Art. 145 bis T.U.B. – Procedure contenziose.
In vigore dal 04/12/2011
Modificato da: Decreto legislativo del 02/07/2010 n. 104 Allegato 4
“1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
3. (Comma abrogato)
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”
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In sintesi
Procedimento sanzionatorio degli Organismi di vigilanza: garanzie del contraddittorio
L'art. 145-bis TUB disciplina il procedimento contenzioso attraverso cui gli Organismi di vigilanza, istituiti dagli artt. 112-bis (Organismo degli agenti in attività finanziaria), 113 e 128-duodecies TUB, adottano i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati.
Fasi procedurali e termini
Il procedimento si articola in tre fasi essenziali. Nella prima, l'Organismo procede alla contestazione formale degli addebiti, che deve avvenire entro centoventi giorni dall'accertamento della violazione. Il termine è raddoppiato a duecentoquaranta giorni quando l'interessato ha sede o residenza all'estero, in considerazione delle maggiori difficoltà pratiche di comunicazione e difesa transfrontaliera.
Nella seconda fase, l'interessato dispone di quarantacinque giorni (novanta per i soggetti esteri) per presentare deduzioni difensive scritte e, se lo ritiene opportuno, per chiedere di essere sentito personalmente. Il diritto all'audizione orale costituisce un'ulteriore garanzia del contraddittorio, mutuata dai principi generali della L. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative.
Nella terza fase, l'Organismo valuta le deduzioni e adotta il provvedimento sanzionatorio motivato. La motivazione è obbligatoria e deve dar conto delle ragioni per cui le deduzioni difensive non sono state ritenute idonee a escludere o attenuare la responsabilità.
Tutela giurisdizionale
Il comma 2 radica la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti degli Organismi presso il giudice amministrativo, secondo le regole del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). La scelta si giustifica con la natura pubblica degli Organismi e con la funzione di vigilanza settoriale che essi esercitano per conto dello Stato.
Il comma 4 prevede un meccanismo di circolazione dell'informazione: la copia della sentenza del TAR è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo interessato affinché provveda alla pubblicazione per estratto. Questo presidio di trasparenza consente agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali in materia sanzionatoria e di adeguare la propria condotta.
Coordinamento con il sistema sanzionatorio TUB
L'art. 145-bis va letto in coordinamento con gli artt. 144 e 145 TUB, che disciplinano rispettivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Banca d'Italia e il relativo procedimento. La norma in esame replica per gli Organismi minori le medesime garanzie procedurali previste per i procedimenti condotti dall'Autorità di vigilanza principale, assicurando così uniformità di trattamento nel sistema sanzionatorio bancario e finanziario.
La disciplina riflette anche i principi della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), che impone agli Stati membri di dotarsi di regimi sanzionatori efficaci, proporzionati e dissuasivi, con adeguate garanzie procedurali per i destinatari.
Domande frequenti