Indice
- L'articolo 147 TUIR (ex art. 110-bis) disciplina la detrazione d'imposta del 19% per oneri sostenuti dagli enti non commerciali. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'art. 15 TUIR.
- Gli oneri detraibili sono quelli tipicamente fruiti dalle persone fisiche e selezionati dal legislatore come compatibili con la natura "non commerciale" dell'ente: (a) interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto immobile abitazione principale; (g) erogazioni liberali in denaro a favore di Stato, enti o istituzioni pubbliche per attività culturali; (h) erogazioni liberali per beni culturali; (h-bis) erogazioni liberali per attività culturali e artistiche; (i) erogazioni liberali a favore di enti dello spettacolo; (i-bis) erogazioni liberali a ONLUS; (i-quater) erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale; (i-octies) erogazioni liberali a istituti scolastici.
- La detrazione spetta a condizione che gli oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La regola realizza la non doppia agevolazione: lo stesso onere non può essere contemporaneamente dedotto dal reddito (riduzione della base imponibile) e detratto dall'imposta (riduzione dell'imposta dovuta).
- In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato. La regola realizza la simmetria fiscale: il recupero dell'onere comporta il "ricarico" del beneficio fiscale precedentemente goduto.
- L'articolo, in vigore dal 3 aprile 2007 nella sua attuale formulazione (modificato dal D.L. 7/2007 conv. L. 40/2007 con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007), costituisce uno strumento agevolativo rilevante per gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali a favore di altri enti del Terzo Settore, della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione.
- L'art. 147 TUIR si coordina con la disciplina speciale degli enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): per gli ETS iscritti al RUNTS, le erogazioni liberali da loro ricevute sono detraibili dai donatori (artt. 83 CTS); le erogazioni liberali da loro effettuate a beneficio di altri ETS o di iniziative meritorie sono detraibili ex art. 147 TUIR (con coordinamento con le specifiche regole del CTS).
Testo dell'articoloVigente
Art. 147 TUIR – Detrazione d’imposta per oneri (N.D.R.: ex art.110-bis. Le dispozioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall’art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007.)
In vigore dal 03/04/2007
Modificato da: Decreto-legge del 31/01/2007 n. 7 Articolo 13
“1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Stesso numero, altri codici
- Art. 147 Cod. Amb. — organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
- Art. 147 D.Lgs. 209/2005 — Stato di bisogno del danneggiato
- Art. 147 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
- Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli
- Articolo 147 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 147 Codice della Strada: Comportamento ai passaggi a livello
Commento
L'articolo 147 TUIR: la detrazione d'imposta degli enti non commerciali
L'articolo 147 del TUIR (ex art. 110-bis) introduce un meccanismo agevolativo a favore degli enti non commerciali: la possibilità di detrarre dall'imposta lorda dovuta un importo pari al 19% di specifici oneri sostenuti. La disposizione, in vigore dal 3 aprile 2007 (modificata dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 conv. L. 40/2007 con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007), realizza un'integrazione sistemica con la disciplina della detrazione d'imposta per oneri delle persone fisiche ex art. 15 TUIR, selezionando gli oneri compatibili con la natura "non commerciale" dell'ente.
La norma è di rilevanza pratica per il commercialista che assiste enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, ONLUS storiche: consente di abbattere l'IRES dovuta dall'ente attraverso la detrazione di erogazioni liberali, oneri immobiliari e altre spese specificamente individuate. Il commento illustra il meccanismo, gli oneri detraibili, le condizioni di applicabilità, e il coordinamento con la disciplina settoriale.
Il meccanismo: detrazione del 19% dall'imposta lorda
Il comma 1 dell'art. 147 TUIR stabilisce che dall'imposta lorda dell'ente si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri specificamente individuati. Il meccanismo è quello classico della detrazione d'imposta:
(1) Si calcola l'imposta lorda dell'ente sul reddito complessivo (IRES al 24% sull'imponibile post-deduzione degli oneri ex art. 146 TUIR).
(2) Si calcola la detrazione moltiplicando per il 19% l'ammontare degli oneri detraibili sostenuti nel periodo d'imposta.
(3) Si sottrae la detrazione dall'imposta lorda, ottenendo l'imposta netta dovuta.
