← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del Titolo VIII TUB in materia sanzionatoria
  • Norma di rinvio che conferisce potere normativo secondario alla Banca d'Italia per la disciplina di dettaglio
  • Introdotta dal D.Lgs. 72/2015 in attuazione della CRD IV per uniformare l'esercizio del potere sanzionatorio
  • Consente di adeguare le modalità procedurali alle evoluzioni normative europee senza necessità di intervento legislativo
  • Si coordina con il più ampio sistema di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia ex art. 53 TUB

Potere normativo della Banca d'Italia in materia sanzionatoria

L'art. 145-quater TUB, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 72/2015, costituisce una norma di chiusura del sistema sanzionatorio bancario, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione dell'intero Titolo VIII del testo unico bancario.

Natura e portata della norma

La disposizione ha natura di rinvio dinamico alla normativa secondaria: il legislatore, dopo aver fissato i principi e le regole fondamentali del sistema sanzionatorio negli artt. 144, 145, 145-bis e 145-ter TUB, delega alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli aspetti tecnici e procedurali di dettaglio. Questo meccanismo è coerente con il modello di regolazione del settore bancario, in cui la legge primaria definisce il perimetro e la normativa secondaria ne assicura l'operatività concreta. Le disposizioni di attuazione possono riguardare, a titolo esemplificativo: le modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori, le procedure interne di contestazione e contraddittorio, i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni nell'ambito delle forcelle edittali, le forme di comunicazione verso i soggetti vigilati e verso l'ABE ai sensi dell'art. 145-ter TUB.

Flessibilità regolatoria e adeguamento europeo

Il principale vantaggio sistematico dell'art. 145-quater risiede nella flessibilità che conferisce al sistema: le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia possono essere aggiornate con maggiore rapidità rispetto a una modifica legislativa, consentendo un adeguamento tempestivo alle evoluzioni del quadro normativo europeo. In particolare, le modifiche introdotte dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) in materia sanzionatoria potranno essere recepite anche attraverso l'aggiornamento delle disposizioni secondarie emanate ai sensi di questo articolo.

Coordinamento sistematico

La norma si inserisce nel più ampio sistema di potestà regolamentare della Banca d'Italia, che trova il suo fondamento principale nell'art. 53 TUB per la vigilanza prudenziale e si estende attraverso numerose altre disposizioni del testo unico a tutti i settori di competenza dell'Autorità. Il rinvio all'art. 145-quater TUB garantisce coerenza tra la disciplina sanzionatoria primaria e quella secondaria, evitando vuoti applicativi che potrebbero pregiudicare l'effettività del sistema di enforcement bancario. Va sottolineato che il potere regolamentare attribuito dall'art. 145-quater è vincolato al rispetto dei principi fissati dalla legge primaria e dalle direttive europee: la Banca d'Italia non può introdurre sanzioni non previste dal legislatore né modificare i limiti edittali, ma può solo disciplinare le modalità applicative nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Prassi applicativa

In attuazione di questa disposizione, la Banca d'Italia ha adottato nel tempo varie circolari e disposizioni di vigilanza che regolano aspetti procedurali del sistema sanzionatorio, in linea con gli orientamenti ABE e con le best practices europee in materia di enforcement prudenziale. La norma si coordina anche con la L. 689/1981, che fornisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabile in via sussidiaria.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.