Art. 146 T.U.B. – Sorveglianza sul sistema dei pagamenti
In vigore dal 01/03/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35
“1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita’ ed efficienza nonche’ alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo’:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita’ e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attivita’ esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilita’ e l’efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche’ alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita’ di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita’ svolte nel sistema dei pagamenti; c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche’ di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita’ dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche’, nei casi piu’ gravi, la sospensione dell’attivita’.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti dipagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.”
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In sintesi
Art. 146 TUB — Sorveglianza di Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti
Funzione e ratio della norma
L'articolo 146 TUB, nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 (attuativo della Direttiva PSD1), affida alla Banca d'Italia il compito di sorvegliare il sistema dei pagamenti perseguendo tre finalità distinte ma interconnesse: il regolare funzionamento, l'affidabilità ed efficienza del sistema, e la tutela degli utenti dei servizi di pagamento. La norma rappresenta uno dei pilastri della vigilanza macroprudenziale sul sistema finanziario, accanto alla vigilanza microprudenziale sulle singole banche e intermediari.
La sorveglianza sul sistema dei pagamenti si distingue dalla vigilanza bancaria tradizionale per il suo carattere sistemico: l'obiettivo non è solo la solidità dei singoli operatori, ma la stabilità e l'efficienza dell'intera infrastruttura attraverso cui scorrono i flussi monetari dell'economia. Un malfunzionamento nei sistemi di compensazione o nelle infrastrutture tecnologiche può avere effetti a cascata ben oltre il perimetro del singolo soggetto vigilato.
Soggetti sottoposti a sorveglianza
Il comma 2 dell'art. 146 definisce una platea ampia di destinatari: (i) soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento (carte di credito/debito, bonifici, direct debit); (ii) prestatori di servizi di pagamento (PSP) — banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica; (iii) gestori di sistemi di scambio, compensazione e regolamento (es. BI-Comp, TARGET2-Securities, EURO1); (iv) gestori di infrastrutture tecnologiche e di rete strumentali ai pagamenti.
Tale perimetro è stato ulteriormente ampliato dalla PSD2 (Direttiva UE 2015/2366, recepita con D.Lgs. 218/2017) che ha introdotto nuove categorie di PSP: i Third Party Providers (TPP), suddivisi in AISP (Account Information Service Provider) e PISP (Payment Initiation Service Provider), ora soggetti alla sorveglianza di Banca d'Italia.
Poteri di sorveglianza: articolazione e intensità
Il comma 2 delinea un sistema di poteri graduato per intensità. Al livello meno invasivo si collocano i poteri informativi (lettera a): richiesta di dati, notizie, atti e documenti anche su base periodica, con modalità e termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Le disposizioni generali (lettera b) consentono invece di emanare regole erga omnes su: contenimento dei rischi sistemici, condizioni di accesso ai sistemi, caratteristiche dei servizi, assetti organizzativi e di controllo. Seguono i poteri ispettivi (lettera c) — ispezioni, esibizione e copia di documenti — e infine i provvedimenti specifici (lettera d), che possono giungere fino al divieto di determinate operazioni, alla restrizione delle attività e, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività.
La possibilità di sospendere l'attività è un potere di estrema gravità, assimilabile per intensità alla revoca dell'autorizzazione, utilizzabile solo in presenza di infrazioni gravi e situazioni di rischio sistemico imminente. La sua previsione riflette la consapevolezza che un'infrastruttura di pagamento malfunzionante può paralizzare l'economia in tempi brevissimi.
Rapporto con la vigilanza prudenziale e con il Titolo VI TUB
Il comma 3 chiarisce che i poteri di sorveglianza dell'art. 146 si cumulano — e non sostituiscono — la vigilanza prudenziale ordinaria sugli stessi soggetti. Per le banche e gli istituti di pagamento che operano come PSP, restano applicabili gli artt. 51 (segnalazioni), 53 (disposizioni prudenziali), 54 (ispezioni), 66-68 (crisi), 78-79 (tutela del credito), 114-quater e 114-quaterdecies TUB, nonché l'intero Titolo VI sulla trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti. Ciò significa che un istituto di pagamento può essere soggetto contemporaneamente a vigilanza prudenziale, sorveglianza sui sistemi di pagamento e controlli di trasparenza.
Dimensione europea: SEBC e Reg. UE 1024/2013
Il comma 4 riconosce esplicitamente che la Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri del SEBC in materia di sistemi di pagamento, in attuazione dell'art. 127, par. 2, quarto trattino, TFUE. A livello europeo, la BCE ha adottato l'Indirizzo BCE/2012/27 (TARGET2) e l'Indirizzo BCE/2014/31 sulle procedure di vigilanza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SIPS). Il Regolamento UE 795/2014 stabilisce le regole per i SIPS, con poteri di vigilanza diretta della BCE sui sistemi paneuropei.
Prospettive: open banking, instant payments e DORA
Il perimetro di sorveglianza dell'art. 146 è destinato ad ampliarsi ulteriormente. Il Regolamento UE 2024/886 sugli instant payments obbliga tutti i PSP dell'area euro a offrire pagamenti istantanei entro il 2025. Il Regolamento DORA (UE 2022/2554) impone requisiti di resilienza operativa digitale a tutti i soggetti finanziari, inclusi i gestori di infrastrutture di pagamento, con poteri di vigilanza rafforzati per le autorità nazionali competenti.
Domande frequenti