La detrazione opera fino alla concorrenza dell'imposta lorda: se gli oneri detraibili moltiplicati per il 19% eccedono l'imposta lorda, la quota eccedente non è riportabile ai periodi d'imposta successivi (a differenza, ad esempio, di alcune detrazioni delle persone fisiche con riporto). La detrazione "perduta" rappresenta un costo opportunità da considerare nella pianificazione delle erogazioni liberali dell'ente.
Gli oneri detraibili: rinvio selettivo all'art. 15 c. 1 TUIR
Il c. 1 dell'art. 147 opera mediante rinvio selettivo alle lettere del comma 1 dell'art. 15 TUIR (regime generale della detrazione d'imposta per oneri delle persone fisiche). Sono detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali gli oneri delle seguenti lettere:
Lett. a), Interessi passivi su mutui ipotecari: interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale. Per gli enti non commerciali, la detrazione rileva nei limitati casi in cui l'ente possieda immobili abitativi finanziati con mutuo ipotecario (es. fondazioni che gestiscono case di accoglienza, residenze per anziani in regime non commerciale, etc.).
Lett. g), Erogazioni liberali a favore dello Stato per attività culturali: erogazioni in denaro a favore dello Stato, di altri enti o istituzioni pubbliche per attività culturali, artistiche, di ricerca scientifica, etc. La detrazione promuove il sostegno privato alla cultura pubblica.
Lett. h), Erogazioni liberali per beni culturali: erogazioni a favore dello Stato, di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici per acquisto, manutenzione, protezione, restauro di beni di interesse storico, artistico, archeologico.
Lett. h-bis), Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche: erogazioni a favore di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca, documentazione di rilevante valore culturale e artistico, secondo le disposizioni del relativo D.M. attuativo.
Lett. i), Erogazioni liberali a enti dello spettacolo: erogazioni a favore di enti operanti nel settore dello spettacolo (teatri, fondazioni musicali, enti lirici, etc.) destinati alla realizzazione di nuove produzioni o a investimenti.
Lett. i-bis), Erogazioni liberali a ONLUS: erogazioni in denaro a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ex D.Lgs. 460/1997 (oggi gradualmente assorbite negli ETS del CTS), iniziative umanitarie, religiose, laiche svolte dalle medesime, fino al limite del 30% del reddito complessivo dichiarato e per importi non superiori a 30.000 euro.
Lett. i-quater), Erogazioni liberali ad APS: erogazioni a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte negli appositi registri nazionali e regionali (oggi nel RUNTS sezione APS del CTS).
Lett. i-octies), Erogazioni liberali a istituti scolastici: erogazioni a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa.
L'elenco è tassativo: non sono detraibili dall'IRES degli enti non commerciali oneri di altre lettere dell'art. 15 TUIR (es. spese mediche, premi assicurativi, contributi previdenziali volontari), che sono tipicamente "personali" e non riconducibili alla sfera dell'ente.
La condizione di non doppia agevolazione
Il c. 1 dell'art. 147 stabilisce esplicitamente: "La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo."
La regola realizza la non doppia agevolazione: lo stesso onere non può essere contemporaneamente:
(a) Dedotto dal reddito complessivo o dai singoli redditi (riduzione della base imponibile, con effetto sull'aliquota marginale);
(b) Detratto dall'imposta dovuta (riduzione dell'imposta calcolata, con effetto pari al 19% dell'onere).
La logica è coerente con quella già illustrata per l'art. 146 TUIR: il sistema fiscale italiano evita le doppie agevolazioni, garantendo che ciascun onere sia trattato una sola volta secondo la disciplina più favorevole o, se entrambe sono possibili, secondo la scelta del contribuente. Per gli enti non commerciali, la scelta tra deduzione (art. 146) e detrazione (art. 147) dipende dalla natura specifica dell'onere e dalla disciplina applicabile.
La simmetria del rimborso degli oneri
Il c. 1 dell'art. 147 introduce inoltre una regola di simmetria fiscale: in caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato.
La regola è speculare a quella dell'art. 146 TUIR sui rimborsi degli oneri dedotti. Se l'ente, dopo aver fruito della detrazione del 19% su un onere, ottiene successivamente il rimborso totale o parziale dell'onere stesso, deve "restituire" all'erario il beneficio fiscale corrispondente al rimborso. La restituzione avviene mediante un'addizione all'imposta dovuta nel periodo del rimborso, pari al 19% dell'onere rimborsato.
