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Art. 145 ter T.U.B. – Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche’ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Flusso informativo verso l'ABE: trasparenza nel sistema sanzionatorio europeo
L'art. 145-ter TUB, introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in attuazione della direttiva CRD IV (2013/36/UE), istituisce un canale informativo strutturato tra la Banca d'Italia e l'Autorità Bancaria Europea (ABE/EBA) in materia sanzionatoria bancaria e finanziaria.
Oggetto della comunicazione
La norma impone alla Banca d'Italia di comunicare all'ABE le sanzioni amministrative applicate in base al Titolo VIII TUB, che raccoglie le disposizioni sanzionatorie del testo unico bancario. L'obbligo ha portata ampia: include non solo le sanzioni rese pubbliche con indicazione del nominativo del sanzionato, ma anche quelle eventualmente pubblicate in forma anonima, ossia senza l'identificazione del soggetto destinatario.
Questa soluzione garantisce che l'ABE disponga di un quadro informativo completo sull'attività sanzionatoria nazionale, indipendentemente dalla modalità di pubblicazione adottata dall'autorità competente. La distinzione rileva in quanto l'art. 145-quater TUB (nella sua versione previgente all'attuale testo) rimetteva alla Banca d'Italia la disciplina delle modalità di pubblicazione, prevedendo la possibilità di pubblicazione anonima in determinati casi.
Ricorsi e loro esito
Oltre alle sanzioni irrogate, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare all'ABE anche le informazioni sui ricorsi proposti dai soggetti sanzionati avverso i provvedimenti emessi ai sensi del Titolo VIII TUB, nonché l'esito finale di tali procedimenti di impugnazione. Questo secondo flusso informativo consente all'ABE di monitorare l'effettività dei sistemi sanzionatori nazionali e di valutare la percentuale di provvedimenti confermati, modificati o annullati in sede di controllo giurisdizionale o amministrativo.
Finalità nel contesto della vigilanza europea
L'art. 145-ter si inserisce nel più ampio framework di convergenza sanzionatoria perseguito a livello europeo. La raccolta sistematica di dati sulle sanzioni nazionali consente all'ABE di svolgere funzioni di coordinamento, di rilevare eventuali difformità applicative tra gli Stati membri e di adottare orientamenti per favorire l'uniformità del sistema sanzionatorio nell'Unione Europea.
Con la CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), che aggiorna il quadro normativo bancario europeo, i meccanismi di reporting verso l'ABE sono stati ulteriormente rafforzati, confermando la centralità di questo flusso informativo per l'efficacia della vigilanza prudenziale integrata nel mercato unico bancario.
Coordinamento con le norme sanzionatorie TUB
La norma si coordina con gli artt. 144 e 145 TUB, che disciplinano le sanzioni e il relativo procedimento di competenza della Banca d'Italia, nonché con l'art. 33 TUB in materia di obblighi informativi delle banche verso le autorità di vigilanza. L'obbligo di comunicazione all'ABE si affianca, senza sovrapporsi, agli obblighi di pubblicazione interna previsti dalla disciplina nazionale.
Domande frequenti