE/Banca d'Italia.

Rilevanza pratica: vigilanza informativa straordinaria e crisi bancarie

I poteri richiamati dall'art. 147 TUB assumono rilievo pratico soprattutto in situazioni di crisi o anomalia bancaria, quando i canali ordinari di vigilanza risultano insufficienti o quando emergono elementi di rischio non adeguatamente segnalati attraverso le comunicazioni periodiche. La norma consente alle autorità creditizie di richiedere informazioni aggiuntive, avviare verifiche straordinarie e impartire istruzioni correttive immediate, senza dover attendere la normale cadenza dei processi ispettivi.

Nel contesto della gestione delle crisi bancarie post-BRRD (D.Lgs. 180/2015), i poteri dell'art. 147 TUB si coordinano con quelli delle autorità di risoluzione (Banca d'Italia nella veste di Autorità di Risoluzione Nazionale e, per le banche significative, il SRB) nella fase di early intervention prevista dall'art. 27 BRRD, che consente misure anticipatorie prima dell'avvio formale della risoluzione.

Coordinamento con il diritto europeo

Il mantenimento di poteri nazionali residuali ex art. 147 TUB si pone in dialogo con il principio di armonizzazione massima della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) e del CRR3 (Reg. UE 2024/1623). In presenza di conflitti tra poteri nazionali e disciplina europea, il primato del diritto dell'Unione impone che i poteri ex art. 147 TUB siano esercitati compatibilmente con il quadro normativo europeo e nel rispetto del riparto di competenze tra BCE e Banca d'Italia stabilito dal Reg. UE 1024/2013.

Domande frequenti

Cosa fa l'art. 147 TUB?

Mantiene in capo alle autorità creditizie italiane i poteri straordinari di vigilanza previsti dalla legge bancaria del 1936 (R.D.L. 375/1936), in particolare i poteri informativi e di intervento diretto degli artt. 32 e 35, operando come clausola di continuità ordinamentale.

Chi sono le autorità creditizie ai sensi del TUB?

Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia (artt. 2-4 TUB). Con il Meccanismo di Vigilanza Unico, la BCE è diventata l'autorità di vigilanza prudenziale diretta per le banche significative.

Come si coordina l'art. 147 TUB con il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)?

Il Reg. UE 1024/2013 ha istituito la vigilanza diretta della BCE sulle banche significative, mentre la Banca d'Italia mantiene quella sulle banche meno significative. I poteri ex art. 147 TUB si esercitano nel rispetto di tale riparto, con primato del diritto europeo in caso di conflitto.

I poteri dell'art. 147 TUB si applicano anche alle succursali di banche estere?

Il testo dell'art. 147 TUB fa riferimento a tutte le banche operanti nel territorio della Repubblica, senza distinzione. Tuttavia, per le succursali di banche UE, il principio del paese d'origine e il passaporto europeo limitano l'applicazione del diritto nazionale in materia prudenziale, riservando alla vigilanza del paese d'origine le questioni di solidità finanziaria.

In quali situazioni si attivano i poteri residuali ex art. 147 TUB?

Principalmente in situazioni di crisi o anomalia bancaria, quando i canali ordinari di segnalazione risultano insufficienti. Si coordinano con la fase di early intervention ex art. 27 BRRD, consentendo alle autorità di richiedere informazioni aggiuntive e impartire istruzioni correttive prima dell'avvio della risoluzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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