Esempio: l'ente ha effettuato un'erogazione liberale di 10.000 euro a una ONLUS, fruendo della detrazione del 19% (1.900 euro) nel 2025. Nel 2026 l'ONLUS rimborsa parzialmente la somma (es. 3.000 euro per impossibilità di realizzare il progetto). L'ente, nel 2026, dovrà aumentare l'imposta dovuta di 3.000 × 19% = 570 euro, restituendo all'erario il beneficio fiscale corrispondente al rimborso.
La regola realizza la coerenza temporale e quantitativa del trattamento fiscale: deduzione/detrazione iniziale + rimborso successivo = neutralità fiscale complessiva.
Coordinamento con il Codice del Terzo Settore
L'art. 147 TUIR si coordina con la specifica disciplina degli enti del Terzo Settore introdotta dal D.Lgs. 117/2017 (CTS):
(1) Erogazioni liberali ricevute dagli ETS: l'art. 83 CTS disciplina le detrazioni e le deduzioni di chi effettua erogazioni liberali a favore di ETS iscritti al RUNTS. Per le persone fisiche, la detrazione è del 30% (più favorevole del 19% dell'art. 147 TUIR), con limite di 30.000 euro/anno; in alternativa, deduzione fino al 10% del reddito complessivo. Per gli enti non commerciali (incluse le società), si applica la deduzione del 10% del reddito complessivo dichiarato.
(2) Erogazioni liberali effettuate dagli ETS: gli ETS che effettuano erogazioni a favore di altri enti detraggono il 19% ex art. 147 TUIR (se l'ETS è anche ente non commerciale ai fini del TUIR), oppure deducono ex art. 83 CTS o art. 100 c. 2 TUIR (se l'ETS è qualificato come società commerciale).
Il coordinamento è complesso: la riforma del Terzo Settore ha introdotto regimi specifici che, per gli ETS iscritti al RUNTS, prevalgono o si coordinano con le regole TUIR. Il commercialista deve verificare di volta in volta quale disciplina sia applicabile in funzione della qualificazione dell'ente erogante e del beneficiario.
Profili applicativi: documentazione e dichiarazione
Sul piano operativo, l'art. 147 TUIR richiede al commercialista:
(1) Identificazione degli oneri detraibili tra quelli sostenuti dall'ente nel periodo d'imposta, con riferimento alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater), i-octies) dell'art. 15 c. 1 TUIR.
(2) Documentazione probatoria: per le erogazioni liberali, quietanze del beneficiario, contratti di donazione, certificati di idoneità del beneficiario (es. iscrizione al RUNTS per ETS, registri ONLUS storici, etc.); per gli interessi su mutui ipotecari, certificazione bancaria; per le altre fattispecie, documentazione specifica richiesta dalla normativa.
(3) Verifica della non doppia agevolazione: per ciascun onere, verificare che non sia già stato dedotto dal reddito (art. 146 TUIR o normativa CTS) o nella determinazione dei singoli redditi.
(4) Calcolo della detrazione: somma degli oneri detraibili × 19%, con eventuale "cap" all'importo dell'imposta lorda (la quota eccedente non è riportabile).
(5) Imputazione in dichiarazione: corretta indicazione degli oneri detraibili nel Modello Redditi Enti non commerciali, nel quadro RP (oneri detraibili) e calcolo dell'imposta netta.
(6) Monitoraggio dei rimborsi: registrazione dei rimborsi eventualmente conseguiti su oneri precedentemente detratti, per la corretta restituzione del beneficio nel periodo d'imposta del rimborso.
Considerazioni operative finali per il professionista
L'art. 147 TUIR è uno strumento agevolativo che, se ben utilizzato, consente all'ente non commerciale di abbattere significativamente il carico IRES attraverso erogazioni liberali coerenti con le finalità statutarie. La pianificazione delle erogazioni, sotto il profilo dei beneficiari, degli importi, della tempistica, è una componente essenziale della consulenza fiscale all'ente. Il bilanciamento tra deduzione (art. 146) e detrazione (art. 147), la verifica del cap dell'imposta lorda, il coordinamento con il CTS, sono tutti aspetti che richiedono una valutazione integrata per ciascun ente assistito.
