Indice
- L'articolo 150 del TUIR riconosceva alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), escluse le società cooperative, un regime fiscale agevolato sulle attività istituzionali.
- Lo svolgimento delle attività istituzionali con esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiva esercizio di attività commerciale e quindi era escluso dalla base imponibile IRES.
- I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse alle istituzionali non concorrevano alla formazione del reddito imponibile dell'ente.
- L'agevolazione era subordinata al rispetto della disciplina sostanziale delle ONLUS prevista dal D.Lgs. 460/1997, in particolare in punto di settori di attività, divieto di distribuzione di utili e prevalenza delle attività istituzionali.
- L'articolo è stato abrogato dall'articolo 102, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), nell'ambito del riordino organico degli enti non profit.
- Le ONLUS continuano ad applicare il vecchio regime fino al periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e all'autorizzazione UE, oltre il quale si applica la disciplina del Codice del Terzo settore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 150 TUIR – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ex art. 111-ter)*
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]”
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* Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 102, comma 2, lett. c), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
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Indice dei contenuti
L'articolo 150 e il regime ONLUS
L'articolo 150 del TUIR rappresenta uno dei tasselli centrali della disciplina fiscale delle ONLUS, introdotta dal D.Lgs. 460/1997. La norma costruisce due regole fondamentali, oggi formalmente abrogate ma ancora applicabili nella fase transitoria. La prima: per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale. La seconda: i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Attività istituzionali e finalità di solidarietà sociale
Le attività istituzionali delle ONLUS sono quelle individuate dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, che elenca undici settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, e così via. Perché tali attività possano fruire dell'irrilevanza commerciale, esse devono essere svolte con esclusive finalità di solidarietà sociale, ossia rivolte a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Per alcuni settori (assistenza sociale, beneficenza, tutela del patrimonio culturale e ambientale) la solidarietà sociale è presunta «ex lege».
Un esempio pratico
Si pensi all'Associazione Tizio ONLUS, che gestisce una casa famiglia per minori in difficoltà. I corrispettivi versati dai servizi sociali per il mantenimento dei minori sono entrate riconducibili a un'attività istituzionale di assistenza sociale, svolta con finalità di solidarietà sociale: in base all'articolo 150, tali proventi non costituivano reddito d'impresa imponibile ai fini IRES. Se la stessa associazione organizzava saltuariamente una cena di raccolta fondi (attività direttamente connessa), anche i proventi di quell'iniziativa erano esclusi dalla base imponibile, purché rispettato il vincolo di prevalenza delle attività istituzionali e il divieto di distribuzione di utili previsto dal D.Lgs. 460/1997.
Il rapporto con le attività connesse
L'agevolazione del comma 2 non è illimitata: la nozione di «attività direttamente connesse» è circoscritta dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 460/1997, secondo cui esse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Le ONLUS che superavano questi limiti perdevano la qualifica e con essa i benefici fiscali. La giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa hanno chiarito che la verifica dei requisiti deve essere effettuata in concreto, esercizio per esercizio.
Abrogazione e regime transitorio
L'articolo 150 è stato formalmente abrogato dall'articolo 102, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), nell'ambito del complessivo riordino del non profit. L'abrogazione, tuttavia, non è immediata: in forza dell'articolo 104 del medesimo decreto, le ONLUS iscritte nell'apposita anagrafe continuano ad applicare la disciplina previgente fino al periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e all'autorizzazione della Commissione europea ai regimi fiscali del Codice. Esempio: la Fondazione Caio ONLUS, già iscritta all'anagrafe, continua nel 2024-2025 ad applicare l'articolo 150, in attesa che si perfezionino i presupposti per il transito definitivo al regime degli enti del Terzo settore.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 1/E del 19 febbraio 2026
Agenzia delle Entrate
Affronta il regime fiscale degli enti del Terzo settore e delinea la fase transitoria con la disciplina ONLUS dell'art. 150 TUIR. Precisa che, per le ONLUS diverse dalle società cooperative, lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale e gli eventuali proventi delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
A chi si applicava l'articolo 150 del TUIR?
Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe presso l'Agenzia delle Entrate, con esclusione delle società cooperative.
Quali attività non erano considerate commerciali?
Le attività istituzionali svolte nei settori dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 con esclusive finalità di solidarietà sociale, secondo i parametri stabiliti dalla stessa norma.
Come venivano trattati i proventi delle attività connesse?
I proventi delle attività direttamente connesse non concorrevano a formare il reddito imponibile, purché rispettati i vincoli quantitativi e qualitativi (non prevalenza e limite del 66 per cento delle spese complessive) previsti dal D.Lgs. 460/1997.
L'articolo 150 è ancora in vigore?
È stato formalmente abrogato dall'articolo 102, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 117/2017, ma continua ad applicarsi alle ONLUS già iscritte nell'anagrafe fino al periodo d'imposta successivo all'operatività del RUNTS e all'autorizzazione UE ai regimi del Codice del Terzo settore.
Cosa cambia per le ONLUS con la riforma del Terzo settore?
Le ONLUS dovranno scegliere se trasformarsi in enti del Terzo settore (ETS) e iscriversi al RUNTS, beneficiando del nuovo regime fiscale del D.Lgs. 117/2017, oppure mantenere lo status di ente non commerciale ordinario perdendo le agevolazioni specifiche.
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