Prassi e linee guida
Risoluzione · n. 89/E del 17 ottobre 2014
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conferma che le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS continuano ad essere detraibili dall'IRES dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19% prevista dall'art. 147 TUIR, anche dopo gli interventi di riordino del Terzo Settore. Resta ferma la regola di non cumulabilita' tra deduzione dal reddito e detrazione d'imposta.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Come funziona la detrazione d'imposta del 19% per gli enti non commerciali ex art. 147 TUIR?
L'art. 147 TUIR (ex art. 110-bis) consente agli enti non commerciali di detrarre dall'imposta lorda IRES, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater), i-octies) del comma 1 dell'art. 15 TUIR (oneri detraibili delle persone fisiche, con selezione di quelli compatibili con la natura non commerciale dell'ente). Il meccanismo: imposta lorda - (oneri × 19%) = imposta netta. La detrazione opera fino a concorrenza dell'imposta lorda; la quota eccedente non è riportabile ai periodi successivi.
Quali oneri sono detraibili al 19% dagli enti non commerciali?
L'art. 147 TUIR, con rinvio selettivo all'art. 15 c. 1 TUIR, ammette la detrazione del 19% per: (a) interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto immobile abitazione principale; (g) erogazioni liberali a favore dello Stato per attività culturali; (h) erogazioni liberali per beni culturali; (h-bis) erogazioni liberali per attività culturali e artistiche; (i) erogazioni liberali a enti dello spettacolo; (i-bis) erogazioni liberali a ONLUS (fino al 30% del reddito complessivo, max 30.000 euro); (i-quater) erogazioni liberali ad APS; (i-octies) erogazioni liberali a istituti scolastici. L'elenco è tassativo: non sono detraibili oneri "personali" non richiamati (es. spese mediche, premi assicurativi, contributi previdenziali volontari).
Cos'è la regola di non doppia agevolazione dell'art. 147 TUIR?
L'art. 147 c. 1 TUIR stabilisce esplicitamente che la detrazione del 19% spetta a condizione che gli oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La regola realizza la non doppia agevolazione: lo stesso onere non può essere contemporaneamente dedotto dal reddito (con effetto sull'aliquota marginale) e detratto dall'imposta (con effetto pari al 19%). Il sistema fiscale italiano evita le doppie agevolazioni, garantendo che ciascun onere sia trattato una sola volta. Per gli enti non commerciali, la scelta tra deduzione (art. 146) e detrazione (art. 147) dipende dalla natura specifica dell'onere e dalla disciplina applicabile.
Cosa accade se l'ente riceve un rimborso di oneri precedentemente detratti?
L'art. 147 c. 1 TUIR stabilisce una regola di simmetria fiscale: in caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato. Esempio: l'ente ha effettuato un'erogazione liberale di 10.000 euro a una ONLUS, detrazione 1.900 euro nel 2025. Nel 2026 l'ONLUS rimborsa 3.000 euro: l'ente deve aumentare l'imposta del 2026 di 3.000 × 19% = 570 euro, restituendo all'erario il beneficio fiscale corrispondente al rimborso. La regola realizza coerenza temporale e quantitativa: deduzione/detrazione iniziale + rimborso successivo = neutralità fiscale complessiva.
Come si coordina l'art. 147 TUIR con il Codice del Terzo Settore?
Il coordinamento con il D.Lgs. 117/2017 (CTS) è articolato. (1) Erogazioni liberali ricevute dagli ETS (art. 83 CTS): per le persone fisiche, detrazione 30% (più favorevole del 19% art. 147), con limite 30.000 euro/anno, oppure deduzione fino al 10% del reddito complessivo; per enti non commerciali e società, deduzione fino al 10% del reddito complessivo. (2) Erogazioni liberali effettuate dagli ETS: detrazione 19% ex art. 147 TUIR se l'ETS è anche ente non commerciale ai fini TUIR, oppure deduzione ex art. 83 CTS o art. 100 c. 2 TUIR per ETS qualificati come società commerciali. La riforma del Terzo Settore ha introdotto regimi specifici che, per gli ETS iscritti al RUNTS, prevalgono o si coordinano con le regole TUIR. Il commercialista deve verificare la disciplina applicabile in funzione della qualificazione dell'ente erogante e del beneficiario.
Vedi anche